Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 31336/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/09/2024 da
(MILANO, 29/11/1979) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]5 20128 MILANO ITALIA con l'avv.to GIANNINI EDILBERTO e MORETTI CLAUDIA nei confronti di
(URUGUAY, 28/12/1977) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]3 20161 MILANO ITALIA con l'Avv. RUGGIERO DAVIDE GIUSEPPE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.10.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/08/2009 (anno 2009
atto n. 0184 R. 01 parte II, serie A);
Dal matrimonio sono nati Per 1 nato il [...] e Per 2 nato il [...]
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/09/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, previa acquisizione dei relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano -ente affidatario dei minori in forza della sentenza di separazione- che venisse revocato all'affidamento all'ente e che i minori venissero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano via Cirenei 5 alla ricorrente con obbligo per la stessa e per il signor CP_1 di proseguire nel pagamento al 50% del mutuo con rate semestrali sulla stessa esistenti, che venisse disciplinato il diritto di visita in favore del padre e che venisse fatto obbligo al signor CP_1 di corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 mensili da rimettersi alla stessa entro il 15 di ogni mese è soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del 14/11/2017
Parte convenuta si è costituita in giudizio e confermando la richiesta della ricorrente di revoca
Dell'affidamento dei minori all'ente essendo venute meno le ragioni che avevano determinato in sede di separazione l'adozione di tale provvedimento, aderiva sostanzialmente a tutte le conclusioni di cui al ricorso
Con decreto di fissazione dell'udienza veniva richiesto ai Servizi Sociali del Comune di
Milano (pec dell'8.10.2024) di inviare entro il 31.1.2025 una relazione di aggiornamento in ordine alle condizioni delle parti e dei minori avuto particolare riguardo alla richiesta di revoca dell'affidamento dei minori all'ente e alla richiesta di affidamento condiviso con specifica indicazione per l'ente di ragioni in tal senso ostative. la relazione non perveniva al Tribunale All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27.3.2025 le parti, venivano sentite dal giudice delegato e insistevano nella concordi conclusioni dalle medesime rassegnate negli scritti difensivi,
discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni congiunte rassegnate e chiedevano che la rimessione al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei stante l'imminente decisione, ha rimesso la causa in decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO che
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708
c.p.c. in data 3.3.2020 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4179/2022 del
27.4.2022 ed il ricorso per la/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il
10/09/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge,
ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla separazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
La domanda con cui le parti chiedono che, revocato l'affidamento dei minori all'ente, sia disposto il regime ordinario dell'affidamento condiviso è fondato e merita accoglimento. Osserva invero il
Tribunale che la circostanza che il Comune di Milano, ente affidatari dei minori non abbia fatto pervenire la richiesta relazione né nel termine assegnato ( 31.1.2025) ne successivamente sino alla data dell'udienza ( 27.3.2025) non è motivo ostativo all'accoglimento della relativa richiesta costituendo peraltro un ulteriore indici e conferma di quanto dichiarato concordemente dalle parti ossia il venire meno di quello conflittualità e disfunzionalità relazionale che aveva contrassegnato la fase separativa e l'ultimazione dei percorsi e degli interventi all'epoca suggeriti dal Tribunale
nell'intrese dei minori e dei genitori. Va invero evidenziato che il sig. CP 1 e Parte 1 , sentiti dal giudice delegato all'udienza del 27.3.2025 hanno infatti dato atto che non hanno contatti con i 66
servizi sociali del Comune di Milano dal gennaio 2023 quando è stato effettuato l'ultimo colloquio con la psicologa per la genitorialità. Per 1 aveva terminato i percorsi previsti in sentenza nell'estate del 2022. Da allora nessuno ha più convocato né i ragazzi né noi. Gli assistenti sociali di riferimento sono cambiati più volte. Adesso i rapporti tra noi sono civili. Riusciamo insieme a prendere decisioni condivise nell'intrese dei ragazzi. Le frequentazioni sono regolari e quando si pone la necessità di un cambio, riusciamo con serenità a concordare. I ragazzi stanno bene. Sono adolescenti con i tipici problemi legati a questa fase dell'età. Confermiamo anche l'assegno di mantenimento di € 610,00 (
importo attuale a seguito di rivalutazione) da rivalutarsi annualmente secondo indici sita dal gennaio
2026 ( base di calcolo gennaio 2025) con prima rivalutazione gennaio 2022"
Alla luce delle emergenze in atti, in assenza di indici contrari, ritiene il Collegio che i minori Per 1
nato il [...] e Per 2 nato il [...] debbano essere affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa. I minori saranno collocati in via preferenziale presso la madre nella casa familiare che sarà assegnata alla ricorrente ( collocataria in via preferenziale dei minori) e il padre potrà
frequentare i ragazzi c secondo le modalità controdate tra le parti e rimpostate in parte dispositiva.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento dei figli ritiene il Collegio che la somma stabilità e concordata tra i genitori sia adeguata e congrua sia in relazione alle esigenze di mantenimento dei figli sia in relazione alle capacità economico patrimoniali dei genitori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, vista la necessarietà del procedimento e le congiunte conclusioni rassegnate, ritiene il collegio che, come da accordo delle parti, le spese debbano essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
31336 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte 1
a MILANO il 30/08/2009, atto
[...] e Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MILANO anno 2009, R 01, n. 184,
parte II, serie A;
2. AFFIDA in maniera condivisa ad entrambi i genitori i minori Per 1 nato il [...] e
Per 2 nato il [...] ad [...] i genitori con collocamento preferenziale, anche ai fini della re4sidenza anagrafica, presso la madre
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Milano, via Cirenei, 5, con tutti gli arredi ivi presenti alla
Sigma Notariello: la sig.ra Parte_1 e il sig. CP 1 proseguiranno nel sostenere al 50% il pagamento delle rate di mutuo semestrali della casa coniugale;
4. DISPONE il sig. CP_1 continui ad esercitare il proprio diritto di visita come segue:
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalla fine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante la settimana, due giorni consecutivi, con pernottamento, preferibilmente dal mercoledì dopo scuola fino al giovedì
dopo cena;
i figli minori, in occasione delle festività natalizie, trascorreranno metà periodo con il padre e metà con la madre, alternandoli annualmente;
in occasione delle festività pasquali, i figli trascorreranno, metà del periodo feriale scolastico con la madre e l'altra metà con il padre, alternandoli annualmente;
durante le ferie estive, i minori trascorreranno un tempo paritario da dividersi tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza; eventuali ferie scolastiche relative ad ulteriori festività, escluse quelle sopracitate, saranno legate ai giorni di spettanza in caso di cadenza settimanale o annessi ai week end di spettanza in caso di cadenza nei fine settimana;
per il periodo di ferie estive, natalizie, pasquali, i coniugi si comunicheranno reciprocamente le località di villeggiatura, con indicazione di indirizzo e recapiti telefonici così da permettere la reperibilità, consentendo all'altro genitore regolari contatti coi minori;
5. DISPONE che Controparte 1 versi a Parte 1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo di € 610,00
[...]
mensili, entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017;
6. Da atto che
-I coniugai autorizzano, fin d'ora, all'espatrio dei figli ed a richiedere o rinnovare i passaporti;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa contributiva, a titolo personale, nei confronti l'uno dell'altra.
7. COMPENSA tra le parti le spese di lite
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai