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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4392/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO Parte_1 CodiceFiscale_1
CUTRERA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Chiaramonte Gulfi, via Roma n. 6;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ), quale tutore provvisorio dei Controparte_2 CodiceFiscale_3 minori (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_4 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ), come da CodiceFiscale_5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Catania del 30-31/1/2023;
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 11 Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 21/1/2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione (senza termini).
In data 23-24/1/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/12/2021 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale dal marito . Controparte_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 30/1/2018 a Vittoria;
Controparte_1
- che dalla loro unione erano nati i figli (30/1/2015), (2/11/2016) e Per_1 P_ CP_4
(19/1/2019);
- che, a causa di incompatibilità di carattere e di incomprensioni, i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, per cui la convivenza era divenuta insostenibile;
- di essere disoccupata;
- che il marito era disoccupato e percepiva solo il reddito di cittadinanza.
Pertanto, chiedeva di: Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- affidare i figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
- porre a carico del marito il versamento della somma di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente dichiarava di essere scappata di casa poiché il marito aveva usato violenza e minaccia nei suoi confronti, picchiandola e aggredendola;
con ordinanza presidenziale del 30/10/2022 veniva disposto l'affidamento dei figli minori alla madre (con esclusione di qualsiasi libera frequentazione dei figli minori con il padre) e veniva posto a carico del resistente un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa depositata in data 29/12/2022 la ricorrente chiedeva di:
- addebitare al resistente la responsabilità della separazione;
- affidare i figli minori esclusivamente alla ricorrente;
pagina 2 di 11 - porre a carico del marito il versamento della somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il giudizio proseguiva nel merito e all'udienza del 7/3/2023 veniva preso atto del fatto che con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva sospeso la ricorrente e il resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e aveva affidato i figli minori al Servizio Sociale del Comune competente per territorio, con il compito di mantenere il collocamento dei figli minori presso adeguata struttura comunitaria unitamente alla madre (con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ad altri parenti).
Con ordinanza del 20/6/2023 veniva invitata la ricorrente a depositare la documentazione relativa al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania e veniva disposto che il
Servizio Sociale competente per territorio depositasse breve relazione scritta sull'attività svolta.
Con ordinanza del 7/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17/9/2024 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Con ordinanza collegiale del 29/10/2024-2/11/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire la costituzione dell'avv. , nominata quale tutore provvisorio dei figli Controparte_2 minori e . Per_1 P_ CP_4
Con comparsa di risposta depositata in data 13/1/2025 si costituiva in giudizio l'avv. CP_2
, quale tutore provvisorio dei figli minori e , la quale chiedeva di
[...] Per_1 P_ CP_4 disporre che i figli minori e rimanessero collocati presso la struttura Per_1 P_ CP_4 comunitaria che li ospitava, con divieto di contatto con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ai parenti.
All'udienza del 21/1/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
In data 23-24/1/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché
(successivamente) dell'ordinanza presidenziale.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 11 Per il resto, come si è detto, la ricorrente ha chiesto di addebitare al resistente la responsabilità della separazione, in ragione delle minacce e degli atti di violenza posti in essere (cfr. memoria integrativa,
p. 2).
Tale domanda è infondata, in quanto:
- com'è noto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020);
- nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato: “giorno 17 del mese di settembre sono scappata di casa poiché il giorno prima mio marito mi ha puntato un fucile a canne mozze davanti ai miei figli;
in realtà già due giorni prima mio marito aveva usato violenza e minaccia nei miei confronti, picchiandomi e aggredendomi con una forbice e una spranga di ferro”;
- tuttavia, la ricorrente non ha depositato documenti utili a dimostrare le violenze e le minacce riferite, né ha articolato richieste di prova orale sul punto, né ha riferito gli esiti di eventuali procedimenti penali avviati nei confronti del resistente;
- pertanto, in mancanza di elementi istruttori diversi dalle dichiarazioni della ricorrente, i fatti posti alla base della domanda di addebito sono rimasti indimostrati (non operando del resto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., data la contumacia del resistente).
Quanto all'affidamento dei figli minori e , va preliminarmente ricordato che Per_1 P_ CP_4
“la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., e secondo cui tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività” (cfr. Cass. 28676/2022, che richiama Cass.
31902/2018).
Nel caso di specie, con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha rilevato che:
- il nucleo familiare era stato oggetto di segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Vittoria in data 26/9/2022 a seguito dell'urgente inserimento della ricorrente e dei figli minori Per_1 P_
e presso una struttura comunitaria a indirizzo segreto;
CP_4
- l'equipe della struttura protetta aveva osservato “carenze in riferimento allo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico” dei minori, “privi di vaccinazione e del tutto privi di qualsiasi percorso di scolarizzazione” (p. 3);
- la ricorrente manifestava “gravi difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale” (p. 3);
- “le risorse personali, familiari e sociali dei coniugi – in fase di separazione – sia dei CP_1 rispettivi nuclei familiari di origine appaiono molto carenti e rappresentano fattori ad alto rischio per pagina 4 di 11 una equilibrata crescita psico fisica dei minori, fino ad oggi privati di un ambiente familiare sano e adeguato, peraltro connotato da agiti violenti e altamente disfunzionali” (p. 3);
- “il complesso delle situazioni riassunte ha avuto una diretta ripercussione sull'equilibrio emotivo e sul corretto sviluppo psico-fisico dei minori” (p. 3);
- “dalle informazioni acquisite … emerge una grave condizione di disagio personale e familiare dei minorenni, tale da prospettare prima facie la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale, in quanto entrambi i genitori non appaiono minimamente in grado di occuparsene e i parenti entro il quarto grado non sembrano essere in grado di proteggerli dalle condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori” (p. 3).
Pertanto, con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha dichiarato aperta la procedura per l'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei figli minori Per_1
e ; ha sospeso la ricorrente e il resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori P_ CP_4
e ; ha affidato i figli minori e al Servizio Sociale del Per_1 P_ CP_4 Per_1 P_ CP_4
Comune competente per territorio, con il compito di mantenere il collocamento dei figli minori presso adeguata struttura comunitaria unitamente alla madre (con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ad altri parenti); ha nominato l'avv. quale tutore Controparte_2 provvisorio dei figli minori e . Per_1 P_ CP_4
Con successivo decreto del 19-23/6/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha incaricato il
Servizio Sociale del Comune di Vittoria dell'urgente trasferimento dei figli minori e Per_1 P_
(unitamente alla madre) in altra adeguata struttura;
ha confermato il divieto di contatti con il CP_4 padre e di consegna dei figli minori ai genitori e ai parenti;
ha disposto consulenza tecnica collegiale.
Con relazione del 3/5/2024 il Servizio Sociale del Comune di Vittoria ha rilevato che:
- la ricorrente e i figli minori e erano ancora “ospiti di una casa accoglienza Per_1 P_ CP_4 ad indirizzo segreto” (p. 1);
- “il nucleo sta eseguendo il percorso, i minori sono in carico presso la NPI territorialmente competente e frequentano la scuola” (p. 2).
Con relazione del 6/5/2024 il Servizio Sociale del Comune di Vittoria ha trasmesso la relazione della struttura ad indirizzo segreto, dalla quale risulta che:
- “il nucleo all'arrivo presenta grandi difficoltà sia di tipo individuale, sia di tipo relazionale” (p. 4);
- “ad oggi è possibile asserire come la sig.ra riesca meglio a seguire la quotidianità dei figli CP_1 come sonno, igiene personale, vestiario, alimentazione” (p. 5);
- “una volta inseriti i minori, si è proceduto ad eseguire i diversi piani vaccinali” (p. 5);
- “per i minori e è stata fatta domanda di invalidità civile e sono stati inseriti a scuola P_ CP_4
( e ) e alla scuola materna . Questi ultimi due mostrano un linguaggio ancora Per_1 P_ CP_4 immaturo con evidenti difficoltà nella pronuncia:
per questi motivi
si è provveduto ad effettuare visita pagina 5 di 11 logopedica privata … sono state eseguite visite oculistiche per i minori e per e è Per_1 P_ stata prescritta la lente correttiva” (p. 5).
Ma soprattutto, con relazione del 22/5/2024 i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale per i
Minorenni di Catania hanno accertato che:
- “il sig. e la sig.ra in quanto coppia genitoriale, per come Controparte_1 Parte_1 emerso dalla valutazione clinico collegiale effettuata e dalla storia della loro unione, non posseggono le risorse adeguate per assicurare la crescita e la necessaria assistenza ai figli minori e Per_1 P_
. In molteplici occasioni hanno realizzato, senza alcuna preoccupazione per i figli e dimostrando CP_4 una grave mancanza di consapevolezza sulla fondamentale azione protettiva che compone la capacità genitoriale, condizioni di grave pregiudizio per il loro sviluppo psicologico costringendoli ad assistere alle violente manifestazioni del loro disaccordo. Le gravi carenze dimostrate dalla coppia genitoriale rendono ragione della loro incapacità attuale di assicurare assistenza e cura nei confronti dei figli ma, rendono oggettiva la previsione di identica incapacità, nella prospettiva evolutiva, di riconoscere e di tenere conto degli specifici bisogni dei minori in relazione alle diverse fasi della loro crescita. Le vicende che hanno condotto alla definitiva frantumazione della coppia rappresentano un ostacolo insormontabile, rispetto ad ogni progettualità anche minima, per una comune condivisione di attenzione nei confronti dei figli: la quota patologica che caratterizza la strutturazione personologica di questi genitori ripropone, anche nella relazione come coppia genitoriale, un funzionamento molto autocentrato e confinato in adattamenti rigidi, certamente incapace di comprendere e riconoscere come prioritaria la soddisfazione del bisogno di riferimenti stabili, non solo affettivi ma anche normativi, per figli (pp. 29-30);
- “il sig. … presenta una condizione patologica riferibile ad un disturbo Controparte_1 antisociale di personalità … coesiste una grave carenza di principi etici e morali ed una immaturità emotiva ed affettiva. La sua storia, come genitore, dimostra una incapacità assoluta di realizzare una genitorialità responsabile e protettiva, in grado di accompagnare e fornire un valido modello di vita ai figli nelle varie fasi della loro crescita. Non esistono, peraltro, le condizioni per un'ipotesi di recupero delle capacità genitoriali considerata la strutturale patologia che condiziona e mantiene il suo funzionamento sociale e relazionale” (p. 30);
- “la sig.ra … è affetta da un disturbo dipendente di personalità. Questa condizione Parte_1 patologica, la orienta verso adattamenti relazionali sottomessi, timorosi nelle decisioni, tendenzialmente passivi ed alla ricerca di approvazione ... Il suo trasferimento in un ambiente protetto, dove riceve delle indicazioni precise e rassicuranti, le consente di manifestare una progressiva attenzione rispetto alle necessità sia di accudimento sia affettive dei figli. Il legame con i figli, per quanto connotato da aspetti regressivi, è molto forte ed è alimentato da una reciprocità che rappresenta un elemento motivazionale fondamentale per arginare le sue insicurezze e le pulsioni abbandoniche.
Questa conferma nel suo ruolo di madre e di unico punto di riferimento affettivo per i figli, per come le viene riconosciuto e manifestato dagli stessi, realizza un adattamento soddisfacente, non solo per lei, ma anche per i minori che stanno sperimentando un ambiente sereno e sicuro” (pp. 30-31-32).
pagina 6 di 11 Pertanto, i consulenti tecnici d'ufficio, “valutate le attuali esigenze dei minori, sia in termini di salute alla luce dei rilevati ritardi evolutivi di ognuno di loro ed alla luce del loro generale adattamento emotivo ed affettivo, sia in termini di crescita relazionale, formativa e sociale, valutata la significativa profondità del legame affettivo con la madre, rimanendo quello con il padre confinato in un ambito molto problematico ed irrisolto, valutate le condizioni strutturali che condizionano il funzionamento personologico di entrambi i genitori e che inibiscono in maniera assoluta lo svolgimento della loro capacità genitoriale, considerata l'improponibilità nello svolgimento di questa azione anche singolarmente ed in maniera autonoma da parte della madre per i limiti sopra specificati determinati dal suo funzionamento personologico”, hanno ritenuto “soddisfatti i criteri per una dichiarazione di adottabilità dei minori” (p. 32).
Tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “la riscontrata significatività del legame affettivo con la madre e la loro situazione evolutiva, considerate anche l'immaturità e le disarmonie di cui sono portatori, rende improponibile una loro separazione dalla madre per i reali e sommatori effetti traumatici sul loro sviluppo, per cui ogni proposta adozionale sarebbe non solo fallimentare ma estremamente dannosa per il loro equilibrio psicologico. La madre, se continuativamente supportata e sostenuta, possiede le risorse di base per esercitare la sua funzione di genitore”; pertanto, hanno ritenuto che “la permanenza della madre all'interno di una struttura in grado di svolgere una funzione di guida e di sostegno alla sua capacità genitoriale, possa rappresentare la soluzione più adeguata a soddisfare i bisogni per una sana crescita ed un corretto sviluppo affettivo ed emotivo dei minori” (pp.
32-33).
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con decreto del 9/9/2024 il Tribunale per i
Minorenni di Catania ha considerato “necessario confermare la permanenza in struttura della madre unitamente ai minori, con i divieti sin qui imposti, in guisa da garantire alla prima il sostegno necessario all'espletamento ed al recupero della sua capacità genitoriale ed ai minori il mantenimento dell'imprescindibile legame affettivo con il genitore, rappresentando detta soluzione quella maggiormente confacente ai bisogni dei minori per il loro corretto sviluppo affettivo ed emotivo” (p.
3). Inoltre, è stato incaricato “il SS affidatario e quello del comune di dimora dei minori … di predisporre ed attuare, nel termine di mesi nove, un progetto funzionale all'acquisizione da parte della madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura dei minori” (p. 3). Infine, è stata rigettata “la richiesta del padre di intrattenere contatti telefonici con la prole, e ciò sul rilievo del grave pregiudizio che tali contatti arrecherebbero al benessere psicofisico dei minori, i quali conservano il ricordo dei comportamenti violenti agiti dal padre nei confronti della madre e che, all'osservazione svolta dai CCTTU, hanno manifestato in vario modo un sostanziale rifiuto della figura paterna” (p. 3).
Pertanto, con decreto del 9/9/2024 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha disposto mantenersi il collocamento dei minori e della madre nella struttura che in atto li ospita;
ha coaffidato i minori al
Servizio Sociale del Comune di loro attuale dimora;
ha incaricato i Servizi Sociali affidatari di predisporre ed attuare, nel termine di mesi nove, un progetto funzionale all'acquisizione da parte della pagina 7 di 11 madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura della prole;
ha confermato il divieto di contatti con il padre e di consegna dei minori ai genitori e ai parenti.
Ciò premesso, va ricordato che per come affermato da Cass. 14842/2015:
- “i procedimenti in tema di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera della competenza del Tribunale per i minorenni, essendo del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. c.c., attualmente vigente. Tale norma ha ad oggetto esclusivamente la ripartizione di competenze relativamente ai procedimenti relativi alla limitazione, conformazione o esclusione della responsabilità genitoriale ma non in ordine a quelli che, ancorché sulla base di pregressi accertamenti svolti in procedimenti ex art. 333 (od anche art. 330 c.c.) siano instaurati per verificare la sussistenza delle condizioni di adottabilità di un minore”;
- “tali ultimi procedimenti non interferiscono con le questioni relative all'affidamento dei minori all'interno di un conflitto coniugale o di coppia, anche quando la situazione di fatto conduca a misure limitative od ablative della responsabilità genitoriale e all'affidamento a terzi”;
- “il principio della concentrazione delle tutele cui si è ispirato, non senza contorsioni testuali, il legislatore della riforma nella nuova ripartizione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. c.c., non riguarda il rapporto tra un giudizio riguardante l'affidamento dei minori ai genitori, ad uno di essi o a terzi, anche quando involga l'assunzione di provvedimenti assunti ex art. 333 c.c., ed un giudizio L. n.
184 del 1983, ex artt. 10 e 12, nel quale l'accertamento riguarda la irreversibilità della condizione d'abbandono e non la situazione scaturente da un conflitto coniugale o di coppia. (Cass. 1349 del
2015)”;
- “la dedotta incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c., del tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti ex art. 333 cod. civ. in pendenza di un giudizio relativo all'affidamento dei figli minori non determina l'invalidità automatica degli accertamenti istruttori svolti ed in particolare non può essere d'impedimento all'esercizio per il giudice minorile delle funzioni conservate come competenza esclusiva, quali quelle relative all'obbligo di accertare la sussistenza delle condizioni di abbandono di minori, della loro temporaneità od irreversibilità e della eventuale adottabilità dei medesimi”;
- “l'opposta soluzione condurrebbe all'eliminazione, per la mera pendenza (anche strumentale) di un giudizio riguardante un conflitto genitoriale, dell'obbligo del p.m. e del tribunale di procedere nel superiore interesse dei minori a tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle condizioni richieste dalla L. n. 184 del 1983, così togliendo a quest'ufficio una funzione peculiare ed ineliminabile”.
Ciò chiarito, con riguardo al caso di specie va evidenziato che:
- in base alla giurisprudenza appena citata, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha legittimamente avviato il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei figli minori e;
Per_1 P_ CP_4
- nell'ambito di tale procedimento, con decreto del 30-31/1/2023 del Tribunale per i Minorenni di
Catania (successivamente non modificato) è stata sospesa la responsabilità genitoriale della ricorrente e del resistente rispetto ai figli minori e;
Per_1 P_ CP_4
pagina 8 di 11 - inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta è emerso che tanto la ricorrente quanto il resistente
“non posseggono le risorse adeguate per assicurare la crescita e la necessaria assistenza ai figli minori e ”, avendo realizzato “condizioni di grave pregiudizio per il loro sviluppo Per_1 P_ CP_4 psicologico costringendoli ad assistere alle violente manifestazioni del loro disaccordo”, con conseguente “incapacità attuale di assicurare assistenza e cura nei confronti dei figli” (p. 29).
Dalla sospensione della responsabilità genitoriale e, in ogni caso, dall'accertamento della carenza e dell'inidoneità educativa della ricorrente e del resistente deriva, allo stato, l'impossibilità di un affidamento dei figli minori tanto alla ricorrente quanto al resistente.
Pertanto, questo Tribunale fa propria la condivisibile decisione con cui il Tribunale per i Minorenni di
Catania ha disposto (da ultimo) il collocamento dei figli minori e presso la Per_1 P_ CP_4 struttura protetta che allo stato li ospita, insieme alla madre, e l'affidamento degli stessi ai Servizi
Sociali del Comune di Vittoria e del Comune di loro attuale dimora, con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna dei minori ai genitori e ai parenti.
Ed infatti, tale regime risulta conveniente per l'interesse dei figli minori e , Per_1 P_ CP_4 essendo diretto ad assicurare il loro sviluppo e il loro benessere psico-fisico, garantendo, per un verso, agli stessi il mantenimento del legame affettivo con la madre e, per altro verso, a quest'ultima il sostegno necessario all'espletamento e al recupero della sua capacità genitoriale (atteso che, per come evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, la ricorrente, “se continuativamente supportata e sostenuta, possiede le risorse di base per esercitare la sua funzione di genitore”; cfr. relazione del 22/5/2024, pp.
32-33).
Peraltro, va precisato che:
- la condivisibile decisione del Tribunale per i Minorenni di Catania è stata assunta nell'ambito di un procedimento ancora aperto, nel quale operano tutti gli strumenti di tutela dei figli minori Per_1
e (per i quali è stato nominato un tutore provvisorio) e nel quale potranno P_ CP_4 eventualmente essere modificate le condizioni di affidamento e di collocamento degli stessi;
- in particolare, il regime di affidamento e di collocamento potrà eventualmente essere modificato all'esito del “progetto funzionale all'acquisizione da parte della madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura della prole” che sarà predisposto e attuato dal Servizio Sociale, per come richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Catania;
- del resto, per come affermato da Cass. 28676/2022, sopra citata, l'affidamento ai Servizi Sociali, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività.
Quanto all'assegno per il mantenimento dei figli minori e , va Per_1 P_ CP_4 preliminarmente ricordato che:
- ai sensi dell'art. 337ter c.c., il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza pagina 9 di 11 presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
- il contributo dovuto per il mantenimento della prole dev'essere rapportato al tenore di vita concretamente assicurato alla stessa nel corso della convivenza, da apprezzarsi non soltanto in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, ma anche alle sostanze ed ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, che rappresentano l'insieme delle risorse economiche a disposizione delle parti, in tal senso deponendo anche l'art. 147 c.c., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
Deve peraltro notarsi che:
- grava su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli (art. 147 c.c.);
- ai sensi dell'art. 316bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
- anche la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacché incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e assoluta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento;
- lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non può quindi esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare.
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, sono casalinga … riuscivamo a vivere con il reddito di cittadinanza di cui adesso beneficia solo mio marito in quanto a suo nome … mio marito non lavora … mio marito durante il matrimonio lavorava invero come manovale, ma non era un lavoro fisso, riuscivamo a sopravvivere con i bonus e gli aiuti dello Stato … mio marito ha una macchina bmw e paga 300 euro di rata mensile grazie al reddito di cittadinanza che gli danno che ammonta a 900 euro al mese”.
In considerazione dell'età di e e delle loro esigenze, della capacità lavorativa Per_1 P_ CP_4 del resistente (attestata dalla precedente attività svolta quale manovale), nonché del contesto economico locale e della mancata prova di un tenore di vita particolarmente elevato nel corso della precedente convivenza, va confermato l'assegno per il mantenimento dei figli minori e Per_1 P_ CP_4 già determinato con ordinanza presidenziale in complessivi euro 400,00 mensili (oltre alle spese pagina 10 di 11 straordinarie nella misura del 50% e al netto dell'assegno unico universale, da corrispondersi integralmente alla resistente), e ciò anche in ragione della mancata allegazione e prova di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli noti alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, non vi è a luogo a provvedere, atteso che:
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/1/2025 la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali, fra i quali non vi è l'assegnazione della casa coniugale;
- peraltro, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato di essere “scappata di casa” in data 17/9/2022 e che “la sera in cui io e i miei figli siamo andati via di casa lui” (cioè il resistente) “l'ha devastata, bruciata, distrutta”;
- attualmente, la ricorrente vive con i figli minori e in una struttura protetta. Per_1 P_ CP_4
Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4392/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Parte_1 contratto a Vittoria in data 30/1/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vittoria dell'anno 2018 al n. 3 della parte I);
3) rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
4) dispone il collocamento dei figli minori , e Persona_1 Controparte_3 CP_4
presso la struttura protetta che allo stato li ospita, insieme alla madre , e
[...] Parte_1
l'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali del Comune di Vittoria e del Comune di loro attuale dimora, con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna dei minori ai genitori Controparte_1
e ai parenti;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori , Persona_1
e (oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e al netto Controparte_3 Controparte_4 dell'assegno unico universale, da corrispondersi integralmente a ), somma da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4392/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO Parte_1 CodiceFiscale_1
CUTRERA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Chiaramonte Gulfi, via Roma n. 6;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ), quale tutore provvisorio dei Controparte_2 CodiceFiscale_3 minori (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_4 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ), come da CodiceFiscale_5 Controparte_4 CodiceFiscale_6 decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Catania del 30-31/1/2023;
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 11 Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 21/1/2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione (senza termini).
In data 23-24/1/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/12/2021 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale dal marito . Controparte_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 30/1/2018 a Vittoria;
Controparte_1
- che dalla loro unione erano nati i figli (30/1/2015), (2/11/2016) e Per_1 P_ CP_4
(19/1/2019);
- che, a causa di incompatibilità di carattere e di incomprensioni, i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, per cui la convivenza era divenuta insostenibile;
- di essere disoccupata;
- che il marito era disoccupato e percepiva solo il reddito di cittadinanza.
Pertanto, chiedeva di: Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- affidare i figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
- porre a carico del marito il versamento della somma di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente dichiarava di essere scappata di casa poiché il marito aveva usato violenza e minaccia nei suoi confronti, picchiandola e aggredendola;
con ordinanza presidenziale del 30/10/2022 veniva disposto l'affidamento dei figli minori alla madre (con esclusione di qualsiasi libera frequentazione dei figli minori con il padre) e veniva posto a carico del resistente un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa depositata in data 29/12/2022 la ricorrente chiedeva di:
- addebitare al resistente la responsabilità della separazione;
- affidare i figli minori esclusivamente alla ricorrente;
pagina 2 di 11 - porre a carico del marito il versamento della somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il giudizio proseguiva nel merito e all'udienza del 7/3/2023 veniva preso atto del fatto che con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva sospeso la ricorrente e il resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e aveva affidato i figli minori al Servizio Sociale del Comune competente per territorio, con il compito di mantenere il collocamento dei figli minori presso adeguata struttura comunitaria unitamente alla madre (con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ad altri parenti).
Con ordinanza del 20/6/2023 veniva invitata la ricorrente a depositare la documentazione relativa al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania e veniva disposto che il
Servizio Sociale competente per territorio depositasse breve relazione scritta sull'attività svolta.
Con ordinanza del 7/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17/9/2024 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Con ordinanza collegiale del 29/10/2024-2/11/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire la costituzione dell'avv. , nominata quale tutore provvisorio dei figli Controparte_2 minori e . Per_1 P_ CP_4
Con comparsa di risposta depositata in data 13/1/2025 si costituiva in giudizio l'avv. CP_2
, quale tutore provvisorio dei figli minori e , la quale chiedeva di
[...] Per_1 P_ CP_4 disporre che i figli minori e rimanessero collocati presso la struttura Per_1 P_ CP_4 comunitaria che li ospitava, con divieto di contatto con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ai parenti.
All'udienza del 21/1/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
In data 23-24/1/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché
(successivamente) dell'ordinanza presidenziale.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 11 Per il resto, come si è detto, la ricorrente ha chiesto di addebitare al resistente la responsabilità della separazione, in ragione delle minacce e degli atti di violenza posti in essere (cfr. memoria integrativa,
p. 2).
Tale domanda è infondata, in quanto:
- com'è noto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020);
- nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato: “giorno 17 del mese di settembre sono scappata di casa poiché il giorno prima mio marito mi ha puntato un fucile a canne mozze davanti ai miei figli;
in realtà già due giorni prima mio marito aveva usato violenza e minaccia nei miei confronti, picchiandomi e aggredendomi con una forbice e una spranga di ferro”;
- tuttavia, la ricorrente non ha depositato documenti utili a dimostrare le violenze e le minacce riferite, né ha articolato richieste di prova orale sul punto, né ha riferito gli esiti di eventuali procedimenti penali avviati nei confronti del resistente;
- pertanto, in mancanza di elementi istruttori diversi dalle dichiarazioni della ricorrente, i fatti posti alla base della domanda di addebito sono rimasti indimostrati (non operando del resto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., data la contumacia del resistente).
Quanto all'affidamento dei figli minori e , va preliminarmente ricordato che Per_1 P_ CP_4
“la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., e secondo cui tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività” (cfr. Cass. 28676/2022, che richiama Cass.
31902/2018).
Nel caso di specie, con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha rilevato che:
- il nucleo familiare era stato oggetto di segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Vittoria in data 26/9/2022 a seguito dell'urgente inserimento della ricorrente e dei figli minori Per_1 P_
e presso una struttura comunitaria a indirizzo segreto;
CP_4
- l'equipe della struttura protetta aveva osservato “carenze in riferimento allo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico” dei minori, “privi di vaccinazione e del tutto privi di qualsiasi percorso di scolarizzazione” (p. 3);
- la ricorrente manifestava “gravi difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale” (p. 3);
- “le risorse personali, familiari e sociali dei coniugi – in fase di separazione – sia dei CP_1 rispettivi nuclei familiari di origine appaiono molto carenti e rappresentano fattori ad alto rischio per pagina 4 di 11 una equilibrata crescita psico fisica dei minori, fino ad oggi privati di un ambiente familiare sano e adeguato, peraltro connotato da agiti violenti e altamente disfunzionali” (p. 3);
- “il complesso delle situazioni riassunte ha avuto una diretta ripercussione sull'equilibrio emotivo e sul corretto sviluppo psico-fisico dei minori” (p. 3);
- “dalle informazioni acquisite … emerge una grave condizione di disagio personale e familiare dei minorenni, tale da prospettare prima facie la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale, in quanto entrambi i genitori non appaiono minimamente in grado di occuparsene e i parenti entro il quarto grado non sembrano essere in grado di proteggerli dalle condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori” (p. 3).
Pertanto, con decreto del 30-31/1/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha dichiarato aperta la procedura per l'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei figli minori Per_1
e ; ha sospeso la ricorrente e il resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori P_ CP_4
e ; ha affidato i figli minori e al Servizio Sociale del Per_1 P_ CP_4 Per_1 P_ CP_4
Comune competente per territorio, con il compito di mantenere il collocamento dei figli minori presso adeguata struttura comunitaria unitamente alla madre (con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna ai genitori e ad altri parenti); ha nominato l'avv. quale tutore Controparte_2 provvisorio dei figli minori e . Per_1 P_ CP_4
Con successivo decreto del 19-23/6/2023 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha incaricato il
Servizio Sociale del Comune di Vittoria dell'urgente trasferimento dei figli minori e Per_1 P_
(unitamente alla madre) in altra adeguata struttura;
ha confermato il divieto di contatti con il CP_4 padre e di consegna dei figli minori ai genitori e ai parenti;
ha disposto consulenza tecnica collegiale.
Con relazione del 3/5/2024 il Servizio Sociale del Comune di Vittoria ha rilevato che:
- la ricorrente e i figli minori e erano ancora “ospiti di una casa accoglienza Per_1 P_ CP_4 ad indirizzo segreto” (p. 1);
- “il nucleo sta eseguendo il percorso, i minori sono in carico presso la NPI territorialmente competente e frequentano la scuola” (p. 2).
Con relazione del 6/5/2024 il Servizio Sociale del Comune di Vittoria ha trasmesso la relazione della struttura ad indirizzo segreto, dalla quale risulta che:
- “il nucleo all'arrivo presenta grandi difficoltà sia di tipo individuale, sia di tipo relazionale” (p. 4);
- “ad oggi è possibile asserire come la sig.ra riesca meglio a seguire la quotidianità dei figli CP_1 come sonno, igiene personale, vestiario, alimentazione” (p. 5);
- “una volta inseriti i minori, si è proceduto ad eseguire i diversi piani vaccinali” (p. 5);
- “per i minori e è stata fatta domanda di invalidità civile e sono stati inseriti a scuola P_ CP_4
( e ) e alla scuola materna . Questi ultimi due mostrano un linguaggio ancora Per_1 P_ CP_4 immaturo con evidenti difficoltà nella pronuncia:
per questi motivi
si è provveduto ad effettuare visita pagina 5 di 11 logopedica privata … sono state eseguite visite oculistiche per i minori e per e è Per_1 P_ stata prescritta la lente correttiva” (p. 5).
Ma soprattutto, con relazione del 22/5/2024 i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale per i
Minorenni di Catania hanno accertato che:
- “il sig. e la sig.ra in quanto coppia genitoriale, per come Controparte_1 Parte_1 emerso dalla valutazione clinico collegiale effettuata e dalla storia della loro unione, non posseggono le risorse adeguate per assicurare la crescita e la necessaria assistenza ai figli minori e Per_1 P_
. In molteplici occasioni hanno realizzato, senza alcuna preoccupazione per i figli e dimostrando CP_4 una grave mancanza di consapevolezza sulla fondamentale azione protettiva che compone la capacità genitoriale, condizioni di grave pregiudizio per il loro sviluppo psicologico costringendoli ad assistere alle violente manifestazioni del loro disaccordo. Le gravi carenze dimostrate dalla coppia genitoriale rendono ragione della loro incapacità attuale di assicurare assistenza e cura nei confronti dei figli ma, rendono oggettiva la previsione di identica incapacità, nella prospettiva evolutiva, di riconoscere e di tenere conto degli specifici bisogni dei minori in relazione alle diverse fasi della loro crescita. Le vicende che hanno condotto alla definitiva frantumazione della coppia rappresentano un ostacolo insormontabile, rispetto ad ogni progettualità anche minima, per una comune condivisione di attenzione nei confronti dei figli: la quota patologica che caratterizza la strutturazione personologica di questi genitori ripropone, anche nella relazione come coppia genitoriale, un funzionamento molto autocentrato e confinato in adattamenti rigidi, certamente incapace di comprendere e riconoscere come prioritaria la soddisfazione del bisogno di riferimenti stabili, non solo affettivi ma anche normativi, per figli (pp. 29-30);
- “il sig. … presenta una condizione patologica riferibile ad un disturbo Controparte_1 antisociale di personalità … coesiste una grave carenza di principi etici e morali ed una immaturità emotiva ed affettiva. La sua storia, come genitore, dimostra una incapacità assoluta di realizzare una genitorialità responsabile e protettiva, in grado di accompagnare e fornire un valido modello di vita ai figli nelle varie fasi della loro crescita. Non esistono, peraltro, le condizioni per un'ipotesi di recupero delle capacità genitoriali considerata la strutturale patologia che condiziona e mantiene il suo funzionamento sociale e relazionale” (p. 30);
- “la sig.ra … è affetta da un disturbo dipendente di personalità. Questa condizione Parte_1 patologica, la orienta verso adattamenti relazionali sottomessi, timorosi nelle decisioni, tendenzialmente passivi ed alla ricerca di approvazione ... Il suo trasferimento in un ambiente protetto, dove riceve delle indicazioni precise e rassicuranti, le consente di manifestare una progressiva attenzione rispetto alle necessità sia di accudimento sia affettive dei figli. Il legame con i figli, per quanto connotato da aspetti regressivi, è molto forte ed è alimentato da una reciprocità che rappresenta un elemento motivazionale fondamentale per arginare le sue insicurezze e le pulsioni abbandoniche.
Questa conferma nel suo ruolo di madre e di unico punto di riferimento affettivo per i figli, per come le viene riconosciuto e manifestato dagli stessi, realizza un adattamento soddisfacente, non solo per lei, ma anche per i minori che stanno sperimentando un ambiente sereno e sicuro” (pp. 30-31-32).
pagina 6 di 11 Pertanto, i consulenti tecnici d'ufficio, “valutate le attuali esigenze dei minori, sia in termini di salute alla luce dei rilevati ritardi evolutivi di ognuno di loro ed alla luce del loro generale adattamento emotivo ed affettivo, sia in termini di crescita relazionale, formativa e sociale, valutata la significativa profondità del legame affettivo con la madre, rimanendo quello con il padre confinato in un ambito molto problematico ed irrisolto, valutate le condizioni strutturali che condizionano il funzionamento personologico di entrambi i genitori e che inibiscono in maniera assoluta lo svolgimento della loro capacità genitoriale, considerata l'improponibilità nello svolgimento di questa azione anche singolarmente ed in maniera autonoma da parte della madre per i limiti sopra specificati determinati dal suo funzionamento personologico”, hanno ritenuto “soddisfatti i criteri per una dichiarazione di adottabilità dei minori” (p. 32).
Tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “la riscontrata significatività del legame affettivo con la madre e la loro situazione evolutiva, considerate anche l'immaturità e le disarmonie di cui sono portatori, rende improponibile una loro separazione dalla madre per i reali e sommatori effetti traumatici sul loro sviluppo, per cui ogni proposta adozionale sarebbe non solo fallimentare ma estremamente dannosa per il loro equilibrio psicologico. La madre, se continuativamente supportata e sostenuta, possiede le risorse di base per esercitare la sua funzione di genitore”; pertanto, hanno ritenuto che “la permanenza della madre all'interno di una struttura in grado di svolgere una funzione di guida e di sostegno alla sua capacità genitoriale, possa rappresentare la soluzione più adeguata a soddisfare i bisogni per una sana crescita ed un corretto sviluppo affettivo ed emotivo dei minori” (pp.
32-33).
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con decreto del 9/9/2024 il Tribunale per i
Minorenni di Catania ha considerato “necessario confermare la permanenza in struttura della madre unitamente ai minori, con i divieti sin qui imposti, in guisa da garantire alla prima il sostegno necessario all'espletamento ed al recupero della sua capacità genitoriale ed ai minori il mantenimento dell'imprescindibile legame affettivo con il genitore, rappresentando detta soluzione quella maggiormente confacente ai bisogni dei minori per il loro corretto sviluppo affettivo ed emotivo” (p.
3). Inoltre, è stato incaricato “il SS affidatario e quello del comune di dimora dei minori … di predisporre ed attuare, nel termine di mesi nove, un progetto funzionale all'acquisizione da parte della madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura dei minori” (p. 3). Infine, è stata rigettata “la richiesta del padre di intrattenere contatti telefonici con la prole, e ciò sul rilievo del grave pregiudizio che tali contatti arrecherebbero al benessere psicofisico dei minori, i quali conservano il ricordo dei comportamenti violenti agiti dal padre nei confronti della madre e che, all'osservazione svolta dai CCTTU, hanno manifestato in vario modo un sostanziale rifiuto della figura paterna” (p. 3).
Pertanto, con decreto del 9/9/2024 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha disposto mantenersi il collocamento dei minori e della madre nella struttura che in atto li ospita;
ha coaffidato i minori al
Servizio Sociale del Comune di loro attuale dimora;
ha incaricato i Servizi Sociali affidatari di predisporre ed attuare, nel termine di mesi nove, un progetto funzionale all'acquisizione da parte della pagina 7 di 11 madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura della prole;
ha confermato il divieto di contatti con il padre e di consegna dei minori ai genitori e ai parenti.
Ciò premesso, va ricordato che per come affermato da Cass. 14842/2015:
- “i procedimenti in tema di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera della competenza del Tribunale per i minorenni, essendo del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. c.c., attualmente vigente. Tale norma ha ad oggetto esclusivamente la ripartizione di competenze relativamente ai procedimenti relativi alla limitazione, conformazione o esclusione della responsabilità genitoriale ma non in ordine a quelli che, ancorché sulla base di pregressi accertamenti svolti in procedimenti ex art. 333 (od anche art. 330 c.c.) siano instaurati per verificare la sussistenza delle condizioni di adottabilità di un minore”;
- “tali ultimi procedimenti non interferiscono con le questioni relative all'affidamento dei minori all'interno di un conflitto coniugale o di coppia, anche quando la situazione di fatto conduca a misure limitative od ablative della responsabilità genitoriale e all'affidamento a terzi”;
- “il principio della concentrazione delle tutele cui si è ispirato, non senza contorsioni testuali, il legislatore della riforma nella nuova ripartizione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. c.c., non riguarda il rapporto tra un giudizio riguardante l'affidamento dei minori ai genitori, ad uno di essi o a terzi, anche quando involga l'assunzione di provvedimenti assunti ex art. 333 c.c., ed un giudizio L. n.
184 del 1983, ex artt. 10 e 12, nel quale l'accertamento riguarda la irreversibilità della condizione d'abbandono e non la situazione scaturente da un conflitto coniugale o di coppia. (Cass. 1349 del
2015)”;
- “la dedotta incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c., del tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti ex art. 333 cod. civ. in pendenza di un giudizio relativo all'affidamento dei figli minori non determina l'invalidità automatica degli accertamenti istruttori svolti ed in particolare non può essere d'impedimento all'esercizio per il giudice minorile delle funzioni conservate come competenza esclusiva, quali quelle relative all'obbligo di accertare la sussistenza delle condizioni di abbandono di minori, della loro temporaneità od irreversibilità e della eventuale adottabilità dei medesimi”;
- “l'opposta soluzione condurrebbe all'eliminazione, per la mera pendenza (anche strumentale) di un giudizio riguardante un conflitto genitoriale, dell'obbligo del p.m. e del tribunale di procedere nel superiore interesse dei minori a tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle condizioni richieste dalla L. n. 184 del 1983, così togliendo a quest'ufficio una funzione peculiare ed ineliminabile”.
Ciò chiarito, con riguardo al caso di specie va evidenziato che:
- in base alla giurisprudenza appena citata, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha legittimamente avviato il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei figli minori e;
Per_1 P_ CP_4
- nell'ambito di tale procedimento, con decreto del 30-31/1/2023 del Tribunale per i Minorenni di
Catania (successivamente non modificato) è stata sospesa la responsabilità genitoriale della ricorrente e del resistente rispetto ai figli minori e;
Per_1 P_ CP_4
pagina 8 di 11 - inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta è emerso che tanto la ricorrente quanto il resistente
“non posseggono le risorse adeguate per assicurare la crescita e la necessaria assistenza ai figli minori e ”, avendo realizzato “condizioni di grave pregiudizio per il loro sviluppo Per_1 P_ CP_4 psicologico costringendoli ad assistere alle violente manifestazioni del loro disaccordo”, con conseguente “incapacità attuale di assicurare assistenza e cura nei confronti dei figli” (p. 29).
Dalla sospensione della responsabilità genitoriale e, in ogni caso, dall'accertamento della carenza e dell'inidoneità educativa della ricorrente e del resistente deriva, allo stato, l'impossibilità di un affidamento dei figli minori tanto alla ricorrente quanto al resistente.
Pertanto, questo Tribunale fa propria la condivisibile decisione con cui il Tribunale per i Minorenni di
Catania ha disposto (da ultimo) il collocamento dei figli minori e presso la Per_1 P_ CP_4 struttura protetta che allo stato li ospita, insieme alla madre, e l'affidamento degli stessi ai Servizi
Sociali del Comune di Vittoria e del Comune di loro attuale dimora, con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna dei minori ai genitori e ai parenti.
Ed infatti, tale regime risulta conveniente per l'interesse dei figli minori e , Per_1 P_ CP_4 essendo diretto ad assicurare il loro sviluppo e il loro benessere psico-fisico, garantendo, per un verso, agli stessi il mantenimento del legame affettivo con la madre e, per altro verso, a quest'ultima il sostegno necessario all'espletamento e al recupero della sua capacità genitoriale (atteso che, per come evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, la ricorrente, “se continuativamente supportata e sostenuta, possiede le risorse di base per esercitare la sua funzione di genitore”; cfr. relazione del 22/5/2024, pp.
32-33).
Peraltro, va precisato che:
- la condivisibile decisione del Tribunale per i Minorenni di Catania è stata assunta nell'ambito di un procedimento ancora aperto, nel quale operano tutti gli strumenti di tutela dei figli minori Per_1
e (per i quali è stato nominato un tutore provvisorio) e nel quale potranno P_ CP_4 eventualmente essere modificate le condizioni di affidamento e di collocamento degli stessi;
- in particolare, il regime di affidamento e di collocamento potrà eventualmente essere modificato all'esito del “progetto funzionale all'acquisizione da parte della madre di un sufficiente livello di autonomia personale e nell'espletamento dei compiti di cura della prole” che sarà predisposto e attuato dal Servizio Sociale, per come richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Catania;
- del resto, per come affermato da Cass. 28676/2022, sopra citata, l'affidamento ai Servizi Sociali, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività.
Quanto all'assegno per il mantenimento dei figli minori e , va Per_1 P_ CP_4 preliminarmente ricordato che:
- ai sensi dell'art. 337ter c.c., il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza pagina 9 di 11 presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
- il contributo dovuto per il mantenimento della prole dev'essere rapportato al tenore di vita concretamente assicurato alla stessa nel corso della convivenza, da apprezzarsi non soltanto in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, ma anche alle sostanze ed ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, che rappresentano l'insieme delle risorse economiche a disposizione delle parti, in tal senso deponendo anche l'art. 147 c.c., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
Deve peraltro notarsi che:
- grava su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli (art. 147 c.c.);
- ai sensi dell'art. 316bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
- anche la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacché incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e assoluta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento;
- lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non può quindi esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare.
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, sono casalinga … riuscivamo a vivere con il reddito di cittadinanza di cui adesso beneficia solo mio marito in quanto a suo nome … mio marito non lavora … mio marito durante il matrimonio lavorava invero come manovale, ma non era un lavoro fisso, riuscivamo a sopravvivere con i bonus e gli aiuti dello Stato … mio marito ha una macchina bmw e paga 300 euro di rata mensile grazie al reddito di cittadinanza che gli danno che ammonta a 900 euro al mese”.
In considerazione dell'età di e e delle loro esigenze, della capacità lavorativa Per_1 P_ CP_4 del resistente (attestata dalla precedente attività svolta quale manovale), nonché del contesto economico locale e della mancata prova di un tenore di vita particolarmente elevato nel corso della precedente convivenza, va confermato l'assegno per il mantenimento dei figli minori e Per_1 P_ CP_4 già determinato con ordinanza presidenziale in complessivi euro 400,00 mensili (oltre alle spese pagina 10 di 11 straordinarie nella misura del 50% e al netto dell'assegno unico universale, da corrispondersi integralmente alla resistente), e ciò anche in ragione della mancata allegazione e prova di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli noti alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, non vi è a luogo a provvedere, atteso che:
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/1/2025 la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali, fra i quali non vi è l'assegnazione della casa coniugale;
- peraltro, all'udienza presidenziale del 20/10/2022 la ricorrente ha dichiarato di essere “scappata di casa” in data 17/9/2022 e che “la sera in cui io e i miei figli siamo andati via di casa lui” (cioè il resistente) “l'ha devastata, bruciata, distrutta”;
- attualmente, la ricorrente vive con i figli minori e in una struttura protetta. Per_1 P_ CP_4
Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4392/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Parte_1 contratto a Vittoria in data 30/1/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vittoria dell'anno 2018 al n. 3 della parte I);
3) rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
4) dispone il collocamento dei figli minori , e Persona_1 Controparte_3 CP_4
presso la struttura protetta che allo stato li ospita, insieme alla madre , e
[...] Parte_1
l'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali del Comune di Vittoria e del Comune di loro attuale dimora, con divieto di contatti con il padre e con divieto di consegna dei minori ai genitori Controparte_1
e ai parenti;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori , Persona_1
e (oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e al netto Controparte_3 Controparte_4 dell'assegno unico universale, da corrispondersi integralmente a ), somma da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
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