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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5229 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANTILE Parte_1
BARBARA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
AMBROSINO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 e , premettendo di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Napoli il 12/06/2004, dalla cui unione nascevano i figli _1
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]), riferendo
[...] Persona_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
28.03.2023 , era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.2450/2023 del
07.04.2023 alle seguenti condizioni “ affido condiviso del figlio minore IO;
collocazione prevalente di entrambi i figli presso la madre;
assegnazione della casa familiare in locazione alla SI.ra , il padre vedrà il figlio minore una volta al Pt_1 mese per due giorni in relazione al suo rapporto di lavoro a Bologna che non gli consente una maggiore disponibilità di tempo, nonché dei costi di viaggio;
in aggiunta ogni altra volta che potrà, comunicandolo in anticipo;
il padre verserà a titolo di
1 mantenimento un assegno di 400 euro (ovvero 200 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno di mantenimento tra le parti.” chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “venga confermato l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto/ dovere di entrambi i genitori di tenere con sé il figlio e trascorrere le festività e/o il tempo libero in considerazione degli impegni scolastici e ludici del minore e previo accordo con la madre prevedendo, in ogni caso, almeno che il padre vedrà il figlio minore una volta al mese per due giorni, stante la persistenza del suo impegno lavorativo a Bologna;
in aggiunta ogni altra volta che potrà, comunicandolo in anticipo, come da piano genitoriale allegato. A parziale modifica delle precedenti pattuizioni le parti dichiarano che il figlio nelle more, è divenuto Persona_1 economicamente autosufficiente essendo stato impiegato presso un supermercato. Alla luce di ciò si chiede che venga fissato in capo al sig. l'obbligo di pagamento dell'importo totale di € _1
350,00 (trecentocinquanta/00), quale concorso di mantenimento del figlio minore IO da pagarsi entro il 04 (quattro) di ogni mese. Tale somma sarà soggetta, annualmente, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Venga fissato l'obbligo in capo al SI. di _1 corrispondere il 50% (cinquanta) delle spese straordinarie, relative al figlio, ed in particolare delle spese di assistenza medica non coperte dal servizio sanitario nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ticket per le medicine, visite specialistiche, cure dentistiche), delle spese per la scuola e di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche universitarie, libri, cancelleria ecc.) delle spese di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi culturali ecc.) così come specificato nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018 nonché autorizza la sig.ra alla percezione del 100% dell'assegno Pt_1 unico universale pari ad € 400,00 mensili.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/06/2004 (atto n. 97 ,parte II, S. A, sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott. Raffaele Sdino
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