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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15589/2024 r.g.v.g., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Marianna Piccoli e Stefano Ossorio del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori e da (c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moroni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, letto il presente Ricorso ed esaminata l'allegata documentazione, accertare e dichiarare che è Parte_3
autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3099/2022 resa dal Tribunale di Bologna il 29/11/2022 e pubblicata il 14/12/2022 all'esito della causa civile iscritta al n. R.G. 10470/2022, revocare, a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e
1 straordinario della figlia , al pagamento delle spese riferibili alla nuda Parte_3
proprietà relative agli immobili intestati alla medesima figlia e quelle inerenti alla carta prepagata in uso alla medesima;
compensare tra le parti le spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, esprime parere favorevole”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto depositato il 19 dicembre 2024, ed Parte_1 [...]
hanno chiesto la parziale revisione dell'assetto definitosi a seguito della Pt_2
pronuncia con la quale questo Tribunale, in data 29 novembre 2022, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto. In particolare, i ricorrenti hanno, di comune accordo, domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia primogenita , in quanto divenuta economicamente Parte_3
autosufficiente.
Del procedimento è stato regolarmente notiziato il Pubblico Ministero che, con atto del 23 dicembre 2024, è intervenuto esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 12 marzo 2025 sono state sentiti i ricorrenti, che hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo, ricorso al quale i difensori pertanto si sono riportati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ritiene il Collegio che quanto richiesto dai ricorrenti nelle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. L'accordo oggetto del ricorso in esame può, dunque, essere omologato dal Tribunale, nei termini indicati in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, deve ritenersi che l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla loro regolamentazione esima il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa le pattuizioni concordate tra i ricorrenti e per l'effetto, in parziale modifica di quanto in merito previsto e disposto
2 dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 3099/2022 emessa il 29 novembre 2022, dà atto che in base all'accordo raggiunto dai ricorrenti, le condizioni del divorzio sono modificate come segue: poiché “ è autosufficiente ed in grado di Persona_1
provvedere al proprio sostentamento”, è revocato, “a far tempo dalla data di sottoscrizione del ricorso” introduttivo del presente giudizio, ovvero dal 19 dicembre
2024, “l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , al pagamento delle spese riferibili alla nuda proprietà relative Parte_3
agli immobili intestati alla medesima figlia e quelle inerenti alla carta prepagata in uso alla medesima”; le spese processuali sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 aprile
2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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