TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2806 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cirò Marina, alla via Enna n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), AR P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vibo Valentia, alla via Matteotti n. 74, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
Controparte_2
- (P.I. ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coppola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Calopezzati, al viale della Libertà n. 25, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420210000139301000, recante l'importo di € 19.399,68 (di cui € 18.828,93 quale importo iscritto a ruolo, € 564,87 a titolo di oneri di riscossione ed € 5,88 per i diritti di notifica) e fondata sulla richiesta di restituzione degli aiuti comunitari percepiti da esso opponente negli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, indebitamente percepiti, in quanto lo stesso non aveva comunicato di essere soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., circostanza idonea a determinare l'assoluta esclusione del diritto di ottenere le predette somme.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'infondatezza delle pretesa creditoria, in quanto le somme richieste erano state oggetto del procedimento penale, iscritto al n. 821/2014 dell'intestato
Tribunale, che era stato definito con sent. n. 51/2015, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei propri confronti in ordine al reato contestato perché “il fatto non sussiste”; la nullità della cartella di pagamento impugnata, poiché notificata decorsi i quattro anni entro i quali la pretesa potesse essere fatta valere;
l'illegittimità e il difetto di motivazione della predetta cartella di pagina 2 di 8 pagamento, atteso che esso opponente non era tenuto a presentare la documentazione antimafia, essendo tale adempimento richiesto per le sole domande di importo superiore a € 154.937,09.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' AR
, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via pregiudiziale, di qualificare la
[...]
domanda come opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di dichiarare il diritto alla restituzione in CP_2
proprio favore dell'indebito di € 18.828,93 per le erogazioni in agricoltura illegittimamente corrisposte e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione di € 18.828,93, oltre interessi dalla data dell'illegittima apprensione al soddisfo.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall' , atteso che i motivi di doglianza, articolati da parte AR
opponente - da qualificare come infondatezza della pretesa e prescrizione del credito - risultano sussumibili nell'art. 615 c.p.c., in quanto diretti a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e non attengono a questioni di regolarità formale del titolo da far valere ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
6. Si rigetta parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall
[...]
, in quanto le doglianze di parte opponente attengono anche all'attività di Controparte_3
notificazione imputabile all'agente della riscossione, nella parte in cui si contesta la tardiva notifica della cartella.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella pagina 3 di 8 esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
7. Ciò detto, si rigetta l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria, per l'intervenuto giudicato penale, che a giudizio di parte opponente, avrebbe portata dirimente nel presente giudizio, atteso che la citata sentenza ha dichiarato il non luogo a precedere, in quanto le somme ricevute dall'opponente non superavano la soglia di rilevanza penale, ma la condotta dello stesso era, comunque, sanzionabile con la sola sanzione amministrativa.
Inoltre, va segnalato che l'efficacia preclusiva del giudicato penale va riconosciuta alle sentenza di assoluzione e di condanna che vengono pronunciate in esito al dibattimento, mentre nel caso di specie la sentenza risulta essere stata emessa in sede di udienza preliminare, fase che precede il dibattimento.
Infine, non vi è prova in atti che si sia costituita parte civile in sede penale e, pertanto, CP_2 il giudicato non può essere opposto alla stessa.
Per tali ragioni, l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria deve essere respinta.
8. Relativamente all'asserita tardiva notifica della cartella di pagamento, poiché notifica oltre il termine quadriennale previsto dal Regolamento UE del Consiglio n. 2988/95 del 18 dicembre
1995, e conseguente intervenuta prescrizione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 8 In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l' chieda, come nel caso di specie, la CP_2 sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò premesso, si segnala che il Regolamento UE in parola - che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori le lesioni agli interessi finanziari della Comunità,
e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto - prevede, all'articolo 3, n. 1, il termine di prescrizione quadriennale.
Ebbene, tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (a tal proposito, si veda la stessa giurisprudenza richiamata dall'opponente Cass. civ., sez. I , sent. n.
24040/2019; conf. T.A.R. Torino (Piemonte, sez. II, sent. n. 872/2022 secondo cui “8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995 che prevedrebbe un termine di prescrizione quadriennale per i recuperi dei contributi PAC.
La doglianza non persuade.
L'art. 3 del regolamento comunitario invocato dal ricorrente (recante Regolamento del
Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità) così recita: "Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni [...]". L'art. 1 dispone che "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".
È pur vero però che la disciplina di cui all'art. 3 del regolamento citato costituisce, per espressa previsione dello stesso, un quadro generale che offre "la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche [dell'Unione]" (cfr. considerando n. 3). Tale
pagina 5 di 8 riferimento normativo generale convive per sua natura con le previsioni delle politiche di settore le quali mantengono finalità proprie (inclusa la politica agricola, cfr. considerando n. 9).
Il Regolamento CE n. 796/2004, con riferimento agli aiuti PAC ed ai contributi erogate a valle delle domande uniche, prevede all'art. 73, comma 5 che "l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede".
Nel caso di specie il pagamento dei primi contributi contestati (relativi all'annualità 2010) è avvenuto sulla base di decreti emanati a partire dal 2010 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) e la prima contestazione (identificabile nella comunicazione di avvio del procedimento) è del
11.11.2019 (cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
La prevalenza di tale disciplina è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa che sostiene che "il termine previsto per l'avvio delle procedure finalizzate l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la percezione di contributi comunitari in materia agraria, e le successive procedure di recupero, è di dieci anni, come sancito all'art. 73, comma 5, prima parte, del regolamento UE n. 796/2004 - specificamente attinente al recupero di aiuti agricoli indebitamente erogati -, non trovando, invece, applicazione il termine quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento CE n. 2988/1995,ovvero il termine quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981" (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 15/01/2020, n. 37).
Tale lettura appare preferibile anche alla luce di quella giurisprudenza, anche di matrice comunitaria, che estende l'applicazione del termine di cui all'art. 3 citato anche alle cd. misure amministrative di cui all'art. 4 del medesimo Regolamento (tra le quali rientra anche l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti), giacché solo una lettura sistematica delle disposizioni comunitarie consente la convivenza di disposizioni a carattere generale precedenti e di norme successive a carattere speciale.
Nell'ambito delle politiche agricole comunitarie, quindi, il termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 2988/1995 trova piena applicazione con riferimento alle azioni giudiziarie di recupero nonché per l'erogazione delle sanzioni amministrative, ma non opera con riferimento alle misure amministrative volte ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate (maggiorate eventualmente degli interessi) per le quali opera il più lungo termine decennale pagina 6 di 8 di cui all'art. 73, comma 5 del Regolamento CE n. 796/2004, e che corrisponde all'obbligo, di pari durata, del percettore dell'indebito di restituirlo all'ente erogatore.
Per tali ragioni il settimo motivo di ricorso non è fondato”).
Pertanto, per la indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge
23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni per quanto attiene il recupero delle somme, non contrasta con il predetto regolamento.
Ebbene, nel caso di specie, riferendosi il recupero alle campagne dal 2007 il termine di prescrizione, che sarebbe maturato nell'anno 2017, come emerge dalla documentazione in atti, è stato interrotto con la missiva del 29.09.2015, con cui richiedeva la restituzione delle CP_2
somme iscritte a ruolo (decurtate degli interessi), ricevuta dall'opponente personalmente in data
29.10.2015.
9. Nel merito, si rileva che l'art 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575 del 31.5.1965 - successivamente riprodotto dall'art. 67, c. lett. g) del d.lgs. 159/2011 - prevedeva che le persone alle quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non potevano ottenere “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
Pertanto, l'art. 10, legge n. 575 del 1965 prevedeva di fatto la decadenza di diritto dai contributi nei confronti delle persone alle quali era stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.
Ebbene, nel caso di specie, l' ha legittimamente disposto il recupero delle somme CP_2 erogate in favore dell'opponente, atteso che lo stesso era sottoposto, nel periodo 14.07.2007-
14.07.2009, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., come disposto dal
Tribunale di Cosenza con decreto n. 51/07 del 04.06.2007.
Si rileva, inoltre, che la cessazione della misura di prevenzione nell'anno 2009 non risulta idonea a ritenere dovute le somme per le annualità successive, in quanto l'art. 70 del d.lgs.
159/2011, prevedeva che la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67 era subordinata all'ottenimento della riabilitazione.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha né allegato, né provato, di aver ottenuto la riabilitazione.
pagina 7 di 8 10. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e va confermata la cartella di pagamento impugnata.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall' AR
;
[...]
2) rigetta parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall
[...]
; Controparte_3
3) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata;
4) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 AR
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase
[...]
di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_2
liquidano in euro 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2806 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cirò Marina, alla via Enna n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), AR P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vibo Valentia, alla via Matteotti n. 74, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
Controparte_2
- (P.I. ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coppola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Calopezzati, al viale della Libertà n. 25, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420210000139301000, recante l'importo di € 19.399,68 (di cui € 18.828,93 quale importo iscritto a ruolo, € 564,87 a titolo di oneri di riscossione ed € 5,88 per i diritti di notifica) e fondata sulla richiesta di restituzione degli aiuti comunitari percepiti da esso opponente negli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, indebitamente percepiti, in quanto lo stesso non aveva comunicato di essere soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., circostanza idonea a determinare l'assoluta esclusione del diritto di ottenere le predette somme.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'infondatezza delle pretesa creditoria, in quanto le somme richieste erano state oggetto del procedimento penale, iscritto al n. 821/2014 dell'intestato
Tribunale, che era stato definito con sent. n. 51/2015, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei propri confronti in ordine al reato contestato perché “il fatto non sussiste”; la nullità della cartella di pagamento impugnata, poiché notificata decorsi i quattro anni entro i quali la pretesa potesse essere fatta valere;
l'illegittimità e il difetto di motivazione della predetta cartella di pagina 2 di 8 pagamento, atteso che esso opponente non era tenuto a presentare la documentazione antimafia, essendo tale adempimento richiesto per le sole domande di importo superiore a € 154.937,09.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' AR
, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via pregiudiziale, di qualificare la
[...]
domanda come opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di dichiarare il diritto alla restituzione in CP_2
proprio favore dell'indebito di € 18.828,93 per le erogazioni in agricoltura illegittimamente corrisposte e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione di € 18.828,93, oltre interessi dalla data dell'illegittima apprensione al soddisfo.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall' , atteso che i motivi di doglianza, articolati da parte AR
opponente - da qualificare come infondatezza della pretesa e prescrizione del credito - risultano sussumibili nell'art. 615 c.p.c., in quanto diretti a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e non attengono a questioni di regolarità formale del titolo da far valere ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
6. Si rigetta parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall
[...]
, in quanto le doglianze di parte opponente attengono anche all'attività di Controparte_3
notificazione imputabile all'agente della riscossione, nella parte in cui si contesta la tardiva notifica della cartella.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella pagina 3 di 8 esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
7. Ciò detto, si rigetta l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria, per l'intervenuto giudicato penale, che a giudizio di parte opponente, avrebbe portata dirimente nel presente giudizio, atteso che la citata sentenza ha dichiarato il non luogo a precedere, in quanto le somme ricevute dall'opponente non superavano la soglia di rilevanza penale, ma la condotta dello stesso era, comunque, sanzionabile con la sola sanzione amministrativa.
Inoltre, va segnalato che l'efficacia preclusiva del giudicato penale va riconosciuta alle sentenza di assoluzione e di condanna che vengono pronunciate in esito al dibattimento, mentre nel caso di specie la sentenza risulta essere stata emessa in sede di udienza preliminare, fase che precede il dibattimento.
Infine, non vi è prova in atti che si sia costituita parte civile in sede penale e, pertanto, CP_2 il giudicato non può essere opposto alla stessa.
Per tali ragioni, l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria deve essere respinta.
8. Relativamente all'asserita tardiva notifica della cartella di pagamento, poiché notifica oltre il termine quadriennale previsto dal Regolamento UE del Consiglio n. 2988/95 del 18 dicembre
1995, e conseguente intervenuta prescrizione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 8 In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l' chieda, come nel caso di specie, la CP_2 sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò premesso, si segnala che il Regolamento UE in parola - che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori le lesioni agli interessi finanziari della Comunità,
e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto - prevede, all'articolo 3, n. 1, il termine di prescrizione quadriennale.
Ebbene, tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (a tal proposito, si veda la stessa giurisprudenza richiamata dall'opponente Cass. civ., sez. I , sent. n.
24040/2019; conf. T.A.R. Torino (Piemonte, sez. II, sent. n. 872/2022 secondo cui “8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995 che prevedrebbe un termine di prescrizione quadriennale per i recuperi dei contributi PAC.
La doglianza non persuade.
L'art. 3 del regolamento comunitario invocato dal ricorrente (recante Regolamento del
Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità) così recita: "Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni [...]". L'art. 1 dispone che "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".
È pur vero però che la disciplina di cui all'art. 3 del regolamento citato costituisce, per espressa previsione dello stesso, un quadro generale che offre "la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche [dell'Unione]" (cfr. considerando n. 3). Tale
pagina 5 di 8 riferimento normativo generale convive per sua natura con le previsioni delle politiche di settore le quali mantengono finalità proprie (inclusa la politica agricola, cfr. considerando n. 9).
Il Regolamento CE n. 796/2004, con riferimento agli aiuti PAC ed ai contributi erogate a valle delle domande uniche, prevede all'art. 73, comma 5 che "l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede".
Nel caso di specie il pagamento dei primi contributi contestati (relativi all'annualità 2010) è avvenuto sulla base di decreti emanati a partire dal 2010 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) e la prima contestazione (identificabile nella comunicazione di avvio del procedimento) è del
11.11.2019 (cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
La prevalenza di tale disciplina è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa che sostiene che "il termine previsto per l'avvio delle procedure finalizzate l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la percezione di contributi comunitari in materia agraria, e le successive procedure di recupero, è di dieci anni, come sancito all'art. 73, comma 5, prima parte, del regolamento UE n. 796/2004 - specificamente attinente al recupero di aiuti agricoli indebitamente erogati -, non trovando, invece, applicazione il termine quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento CE n. 2988/1995,ovvero il termine quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981" (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 15/01/2020, n. 37).
Tale lettura appare preferibile anche alla luce di quella giurisprudenza, anche di matrice comunitaria, che estende l'applicazione del termine di cui all'art. 3 citato anche alle cd. misure amministrative di cui all'art. 4 del medesimo Regolamento (tra le quali rientra anche l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti), giacché solo una lettura sistematica delle disposizioni comunitarie consente la convivenza di disposizioni a carattere generale precedenti e di norme successive a carattere speciale.
Nell'ambito delle politiche agricole comunitarie, quindi, il termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 2988/1995 trova piena applicazione con riferimento alle azioni giudiziarie di recupero nonché per l'erogazione delle sanzioni amministrative, ma non opera con riferimento alle misure amministrative volte ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate (maggiorate eventualmente degli interessi) per le quali opera il più lungo termine decennale pagina 6 di 8 di cui all'art. 73, comma 5 del Regolamento CE n. 796/2004, e che corrisponde all'obbligo, di pari durata, del percettore dell'indebito di restituirlo all'ente erogatore.
Per tali ragioni il settimo motivo di ricorso non è fondato”).
Pertanto, per la indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge
23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni per quanto attiene il recupero delle somme, non contrasta con il predetto regolamento.
Ebbene, nel caso di specie, riferendosi il recupero alle campagne dal 2007 il termine di prescrizione, che sarebbe maturato nell'anno 2017, come emerge dalla documentazione in atti, è stato interrotto con la missiva del 29.09.2015, con cui richiedeva la restituzione delle CP_2
somme iscritte a ruolo (decurtate degli interessi), ricevuta dall'opponente personalmente in data
29.10.2015.
9. Nel merito, si rileva che l'art 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575 del 31.5.1965 - successivamente riprodotto dall'art. 67, c. lett. g) del d.lgs. 159/2011 - prevedeva che le persone alle quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non potevano ottenere “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
Pertanto, l'art. 10, legge n. 575 del 1965 prevedeva di fatto la decadenza di diritto dai contributi nei confronti delle persone alle quali era stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.
Ebbene, nel caso di specie, l' ha legittimamente disposto il recupero delle somme CP_2 erogate in favore dell'opponente, atteso che lo stesso era sottoposto, nel periodo 14.07.2007-
14.07.2009, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., come disposto dal
Tribunale di Cosenza con decreto n. 51/07 del 04.06.2007.
Si rileva, inoltre, che la cessazione della misura di prevenzione nell'anno 2009 non risulta idonea a ritenere dovute le somme per le annualità successive, in quanto l'art. 70 del d.lgs.
159/2011, prevedeva che la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67 era subordinata all'ottenimento della riabilitazione.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha né allegato, né provato, di aver ottenuto la riabilitazione.
pagina 7 di 8 10. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e va confermata la cartella di pagamento impugnata.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall' AR
;
[...]
2) rigetta parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall
[...]
; Controparte_3
3) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata;
4) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 AR
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase
[...]
di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_2
liquidano in euro 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8