Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1635 del 18.10.2022 Oggetto: integrazione al trattamento minimo pensione SO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al R.G. n°690/2022 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. ER TT. Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero. CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato il 24 settembre 2015, conveniva in giudizio l' e, premesso Parte_1
di essere titolare di pensione di vecchiaia SO n. 02590338 da gennaio 1975, lamentava il rigetto, comunicato dall' con nota del 15 aprile 2015, della domanda amministrativa CP_1
(n°2029657300126) presentata il 30 dicembre 2014 da essa ricorrente per la ricostituzione della predetta pensione con il riconoscimento del beneficio della integrazione al trattamento minimo a decorrere da gennaio 2015 (anno in cui il rateo a calcolo era stato corrisposto nell'importo a calcolo di euro 280,43 e quindi in misura inferiore al trattamento minimo).
A sostegno del ricorso deduceva che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dall'istituto previdenziale convenuto nella predetta nota del 15 aprile 2015, ella non aveva superato per l'anno
2015 il limite reddituale previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio domandato, considerato
Tanto premesso chiedeva accertarsi il proprio diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione SO in godimento da gennaio 2015 e per l'intero anno 2015 e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento delle differenze pensionistiche maggiorate di accessori. CP_1
Si costituiva in giudizio l' convenuto, rilevando che la ricorrente aveva percepito Controparte_2
l'indennità di mobilità dall'8 dicembre 2014 al 30 novembre 2015 e, dal 1 dicembre 2015, era divenuta titolare della pensione di anzianità VR n°30034287; che l'intero importo corrisposto alla ricorrente a titolo di indennità di mobilità per l'anno 2015 era stato pari ad euro 14.438,82 e quindi superiore al limite di reddito previsto per la erogazione del beneficio della integrazione al trattamento minimo (euro 13.049,14). Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente.
Il Tribunale di Brindisi- in funzione di giudice del lavoro- con sentenza n°1635/2022, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Il giudice di prime cure, disposta consulenza tecnico contabile d'ufficio, riteneva che fosse stato superato, per l'anno 2015, il limite di reddito previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio domandato.
Con ricorso in appello depositato il 22 novembre 2022, impugnava la predetta Parte_1
sentenza reiterando le difese proposte in primo grado e concludendo per il riconoscimento del beneficio, per l'anno 2015, dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione in godimento.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di CP_1
causa.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto come motivo di appello la erroneità della metodologia seguita dal consulente tecnico, nominato in primo grado, nella determinazione del reddito relativo all'anno 2015 percepito dalla pensionata e rilevante ai fini della erogazione del beneficio della integrazione al trattamento minimo. In particolare il c.t.u. ha acquisito il modello 730/2016 relativo ai redditi dichiarati da nell'anno 2015, dal quale è risultato un reddito pari ad euro 14.798,00, e ha ritenuto detto Pt_1
reddito interamente rilevante ai fini della verifica del superamento o meno del limite reddituale, omettendo di detrarre dal reddito dichiarato quello afferente la prestazione pensionistica oggetto di integrazione;
tanto in violazione del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, della legge n°638/83, secondo cui, dal computo dei redditi, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito da casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Il Collegio ha disposto il rinnovo della c.t.u. con ordinanza del 21 giugno 2023 al fine di accertare il superamento o meno del limite reddituale previsto per il beneficio in esame con riferimento all'anno
2015, tenuto conto del disposto della legge n°638/1983 e dell'art. 35 della legge n°122/2010 ( di conversione del D.L. n°78/2010).
Il c.t.u., premesso che il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nell'anno 2015 che
è pari ad euro 14.708,00, da quest'ultimo importo ha detratto il reddito relativo alla pensione da integrare al trattamento minimo pari ad euro 3.638,00 e ha considerato rilevante un reddito pari ad euro 10.816,00. Ha pertanto condivisibilmente concluso che, per l'anno 2015, non vi è stato il superamento del limite reddituale in questione e che l'importo integrabile è pari ad euro 2.233,00
(considerato che il limite di reddito per l'anno 2015 è pari ad euro 13.049,00 e da questo va detratto l'importo di euro 10.816,00 che è il reddito rilevante ai fini della verifica del superamento o meno del predetto limite) secondo il disposto dell'art. 6, comma 2°, secondo cui qualora il reddito risulti inferiore ai limiti previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
L'appello va pertanto accolto e va accertato il diritto della ricorrente alla integrazione al trattamento minimo della pensione SO con riferimento all'anno 2015 e, per l'effetto, l' va condannato al CP_1
pagamento delle differenze pensionistiche oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il 22 novembre 2022 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 n°1635/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla integrazione al Parte_1
trattamento minimo della pensione SO n°02590338 per l'anno 2015;
b) per l'effetto della statuizione sub a), condanna l' al pagamento delle differenze CP_1 pensionistiche maturate per l'anno 2015, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore al tasso legale degli interessi;
c) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio liquidate in € 1.312,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore ER TT;
d) pone le spese di c.t.u. di primo e di secondo grado a carico dell' CP_1 Lecce, 9 aprile 2025
Il Presidente
Caterina Mainolfi