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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6655/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6655/2016, avente ad oggetto “Divorzio -Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO MONICA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. DE VIVO RITA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/11/2016 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Sant'Antonio Abate, Na, il Controparte_1
02/12/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 1990, parte II, serie A, n. 140), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, il 04.05.1991 a Castellammare di Per_1
Stabia e Carmela il 22.08.1992 a Gragnano ed alle questioni economiche, chiedendo ridursi il mantenimento come previsto dalle statuizioni di cui alla separazione;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, all'uopo formulando domanda di assegno divorzile;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Medio tempore, il precedente Istruttore ha, altresì, eliminato il mantenimento in favore dei figli, giacché autonomi, prevedendo, invece, un mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 250,00.
Sennonché nel corso dell'istruttoria il Giudice istruttore subentrato ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformi.
Per tale motivo, il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
pagina 2 di 4 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 271 emessa il giorno 11.04.2001 dal Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione collegiale, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha, a tal fine, formulato una proposta conciliativa –, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né alla morale familiare, dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica della prole e disponendo una riduzione dell'assegno divorzile, in favore di ed a Controparte_1 carico di in euro 100,00 mensili. Parte_1
Più precisamente, la proposta conciliativa formulata è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. riduzione ad Euro 100,00 dell'assegno divorzile, provvisoriamente previsto in favore della resistente ed a carico del ricorrente, con le modalità come stabilite dall'ordinanza presidenziale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite vaglia postale, bonifico bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 08/12/1960 in SANT'ANTONIO ABATE (NA) Controparte_1
In Sant'Antonio Abate, Na, il 02/12/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, n. 140);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue condizioni di cui ai punti n.ri 1 della suddetta proposta e della rinuncia alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6655/2016, avente ad oggetto “Divorzio -Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO MONICA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. DE VIVO RITA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/11/2016 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Sant'Antonio Abate, Na, il Controparte_1
02/12/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 1990, parte II, serie A, n. 140), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, il 04.05.1991 a Castellammare di Per_1
Stabia e Carmela il 22.08.1992 a Gragnano ed alle questioni economiche, chiedendo ridursi il mantenimento come previsto dalle statuizioni di cui alla separazione;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, all'uopo formulando domanda di assegno divorzile;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Medio tempore, il precedente Istruttore ha, altresì, eliminato il mantenimento in favore dei figli, giacché autonomi, prevedendo, invece, un mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 250,00.
Sennonché nel corso dell'istruttoria il Giudice istruttore subentrato ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformi.
Per tale motivo, il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
pagina 2 di 4 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 271 emessa il giorno 11.04.2001 dal Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione collegiale, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha, a tal fine, formulato una proposta conciliativa –, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né alla morale familiare, dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica della prole e disponendo una riduzione dell'assegno divorzile, in favore di ed a Controparte_1 carico di in euro 100,00 mensili. Parte_1
Più precisamente, la proposta conciliativa formulata è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. riduzione ad Euro 100,00 dell'assegno divorzile, provvisoriamente previsto in favore della resistente ed a carico del ricorrente, con le modalità come stabilite dall'ordinanza presidenziale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite vaglia postale, bonifico bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 08/12/1960 in SANT'ANTONIO ABATE (NA) Controparte_1
In Sant'Antonio Abate, Na, il 02/12/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, n. 140);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue condizioni di cui ai punti n.ri 1 della suddetta proposta e della rinuncia alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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