Art. 1. Articolo unico.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la difesa, potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ed i relativi emendamenti.
La predetta facolta' potra' essere esercitata nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la difesa, potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ed i relativi emendamenti.
La predetta facolta' potra' essere esercitata nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.