Articolo 43 del Codice del Terzo settore
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3 agosto 2017
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31 dicembre 2020
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31 dicembre 2021
Art. 43. Trasformazione 1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il ((31 dicembre 2022)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021
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