CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 114/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Angela Carrieri CP_1 C.F._1
e
(c.f. e p.iva ), rappr. e dif. RT P.IVA_2
APPELLATI
Conclusioni: per l'impugnante deve tenersi conto delle conclusioni formulate in atto di appello;
ha formulato le proprie conclusioni nelle note previste dall'art. CP_1
352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato all' e ad RT
propose Parte_1 CP_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto avverso la cartella di pagamento n. 106
2021 00099455 50 000, emessa da su incarico di RT
, ricevuta in data 6 ottobre 2021 ed Parte_1
avente aggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 217.429,57 a titolo di tributi coattivi relativi agli anni 2002, 2005, 2006 e 2007, riconducibili al prelievo supplementare sulle c.d. quote latte, oltre ad euro 6.522,90 per oneri di riscossione nonché euro 5,88 per diritti di notifica, ed eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e/o la decadenza di lamentava, inoltre, vizi di notifica della cartella e Pt_1
la nullità della stessa poiché la pretesa per capitale e interessi non era stata specificata in maniera congrua, sufficiente ed intellegibile e tanto non consentiva la verifica della fondatezza della pretesa impositiva, sia nell'an sia nel quantum, e pregiudicava il diritto di difesa;
chiedeva, pertanto, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta prescrizione delle pretese oggetto della cartella opposta e/o dell'avvenuta decadenza e in ogni caso l'accertamento e la declaratoria di nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica e di motivazione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' distinguendo tra profili di RT
legittimità della iscrizione a ruolo di competenza di e questioni riguardanti la Pt_1
notifica della cartella e la sua motivazione;
su queste ultime prendeva posizione contestandone il fondamento;
concludeva chiedendo la declaratoria, in via preliminare, del difetto di legittimazione dell'esponente circa l'eccepita prescrizione ed il vizio motivazionale e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto di tutte le eccezioni ex art. 615 c.p.c. riferite all'attività dell'Agente della Riscossione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 349/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024, dichiarava la nullità della cartella di pagamento oggetto di opposizione per vizio di motivazione poiché gli elementi indicati in cartella non consentivano di individuare in maniera chiara il titolo della pretesa, gli importi e l'imputazione del quantum richiesto;
in base al principio di soccombenza condannava l' e RT Pt_1
al pagamento delle spese legali, ripartite tra loro in parti eguali e da distrarsi in favore del difensore antistatario. ha proposto appello sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Pt_1 poiché, ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. t), del d.gs. n. 104/2010, le controversie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e lamentando l'errata applicazione del principio di pag. 2/5 concentrazione delle tutele operata dal giudice a quo, il quale nel suo argomentare, pur richiamandolo in motivazione ed enunciandone il rispetto, era giunto a pronunciarsi, in contrasto con il ridetto principio, su una parte della domanda proposta dal CP_1
dichiarando la nullità della cartella su cui non avrebbe potuto pronunciarsi affatto stante il difetto di giurisdizione e così aveva finito per determinare una illegittima frammentazione della tutela giurisdizionale;
ha formulato conclusioni coerenti con la censura svolta ed invocando la vittoria delle spese di lite.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e nel merito osservando che non risultavano superate le doglianze esposte in atto di opposizione nonché riportandosi a quanto ritenuto dal giudice a quo; ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame o il suo rigetto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L' è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dal non è fondata. Al netto della sua CP_1
proposizione mediante la mera trascrizione del testo dell'art. 342 cot., si osserva che l'articolazione dell'atto di appello risponde pienamente al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dei motivi di gravame, se ne deve ravvisare il fondamento.
Occorre partire dal disposto dell'art. 13, co. 1 lett. t), d.lgs. n. 194/2010 secondo cui
““Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: … omissis …
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”. Ebbene, la S.C. con più pronunzie ha statuito che la suddetta disposizione deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, da privilegiare ogni qualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale e del quale è espressione pag. 3/5 la stessa "forma" della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Altrimenti detto, nelle ipotesi caratterizzate da un intreccio tra diritti soggettivi ed interessi legittimi la previsione della giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo mira ad evitare il rischio su indicato sicché occorre verificare se la domanda comporti la contestazione del quantum accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche e, ove ciò avvenga, il giudice amministrativo è e rimane il dominus dell'intera controversia (si vedano ex plurimis Cass. ord. s.u. 26 ottobre 2021, n. 33850,
Cass. ord. s.u. 5 dicembre 2018, n. 31370).
Venendo al caso di specie, il ha lamentato, tra l'altro, la mancata indicazione di CP_1
elementi che consentissero la verifica della fondatezza della pretesa impositiva, sia nell'an sia nel quantum. Detta doglianza si risolve in una contestazione vertente sul quantum con la conseguenza che oggetto del giudizio è anche l'esercizio della potestà amministrativa da parte di Ne deriva che, per evitare la frammentazione delle Parte_1
tutele, l'intera controversia è devoluta al giudice amministrativo, al quale spetta - come si è visto - la giurisdizione esclusiva sulle controversie in ordine all'applicazione del prelievo supplementare di latte e prodotti caseari.
Il giudice a quo, nel pronunciarsi sulla nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ha dunque determinato una inammissibile frammentazione della tutela giurisdizionale mentre avrebbe dovuto ravvisare il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo in forza del disposto dell'art. 133 cit..
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita stante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ogni altra questione resta assorbita.
La contumacia di in prime cure e per conseguenza la circostanza che la Pt_1
questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata in atto di appello giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti costituite.
pag. 4/5 Infine, le spese di lite del primo grado vanno dichiarate compensate per le medesime ragioni tra il e l' mentre vanno dichiarate CP_1 Controparte_3
irripetibili quanto al presente grado attesa contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Taranto n. 34/2024 del 7 febbraio 2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussistendo la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi tra Pt_1 CP_1
dichiara parimenti compensate le spese di lite del primo grado tra e CP_1
l' mentre ne dichiara la irripetibilità con riguardo al Controparte_3
presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 114/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Angela Carrieri CP_1 C.F._1
e
(c.f. e p.iva ), rappr. e dif. RT P.IVA_2
APPELLATI
Conclusioni: per l'impugnante deve tenersi conto delle conclusioni formulate in atto di appello;
ha formulato le proprie conclusioni nelle note previste dall'art. CP_1
352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato all' e ad RT
propose Parte_1 CP_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto avverso la cartella di pagamento n. 106
2021 00099455 50 000, emessa da su incarico di RT
, ricevuta in data 6 ottobre 2021 ed Parte_1
avente aggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 217.429,57 a titolo di tributi coattivi relativi agli anni 2002, 2005, 2006 e 2007, riconducibili al prelievo supplementare sulle c.d. quote latte, oltre ad euro 6.522,90 per oneri di riscossione nonché euro 5,88 per diritti di notifica, ed eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e/o la decadenza di lamentava, inoltre, vizi di notifica della cartella e Pt_1
la nullità della stessa poiché la pretesa per capitale e interessi non era stata specificata in maniera congrua, sufficiente ed intellegibile e tanto non consentiva la verifica della fondatezza della pretesa impositiva, sia nell'an sia nel quantum, e pregiudicava il diritto di difesa;
chiedeva, pertanto, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta prescrizione delle pretese oggetto della cartella opposta e/o dell'avvenuta decadenza e in ogni caso l'accertamento e la declaratoria di nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica e di motivazione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' distinguendo tra profili di RT
legittimità della iscrizione a ruolo di competenza di e questioni riguardanti la Pt_1
notifica della cartella e la sua motivazione;
su queste ultime prendeva posizione contestandone il fondamento;
concludeva chiedendo la declaratoria, in via preliminare, del difetto di legittimazione dell'esponente circa l'eccepita prescrizione ed il vizio motivazionale e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto di tutte le eccezioni ex art. 615 c.p.c. riferite all'attività dell'Agente della Riscossione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 349/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024, dichiarava la nullità della cartella di pagamento oggetto di opposizione per vizio di motivazione poiché gli elementi indicati in cartella non consentivano di individuare in maniera chiara il titolo della pretesa, gli importi e l'imputazione del quantum richiesto;
in base al principio di soccombenza condannava l' e RT Pt_1
al pagamento delle spese legali, ripartite tra loro in parti eguali e da distrarsi in favore del difensore antistatario. ha proposto appello sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Pt_1 poiché, ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. t), del d.gs. n. 104/2010, le controversie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e lamentando l'errata applicazione del principio di pag. 2/5 concentrazione delle tutele operata dal giudice a quo, il quale nel suo argomentare, pur richiamandolo in motivazione ed enunciandone il rispetto, era giunto a pronunciarsi, in contrasto con il ridetto principio, su una parte della domanda proposta dal CP_1
dichiarando la nullità della cartella su cui non avrebbe potuto pronunciarsi affatto stante il difetto di giurisdizione e così aveva finito per determinare una illegittima frammentazione della tutela giurisdizionale;
ha formulato conclusioni coerenti con la censura svolta ed invocando la vittoria delle spese di lite.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e nel merito osservando che non risultavano superate le doglianze esposte in atto di opposizione nonché riportandosi a quanto ritenuto dal giudice a quo; ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame o il suo rigetto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L' è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dal non è fondata. Al netto della sua CP_1
proposizione mediante la mera trascrizione del testo dell'art. 342 cot., si osserva che l'articolazione dell'atto di appello risponde pienamente al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dei motivi di gravame, se ne deve ravvisare il fondamento.
Occorre partire dal disposto dell'art. 13, co. 1 lett. t), d.lgs. n. 194/2010 secondo cui
““Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: … omissis …
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”. Ebbene, la S.C. con più pronunzie ha statuito che la suddetta disposizione deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, da privilegiare ogni qualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale e del quale è espressione pag. 3/5 la stessa "forma" della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Altrimenti detto, nelle ipotesi caratterizzate da un intreccio tra diritti soggettivi ed interessi legittimi la previsione della giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo mira ad evitare il rischio su indicato sicché occorre verificare se la domanda comporti la contestazione del quantum accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche e, ove ciò avvenga, il giudice amministrativo è e rimane il dominus dell'intera controversia (si vedano ex plurimis Cass. ord. s.u. 26 ottobre 2021, n. 33850,
Cass. ord. s.u. 5 dicembre 2018, n. 31370).
Venendo al caso di specie, il ha lamentato, tra l'altro, la mancata indicazione di CP_1
elementi che consentissero la verifica della fondatezza della pretesa impositiva, sia nell'an sia nel quantum. Detta doglianza si risolve in una contestazione vertente sul quantum con la conseguenza che oggetto del giudizio è anche l'esercizio della potestà amministrativa da parte di Ne deriva che, per evitare la frammentazione delle Parte_1
tutele, l'intera controversia è devoluta al giudice amministrativo, al quale spetta - come si è visto - la giurisdizione esclusiva sulle controversie in ordine all'applicazione del prelievo supplementare di latte e prodotti caseari.
Il giudice a quo, nel pronunciarsi sulla nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ha dunque determinato una inammissibile frammentazione della tutela giurisdizionale mentre avrebbe dovuto ravvisare il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo in forza del disposto dell'art. 133 cit..
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita stante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ogni altra questione resta assorbita.
La contumacia di in prime cure e per conseguenza la circostanza che la Pt_1
questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata in atto di appello giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti costituite.
pag. 4/5 Infine, le spese di lite del primo grado vanno dichiarate compensate per le medesime ragioni tra il e l' mentre vanno dichiarate CP_1 Controparte_3
irripetibili quanto al presente grado attesa contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Taranto n. 34/2024 del 7 febbraio 2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussistendo la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi tra Pt_1 CP_1
dichiara parimenti compensate le spese di lite del primo grado tra e CP_1
l' mentre ne dichiara la irripetibilità con riguardo al Controparte_3
presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 5/5