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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 412 per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Antonio Ferraro, e con esso ai fini del giudizio domiciliata in Serra San Bruno, alla Via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Francesco
Vinci del Foro di Vibo Valentia;
-APPELLANTE-
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
EN RI ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia al Viale Kennedy n° 2/D;
-APPELLATA- nonché contro
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Longobardi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
NO (NA) alla via San Sebastiano, 62;
-APPELLATA- pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n.
2469/23, depositata in pari data e non notificata,
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
l' e la , proponendo Controparte_3 Parte_1 opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento 13920220000604231000, dell'importo di € 696,25 eccependo la prescrizione triennale della pretesa tributaria (tassa automobilistica del 2017 e 2018).
Rilevava che non le era mai stata notificata alcuna cartella di pagamento di cui sarebbe venuta a conoscenza in seguito all'avvenuto rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo.
Deduceva pertanto la prescrizione del credito tributario e chiedeva l'annullamento della cartella summenzionata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L' nonché la , rimanevano contumaci nel Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado ed il Giudice di Pace accogliendo la domanda, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il credito così come portato dalla cartella.
Si costituiva con il presente appello la , preliminarmente Parte_1 deducendo la nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per nullità della notifica dell'atto introduttivo che veniva notificato a mezzo p.e.c. alla in data 9 dicembre 2022, non già all'indirizzo di quest'ultima Parte_1 presente sul registro IPA, ma a un indirizzo “secondario” presente anch'esso sullo stesso registro IPA e tuttavia nella specie non utilizzabile ai fini in questione a norma dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/12 per cui “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (IPA), e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica
pagina 2 di 5 certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di . Sul CP_4 punto specificava che, stante la mancata costituzione in giudizio, il Giudice di
Pace, avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notifica anziché dichiararne la contumacia.
Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice di pace che ha dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda originariamente azionata dall'odierna appellata relativamente al credito tributario della portato dalla cartella di pagamento indicata nell'estratto di Parte_1 ruolo in questione. Ha poi lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo. In via subordinata e nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, avendo la tempestivamente notificato l'avviso di accertamento sotteso alla Parte_1 cartella di pagamento annullata con la sentenza anzidetta e non essendo maturata alcuna prescrizione dalla data di tale notificazione a quelle della notificazione della cartella medesima e dello stesso atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si costitutiva l' , che chiedeva in forza delle stesse Controparte_5 motivazioni proposte dalla , l'accoglimento dell'appello e la riforma Parte_1 della spese del primo grado da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva altresì , che preliminarmente eccepiva il decorso del Controparte_1 termine di sei mesi per l'impugnazione, posto che la pronuncia del Giudice di Pace risulta depositata il 14.08.2023, mentre l'appello è stato notificato il 18.03.2024.
Sempre preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità ed improcedibilità dell'appello poiché le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 339 comma 3 cod. proc. civ., esclusivamente per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, e che il presente appello non rientra nel caso di specie. Nel merito, ha in ogni caso eccepito l'infondatezza del proposto gravame, atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente ed ampiamente motivato la propria decisione, sia sotto il profilo della giurisdizione che sotto quello del merito della domanda. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler ritenere l'appello inammissibile e/o improcedibile, ovvero rigettarlo perché totalmente pagina 3 di 5 infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale dedotta dall'appellata sul rilievo della tardività CP_1 dell'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Va invero osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 16869/2018), l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. In particolare, le opposizioni esecutive, fra esse comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria, sia con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. n. 95/2017).
Ne consegue, nella specie, la tardività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2024 e, pertanto, oltre il termine decadenziale
-ex art. 327 c.p.c.- di sei mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 14.08.2023) dell'impugnata sentenza n. 2469/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia (che ha definito un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.), termine scaduto
(tenendo conto della sua decorrenza anche durante il periodo feriale 1° agosto
2018 - 31 agosto 2018) il giorno 14.02.2024. Alla stregua di quanto sopra esposto, va quindi dichiarata l'inammissibilità -ex art. 327 c.p.c.- dell'appello principale proposto dalla . Parte_1
Attesa la definizione del giudizio sulla questione preliminare di rito sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese legali fra le parti.
Si deve, inoltre, dare atto che ai sensi dell'art. 13 c.
1-quater D.P.R. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla L. 228/2012 (“quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
pagina 4 di 5 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”). Quindi, per quanto appena precisato si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla medesima disposizione ai fini del pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti c) Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17, L. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Vibo Valentia, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 412 per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Antonio Ferraro, e con esso ai fini del giudizio domiciliata in Serra San Bruno, alla Via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Francesco
Vinci del Foro di Vibo Valentia;
-APPELLANTE-
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
EN RI ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia al Viale Kennedy n° 2/D;
-APPELLATA- nonché contro
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Longobardi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
NO (NA) alla via San Sebastiano, 62;
-APPELLATA- pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n.
2469/23, depositata in pari data e non notificata,
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
l' e la , proponendo Controparte_3 Parte_1 opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento 13920220000604231000, dell'importo di € 696,25 eccependo la prescrizione triennale della pretesa tributaria (tassa automobilistica del 2017 e 2018).
Rilevava che non le era mai stata notificata alcuna cartella di pagamento di cui sarebbe venuta a conoscenza in seguito all'avvenuto rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo.
Deduceva pertanto la prescrizione del credito tributario e chiedeva l'annullamento della cartella summenzionata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L' nonché la , rimanevano contumaci nel Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado ed il Giudice di Pace accogliendo la domanda, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il credito così come portato dalla cartella.
Si costituiva con il presente appello la , preliminarmente Parte_1 deducendo la nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per nullità della notifica dell'atto introduttivo che veniva notificato a mezzo p.e.c. alla in data 9 dicembre 2022, non già all'indirizzo di quest'ultima Parte_1 presente sul registro IPA, ma a un indirizzo “secondario” presente anch'esso sullo stesso registro IPA e tuttavia nella specie non utilizzabile ai fini in questione a norma dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/12 per cui “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (IPA), e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica
pagina 2 di 5 certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di . Sul CP_4 punto specificava che, stante la mancata costituzione in giudizio, il Giudice di
Pace, avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notifica anziché dichiararne la contumacia.
Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice di pace che ha dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda originariamente azionata dall'odierna appellata relativamente al credito tributario della portato dalla cartella di pagamento indicata nell'estratto di Parte_1 ruolo in questione. Ha poi lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo. In via subordinata e nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, avendo la tempestivamente notificato l'avviso di accertamento sotteso alla Parte_1 cartella di pagamento annullata con la sentenza anzidetta e non essendo maturata alcuna prescrizione dalla data di tale notificazione a quelle della notificazione della cartella medesima e dello stesso atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si costitutiva l' , che chiedeva in forza delle stesse Controparte_5 motivazioni proposte dalla , l'accoglimento dell'appello e la riforma Parte_1 della spese del primo grado da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva altresì , che preliminarmente eccepiva il decorso del Controparte_1 termine di sei mesi per l'impugnazione, posto che la pronuncia del Giudice di Pace risulta depositata il 14.08.2023, mentre l'appello è stato notificato il 18.03.2024.
Sempre preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità ed improcedibilità dell'appello poiché le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 339 comma 3 cod. proc. civ., esclusivamente per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, e che il presente appello non rientra nel caso di specie. Nel merito, ha in ogni caso eccepito l'infondatezza del proposto gravame, atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente ed ampiamente motivato la propria decisione, sia sotto il profilo della giurisdizione che sotto quello del merito della domanda. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler ritenere l'appello inammissibile e/o improcedibile, ovvero rigettarlo perché totalmente pagina 3 di 5 infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale dedotta dall'appellata sul rilievo della tardività CP_1 dell'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Va invero osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 16869/2018), l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. In particolare, le opposizioni esecutive, fra esse comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria, sia con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. n. 95/2017).
Ne consegue, nella specie, la tardività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2024 e, pertanto, oltre il termine decadenziale
-ex art. 327 c.p.c.- di sei mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 14.08.2023) dell'impugnata sentenza n. 2469/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia (che ha definito un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.), termine scaduto
(tenendo conto della sua decorrenza anche durante il periodo feriale 1° agosto
2018 - 31 agosto 2018) il giorno 14.02.2024. Alla stregua di quanto sopra esposto, va quindi dichiarata l'inammissibilità -ex art. 327 c.p.c.- dell'appello principale proposto dalla . Parte_1
Attesa la definizione del giudizio sulla questione preliminare di rito sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese legali fra le parti.
Si deve, inoltre, dare atto che ai sensi dell'art. 13 c.
1-quater D.P.R. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla L. 228/2012 (“quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
pagina 4 di 5 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”). Quindi, per quanto appena precisato si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla medesima disposizione ai fini del pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti c) Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17, L. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Vibo Valentia, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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