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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3177/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GATTA Parte_1 GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e ha esposto di essere titolare di assegno sociale sostitutivo di invalidità CP_1 civile cat. n. As n. 04308716, oltre che di pensione cat. Vo con decorrenza 01.03.2021 n. 10059756.
Con comunicazione datata 15/03/2024 l' gli comunicava che aveva percepito, per CP_1 il periodo dal 01/04/2021 al 31/05/2023, un importo non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04308716 per la complessiva somma di euro 12.075,33, riportando la seguente motivazione:
“l'indebito dovuto al fatto che tutto il periodo interessato dal pagamento dell'AS, sara coperto dal pagamento dell'inv. civ. trasformato in assegno sociale al compimento del sessantasettesimo anno di età”.
Il ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento di accertamento dell'indebito, ed ha invocato l'irripetibilità dello stesso, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano
1 diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens. L' nel caso di specie CP_1 non ha mai inviato al ricorrente una comunicazione in cui richiedeva dati reddituali, in ogni caso conosciuti dall' . L'attore ha eccepito anche la decadenza dell'Istituto dal diritto CP_1 di ripetere l'indebito e l'intervenuta prescrizione del credito dell' CP_1
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità del provvedimento del 15/03/2024 con conseguente CP_1 irripetibilità della somma di euro 12.075,33 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- Accertare e dichiarare in ogni caso l'irripetibilità di detti importi, perché, quali importi erogati a titolo di prestazione assistenziale- anche se indebiti sono serviti esclusivamente a soddisfare bisogni primari del ricorrente;
- in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non reputi fondata la tesi della irripetibilità, dichiarare la decadenza di dalla richiesta di restituzione in quanto non CP_1 pervenuta entro l'anno successivo all'effettivo accertamento;
- in via meramente subordinata, in caso di infondatezza del ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite ex. art. 152 disp. att. c.p.c. - in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese legali in CP_1 favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”
L' si è costituito in giudizio ed ha osservato che il debito è derivato dal CP_1 superamento del limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto alla prestazione di assegno sociale derivante dalla trasformazione, al compimento del 67° anno di età della prestazione di invalidità civile.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, con lo scambio di note scritte e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
La giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della
2 disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti 3 economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al CP_1 superamento del limite reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, in quanto le disposizioni relative al rispetto dei tempi previsti per le verifiche reddituali, non determinano un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni che, secondo la Corte di Cassazione, sono comprese nel quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall e ancora “in nessun caso si possono CP_1 ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1 l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv.
4 in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l'Istituto con nota del 15.3.2024 ha chiesto all'attore la restituzione di quanto pagato dal 1.4.2021 al 31.5.2023, quindi per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Il predetto indebito è stato motivato in quanto “dovuto al fatto che tutto il periodo interessato dal pagamento dell'AS, sara coperto dal pagamento dell'inv. civ. trasformato in assegno sociale al compimento del sessantasettesimo anno di età”. CP_
Nella memoria di costituzione l' deduce che il ricorrente ha superato il limite di reddito fissato dalla legge.
Pertanto, dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione, in particolare il modello T08, il ricorrente ha potuto presumere che l'indebito fosse stato contestato per superamento dei limiti reddituali, in ragione di maggiori redditi percepiti dal coniuge.
Il ricorrente ha quindi negato la percezione dei redditi, negli anni 2021-2022 e fino al compimento del 67° anno di età, da parte della coniuge (da cui peraltro è separato dall'aprile 2024).
Infine, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025 l' ha specificato
CP_1 che l'indebito è derivato dalla contemporanea titolarità di assegno sociale e pensione di vecchiaia per cui è stato superato il limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto all'assegno sociale. Si trattava, dunque, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso
CP_1 Ente conoscibili. Al riguardo va evidenziato che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse
CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento. Dagli atti, invece, è emerso che l' ha comunicato l'indebito dopo un lungo periodo,
CP_1 di circa due anni, in cui ha continuato ad erogare entrambe le prestazioni: ciò consente di
5 ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso che era informato della situazione CP_1 reddituale.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che la somma accertata come indebita con la nota del 15.03.2024 e corrisposta al ricorrente sull'assegno sociale n. 04308716 per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023 è irripetibile.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 15/03/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo Parte_1 di restituzione dei ratei dell'assegno sociale n. 04308716 per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore CP_1 in €.1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. GATTA GIUSEPPE, dichiaratosi antistatario.
27/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3177/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GATTA Parte_1 GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e ha esposto di essere titolare di assegno sociale sostitutivo di invalidità CP_1 civile cat. n. As n. 04308716, oltre che di pensione cat. Vo con decorrenza 01.03.2021 n. 10059756.
Con comunicazione datata 15/03/2024 l' gli comunicava che aveva percepito, per CP_1 il periodo dal 01/04/2021 al 31/05/2023, un importo non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04308716 per la complessiva somma di euro 12.075,33, riportando la seguente motivazione:
“l'indebito dovuto al fatto che tutto il periodo interessato dal pagamento dell'AS, sara coperto dal pagamento dell'inv. civ. trasformato in assegno sociale al compimento del sessantasettesimo anno di età”.
Il ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento di accertamento dell'indebito, ed ha invocato l'irripetibilità dello stesso, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano
1 diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens. L' nel caso di specie CP_1 non ha mai inviato al ricorrente una comunicazione in cui richiedeva dati reddituali, in ogni caso conosciuti dall' . L'attore ha eccepito anche la decadenza dell'Istituto dal diritto CP_1 di ripetere l'indebito e l'intervenuta prescrizione del credito dell' CP_1
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità del provvedimento del 15/03/2024 con conseguente CP_1 irripetibilità della somma di euro 12.075,33 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- Accertare e dichiarare in ogni caso l'irripetibilità di detti importi, perché, quali importi erogati a titolo di prestazione assistenziale- anche se indebiti sono serviti esclusivamente a soddisfare bisogni primari del ricorrente;
- in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non reputi fondata la tesi della irripetibilità, dichiarare la decadenza di dalla richiesta di restituzione in quanto non CP_1 pervenuta entro l'anno successivo all'effettivo accertamento;
- in via meramente subordinata, in caso di infondatezza del ricorso, dichiarare irripetibili le spese di lite ex. art. 152 disp. att. c.p.c. - in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese legali in CP_1 favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”
L' si è costituito in giudizio ed ha osservato che il debito è derivato dal CP_1 superamento del limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto alla prestazione di assegno sociale derivante dalla trasformazione, al compimento del 67° anno di età della prestazione di invalidità civile.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, con lo scambio di note scritte e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
La giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della
2 disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti 3 economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al CP_1 superamento del limite reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, in quanto le disposizioni relative al rispetto dei tempi previsti per le verifiche reddituali, non determinano un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni che, secondo la Corte di Cassazione, sono comprese nel quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall e ancora “in nessun caso si possono CP_1 ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1 l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv.
4 in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l'Istituto con nota del 15.3.2024 ha chiesto all'attore la restituzione di quanto pagato dal 1.4.2021 al 31.5.2023, quindi per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Il predetto indebito è stato motivato in quanto “dovuto al fatto che tutto il periodo interessato dal pagamento dell'AS, sara coperto dal pagamento dell'inv. civ. trasformato in assegno sociale al compimento del sessantasettesimo anno di età”. CP_
Nella memoria di costituzione l' deduce che il ricorrente ha superato il limite di reddito fissato dalla legge.
Pertanto, dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione, in particolare il modello T08, il ricorrente ha potuto presumere che l'indebito fosse stato contestato per superamento dei limiti reddituali, in ragione di maggiori redditi percepiti dal coniuge.
Il ricorrente ha quindi negato la percezione dei redditi, negli anni 2021-2022 e fino al compimento del 67° anno di età, da parte della coniuge (da cui peraltro è separato dall'aprile 2024).
Infine, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025 l' ha specificato
CP_1 che l'indebito è derivato dalla contemporanea titolarità di assegno sociale e pensione di vecchiaia per cui è stato superato il limite di reddito fissato dalla legge per avere diritto all'assegno sociale. Si trattava, dunque, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso
CP_1 Ente conoscibili. Al riguardo va evidenziato che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse
CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento. Dagli atti, invece, è emerso che l' ha comunicato l'indebito dopo un lungo periodo,
CP_1 di circa due anni, in cui ha continuato ad erogare entrambe le prestazioni: ciò consente di
5 ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso che era informato della situazione CP_1 reddituale.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che la somma accertata come indebita con la nota del 15.03.2024 e corrisposta al ricorrente sull'assegno sociale n. 04308716 per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023 è irripetibile.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 15/03/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo Parte_1 di restituzione dei ratei dell'assegno sociale n. 04308716 per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore CP_1 in €.1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. GATTA GIUSEPPE, dichiaratosi antistatario.
27/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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