Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/05/2026, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13275 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Noventa, Pierluigi Camporese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza, formulata in data 3 settembre 2025, di accesso agli atti del procedimento relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente in data 23 agosto 2022 (prot. n. K10/-OMISSIS-) rigettata con decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria in data 3 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta ostensione della sentenza del Tribunale di Padova del 21 dicembre 2017, della cui esistenza era stata acquisita informazione nel corso dell’istruttoria inerente la rigettata domanda di cittadinanza, pur non essendo detta sentenza presente nel fascicolo del procedimento, in quanto acquisita soltanto in data 22 novembre 2025;
Ritenuto che l’intervenuta ostensione del documento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto, da un lato, dell’originaria assenza del suddetto documento nel fascicolo del procedimento e, d’altro, dell’errore in cui è incorso il ricorrente nel richiedere il provvedimento in questione alla Procura di Venezia anziché alla Procura di Padova.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
IC MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IC MA | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.