Articolo 183 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 182Articolo 184
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31 dicembre 2019
Art. 183. Conto corrente, mandato, commissione 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura e' soddisfatto in prededuzione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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