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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28522/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 28522/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOACCHINO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO TAVELLA e dell'avv. DANIELE CELLA elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), in proprio e quale erede universale di Controparte_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DE VINCENZO elettivamente domiciliata Persona_1 presso il difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
CARUSO, elettivamente domiciliata presso il difensore terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 15.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Terza chiamata
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
allegava che, in data 15.09.2017 alle ore 23 circa con forte pioggia in atto, a bordo del Parte_1 proprio motociclo percorreva la semicarreggiata centrale riservata a motocicli e mezzi pubblici di viale
Tibaldi in direzione di viale Toscana, in Milano. All'intersezione tra viale Tibaldi e via Meda investiva un pedone ( ) che aveva inopinatamente e imprevedibilmente attraversato la Persona_1 carreggiata nonostante il semaforo pedonale rosso. A seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo ed entrambe le parti riportavano gravi lesioni;
il pedone decedeva poche ore dopo.
L'attore conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, , erede universale Controparte_1 testamentaria della de cuius , deducendo l'esclusiva responsbailità della de cuius Persona_1 nella causazione del sinistro e chiedendo quindi la condanna dell'erede al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 215.000 euro.
Si costituiva eccependo al contrario la responsabilità esclusiva del centauro e Controparte_1 chiedendo dunque ampio rigetto delle domande attoree.
Ella formulava inoltre, in proprio, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con la de cuius, sua cugina, danno che quantificava in circa 66.000 euro.
A fronte della domanda riconvenzionale della convenuta, l'attore chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore Rc auto che si costituiva aderendo CP_2 alle difese dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della . CP_1
Esperita CTU medico legale (relazione dott. depositata il 26.05.2023), la causa, Persona_2 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui appresso, risultando invece infondata la domanda riconvenzionale della convenuta.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
Occorre premettere che la causa è matura per la decisione, risultando in particolare del tutto superflua la CTU cinematica ripetutamente domandata dalle parti e, in particolare, da parte convenuta.
Il sinistro è rappresentato chiaramente in un video, tratto da telecamere di sorveglianza, e prodotto da parte convenuta con chiavetta USB depositata il 23.03.2021 in Cancelleria.
La dinamica e la condotta dei soggetti coinvolti sono chiare e non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti tecnici per accertare la dinamica e la responsabilità del sinistro. pagina 2 di 9 Risulta infatti dimostrato, sulla base del video in atti (CH08 – minuti 00:30 e secondi successivi) nonché delle dichiarazioni altresì assunte nell'immediatezza dalla polizia municipale (doc. 2 att.), che il sinistro è accaduto in orario notturno sotto pioggia battente e si è verificato allorquando , Persona_1 nonostante il semaforo rosso per lei – circostanza evincibile chiaramente dall'ampio flusso veicolare sul viale Tibaldi, in senso dunque perpendicolare alla traiettoria del pedone – decideva di attraversare le corsie centrali del viale Tibaldi, riservate ai mezzi pubblici e ai motocicli. Dopo avere attraversato la prima corsia (direzione viale Liguria per intendersi), attraversava anche la seconda corsia e in tale frangente veniva travolta dal motociclo dell'attore.
Premette il Tribunale di non essere naturalmente vincolato dall'archiviazione del procedimento penale aperto a carico dell'attore. E deve sottolinearsi che i due procedimenti sono retti da criteri opposti di riparto dell'onere della prova. Nel procedimento penale deve essere raggiunta la prova positiva dell'imprudenza di chi è accusato di omicidio colposo, allorquando nel procedimento civile di danno la colpa dell'automobilista o del motociclista che investe un pedone è presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., dovendo al contrario egli stesso, per andare esente da responsabilità, dimostrare l'inevitabilità del sinistro, ad esempio per colpa esclusiva assorbente del pedone.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta, dovendo piuttosto concludersi per un concorso di responsabilità.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la presunzione di responsabilità del motociclista, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., sia stata parzialmente vinta dall'attore stesso, che ha dimostrato un'elevata responsabilità, per vero maggioritaria, del pedone stesso, residuando in capo a sé soltanto una minoritaria responsabilità.
La condotta del pedone, infatti, è connotata da estrema imprudenza e dalla grave violazione dell'art. 41 cod. strada che impone l'arresto con semaforo rosso. L'estrema imprudenza della è dimostrata PE dal fatto che ella, in orario notturno e con condizioni meteo fortemente avverse, ha attraversato con il rosso un'arteria cittadina ad alto scorrimento senza avvedersi del sopraggiungere dei veicoli (che procedevano con semaforo verde) e senza prudentemente attendere di poter attraversare con il semaforo verde.
La condotta, già di per sé colposa per la violazione del segnale luminoso, si connota poi di particolare gravità alla luce delle condizioni meteo e di visibilità che certamente avrebbero imposto una particolare prudenza nell'attraversamento.
La grave responsabilità della non è tuttavia tale da vincere completamente la presunzione di PE responsabilità del , il quale conserva una minoritaria residua responsabilità per non essere stato Pt_1 in grado di compiere le manovre necessarie per mantenere il controllo del veicolo e ridurre la velocità in ragione della presenza, pur colpevole, del pedone che tardava a scansarsi (articolo 141 commi 2 e 4 cod. strada).
Se è vero infatti che dal video prodotto non emerge una velocità inadeguata del , considerato che Pt_1 egli transitava su corsia riservata di un'arteria di alto scorrimento (la circonvallazione interna milanese), emerge tuttavia che la prima dell'impatto aveva attraversato la semicarreggiata di PE
pagina 3 di 9 senso opposto e poteva dunque essere vista dal nel compimento della pur imprudente manovra Pt_1 qualche secondo prima dell'urto.
La , insomma, non è sbucata all'improvviso da dietro una siepe gettandosi sulla carreggiata e PE rendendo così del tutto inevitabile l'investimento ma ha attraversato, pur con la grave colpa già delineata, la carreggiata centrale a passo normale ed è giunta sulla traiettoria del dopo aver Pt_1 attraversato la corsia adiacente.
Dal video emerge che il investe la sostanzialmente a piena velocità e senza frenare o Pt_1 PE adottare manovre di emergenza, allorquando una condotta di guida improntata a maggiore prudenza gli avrebbe consentito di avvedersi dell'improvvido attraversamento della e di tentare PE quantomeno di frenare, con possibile attenuazione delle conseguenze lesive dell'impatto. Ciò a maggior ragione in considerazione dell'ora notturna e della forte pioggia in atto, che avrebbe imposto una guida più attenta e a velocità inferiore in prossimità di un incrocio altamente trafficato, al fine di poter porre in essere manovre di emergenza dinanzi a eventuali ostacoli.
In considerazione di quanto esposto, alla luce della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della responsabilità della nella misura del 70%, con il residuo 30% che resta a carico, invece, dell'attore. PE
, pertanto, in qualità di erede universale testamentaria di , deve essere Controparte_1 Persona_1 condannata al pagamento all'attore del 70% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (varie fratture nella zona del bacino, cfr. pag. 6 relazione) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 23% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 171 i giorni di inabilità temporanea, di cui 81 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali pagina 4 di 9 della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato, seppur alquanto sinteticamente (cfr. pag. 12-14 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare sofferenza e dispiacere anche in relazione all'allegata interruzione di attività sportiva.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa.
Deve escludersi il richiesto aumento per personalizzazione – dedotto dall'attore per le medesime circostanze (effetti su sport), con inammissibile duplicazione, sia come personalizzazione in aumento del danno biologico (pag. 11-12 concl.) sia come danno esistenziale (pag. 14 concl.) – in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
L'attore infatti allega genericamente che, in conseguenza delle lesioni, avrebbe interrotto attività sportiva (boxe e corsa) e avrebbe patito conseguenze sull'esercizio dell'attività lavorativa di architetto ma di tali circostanze l'attore non fornisce alcuna prova, né documentale né orale, non avendo peraltro dedotto alcuna istanza di prova testimoniale.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale pagina 5 di 9 ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 106.636 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 23% in soggetto di 41 anni all'epoca del sinistro.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 16.215 euro
(9.315 euro per 81 gg al 100%;
5.175 euro per 60 gg al 75%, 1.725 euro per 30 gg al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 122.851 euro e a carico della convenuta deve esserne posto il 70%, pari a 85.995,70 euro.
Quanto al danno patrimoniale, può riconoscersi la somma di 520,90 euro per spese sanitarie ritenute congrue dal CTU, con esclusione delle residue spese documentate (dentista, ECG, farmaci acquistati oltre un anno dopo il sinistro, etc.), in quanto non ne è provata la connessione causale con le lesioni patite nel sinistro, come rilevato anche dal CTU.
Non può riconoscersi la spesa di 8.200 per allegate spese mediche ortopediche presso ospedale Gaetano
Pini, in assenza di alcuna documentazione a riguardo (l'attore si era riservato di produrre la fattura in citazione ma nulla sul punto è stato poi prodotto e, ciononostante, egli insiste nella domanda in conclusionale).
Nemmeno possono riconoscersi le spese di assistenza legale nel procedimento penale, avviato d'ufficio e senza che consti presentazione di querela da parte della convenuta, sicché le spese sostenute non sono causalmente riconducibili alla condotta né della de cuius né della convenuta erede, derivando soltanto dall'apertura del procedimento penale per reato perseguibile d'ufficio, procedimento poi archiviato.
Parimenti, anche le spese sostenute per la consulenza tecnica cinematica di parte (doc. 1 e 11) non possono essere riconosciute in quanto trattasi di attività complessa che non riveste i connotati di necessità in fase stragiudiziale e i cui costi, pertanto, non possono essere posti a carico della convenuta, considerato peraltro che la dinamica del sinistro era piuttosto chiara e non occorreva alcuna consulenza cinematica, tantomeno con costo di circa 4.500 euro.
Nemmeno può riconoscersi la spesa di 173,70 euro per la demolizione del motociclo (doc. 9 att.) in quanto trattasi di spesa del giugno 2019, dunque a distanza di quasi due anni dal sinistro, sicché non può porsi la demolizione in connessione causale con il sinistro, dovendo anzi presumersi che il motociclo sia stato utilizzato dopo il sinistro e fino alla demolizione.
pagina 6 di 9 Tantomeno può riconoscersi il danno pari al valore del motociclo al momento del sinistro, trattandosi di domanda inammissibile.
L'attore infatti ha proposto tale domanda soltanto con la memoria 183.6 n. 1 c.p.c. (pag. 5-6) senza che di ciò venisse fatto cenno in citazione e ciò rende già inammissibile la domanda, in quanto non è consentito in prima memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. introdurre una domanda nuova per una specifica voce di danno completamente nuova.
Dopodiché la domanda è stata di fatto abbandonata in sede di p.c. ove venivano chiesti danni patrimoniali per 16.376,74 euro (importo derivante dalla somma, precisa al centesimo, delle voci di cui al § 4.2 della citazione, tra cui non c'è il valore del motociclo), per poi inspiegabilmente e inammissibilmente essere riproposta in conclusionale dove, in spregio alla regola di immodificabilità delle domande come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, vengono domandati danni patrimoniali per 19.176,74 euro (16.376,74 + 2.800, dove 2.800 euro è proprio l'allegato valore del motociclo).
La domanda è dunque inammissibile, a tacer del difetto altresì di prova dell'ammontare dei danni materiali al veicolo e del fatto che non vi è alcuna prova dell'antieconomicità delle riparazioni, anzi dovendosi presumere che il veicolo sia stato riparato e utilizzato, visto che è stato demolito soltanto due anni dopo il sinistro.
Il danno patrimoniale ammonta dunque a 520,90 euro, il 70% del quale (364,63 euro) deve essere posto a carico della convenuta.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 85.995,70 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 364,63 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta
La domanda riconvenzionale della convenuta per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la cugina (parente di quarto grado in via collaterale, cfr. doc. 4 att.) è infondata per difetto di prova di intensità del legame affettivo spezzato.
Per un rapporto di parentela così distante come quello tra cugine non opera naturalmente la presunzione di sofferenza interiore per decesso di un congiunto, operante unicamente per i componenti della famiglia nucleare (cfr. ex multis Cass. 3767/2018) sicché incombe sul danneggiato il rigoroso onere di pagina 7 di 9 dimostrare una particolare intensità del legame personale ed affettivo e l'insorgenza di una significativa sofferenza interiore, fonte di danno morale risarcibile.
La convenuta non ha fornito prove sufficienti a riguardo, essendosi limitata ad allegare e in parte a dimostrare documentalmente di essere cugina della de cuius, di avere un mazzo di chiavi della casa della vittima, di avere la delega a operare sul conto corrente della vittima e di essere genericamente legata da profondo affetto verso la de cuius.
Sono, tuttavia, circostanze che, anche a ritenerle compiutamente dimostrate (donde la superfluità delle prove orali dedotte), denotano certamente la sussistenza di un legame personale e di fiducia ma non certamente quella stretta consuetudine e quella stretta condivisione di esperienze di vita, tali da far ritenere dimostrata, anche nonostante il lontano grado di parentela e l'età elevata della de cuius (classe
1943), una intensa sofferenza interiore per il decesso della , suscettibile di risarcimento. PE
La domanda è dunque rigettata, con assorbimento altresì della domanda di manleva formulata dall'attore nei confronti di CP_2
4. Spese di lite e di CTU
In punto spese, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attore è certamente vittorioso in ragione del rigetto integrale della domanda riconvenzionale della convenuta e altresì dell'accoglimento della sua domanda.
Tuttavia, il riconoscimento di un suo concorso di colpa, l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al domandato (circa 86.000 euro a fronte di un petitum di circa 215.000 euro), la richiesta di una consistente voce di danno patrimoniale senza supporto probatorio (8.200 euro per spese ortopediche) e, infine, la proposizione di una domanda di danno patrimoniale (valore del motociclo) del tutto inammissibile e financo con aumento in conclusionale del quantum di danno patrimoniale indicato in sede di p.c., costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite per un terzo.
I residui due terzi sono posti a carico di parte convenuta soccombente e sono liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum e al petitum della riconvenzionale), nella misura di cui al dispositivo.
A carico di parte convenuta devono altresì porsi, per intero in ragione della soccombenza totale sulla domanda riconvenzionale, le spese di compagnia assicurativa dell'attore e terza chiamata, in CP_2 quanto la chiamata in garanzia da parte dell'attore si è resa necessaria a fronte dell'infondata domanda riconvenzionale di parte convenuta e l'iniziativa del chiamante non può dirsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 23123/2019).
Le spese tra attore e in relazione alla domanda di manleva sono compensate in ragione CP_2 dell'assorbimento della domanda e della non opposizione di alla manleva. CP_3
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente. Le
pagina 8 di 9 spese del CTP di parte attrice, domandate in nota spese, non sono state documentate e dunque non possono essere riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità concorrente di e di nella causazione Parte_1 Persona_1 del sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 15.09.2017, nella misura rispettivamente del 30% e del
70% e per l'effetto,
ND , in qualità di erede universale di , a pagare a Controparte_1 Persona_1
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 85.995,70, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 15.09.2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 364,63, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da
contro
; Controparte_1 Parte_1
DICHIARA assorbita la domanda di manleva di
contro
; Parte_1 Controparte_2
PONE le spese di CTU a carico di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà di CP_1 tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra e per un terzo;
Parte_1 Controparte_1
ND a rimborsare a i residui due terzi, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
7.000 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 2.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 524 per esborsi (2/3 C.U. e marca).
ND a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 10.500 per compensi (euro 2.400 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.600 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
COMPENSA le spese di lite tra e in relazione alla domanda di manleva;
Parte_1 CP_2
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 28522/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOACCHINO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO TAVELLA e dell'avv. DANIELE CELLA elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), in proprio e quale erede universale di Controparte_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DE VINCENZO elettivamente domiciliata Persona_1 presso il difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
CARUSO, elettivamente domiciliata presso il difensore terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 15.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Terza chiamata
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
allegava che, in data 15.09.2017 alle ore 23 circa con forte pioggia in atto, a bordo del Parte_1 proprio motociclo percorreva la semicarreggiata centrale riservata a motocicli e mezzi pubblici di viale
Tibaldi in direzione di viale Toscana, in Milano. All'intersezione tra viale Tibaldi e via Meda investiva un pedone ( ) che aveva inopinatamente e imprevedibilmente attraversato la Persona_1 carreggiata nonostante il semaforo pedonale rosso. A seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo ed entrambe le parti riportavano gravi lesioni;
il pedone decedeva poche ore dopo.
L'attore conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, , erede universale Controparte_1 testamentaria della de cuius , deducendo l'esclusiva responsbailità della de cuius Persona_1 nella causazione del sinistro e chiedendo quindi la condanna dell'erede al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 215.000 euro.
Si costituiva eccependo al contrario la responsabilità esclusiva del centauro e Controparte_1 chiedendo dunque ampio rigetto delle domande attoree.
Ella formulava inoltre, in proprio, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con la de cuius, sua cugina, danno che quantificava in circa 66.000 euro.
A fronte della domanda riconvenzionale della convenuta, l'attore chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore Rc auto che si costituiva aderendo CP_2 alle difese dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della . CP_1
Esperita CTU medico legale (relazione dott. depositata il 26.05.2023), la causa, Persona_2 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui appresso, risultando invece infondata la domanda riconvenzionale della convenuta.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
Occorre premettere che la causa è matura per la decisione, risultando in particolare del tutto superflua la CTU cinematica ripetutamente domandata dalle parti e, in particolare, da parte convenuta.
Il sinistro è rappresentato chiaramente in un video, tratto da telecamere di sorveglianza, e prodotto da parte convenuta con chiavetta USB depositata il 23.03.2021 in Cancelleria.
La dinamica e la condotta dei soggetti coinvolti sono chiare e non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti tecnici per accertare la dinamica e la responsabilità del sinistro. pagina 2 di 9 Risulta infatti dimostrato, sulla base del video in atti (CH08 – minuti 00:30 e secondi successivi) nonché delle dichiarazioni altresì assunte nell'immediatezza dalla polizia municipale (doc. 2 att.), che il sinistro è accaduto in orario notturno sotto pioggia battente e si è verificato allorquando , Persona_1 nonostante il semaforo rosso per lei – circostanza evincibile chiaramente dall'ampio flusso veicolare sul viale Tibaldi, in senso dunque perpendicolare alla traiettoria del pedone – decideva di attraversare le corsie centrali del viale Tibaldi, riservate ai mezzi pubblici e ai motocicli. Dopo avere attraversato la prima corsia (direzione viale Liguria per intendersi), attraversava anche la seconda corsia e in tale frangente veniva travolta dal motociclo dell'attore.
Premette il Tribunale di non essere naturalmente vincolato dall'archiviazione del procedimento penale aperto a carico dell'attore. E deve sottolinearsi che i due procedimenti sono retti da criteri opposti di riparto dell'onere della prova. Nel procedimento penale deve essere raggiunta la prova positiva dell'imprudenza di chi è accusato di omicidio colposo, allorquando nel procedimento civile di danno la colpa dell'automobilista o del motociclista che investe un pedone è presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., dovendo al contrario egli stesso, per andare esente da responsabilità, dimostrare l'inevitabilità del sinistro, ad esempio per colpa esclusiva assorbente del pedone.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta, dovendo piuttosto concludersi per un concorso di responsabilità.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la presunzione di responsabilità del motociclista, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., sia stata parzialmente vinta dall'attore stesso, che ha dimostrato un'elevata responsabilità, per vero maggioritaria, del pedone stesso, residuando in capo a sé soltanto una minoritaria responsabilità.
La condotta del pedone, infatti, è connotata da estrema imprudenza e dalla grave violazione dell'art. 41 cod. strada che impone l'arresto con semaforo rosso. L'estrema imprudenza della è dimostrata PE dal fatto che ella, in orario notturno e con condizioni meteo fortemente avverse, ha attraversato con il rosso un'arteria cittadina ad alto scorrimento senza avvedersi del sopraggiungere dei veicoli (che procedevano con semaforo verde) e senza prudentemente attendere di poter attraversare con il semaforo verde.
La condotta, già di per sé colposa per la violazione del segnale luminoso, si connota poi di particolare gravità alla luce delle condizioni meteo e di visibilità che certamente avrebbero imposto una particolare prudenza nell'attraversamento.
La grave responsabilità della non è tuttavia tale da vincere completamente la presunzione di PE responsabilità del , il quale conserva una minoritaria residua responsabilità per non essere stato Pt_1 in grado di compiere le manovre necessarie per mantenere il controllo del veicolo e ridurre la velocità in ragione della presenza, pur colpevole, del pedone che tardava a scansarsi (articolo 141 commi 2 e 4 cod. strada).
Se è vero infatti che dal video prodotto non emerge una velocità inadeguata del , considerato che Pt_1 egli transitava su corsia riservata di un'arteria di alto scorrimento (la circonvallazione interna milanese), emerge tuttavia che la prima dell'impatto aveva attraversato la semicarreggiata di PE
pagina 3 di 9 senso opposto e poteva dunque essere vista dal nel compimento della pur imprudente manovra Pt_1 qualche secondo prima dell'urto.
La , insomma, non è sbucata all'improvviso da dietro una siepe gettandosi sulla carreggiata e PE rendendo così del tutto inevitabile l'investimento ma ha attraversato, pur con la grave colpa già delineata, la carreggiata centrale a passo normale ed è giunta sulla traiettoria del dopo aver Pt_1 attraversato la corsia adiacente.
Dal video emerge che il investe la sostanzialmente a piena velocità e senza frenare o Pt_1 PE adottare manovre di emergenza, allorquando una condotta di guida improntata a maggiore prudenza gli avrebbe consentito di avvedersi dell'improvvido attraversamento della e di tentare PE quantomeno di frenare, con possibile attenuazione delle conseguenze lesive dell'impatto. Ciò a maggior ragione in considerazione dell'ora notturna e della forte pioggia in atto, che avrebbe imposto una guida più attenta e a velocità inferiore in prossimità di un incrocio altamente trafficato, al fine di poter porre in essere manovre di emergenza dinanzi a eventuali ostacoli.
In considerazione di quanto esposto, alla luce della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della responsabilità della nella misura del 70%, con il residuo 30% che resta a carico, invece, dell'attore. PE
, pertanto, in qualità di erede universale testamentaria di , deve essere Controparte_1 Persona_1 condannata al pagamento all'attore del 70% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (varie fratture nella zona del bacino, cfr. pag. 6 relazione) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 23% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 171 i giorni di inabilità temporanea, di cui 81 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali pagina 4 di 9 della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato, seppur alquanto sinteticamente (cfr. pag. 12-14 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare sofferenza e dispiacere anche in relazione all'allegata interruzione di attività sportiva.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa.
Deve escludersi il richiesto aumento per personalizzazione – dedotto dall'attore per le medesime circostanze (effetti su sport), con inammissibile duplicazione, sia come personalizzazione in aumento del danno biologico (pag. 11-12 concl.) sia come danno esistenziale (pag. 14 concl.) – in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
L'attore infatti allega genericamente che, in conseguenza delle lesioni, avrebbe interrotto attività sportiva (boxe e corsa) e avrebbe patito conseguenze sull'esercizio dell'attività lavorativa di architetto ma di tali circostanze l'attore non fornisce alcuna prova, né documentale né orale, non avendo peraltro dedotto alcuna istanza di prova testimoniale.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale pagina 5 di 9 ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 106.636 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 23% in soggetto di 41 anni all'epoca del sinistro.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 16.215 euro
(9.315 euro per 81 gg al 100%;
5.175 euro per 60 gg al 75%, 1.725 euro per 30 gg al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 122.851 euro e a carico della convenuta deve esserne posto il 70%, pari a 85.995,70 euro.
Quanto al danno patrimoniale, può riconoscersi la somma di 520,90 euro per spese sanitarie ritenute congrue dal CTU, con esclusione delle residue spese documentate (dentista, ECG, farmaci acquistati oltre un anno dopo il sinistro, etc.), in quanto non ne è provata la connessione causale con le lesioni patite nel sinistro, come rilevato anche dal CTU.
Non può riconoscersi la spesa di 8.200 per allegate spese mediche ortopediche presso ospedale Gaetano
Pini, in assenza di alcuna documentazione a riguardo (l'attore si era riservato di produrre la fattura in citazione ma nulla sul punto è stato poi prodotto e, ciononostante, egli insiste nella domanda in conclusionale).
Nemmeno possono riconoscersi le spese di assistenza legale nel procedimento penale, avviato d'ufficio e senza che consti presentazione di querela da parte della convenuta, sicché le spese sostenute non sono causalmente riconducibili alla condotta né della de cuius né della convenuta erede, derivando soltanto dall'apertura del procedimento penale per reato perseguibile d'ufficio, procedimento poi archiviato.
Parimenti, anche le spese sostenute per la consulenza tecnica cinematica di parte (doc. 1 e 11) non possono essere riconosciute in quanto trattasi di attività complessa che non riveste i connotati di necessità in fase stragiudiziale e i cui costi, pertanto, non possono essere posti a carico della convenuta, considerato peraltro che la dinamica del sinistro era piuttosto chiara e non occorreva alcuna consulenza cinematica, tantomeno con costo di circa 4.500 euro.
Nemmeno può riconoscersi la spesa di 173,70 euro per la demolizione del motociclo (doc. 9 att.) in quanto trattasi di spesa del giugno 2019, dunque a distanza di quasi due anni dal sinistro, sicché non può porsi la demolizione in connessione causale con il sinistro, dovendo anzi presumersi che il motociclo sia stato utilizzato dopo il sinistro e fino alla demolizione.
pagina 6 di 9 Tantomeno può riconoscersi il danno pari al valore del motociclo al momento del sinistro, trattandosi di domanda inammissibile.
L'attore infatti ha proposto tale domanda soltanto con la memoria 183.6 n. 1 c.p.c. (pag. 5-6) senza che di ciò venisse fatto cenno in citazione e ciò rende già inammissibile la domanda, in quanto non è consentito in prima memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. introdurre una domanda nuova per una specifica voce di danno completamente nuova.
Dopodiché la domanda è stata di fatto abbandonata in sede di p.c. ove venivano chiesti danni patrimoniali per 16.376,74 euro (importo derivante dalla somma, precisa al centesimo, delle voci di cui al § 4.2 della citazione, tra cui non c'è il valore del motociclo), per poi inspiegabilmente e inammissibilmente essere riproposta in conclusionale dove, in spregio alla regola di immodificabilità delle domande come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, vengono domandati danni patrimoniali per 19.176,74 euro (16.376,74 + 2.800, dove 2.800 euro è proprio l'allegato valore del motociclo).
La domanda è dunque inammissibile, a tacer del difetto altresì di prova dell'ammontare dei danni materiali al veicolo e del fatto che non vi è alcuna prova dell'antieconomicità delle riparazioni, anzi dovendosi presumere che il veicolo sia stato riparato e utilizzato, visto che è stato demolito soltanto due anni dopo il sinistro.
Il danno patrimoniale ammonta dunque a 520,90 euro, il 70% del quale (364,63 euro) deve essere posto a carico della convenuta.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 85.995,70 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 364,63 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta
La domanda riconvenzionale della convenuta per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la cugina (parente di quarto grado in via collaterale, cfr. doc. 4 att.) è infondata per difetto di prova di intensità del legame affettivo spezzato.
Per un rapporto di parentela così distante come quello tra cugine non opera naturalmente la presunzione di sofferenza interiore per decesso di un congiunto, operante unicamente per i componenti della famiglia nucleare (cfr. ex multis Cass. 3767/2018) sicché incombe sul danneggiato il rigoroso onere di pagina 7 di 9 dimostrare una particolare intensità del legame personale ed affettivo e l'insorgenza di una significativa sofferenza interiore, fonte di danno morale risarcibile.
La convenuta non ha fornito prove sufficienti a riguardo, essendosi limitata ad allegare e in parte a dimostrare documentalmente di essere cugina della de cuius, di avere un mazzo di chiavi della casa della vittima, di avere la delega a operare sul conto corrente della vittima e di essere genericamente legata da profondo affetto verso la de cuius.
Sono, tuttavia, circostanze che, anche a ritenerle compiutamente dimostrate (donde la superfluità delle prove orali dedotte), denotano certamente la sussistenza di un legame personale e di fiducia ma non certamente quella stretta consuetudine e quella stretta condivisione di esperienze di vita, tali da far ritenere dimostrata, anche nonostante il lontano grado di parentela e l'età elevata della de cuius (classe
1943), una intensa sofferenza interiore per il decesso della , suscettibile di risarcimento. PE
La domanda è dunque rigettata, con assorbimento altresì della domanda di manleva formulata dall'attore nei confronti di CP_2
4. Spese di lite e di CTU
In punto spese, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attore è certamente vittorioso in ragione del rigetto integrale della domanda riconvenzionale della convenuta e altresì dell'accoglimento della sua domanda.
Tuttavia, il riconoscimento di un suo concorso di colpa, l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al domandato (circa 86.000 euro a fronte di un petitum di circa 215.000 euro), la richiesta di una consistente voce di danno patrimoniale senza supporto probatorio (8.200 euro per spese ortopediche) e, infine, la proposizione di una domanda di danno patrimoniale (valore del motociclo) del tutto inammissibile e financo con aumento in conclusionale del quantum di danno patrimoniale indicato in sede di p.c., costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite per un terzo.
I residui due terzi sono posti a carico di parte convenuta soccombente e sono liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum e al petitum della riconvenzionale), nella misura di cui al dispositivo.
A carico di parte convenuta devono altresì porsi, per intero in ragione della soccombenza totale sulla domanda riconvenzionale, le spese di compagnia assicurativa dell'attore e terza chiamata, in CP_2 quanto la chiamata in garanzia da parte dell'attore si è resa necessaria a fronte dell'infondata domanda riconvenzionale di parte convenuta e l'iniziativa del chiamante non può dirsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 23123/2019).
Le spese tra attore e in relazione alla domanda di manleva sono compensate in ragione CP_2 dell'assorbimento della domanda e della non opposizione di alla manleva. CP_3
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente. Le
pagina 8 di 9 spese del CTP di parte attrice, domandate in nota spese, non sono state documentate e dunque non possono essere riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità concorrente di e di nella causazione Parte_1 Persona_1 del sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 15.09.2017, nella misura rispettivamente del 30% e del
70% e per l'effetto,
ND , in qualità di erede universale di , a pagare a Controparte_1 Persona_1
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 85.995,70, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 15.09.2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 364,63, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da
contro
; Controparte_1 Parte_1
DICHIARA assorbita la domanda di manleva di
contro
; Parte_1 Controparte_2
PONE le spese di CTU a carico di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà di CP_1 tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra e per un terzo;
Parte_1 Controparte_1
ND a rimborsare a i residui due terzi, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
7.000 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 2.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 524 per esborsi (2/3 C.U. e marca).
ND a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 10.500 per compensi (euro 2.400 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.600 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
COMPENSA le spese di lite tra e in relazione alla domanda di manleva;
Parte_1 CP_2
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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