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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1499/2024 L.P. DI SERO SANTE contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1499 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in Civitella d'Agliano (VT), Loc. Santa Scolastica n. 1, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (cod. fisc. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 come da procura allegata alla busta tele calce al ricorso introduttivo, e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
ovvero al telefax n° 0761-1911128 Email_1 RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è rappresentato C.F._3 Email_2 irtù di tto del Notaio del Persona_1 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ha adito questo tribunale in funzione Parte_1 di giudice del lavoro per il riconosciment fessionale delle patologie consistenti in “ipoacusia“, “lesione legamentosa e tendinea spalla dx e sn in coltivatore diretto” e “cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari”, assumendo essere le medesime eziologicamente connesse all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente dal 1970 fino al pensionamento, avvenuto il 7/10/2021, in qualità di coltivatore diretto la quale ne aveva determinato l'esposizione a rumore otolesivo proveniente da macchinari agricoli, a rischi da sovraccarico biomeccanico delle articolazioni delle spalle, e l'esposizione continuativa e cumulativa alle radiazioni solari. A tal fine ha dedotto di aver inoltrato denuncia di malattia professionale all' nelle date del 25/5/2023, del 30/5/2023 e del 13/12/2023; che l'istituto CP_1 aveva comunicato l'archiviazione delle pratiche con note del 24/8/2023 e 9/3/2024 ritenendo insussistente il nesso causale tra le malattie denunciate e il rischio lavorativo;
che esito negativo (come da note 25/6/2024 e 11/7/2024) avevano avuto le opposizioni proposte nei confronti dell'istituto. Ritenuta per contro la riconducibilità delle patologie all'attività lavorativa espletata ne ha chiesto l'accertamento della natura professionale ed il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata. Ha quindi concluso chiedendo "… a) - accertare previa CTU l'esatta natura delle patologie denunciate dal sig. all il 25/5/2023 (ipoacusia), il Parte_1 CP_1
30/5/2023 (lesione legamentosa e tendinea spalla dx e sn in coltivatore diretto) e il 15/12/2023 (c.d. con esposizione quotidiana a raggi UV solari con cheratosi attinica), e dichiarare che esse traggono origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che pertanto sono da qualificare come malattie professionali;
b)- accertare e determinare i postumi permanenti che sono complessivamente conseguiti alle dette malattie, che si indicano allo stato in misura almeno pari al 6% per ciascuna di esse, nonché determinarne l'eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- effettuare, ai sensi degli artt. 13, comma 5°, del D.lgs. n. 38/2000 e 80 del T.U. , il cumulo delle menomazioni per cui è causa con l'accertata preesistenza CP_1 totale del 14%, e condannare di c a l' resistente a costituire e/o corrispondere nella misura di legge CP_2 al ricorrente le indennità previste dall'art. 13, comma V°, del D. Lgs. N° 38/2000 (indennizzo in capitale/rendita unica), nel nuovo grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica che sarà determinato con la richiesta CTU percipiente, oltre gli arretrati, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Ritenute superflue le prove orali articolate da parte ricorrente, la causa è stata istruita con prove documentali e CTU medico legale ed è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cu la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso, natura e durata dell'attività lavorativa risultano incontestate (ed anzi confermate dalla stessa relazione medica riportata nella memoria di costituzione ). La CP_1 verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e la conseguente quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata affidata a CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha concluso sostenendo che "…1) le malattie (lesione legamentosa e tendinea della spalla destra e sinistra e la cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari) denunciate dal ricorrente nel maggio e nel dicembre 2023 sono da attribuire a causa preponderante e necessaria;
l'ipoacusia, invece, a causa della mancata dimostrazione dell'esposizione al rischio lavorativo, non può essere riconosciuta come malattia professionale;
2) le malattie professionali riscontrate nel ricorrente dipendono da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto e sono valutabili, complessivamente, nella misura del 9% (nove per cento), avuto riguardo dei parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 (codice 130 Lesioni precancerose efficacemente trattate: fino a 5%; codice 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi: 3%; codice 227 esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%) e dell'effettiva incidenza funzionale emersa dall'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali” … “Presa visione delle osservazioni critiche a firma del Dott. , si concorda Persona_3 con la valutazione complessiva del danno biologico, tenuto conto della preesistenza pari al l4%, in misura pari al 22% (ventidue per cento)”. Esclusa la natura professionale dell'ipoacusia e considerate le invalidità già oggetto di pregresso riconoscimento, il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 22% con conseguente condanna dell' alla erogazione CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, ol essi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara Parte_1 CP_1 che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “lesione legamentosa e tendinea della spalla destra e sinistra e la cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari”, che tali patologie hanno avuto origine professionale e hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%, che cumulata alle menomazioni già riconosciute nella misura del 14%, ha determinato una menomazione complessiva pari al 22%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricor euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1499/2024 L.P. DI SERO SANTE contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1499 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in Civitella d'Agliano (VT), Loc. Santa Scolastica n. 1, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (cod. fisc. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 come da procura allegata alla busta tele calce al ricorso introduttivo, e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC
ovvero al telefax n° 0761-1911128 Email_1 RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è rappresentato C.F._3 Email_2 irtù di tto del Notaio del Persona_1 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ha adito questo tribunale in funzione Parte_1 di giudice del lavoro per il riconosciment fessionale delle patologie consistenti in “ipoacusia“, “lesione legamentosa e tendinea spalla dx e sn in coltivatore diretto” e “cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari”, assumendo essere le medesime eziologicamente connesse all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente dal 1970 fino al pensionamento, avvenuto il 7/10/2021, in qualità di coltivatore diretto la quale ne aveva determinato l'esposizione a rumore otolesivo proveniente da macchinari agricoli, a rischi da sovraccarico biomeccanico delle articolazioni delle spalle, e l'esposizione continuativa e cumulativa alle radiazioni solari. A tal fine ha dedotto di aver inoltrato denuncia di malattia professionale all' nelle date del 25/5/2023, del 30/5/2023 e del 13/12/2023; che l'istituto CP_1 aveva comunicato l'archiviazione delle pratiche con note del 24/8/2023 e 9/3/2024 ritenendo insussistente il nesso causale tra le malattie denunciate e il rischio lavorativo;
che esito negativo (come da note 25/6/2024 e 11/7/2024) avevano avuto le opposizioni proposte nei confronti dell'istituto. Ritenuta per contro la riconducibilità delle patologie all'attività lavorativa espletata ne ha chiesto l'accertamento della natura professionale ed il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata. Ha quindi concluso chiedendo "… a) - accertare previa CTU l'esatta natura delle patologie denunciate dal sig. all il 25/5/2023 (ipoacusia), il Parte_1 CP_1
30/5/2023 (lesione legamentosa e tendinea spalla dx e sn in coltivatore diretto) e il 15/12/2023 (c.d. con esposizione quotidiana a raggi UV solari con cheratosi attinica), e dichiarare che esse traggono origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che pertanto sono da qualificare come malattie professionali;
b)- accertare e determinare i postumi permanenti che sono complessivamente conseguiti alle dette malattie, che si indicano allo stato in misura almeno pari al 6% per ciascuna di esse, nonché determinarne l'eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- effettuare, ai sensi degli artt. 13, comma 5°, del D.lgs. n. 38/2000 e 80 del T.U. , il cumulo delle menomazioni per cui è causa con l'accertata preesistenza CP_1 totale del 14%, e condannare di c a l' resistente a costituire e/o corrispondere nella misura di legge CP_2 al ricorrente le indennità previste dall'art. 13, comma V°, del D. Lgs. N° 38/2000 (indennizzo in capitale/rendita unica), nel nuovo grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica che sarà determinato con la richiesta CTU percipiente, oltre gli arretrati, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Ritenute superflue le prove orali articolate da parte ricorrente, la causa è stata istruita con prove documentali e CTU medico legale ed è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cu la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso, natura e durata dell'attività lavorativa risultano incontestate (ed anzi confermate dalla stessa relazione medica riportata nella memoria di costituzione ). La CP_1 verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e la conseguente quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata affidata a CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha concluso sostenendo che "…1) le malattie (lesione legamentosa e tendinea della spalla destra e sinistra e la cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari) denunciate dal ricorrente nel maggio e nel dicembre 2023 sono da attribuire a causa preponderante e necessaria;
l'ipoacusia, invece, a causa della mancata dimostrazione dell'esposizione al rischio lavorativo, non può essere riconosciuta come malattia professionale;
2) le malattie professionali riscontrate nel ricorrente dipendono da un rischio specifico della lavorazione cui è stato addetto e sono valutabili, complessivamente, nella misura del 9% (nove per cento), avuto riguardo dei parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 (codice 130 Lesioni precancerose efficacemente trattate: fino a 5%; codice 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi: 3%; codice 227 esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%) e dell'effettiva incidenza funzionale emersa dall'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali” … “Presa visione delle osservazioni critiche a firma del Dott. , si concorda Persona_3 con la valutazione complessiva del danno biologico, tenuto conto della preesistenza pari al l4%, in misura pari al 22% (ventidue per cento)”. Esclusa la natura professionale dell'ipoacusia e considerate le invalidità già oggetto di pregresso riconoscimento, il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 22% con conseguente condanna dell' alla erogazione CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, ol essi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara Parte_1 CP_1 che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “lesione legamentosa e tendinea della spalla destra e sinistra e la cheratosi attinica per esposizione quotidiana a raggi UV solari”, che tali patologie hanno avuto origine professionale e hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%, che cumulata alle menomazioni già riconosciute nella misura del 14%, ha determinato una menomazione complessiva pari al 22%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricor euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO