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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2989/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2989/2021, promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._3
Pinna Valentina Antonella e dell'avv. Sorgentone Andrea elettivamente domiciliati in Sassari, Via Manno n. 55 presso il difensore avv. Pinna Valentina Antonella attori opponenti
c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI CP_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. Bassu Filippo, elettivamente domiciliata in Sassari Via Manno n. 11, presso il difensore avv. Bassu Filippo convenuta opposta
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_3 P.IVA_2
Romeo Christian, Cipolla Luciana, Toffoletto Alberto, Pesenti Marco, Lettenmayer Flora Josephine, Alda Daminelli Simona, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 53, presso l'avv. Macis Sandra, intervenuta pagina 1 di 9 C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“I. Accertare e dichiarare il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica del doc. 2 prodotto dall'opposta nella fase monitoria e di conseguenza considerarla inutilizzabile nel presente giudizio, con riserva all'esito della produzione dell'originale cartaceo di disconoscere ex art 214 e segg. Cpc le sottoscrizioni in esse contenute;
II. Accertare e dichiarare, in ogni caso, che la fideiussione prodotta dall'opposta al n.3 fasc. monitorio sia stata alterata avendola l'opposta abusivamente riempita al fine di far considerare garantito anziché il contratto chirografario di euro 200.000,00 del 19/2/2009 il mutuo ipotecario di euro 550.000,00 del 8/10/2009; III. Nel merito accertare e dichiarare che la fideiussione prodotta dall'opposta al n.3 fasc. monitorio non è un contratto autonomo di garanzia potendo quindi gli opponenti proporre ogni opposizione proponibile dal debitore principale;
IV. In conseguenza di quanto sopra revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche per mancanza di una valida prova, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese da distrarsi a favore degli avv.ti Valentina Pinna ed Andrea Sorgentone, quali antistatari”.
Per parte convenuta opposta:
“1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte proposte dagli opponenti e, per l'effetto, rigettarle, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2021 del 17.6.2021 (RG n. 1896/2021); 2) in ogni caso, condannare i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, in forza della garanzia prestata alla BA OR Pt_3 srl, al pagamento della somma € 200.000,00 oltre interessi maturati e maturandi dal 30.11.2018, salvo diversa veriore accertanda, in favore della , nella sua qualità di procuratore della CP_1 [...]
Controparte_2
pagina 2 di 9 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito:
- rigettare l'opposizione formulata dalla parte attrice opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 515/2021 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare alla ricorrente la somma di € 200.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 30.11.2018 sino al pagamento effettivo ed oltre alle spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'inesistenza della fideiussione posta a base del provvedimento monitorio, in quanto la stessa era stata frutto di abusivo riempimento da parte di , non essendo Controparte_4 stata firmata in Cagliari l'8.10.2009 e non essendo stata rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario di € 550.000,00, ma a garanzia di altro finanziamento estinto in data 28.5.2012;
2) la non conformità della copia elettronica prodotta all'originale, con riserva di disconoscimento delle sottoscrizioni o di querela di falso a seguito della produzione dell'originale;
pagina 3 di 9 3) che la fideiussione azionata non è una garanzia a prima richiesta, con la conseguente proponibilità di ogni eccezione da parte dei fideiussori. Per tali motivi, gli opponenti hanno chiesto – previo accertamento della non conformità all'originale della copia informatica della fideiussione e dell'abusivo riempimento della stessa, da qualificarsi come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia - la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Costituitasi in giudizio, quale mandataria di CP_1
ha allegato: Controparte_2
1) che il contratto sottoscritto dai in data 8.10.2009, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 8.10.2009, è un contratto autonomo di garanzia;
2) che alcuna fideiussione è stata rilasciata a garanzia del finanziamento chirografario di € 200.000,00 del 19.2.2009;
3) di aver limitato l'azione monitoria al solo importo di € 200.000,00, che casualmente coincide con quanto erogato con il finanziamento chirografario, a fronte del maggior credito di € 451.884,81, avendo spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Cagliari RGE n. 18/2013 in forza del contatto di mutuo ipotecario. Per tali motivi, la convenuta ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi maturati e maturandi o della diversa somma dovuta.
1.3. È intervenuta in giudizio , cedente del credito CP_3 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la quale ha dedotto:
1) l'incompatibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni con la censura relativa all'abusivo riempimento del documento;
2) che nel febbraio 2009 non era stata rilasciata alcuna fideiussione da parte dei Parte_1
pagina 4 di 9 3) la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto in questione. Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli opponenti perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, dovendosi confermare il contenuto dell'ordinanza in data
3.11.2022, anche considerata l'irrilevanza dei due capitoli non ammessi ai fini del decidere, stante quanto infra si dirà.
3. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il pagina 5 di 9 risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, il Tribunale rileva che, a fondamento della propria pretesa creditoria, l'attuale opposta ha prodotto: contratto di mutuo fondiario per € 550.000,00 concluso tra la cedente e la debitrice principale CP_3
BA OR Srl per atto Notaio Rep. Persona_1
35897, Racc. 20846 in data 8.10.2009, con pedissequo piano d'ammortamento (doc. 1 fasc. monitorio); estratto conto certificato ex art. 50 Tub (doc. 3 monitorio); fideiussione specifica in data 8.10.2009 in favore di BA OR Srl (doc. 2 monitorio). Ebbene, occorre anzitutto evidenziare che gli opponenti non hanno contestato né l'an né il quantum del credito derivante dal rapporto di mutuo garantito, avendo sollevato esclusivamente eccezioni attinenti alla esistenza e validità della fideiussione richiamata. Da ciò deriva, peraltro, l'irrilevanza della qualificazione della garanzia in termini di fideiussione tipica o di contratto autonomo. Del pari, gli opponenti non hanno messo in dubbio la titolarità del credito in questione in capo alla cessionaria opposta
[...]
Controparte_2
Quanto all'eccepita inesistenza della fideiussione di cui trattasi, deve in primo luogo osservarsi che, a seguito della produzione del contratto di fideiussione in originale da parte della convenuta sin dalla costituzione nel presente giudizio di opposizione, è risultata totalmente smentita la pretesa difformità della copia allegata in sede monitoria (doc. 2) rispetto all'originale. Inoltre, gli opponenti, dopo averne fatto riserva in atto di citazione e benché fosse stato prodotto l'originale sin dal 17.12.2021, non hanno poi mai formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alla fideiussione de qua, come dagli stessi confermato in memoria di replica, così che la stessa deve aversi per riconosciuta ex artt. 214 e 215 cpc. Gli opponenti hanno, peraltro, allegato anche il preteso abusivo riempimento del documento da parte di sostenendo che CP_3
pagina 6 di 9 una fideiussione sarebbe stata firmata dai medesimi non in data 8.10.2009, bensì a febbraio 2009 a garanzia di un diverso finanziamento chirografario per € 200.000,00. Ebbene - ricordato che, in tema di abusivo riempimento, deve essere proposta querela di falso se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto, dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (Cass. 12/06/2000, n. 7975) – si rileva che, nel caso di specie, l'assunto attoreo non ha trovato riscontro probatorio, essendo invece emerso dagli atti che: la fideiussione prodotta in sede monitoria reca la data certa dell'8.10.2009, come da timbro postale apposto alla stessa;
la data dell'8.10.2009 è indicata sia nella prima pagina del documento che, più volte, nell'ultima, senza segni di correzioni o aggiunte;
tale fideiussione specifica risulta espressamente rilasciata a garanzia di contratto di mutuo ipotecario di € 550.000,00 con durata pari a 180 mesi e data di scadenza (aggiunta) al 31/10/2024, come da contratto di mutuo per atto notarile in pari data 8.10.2009 (doc. 1 monitorio); dal diverso contratto di mutuo chirografario in data 19.2.2009 per € 200.000,00 (doc. 3 opposta) non risulta il rilascio di fideiussioni;
dalla visura della Centrale Rischi, nell'ottobre 2009 risulta un aumento dell'importo garantito dai (doc. 2 opponenti). Parte_1
A ciò deve aggiungersi che il testimone , Testimone_1 dipendente di identificato dalla matricola n. il CP_3 Nume_1 quale, dal contratto di fideiussione dell'8.10.2009, risulta essere il soggetto che ha autenticato le firme apposte allo stesso, sentito all'udienza del 19.10.2023, dopo aver confermato la corrispondenza del numero di matricola, ha affermato: “è passato tanto tempo e visto il documento che mi viene esibito posso dire che se vi è la mia firma e la firma dei clienti ciò vuol dire che i clienti ivi indicati hanno sottoscritto il documento davanti a me”, precisando di non ricordare il luogo dove il documento esibito fosse stato sottoscritto, né la data di sottoscrizione, ma che “per il mio modo di essere escludo assolutamente di aver ritirato le firma dei clienti in data così anteriore
pagina 7 di 9 rispetto alla data della operazione, ossi alla data del 08.10.2009, inoltre rilevo che nel documento esibitomi viene indicato l'importo di finanziamento relativo al mutuo ipotecario di euro 550.000,00 euro e non di euro 200.000,00 euro come indicato nel capo”. Alla luce di tali risultanze, complessivamente considerate, il Tribunale ritiene quindi accertato che la fideiussione in data 8.10.2009 sia stata rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario in pari data, come allegato dalla convenuta opposta e dalla cedente intervenuta in giudizio. Risulta pertanto provato il credito per € 200.000,00 azionato in sede monitoria, derivante dal contratto di mutuo fondiario in data 8.10.2009, concluso da BA OR Srl con e CP_3 fatto valere dalla cessionaria nei confronti dei tre garanti , Parte_1
e in forza della fideiussione in pari Parte_2 Parte_3 data 8.10.2009, allegata al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo sub 2).
In conclusione, l'opposizione deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in favore della cedente intervenuta, come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2021 del Tribunale di Sassari;
pagina 8 di 9 2. condanna parte opponente a rifondere sia alla convenuta opposta sia alla intervenuta le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in
€ 9.142,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 4/07/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2989/2021, promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._3
Pinna Valentina Antonella e dell'avv. Sorgentone Andrea elettivamente domiciliati in Sassari, Via Manno n. 55 presso il difensore avv. Pinna Valentina Antonella attori opponenti
c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI CP_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. Bassu Filippo, elettivamente domiciliata in Sassari Via Manno n. 11, presso il difensore avv. Bassu Filippo convenuta opposta
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_3 P.IVA_2
Romeo Christian, Cipolla Luciana, Toffoletto Alberto, Pesenti Marco, Lettenmayer Flora Josephine, Alda Daminelli Simona, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 53, presso l'avv. Macis Sandra, intervenuta pagina 1 di 9 C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“I. Accertare e dichiarare il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica del doc. 2 prodotto dall'opposta nella fase monitoria e di conseguenza considerarla inutilizzabile nel presente giudizio, con riserva all'esito della produzione dell'originale cartaceo di disconoscere ex art 214 e segg. Cpc le sottoscrizioni in esse contenute;
II. Accertare e dichiarare, in ogni caso, che la fideiussione prodotta dall'opposta al n.3 fasc. monitorio sia stata alterata avendola l'opposta abusivamente riempita al fine di far considerare garantito anziché il contratto chirografario di euro 200.000,00 del 19/2/2009 il mutuo ipotecario di euro 550.000,00 del 8/10/2009; III. Nel merito accertare e dichiarare che la fideiussione prodotta dall'opposta al n.3 fasc. monitorio non è un contratto autonomo di garanzia potendo quindi gli opponenti proporre ogni opposizione proponibile dal debitore principale;
IV. In conseguenza di quanto sopra revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche per mancanza di una valida prova, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese da distrarsi a favore degli avv.ti Valentina Pinna ed Andrea Sorgentone, quali antistatari”.
Per parte convenuta opposta:
“1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte proposte dagli opponenti e, per l'effetto, rigettarle, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2021 del 17.6.2021 (RG n. 1896/2021); 2) in ogni caso, condannare i Sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, in forza della garanzia prestata alla BA OR Pt_3 srl, al pagamento della somma € 200.000,00 oltre interessi maturati e maturandi dal 30.11.2018, salvo diversa veriore accertanda, in favore della , nella sua qualità di procuratore della CP_1 [...]
Controparte_2
pagina 2 di 9 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito:
- rigettare l'opposizione formulata dalla parte attrice opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 515/2021 con cui il Tribunale di Sassari ha ingiunto loro di pagare alla ricorrente la somma di € 200.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 30.11.2018 sino al pagamento effettivo ed oltre alle spese legali ivi liquidate. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'inesistenza della fideiussione posta a base del provvedimento monitorio, in quanto la stessa era stata frutto di abusivo riempimento da parte di , non essendo Controparte_4 stata firmata in Cagliari l'8.10.2009 e non essendo stata rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario di € 550.000,00, ma a garanzia di altro finanziamento estinto in data 28.5.2012;
2) la non conformità della copia elettronica prodotta all'originale, con riserva di disconoscimento delle sottoscrizioni o di querela di falso a seguito della produzione dell'originale;
pagina 3 di 9 3) che la fideiussione azionata non è una garanzia a prima richiesta, con la conseguente proponibilità di ogni eccezione da parte dei fideiussori. Per tali motivi, gli opponenti hanno chiesto – previo accertamento della non conformità all'originale della copia informatica della fideiussione e dell'abusivo riempimento della stessa, da qualificarsi come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia - la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Costituitasi in giudizio, quale mandataria di CP_1
ha allegato: Controparte_2
1) che il contratto sottoscritto dai in data 8.10.2009, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 8.10.2009, è un contratto autonomo di garanzia;
2) che alcuna fideiussione è stata rilasciata a garanzia del finanziamento chirografario di € 200.000,00 del 19.2.2009;
3) di aver limitato l'azione monitoria al solo importo di € 200.000,00, che casualmente coincide con quanto erogato con il finanziamento chirografario, a fronte del maggior credito di € 451.884,81, avendo spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Cagliari RGE n. 18/2013 in forza del contatto di mutuo ipotecario. Per tali motivi, la convenuta ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi maturati e maturandi o della diversa somma dovuta.
1.3. È intervenuta in giudizio , cedente del credito CP_3 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la quale ha dedotto:
1) l'incompatibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni con la censura relativa all'abusivo riempimento del documento;
2) che nel febbraio 2009 non era stata rilasciata alcuna fideiussione da parte dei Parte_1
pagina 4 di 9 3) la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto in questione. Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
1.4. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli opponenti perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, dovendosi confermare il contenuto dell'ordinanza in data
3.11.2022, anche considerata l'irrilevanza dei due capitoli non ammessi ai fini del decidere, stante quanto infra si dirà.
3. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il pagina 5 di 9 risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, il Tribunale rileva che, a fondamento della propria pretesa creditoria, l'attuale opposta ha prodotto: contratto di mutuo fondiario per € 550.000,00 concluso tra la cedente e la debitrice principale CP_3
BA OR Srl per atto Notaio Rep. Persona_1
35897, Racc. 20846 in data 8.10.2009, con pedissequo piano d'ammortamento (doc. 1 fasc. monitorio); estratto conto certificato ex art. 50 Tub (doc. 3 monitorio); fideiussione specifica in data 8.10.2009 in favore di BA OR Srl (doc. 2 monitorio). Ebbene, occorre anzitutto evidenziare che gli opponenti non hanno contestato né l'an né il quantum del credito derivante dal rapporto di mutuo garantito, avendo sollevato esclusivamente eccezioni attinenti alla esistenza e validità della fideiussione richiamata. Da ciò deriva, peraltro, l'irrilevanza della qualificazione della garanzia in termini di fideiussione tipica o di contratto autonomo. Del pari, gli opponenti non hanno messo in dubbio la titolarità del credito in questione in capo alla cessionaria opposta
[...]
Controparte_2
Quanto all'eccepita inesistenza della fideiussione di cui trattasi, deve in primo luogo osservarsi che, a seguito della produzione del contratto di fideiussione in originale da parte della convenuta sin dalla costituzione nel presente giudizio di opposizione, è risultata totalmente smentita la pretesa difformità della copia allegata in sede monitoria (doc. 2) rispetto all'originale. Inoltre, gli opponenti, dopo averne fatto riserva in atto di citazione e benché fosse stato prodotto l'originale sin dal 17.12.2021, non hanno poi mai formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alla fideiussione de qua, come dagli stessi confermato in memoria di replica, così che la stessa deve aversi per riconosciuta ex artt. 214 e 215 cpc. Gli opponenti hanno, peraltro, allegato anche il preteso abusivo riempimento del documento da parte di sostenendo che CP_3
pagina 6 di 9 una fideiussione sarebbe stata firmata dai medesimi non in data 8.10.2009, bensì a febbraio 2009 a garanzia di un diverso finanziamento chirografario per € 200.000,00. Ebbene - ricordato che, in tema di abusivo riempimento, deve essere proposta querela di falso se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto, dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (Cass. 12/06/2000, n. 7975) – si rileva che, nel caso di specie, l'assunto attoreo non ha trovato riscontro probatorio, essendo invece emerso dagli atti che: la fideiussione prodotta in sede monitoria reca la data certa dell'8.10.2009, come da timbro postale apposto alla stessa;
la data dell'8.10.2009 è indicata sia nella prima pagina del documento che, più volte, nell'ultima, senza segni di correzioni o aggiunte;
tale fideiussione specifica risulta espressamente rilasciata a garanzia di contratto di mutuo ipotecario di € 550.000,00 con durata pari a 180 mesi e data di scadenza (aggiunta) al 31/10/2024, come da contratto di mutuo per atto notarile in pari data 8.10.2009 (doc. 1 monitorio); dal diverso contratto di mutuo chirografario in data 19.2.2009 per € 200.000,00 (doc. 3 opposta) non risulta il rilascio di fideiussioni;
dalla visura della Centrale Rischi, nell'ottobre 2009 risulta un aumento dell'importo garantito dai (doc. 2 opponenti). Parte_1
A ciò deve aggiungersi che il testimone , Testimone_1 dipendente di identificato dalla matricola n. il CP_3 Nume_1 quale, dal contratto di fideiussione dell'8.10.2009, risulta essere il soggetto che ha autenticato le firme apposte allo stesso, sentito all'udienza del 19.10.2023, dopo aver confermato la corrispondenza del numero di matricola, ha affermato: “è passato tanto tempo e visto il documento che mi viene esibito posso dire che se vi è la mia firma e la firma dei clienti ciò vuol dire che i clienti ivi indicati hanno sottoscritto il documento davanti a me”, precisando di non ricordare il luogo dove il documento esibito fosse stato sottoscritto, né la data di sottoscrizione, ma che “per il mio modo di essere escludo assolutamente di aver ritirato le firma dei clienti in data così anteriore
pagina 7 di 9 rispetto alla data della operazione, ossi alla data del 08.10.2009, inoltre rilevo che nel documento esibitomi viene indicato l'importo di finanziamento relativo al mutuo ipotecario di euro 550.000,00 euro e non di euro 200.000,00 euro come indicato nel capo”. Alla luce di tali risultanze, complessivamente considerate, il Tribunale ritiene quindi accertato che la fideiussione in data 8.10.2009 sia stata rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario in pari data, come allegato dalla convenuta opposta e dalla cedente intervenuta in giudizio. Risulta pertanto provato il credito per € 200.000,00 azionato in sede monitoria, derivante dal contratto di mutuo fondiario in data 8.10.2009, concluso da BA OR Srl con e CP_3 fatto valere dalla cessionaria nei confronti dei tre garanti , Parte_1
e in forza della fideiussione in pari Parte_2 Parte_3 data 8.10.2009, allegata al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo sub 2).
In conclusione, l'opposizione deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in favore della cedente intervenuta, come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2021 del Tribunale di Sassari;
pagina 8 di 9 2. condanna parte opponente a rifondere sia alla convenuta opposta sia alla intervenuta le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in
€ 9.142,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 4/07/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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