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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. MICHELE BASTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1197/2024 lav., promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Geremia Cavallaro 66, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende
RICORRENTE c o n t r o
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f.
) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente C.F._3 domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4, RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, Parte_1 sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del merito Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previa disapplicazione del decreto del 11/10/2024 a firma digitale del D.S. dell'I.C. "D. Carducci" di Busca (CN), accertare e dichiarare che al ricorrente devono essere accreditati n. 11,25
Pag. 1 a 5 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA e per l'effetto ordinare la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del punteggio indicato, con ogni conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;
- conseguentemente, previo ordine di esibizione al Controparte_2
[.. Cuneo dei punteggi conseguiti dai beneficiari di contratti a TD assunti per l'a.s. 2024/25 dalle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA, ordinare al predetto la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato secondo Parte_2 la graduatoria di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA così rideterminata, previa verifica del punteggio conseguito dagli altri beneficiari;
- condannare il al ripristino funzionale del rapporto di Controparte_1 lavoro, con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, con diritto, in ogni caso, al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale al 30/6/2025;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- preliminarmente, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, per essere cessata la materia del contendere;
- nel merito, respingere l'istanza cautelare avversaria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
Avendo tuttavia la parte ricorrente conseguito il bene della vita oggetto sia della domanda cautelare che del merito nel corso del giudizio cautelare ed essendo stato disposto il pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza virtuale, con note scritte autorizzate la sola parte resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione anche del giudizio di merito.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di
Pag. 2 a 5
estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare,
Pag. 3 a 5 al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, a seguito del sopravvenuto conseguimento del bene della vita in capo al ricorrente viene meno il suo interesse ad agire nel presente giudizio.
Le spese di lite relative al giudizio di merito devono infine essere liquidate anch'esse secondo la regola della c.d. “soccombenza virtuale, atteso al riguardo che il ricorrente ha conseguito il bene della vita solo successivamente all'introduzione del giudizio e, dato atto del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del giudizio di merito: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali del giudizio di merito, che così si liquidano: in euro 3.689 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 9.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 5
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. MICHELE BASTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1197/2024 lav., promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Geremia Cavallaro 66, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende
RICORRENTE c o n t r o
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f.
) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente C.F._3 domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4, RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, Parte_1 sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del merito Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previa disapplicazione del decreto del 11/10/2024 a firma digitale del D.S. dell'I.C. "D. Carducci" di Busca (CN), accertare e dichiarare che al ricorrente devono essere accreditati n. 11,25
Pag. 1 a 5 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA e per l'effetto ordinare la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del punteggio indicato, con ogni conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;
- conseguentemente, previo ordine di esibizione al Controparte_2
[.. Cuneo dei punteggi conseguiti dai beneficiari di contratti a TD assunti per l'a.s. 2024/25 dalle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA, ordinare al predetto la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato secondo Parte_2 la graduatoria di circolo e di istituto della Provincia di Cuneo fascia III personale ATA così rideterminata, previa verifica del punteggio conseguito dagli altri beneficiari;
- condannare il al ripristino funzionale del rapporto di Controparte_1 lavoro, con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, con diritto, in ogni caso, al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale al 30/6/2025;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- preliminarmente, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, per essere cessata la materia del contendere;
- nel merito, respingere l'istanza cautelare avversaria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
Avendo tuttavia la parte ricorrente conseguito il bene della vita oggetto sia della domanda cautelare che del merito nel corso del giudizio cautelare ed essendo stato disposto il pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza virtuale, con note scritte autorizzate la sola parte resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione anche del giudizio di merito.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di
Pag. 2 a 5
estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare,
Pag. 3 a 5 al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, a seguito del sopravvenuto conseguimento del bene della vita in capo al ricorrente viene meno il suo interesse ad agire nel presente giudizio.
Le spese di lite relative al giudizio di merito devono infine essere liquidate anch'esse secondo la regola della c.d. “soccombenza virtuale, atteso al riguardo che il ricorrente ha conseguito il bene della vita solo successivamente all'introduzione del giudizio e, dato atto del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del giudizio di merito: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali del giudizio di merito, che così si liquidano: in euro 3.689 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 9.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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