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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2595/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione il 29.01.2025 e vertente tra
con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), in persona ARte_1
del suo Amministratore pro tempore, Ing. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ARte_2
Giancarlo Pasquale e Giuseppina Diana del Foro di Reggio Emilia e domiciliata presso i difensori, come da mandato telematicamente allegato all'atto di citazione
Attore OPPONENTE
contro
con sede in Alessandria, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Dondi del Foro di Alessandria, come da mandato
[...]
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e presso la stessa domiciliata
Convenuta OPPOSTA
1 OGGETTO: contratto di subappalto
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni rispettivamente datate 12 dicembre 2024 e 27 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato alla controparte, la ARte_1
AR (da ora abbreviata in “ ) contestava la debenza della somma di € 20.000,00
[...]
CP richiesta dalla società con ricorso monitorio per aver eseguito dei lavori di CP_1
manutenzione ordinaria sulla facciata dell'immobile appartenente al sito in Controparte_3
Alessandria, via Mazzini n. 116 angolo via Ferrufini.
Il , in qualità di committente, aveva stipulato infatti un contratto di appalto con Controparte_3
AR la società er la realizzazione di lavori rientranti nell'ambito del cosiddetto “Bonus facciate”. La AR società a sua volta aveva stipulato un contratto di subappalto con la in data Controparte_1
22.06.2022 (doc. n. 1 parte convenuta opposta), la quale eseguiva sull'immobile indicato alcuni lavori edili e, in seguito, emetteva la fattura n. 52 del 9.09.2022 (doc. n. 1 parte convenuta opposta).
Il 23.07.2023 questo Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Bonci, emetteva decreto ingiuntivo n. 806/2023 che veniva notificato alla debitrice in data 27.07.2023. AR La si opponeva al decreto ingiuntivo instaurando il presente giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. L'attrice, infatti, sosteneva di non avere sottoscritto alcun contratto avente ad oggetto l'attività indicata nella fattura n. 52/2022, che fa riferimento ai lavori del Bonus facciate, in quanto, a suo dire, il contratto stipulato con l'odierna convenuta del
22.06.2022 (doc. 1 parte convenuta opposta) si riferiva al Superbonus 110 % relativo ai lavori di efficientamento energetico e non al Bonus facciate. AR La evidenziava che la aveva in realtà stipulato un contratto di subappalto per la CP_1
ristrutturazione della facciata del con un'altra società, la IT AU (doc. 2 Controparte_3
parte attrice opponente).
L'opponente si dichiarava sostanzialmente estranea alla vicenda in esame, affermando di essere stata coinvolta dal soltanto ai fini della progettazione e supervisione dei lavori Controparte_3
nonché per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'ottenimento del Bonus facciate (doc. 3 parte attrice opponente) e di aver chiuso i rapporti con la odierna convenuta prima ancora che i lavori venissero eseguiti.
2 AR Pertanto, nel presente giudizio, la chiedeva all'odierno Giudicante di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo n.
806/2023, dichiarando che nessun pagamento doveva effettuarsi in favore della convenuta.
Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva di rigettare l'opposizione e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto. A sostegno della propria domanda, la convenuta AR affermava che la non poteva dirsi estranea al rapporto contrattuale dedotto in giudizio poiché il contratto di subappalto allegato al ricorso qualificava la medesima quale “general contractor”.
Inoltre, confermava che i lavori indicati in fattura rientravano fra quelli previsti dall'art. 1 del contratto e meglio precisati nell'Allegato 1, computo metrico, al quale l'articolo espressamente rinviava (doc. 2 parte convenuta opposta). A conferma dell'avvenuta instaurazione del rapporto tra le parti in causa, la ditta allegava anche alcune mail che le medesime si erano scambiate e delle AR fotografie dei lavori eseguiti per conto della ull'immobile (doc. n. 3 parte convenuta opposta).
Con la comparsa di costituzione, l'opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., depositando documentazione al fine di AR provare lo stato di difficoltà economica in cui versava la (docc. 4-5-6-7 parte convenuta opposta).
Si apriva quindi dapprima una fase cautelare, volta a verificare se nel caso di specie sussistessero i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c. e veniva perciò fissata da questo Giudice un'udienza apposita di comparizione delle parti. All'udienza, si concedeva la provvisoria esecutorietà, avendo la convenuta opposta dato prova del contratto stipulato dalle parti e del relativo computo metrico, della esecuzione effettiva dei lavori mediante allegazione di fotografie e non avendo invece parte opponente dimostrato di aver pagato.
Si procedeva poi a fissare nuova udienza di comparizione parti ex art. 171 bis c.p.c.
L'odierno Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte opposta nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati e fissava apposita udienza per l'assunzione di tale mezzo istruttorio. In tale occasione, venivano sentiti i testi , amministratore del Testimone_1
e , muratore, dipendente della al fine di confermare Controparte_3 Tes_2 CP_1
l'esecuzione dei lavori. AR Il primo confermava l'esistenza di un contratto d'appalto tra il e la vente ad Controparte_3
oggetto la ristrutturazione della facciata con applicazione del bonus del 90% e cessione del credito fiscale e confermava altresì che i lavori della facciata erano stati cominciati dalla , in base CP_1
AR ad un contratto di subappalto sottoscritto con la Riconosceva altresì che la aveva CP_1
3 chiesto un primo pagamento di € 20.000,00; che il aveva effettuato il pagamento CP_3
AR delle due fatture emesse dalla per interventi di riqualificazione facciate;
che la medesima, a sua volta, non aveva pagato la , la quale, a fronte di ciò, aveva interrotto i lavori sulla CP_1
facciata.
Quindi affermava che solo un quarto dei lavori era stato eseguito e che il aveva perso CP_3
la possibilità di ottenere il Bonus facciate in quanto la pratica non era stata inoltrata alle Autorità AR competenti dalla
Anche il secondo teste confermava l'effettivo svolgimento dei lavori e la loro interruzione a seguito del mancato pagamento della fattura.
Veniva infine fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione di parte attrice è infondata.
Infatti, dal quadro complessivamente delineato in atti, dai documenti prodotti e da quanto emerso all'esito delle prove espletate nel presente giudizio, si può ritenere accertato che è stato AR sottoscritto un contratto di appalto tra la società appaltante il committente Controparte_3
per interventi di riqualificazione della facciata dell'immobile del , con l'intento di CP_3
AR beneficiare dell'agevolazione “Bonus facciate”; che, a tal fine, la si era avvalsa della collaborazione di altri soggetti e, in particolare, dell'Arch. , che veniva dalla medesima Per_1
incaricato per la progettazione e la direzione lavori come da lettera d'incarico in atti (doc. 3 parte attrice opponente) e della , con la quale aveva stipulato in data 22.06.2022 un contratto CP_1
AR di subappalto (doc. 1 parte convenuta opposta) ove era qualificata appaltatore e “general contractor” e la subappaltatore. CP_1
Tale accordo aveva ad oggetto l'esecuzione da parte della ditta subappaltrice di una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile appartenente al sito in Alessandria, via Mazzini Controparte_3
n. 116 angolo via Ferrufini, individuato catastalmente nel foglio 268, mappale 5139. I lavori oggetto di subappalto erano meglio specificati nell'Allegato n. 1 al contratto – computo metrico estimativo (doc. 2 parte convenuta opposta) e rientravano nell'ambito del Bonus facciate.
L'Allegato n. 1 fa infatti espresso riferimento ai lavori di restaurazione della facciata mediante impiego dell'agevolazione “Bonus facciate”. AR Pertanto, in esecuzione del contratto firmato con la la effettuava i lavori sulla CP_1
facciata dell'immobile, come da fotografie prodotte in atti e come da testimonianze rese in questo
4 giudizio, e in data 09.09.2022 emetteva la fattura n. 52 del 2022 di € 20.000,00 nei confronti della AR
AR A fronte del mancato pagamento da parte di la sospendeva i lavori, che dunque CP_1
sono stati solo in parte eseguiti perché mai più ripresi.
Si ritiene pertanto che la abbia legittimamente sospeso i lavori stante l'inadempimento CP_1
della controparte ai sensi dell'art. 10, comma IV, del contratto di subappalto. AR Sulla scorta di quanto poc'anzi riscontrato, le difese svolte in questa sede dalla appaiono per contro del tutto infondate e meramente dilatorie.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'attore opponente
(debitore) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta opposta ha dato prova dell'esistenza del credito producendo il contratto di subappalto che fonda la sua richiesta di pagamento;
al contrario, parte attrice opponente non ha raggiunto l'onere della prova su di lei incombente, non avendo contestato l'esistenza del contratto di subappalto del 22.06.2022 bensì avendo genericamente addotto che tale contratto si riferiva al Superbonus 110 % e non al Bonus facciate, quando in realtà è evidente che vi fosse corrispondenza tra i lavori previsti nel contratto e quelli il cui pagamento è stato richiesto con la fattura azionata in sede monitoria, entrambi relativi al Bonus AR CP_ Facciate. Né si può dire che il contratto allegato dalla apparentemente stipulato tra la e altra società, possa rilevare in questa sede, risultando del tutto inconferente, oltre che
[...]
non sottoscritto in ogni sua parte.
Peraltro, come confermato dal teste , il aveva già pagato alla SPI le Tes_1 Controparte_3
somme di € 12.548,26 e di € 6.589,78, di cui alle fatture n. 190 e 191 del 29.12.2021 allegate al AR CP_ ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1 parte convenuta opposta) e la on ha poi versato alla quanto percepito per i lavori di ristrutturazione della facciata.
[...]
Alla luce di quanto esposto, si rigetta dunque l'opposizione, dando però atto, come richiesto dall'opposta con memoria ex art. 189 c.p.c. del 27.12.2024, del versamento nelle more del AR presente giudizio da parte della della somma di € 10.729,60, versamento che rileverà in eventuale fase esecutiva.
La regolazione delle spese avviene dunque a favore della società convenuta opposta.
5 Le spese si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.201 e € 26.000, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione di parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
806/2023 del 23.07.2023 oltre agli interessi di mora, come liquidati in decreto;
Condanna a rifondere a le spese di lite ARte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre ad € 145,50 per esborsi, spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Dragotto
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