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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2729 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Bancalà, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Arezzo, via del Trionfo n. 40, presso lo studio degli avv.ti Ilaria Sereni e Maurizio Polverini, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 799/2022 (RG: 2311/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto il 7.11.2022 in favore di per un credito di € Controparte_1
6.669,74 nascente dal mancato pagamento della fattura n. 53/2022 emessa a fronte di somministrazioni di capi di abbigliamento avvenute nel mese di aprile 2022.
pagina 1 di 4 Impugnato il suddetto titolo, l'attrice ne chiedeva la revoca, offrendo banco iudicis il pagamento della somma di € 3.123,20, da ritenersi l'unico debito nei confronti dell'ingiungente.
Nel dettaglio, ancorava la genesi del rapporto di fornitura inter partes nell'anno Pt_1
2021, quando i contraenti avrebbero anche concordato i prezzi da applicare in base al numero dei capi ordinati;
contestava alla fornitrice, però, d'aver fatturato nell'anno 2022 corrispettivi diversi da quelli pattuiti, reclamando quindi il diritto a vedersi restituire la somma di € 2.589,68 versata in eccedenza rispetto a quella dovuta e decurtare dalla fattura n. 53/2022 l'importo di € 686,86, residuando quindi un debito di € 3.123,20.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo in via preliminare la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., e nel merito contestando integralmente l'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza, ove le parti non chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice accordava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma di € 3.123,20 e fissava l'udienza del 28.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La ha agito in monitorio per vedersi Controparte_1 saldare il corrispettivo delle forniture di capi d'abbigliamento, nello specifico pantaloni, rese ad aprile 2022, meglio elencate nella fattura n. 53/2022 riportante un corrispettivo di € 6.669,74 (all.ti 1 del ricorso).
L'ingiunta ha contestato la pretesa monitoria unicamente sotto il profilo dei prezzi applicati, ritenuti difformi da quelli riportati nel listino trasmessole nel luglio 2021 (all. 2 della citazione).
Questi errori di fatturazione, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati commessi per tutto l'anno 2022, e quindi avrebbero alterato non solo il documento contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, per una differenza di € 686,86, ma anche indotto la committenza a pagare indebitamente la somma complessiva di € 2.589,68 rispetto a quella dovuta per le forniture citate nelle fatture nn. 15, 27, 41, 74 e 86 del pagina 2 di 4 2022 (all.ti 4-8 della citazione).
Più in particolare, le censure attoree inerenti a dette fatture si appuntano ora sull'applicazione di tariffe previste per i pantaloni “su misura” a pantaloni “ordinari”, ora su sovrapprezzi praticati sulla merce fornita rispetto a quelli concordati ab origine.
L'opposta ha eccepito in via preliminare la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., stante l'assenza di denunce pervenute nei termini legali.
L'eccezione è priva di pregio, in quanto tende a equiparare erroneamente la contestazione dei prezzi applicati dalla fornitrice ai vizi dei capi di abbigliamento venduti alla società quando le doglianze di quest'ultima non riguardano vizi dei beni Pt_1 consegnati, o un loro difetto di qualità in riferimento alle loro caratteristiche intrinseche, quanto invece inadempimenti della somministrante commessi in sede di fatturazione.
In tale ipotesi non ricorre un vizio redibitorio della cosa venduta che, per definizione consolidata, corrisponde a un difetto funzionale o strutturale della cosa, che la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Di conseguenza, l'azione di ripetizione del prezzo versato in eccedenza non soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza indicati dall'art. 1495 c.c., in quanto ontologicamente diversa dall'azione di garanzia per vizi.
Ciò nonostante, non è accoglibile la pretesa restitutoria dell'attrice avente a oggetto le fatture già onorate.
Benvero, nel mese di aprile 2022 la fu avvisata dalla convenuta riguardo alle Pt_1 maggiorazioni che sarebbero stata apportate sui prezzi di listino concordati nel luglio
2021 (all. 2 della comparsa di risposta) e non risulta che abbia sollevato obiezioni prima di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo, avendo anzi continuato a beneficiare delle commesse e finanche saldato le prestazioni di maggio e giugno.
I pagamenti delle fatture del 2022 ad opera della somministrata devono configurarsi, ad avviso di questo Giudicante, come ricognizioni di debito degli importi ivi indicati, e non avendo fornito alcuna prova relativa a errate fatturazioni di pantaloni “ordinari”, la Pt_1 domanda di ripetizione dev'essere respinta.
È noto, infatti, che l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens
e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo il normale principio dell'onere della prova, spetta a pagina 3 di 4 chi agisce in ripetizione dimostrare - per il caso di un'obbligazione pecuniaria - sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
Onere probatorio che, nel fattispecie, non può dirsi assolto dalla parte che ne era gravata.
Le considerazioni afferenti alla maggiorazione dei prezzi dei pantaloni a decorrere dal mese di aprile 2022 operano ovviamente anche per la fattura n. 53/2022.
Rispetto a quest'ultima, peraltro, l'ulteriore doglianza attorea relativa all'indebita applicazione del prezzo previsto per gli articoli “su misura” ai capi “ordinari”, trova giustificazione nei chiarimenti resi dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ossia che la tariffa contestata è stata in realtà applicata esclusivamente agli articoli cui corrispondeva la singola unità nella colonna contenente il quantitativo: specificazione che trova conferma dall'esame complessivo del documento e dalla stessa posizione assunta dell'attrice, che invero ha confutato ambiguamente solo alcune voci della fattura che riportano per le singole unità l'applicazione della tariffa di € 35,00.
Alla luce di quanto osservato, pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2022
(RG: 2311/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto il 7.11.2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 24 aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2729 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Bancalà, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Arezzo, via del Trionfo n. 40, presso lo studio degli avv.ti Ilaria Sereni e Maurizio Polverini, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 799/2022 (RG: 2311/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto il 7.11.2022 in favore di per un credito di € Controparte_1
6.669,74 nascente dal mancato pagamento della fattura n. 53/2022 emessa a fronte di somministrazioni di capi di abbigliamento avvenute nel mese di aprile 2022.
pagina 1 di 4 Impugnato il suddetto titolo, l'attrice ne chiedeva la revoca, offrendo banco iudicis il pagamento della somma di € 3.123,20, da ritenersi l'unico debito nei confronti dell'ingiungente.
Nel dettaglio, ancorava la genesi del rapporto di fornitura inter partes nell'anno Pt_1
2021, quando i contraenti avrebbero anche concordato i prezzi da applicare in base al numero dei capi ordinati;
contestava alla fornitrice, però, d'aver fatturato nell'anno 2022 corrispettivi diversi da quelli pattuiti, reclamando quindi il diritto a vedersi restituire la somma di € 2.589,68 versata in eccedenza rispetto a quella dovuta e decurtare dalla fattura n. 53/2022 l'importo di € 686,86, residuando quindi un debito di € 3.123,20.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo in via preliminare la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., e nel merito contestando integralmente l'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza, ove le parti non chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice accordava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma di € 3.123,20 e fissava l'udienza del 28.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La ha agito in monitorio per vedersi Controparte_1 saldare il corrispettivo delle forniture di capi d'abbigliamento, nello specifico pantaloni, rese ad aprile 2022, meglio elencate nella fattura n. 53/2022 riportante un corrispettivo di € 6.669,74 (all.ti 1 del ricorso).
L'ingiunta ha contestato la pretesa monitoria unicamente sotto il profilo dei prezzi applicati, ritenuti difformi da quelli riportati nel listino trasmessole nel luglio 2021 (all. 2 della citazione).
Questi errori di fatturazione, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati commessi per tutto l'anno 2022, e quindi avrebbero alterato non solo il documento contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, per una differenza di € 686,86, ma anche indotto la committenza a pagare indebitamente la somma complessiva di € 2.589,68 rispetto a quella dovuta per le forniture citate nelle fatture nn. 15, 27, 41, 74 e 86 del pagina 2 di 4 2022 (all.ti 4-8 della citazione).
Più in particolare, le censure attoree inerenti a dette fatture si appuntano ora sull'applicazione di tariffe previste per i pantaloni “su misura” a pantaloni “ordinari”, ora su sovrapprezzi praticati sulla merce fornita rispetto a quelli concordati ab origine.
L'opposta ha eccepito in via preliminare la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., stante l'assenza di denunce pervenute nei termini legali.
L'eccezione è priva di pregio, in quanto tende a equiparare erroneamente la contestazione dei prezzi applicati dalla fornitrice ai vizi dei capi di abbigliamento venduti alla società quando le doglianze di quest'ultima non riguardano vizi dei beni Pt_1 consegnati, o un loro difetto di qualità in riferimento alle loro caratteristiche intrinseche, quanto invece inadempimenti della somministrante commessi in sede di fatturazione.
In tale ipotesi non ricorre un vizio redibitorio della cosa venduta che, per definizione consolidata, corrisponde a un difetto funzionale o strutturale della cosa, che la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Di conseguenza, l'azione di ripetizione del prezzo versato in eccedenza non soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza indicati dall'art. 1495 c.c., in quanto ontologicamente diversa dall'azione di garanzia per vizi.
Ciò nonostante, non è accoglibile la pretesa restitutoria dell'attrice avente a oggetto le fatture già onorate.
Benvero, nel mese di aprile 2022 la fu avvisata dalla convenuta riguardo alle Pt_1 maggiorazioni che sarebbero stata apportate sui prezzi di listino concordati nel luglio
2021 (all. 2 della comparsa di risposta) e non risulta che abbia sollevato obiezioni prima di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo, avendo anzi continuato a beneficiare delle commesse e finanche saldato le prestazioni di maggio e giugno.
I pagamenti delle fatture del 2022 ad opera della somministrata devono configurarsi, ad avviso di questo Giudicante, come ricognizioni di debito degli importi ivi indicati, e non avendo fornito alcuna prova relativa a errate fatturazioni di pantaloni “ordinari”, la Pt_1 domanda di ripetizione dev'essere respinta.
È noto, infatti, che l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens
e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo il normale principio dell'onere della prova, spetta a pagina 3 di 4 chi agisce in ripetizione dimostrare - per il caso di un'obbligazione pecuniaria - sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
Onere probatorio che, nel fattispecie, non può dirsi assolto dalla parte che ne era gravata.
Le considerazioni afferenti alla maggiorazione dei prezzi dei pantaloni a decorrere dal mese di aprile 2022 operano ovviamente anche per la fattura n. 53/2022.
Rispetto a quest'ultima, peraltro, l'ulteriore doglianza attorea relativa all'indebita applicazione del prezzo previsto per gli articoli “su misura” ai capi “ordinari”, trova giustificazione nei chiarimenti resi dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ossia che la tariffa contestata è stata in realtà applicata esclusivamente agli articoli cui corrispondeva la singola unità nella colonna contenente il quantitativo: specificazione che trova conferma dall'esame complessivo del documento e dalla stessa posizione assunta dell'attrice, che invero ha confutato ambiguamente solo alcune voci della fattura che riportano per le singole unità l'applicazione della tariffa di € 35,00.
Alla luce di quanto osservato, pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2022
(RG: 2311/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto il 7.11.2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 24 aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4