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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5248/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 5248/2025 VG promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/05/1978, residente in [...], VIA A. D'ANDRADE 4/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TESTASECCA ANDREA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
04/05/1972, residente in [...], VIA E. SALGARI 44/23, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MODICA MICAELA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
05/09/2025 in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Parma il 11/03/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dal matrimonio sono nate tre figlie: nata a [...], Persona_1 in data 19/07/2004 – CF: ; nata a C.F._5 Controparte_1
Genova, in data 14.08.2009 - CF: e nata a C.F._6 CP_2
Genova, in data 05/05/2019 - CF: ; C.F._7
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_3 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con il Sig.
[...]
che già al momento del deposito del ricorso, ha trasferito la propria Pt_2 residenza anagrafica presso l'immobile sito in Genova, Via Emilio Salgari 44/23;
2) Nella casa ex coniugale di via D'Andrade, di proprietà di Persona_1
resterà a vivere la Sig.ra e alla stessa resteranno assegnati i beni Parte_1 mobili e l'arredo presenti. La stessa ivi continuerà a risiederVi unitamente alle figlie e collocate tutte e due le minori prevalentemente Per_1 CP_1 CP_2 presso di lei, unitamente anche a benché ormai maggiorenne. Il Persona_1
Signor rinuncia al diritto di abitazione a lui spettante sull'immobile Parte_2
sito in Genova, facente parte della casa distinta con il civico numero quattro di
Via Alfredo d'Andrade, appartamento segnato con il numero interno uno, posto al piano primo, di vani catastali sette e mezzo, inscritto presso il catasto dei
Fabbricati di Genova Sezione SEP, Foglio 57, numero di mappa 120, subalterno
4, Via Alfredo D'Andrade n. 4/1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 5, vani
7,5, mq. 170, rendita catastale Euro 581,01, istituito con Atto di Vendita a rogito del Notaio Numero 30.415, Repertorio Numero 99.436, Registrato c/o Per_2
Agenzia Entrate di Genova il 02/12/2020 al n. 37183 – 1T.A e tal fine il Signor
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 si impegna a far trascrivere la rinuncia al proprio diritto di abitazione, Per_1 contenuta nella sentenza di separazione, con apposito atto notarile;
3) la responsabilità genitoriale sulle figlie e verrà esercitata CP_1 CP_2
congiuntamente da entrambi i genitori, che insieme decideranno gli indirizzi di cura, educativi e scolastici per una serena crescita delle figlie e nel rispetto delle loro inclinazioni e capacità;
4) in ragione della turnazione lavorativa cui sarà sottoposto il Sig. Parte_2
risultando non semplice l'individuazione di specifici giorni fissi in cui stabilire la frequentazione padre / figlie, i genitori si accordano perché il padre abbia garantita:
- la facoltà di tenere presso di sé la piccola almeno un pomeriggio durante CP_2
la settima e almeno un week end al mese da trascorre interamente con la figlia minore;
- quanto a i genitori si accordano affinché sia rimessa alla minore la CP_1
scelta di frequentare il padre secondo un calendario da lei condiviso e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio, vista l'età della ragazza.
I coniugi, quanto ad si accorderanno mensilmente sui giorni in questione, CP_2 in forza dei turni del Sig. impegnandosi a collaborare nel caso di Parte_2 modifiche improvvise dovute ad esigenze del datore di lavoro di quest'ultimo e comunque garantendo al padre la frequentazione della figlia.
Al momento i genitori si accordano che non vi siano pernottamenti delle minori presso il padre, ritenendo di comune accordo preferibile che ciò avvenga in futuro, sia per consentire a di abituarsi ai cambiamenti conseguenti la CP_2
separazione, sia perché, quanto a entrambi ritengono proficuo lasciare CP_1 che la minore sia libera di decidere se recarsi o meno a dormire presso la casa paterna.
Quando si verificherà tale evenienza, il padre avrà altresì garantita la possibilità di trascorre almeno una settimana continuativa di ferie con mentre, quanto CP_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 a i genitori si accordano affinché la minore decida liberamente con chi CP_1 dei due genitori vorrà trascorrere le vacanze.
I genitori si impegnano, ove possibile, a garantire il criterio dell'alternanza nella celebrazione delle principali festività.
5) i genitori si impegnano vicendevolmente a non far frequentare le rispettive abitazioni, allorquando la prole si trovi presso di sé, a persone che possano ingenerare dubbi in merito alle figure genitoriali, fino all'eventuale raggiungimento di una stabilità del nuovo rapporto affettivo.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente alla gestione degli impegni delle minori, prediligendosi l'uno all'altro rispetto alle incombenze necessarie per la loro salute ed educazione;
6) L'assegno unico per le figlie verrà percepito dalla sola Sig.ra e Parte_1
il Sig. si impegna a collaborare lealmente affinché ogni pratica Per_1 amministrativa e fiscale necessaria e/o conseguente all'ottenimento o al permanere in capo alla moglie di tale beneficio, sia portata a termine nel più breve tempo possibile;
7) La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia contributo economico al proprio Pt_1
mantenimento da parte del Sig. ; Parte_2
8) Per la figlia che per quanto di propria competenza ebbe a Persona_1
sottoscrivere all'unisono con i genitori il ricorso introduttivo per accettazione e consenso, avendo la stessa rilevato l'attività paterna e divenendo titolare dei relativi profitti, nonché in quanto già proprietaria della casa ex familiare, nessun contributo al suo mantenimento sarà a carico dei genitori, essendosi la stessa già dichiarata autonoma e indipendente ed assumendosi la stessa anche l'onere del pagamento del finanziamento n. 20220205945824 intestato al Parte_3
Signor con rate mensile paria da € 350,00, acceso per le esigenze di Per_1
ristrutturazione dell'immobile di via D'Andrade di sua proprietà;
9) Il Sig. sarà obbligato alla corresponsione alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento di
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 e della somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile CP_2 CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) Il Sig. in quanto titolare esclusivo del diritto di abitazione vitalizio Per_1
sulla casa sita in Via Emilio Salgari 44/23, già intestata alla figlia minore sarà gravato dal pagamento integrale delle spese inerenti l'abitazione, CP_1
rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta restitutoria di quanto dalla sottoscrizione del ricorso in poi sarà dallo stesso versato anche a nome e per conto della Sig.ra nonché il pagamento, senza contestazione Parte_1 alcuna, delle rate di amministrazione ordinaria dell'immobile nonché del super- condominio ove l'immobile insiste, che all'uopo verranno intestate al Sig. Pt_2
;
[...]
11) Il Sig. sosterrà altresì, per la quota del 50%, tutte le spese Parte_2
straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative alle minori e CP_2
da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel CP_1
verbale del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto e visionato e sempre documentate: quando i genitori dovranno concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
12) i coniugi si danno altresì atto che, alla luce delle complessive disposizioni patrimoniali ed immobiliari citate nel presente atto, il saldo del conto corrente intestato al Signor Sig. resterà interamente a lui assegnato e Parte_2 nessuna pretesa per qualsivoglia titolo causa e/o ragione potrà essere avanzata dalla Signora sul conto corrente in questione;
quest'ultima infatti a sua Pt_1
volta, sin da ora e a tutti gli effetti di legge, rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente alle somme presenti sul conto corrente intestato all'ex coniuge.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Parma, Anno 1999, Numero 69, Parte II,
Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 5248/2025 VG promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/05/1978, residente in [...], VIA A. D'ANDRADE 4/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TESTASECCA ANDREA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
04/05/1972, residente in [...], VIA E. SALGARI 44/23, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MODICA MICAELA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
05/09/2025 in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Parma il 11/03/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dal matrimonio sono nate tre figlie: nata a [...], Persona_1 in data 19/07/2004 – CF: ; nata a C.F._5 Controparte_1
Genova, in data 14.08.2009 - CF: e nata a C.F._6 CP_2
Genova, in data 05/05/2019 - CF: ; C.F._7
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_3 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con il Sig.
[...]
che già al momento del deposito del ricorso, ha trasferito la propria Pt_2 residenza anagrafica presso l'immobile sito in Genova, Via Emilio Salgari 44/23;
2) Nella casa ex coniugale di via D'Andrade, di proprietà di Persona_1
resterà a vivere la Sig.ra e alla stessa resteranno assegnati i beni Parte_1 mobili e l'arredo presenti. La stessa ivi continuerà a risiederVi unitamente alle figlie e collocate tutte e due le minori prevalentemente Per_1 CP_1 CP_2 presso di lei, unitamente anche a benché ormai maggiorenne. Il Persona_1
Signor rinuncia al diritto di abitazione a lui spettante sull'immobile Parte_2
sito in Genova, facente parte della casa distinta con il civico numero quattro di
Via Alfredo d'Andrade, appartamento segnato con il numero interno uno, posto al piano primo, di vani catastali sette e mezzo, inscritto presso il catasto dei
Fabbricati di Genova Sezione SEP, Foglio 57, numero di mappa 120, subalterno
4, Via Alfredo D'Andrade n. 4/1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 5, vani
7,5, mq. 170, rendita catastale Euro 581,01, istituito con Atto di Vendita a rogito del Notaio Numero 30.415, Repertorio Numero 99.436, Registrato c/o Per_2
Agenzia Entrate di Genova il 02/12/2020 al n. 37183 – 1T.A e tal fine il Signor
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 si impegna a far trascrivere la rinuncia al proprio diritto di abitazione, Per_1 contenuta nella sentenza di separazione, con apposito atto notarile;
3) la responsabilità genitoriale sulle figlie e verrà esercitata CP_1 CP_2
congiuntamente da entrambi i genitori, che insieme decideranno gli indirizzi di cura, educativi e scolastici per una serena crescita delle figlie e nel rispetto delle loro inclinazioni e capacità;
4) in ragione della turnazione lavorativa cui sarà sottoposto il Sig. Parte_2
risultando non semplice l'individuazione di specifici giorni fissi in cui stabilire la frequentazione padre / figlie, i genitori si accordano perché il padre abbia garantita:
- la facoltà di tenere presso di sé la piccola almeno un pomeriggio durante CP_2
la settima e almeno un week end al mese da trascorre interamente con la figlia minore;
- quanto a i genitori si accordano affinché sia rimessa alla minore la CP_1
scelta di frequentare il padre secondo un calendario da lei condiviso e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio, vista l'età della ragazza.
I coniugi, quanto ad si accorderanno mensilmente sui giorni in questione, CP_2 in forza dei turni del Sig. impegnandosi a collaborare nel caso di Parte_2 modifiche improvvise dovute ad esigenze del datore di lavoro di quest'ultimo e comunque garantendo al padre la frequentazione della figlia.
Al momento i genitori si accordano che non vi siano pernottamenti delle minori presso il padre, ritenendo di comune accordo preferibile che ciò avvenga in futuro, sia per consentire a di abituarsi ai cambiamenti conseguenti la CP_2
separazione, sia perché, quanto a entrambi ritengono proficuo lasciare CP_1 che la minore sia libera di decidere se recarsi o meno a dormire presso la casa paterna.
Quando si verificherà tale evenienza, il padre avrà altresì garantita la possibilità di trascorre almeno una settimana continuativa di ferie con mentre, quanto CP_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 a i genitori si accordano affinché la minore decida liberamente con chi CP_1 dei due genitori vorrà trascorrere le vacanze.
I genitori si impegnano, ove possibile, a garantire il criterio dell'alternanza nella celebrazione delle principali festività.
5) i genitori si impegnano vicendevolmente a non far frequentare le rispettive abitazioni, allorquando la prole si trovi presso di sé, a persone che possano ingenerare dubbi in merito alle figure genitoriali, fino all'eventuale raggiungimento di una stabilità del nuovo rapporto affettivo.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente alla gestione degli impegni delle minori, prediligendosi l'uno all'altro rispetto alle incombenze necessarie per la loro salute ed educazione;
6) L'assegno unico per le figlie verrà percepito dalla sola Sig.ra e Parte_1
il Sig. si impegna a collaborare lealmente affinché ogni pratica Per_1 amministrativa e fiscale necessaria e/o conseguente all'ottenimento o al permanere in capo alla moglie di tale beneficio, sia portata a termine nel più breve tempo possibile;
7) La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia contributo economico al proprio Pt_1
mantenimento da parte del Sig. ; Parte_2
8) Per la figlia che per quanto di propria competenza ebbe a Persona_1
sottoscrivere all'unisono con i genitori il ricorso introduttivo per accettazione e consenso, avendo la stessa rilevato l'attività paterna e divenendo titolare dei relativi profitti, nonché in quanto già proprietaria della casa ex familiare, nessun contributo al suo mantenimento sarà a carico dei genitori, essendosi la stessa già dichiarata autonoma e indipendente ed assumendosi la stessa anche l'onere del pagamento del finanziamento n. 20220205945824 intestato al Parte_3
Signor con rate mensile paria da € 350,00, acceso per le esigenze di Per_1
ristrutturazione dell'immobile di via D'Andrade di sua proprietà;
9) Il Sig. sarà obbligato alla corresponsione alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento di
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 e della somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile CP_2 CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) Il Sig. in quanto titolare esclusivo del diritto di abitazione vitalizio Per_1
sulla casa sita in Via Emilio Salgari 44/23, già intestata alla figlia minore sarà gravato dal pagamento integrale delle spese inerenti l'abitazione, CP_1
rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta restitutoria di quanto dalla sottoscrizione del ricorso in poi sarà dallo stesso versato anche a nome e per conto della Sig.ra nonché il pagamento, senza contestazione Parte_1 alcuna, delle rate di amministrazione ordinaria dell'immobile nonché del super- condominio ove l'immobile insiste, che all'uopo verranno intestate al Sig. Pt_2
;
[...]
11) Il Sig. sosterrà altresì, per la quota del 50%, tutte le spese Parte_2
straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative alle minori e CP_2
da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel CP_1
verbale del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto e visionato e sempre documentate: quando i genitori dovranno concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
12) i coniugi si danno altresì atto che, alla luce delle complessive disposizioni patrimoniali ed immobiliari citate nel presente atto, il saldo del conto corrente intestato al Signor Sig. resterà interamente a lui assegnato e Parte_2 nessuna pretesa per qualsivoglia titolo causa e/o ragione potrà essere avanzata dalla Signora sul conto corrente in questione;
quest'ultima infatti a sua Pt_1
volta, sin da ora e a tutti gli effetti di legge, rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente alle somme presenti sul conto corrente intestato all'ex coniuge.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Parma, Anno 1999, Numero 69, Parte II,
Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7