Versione
1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 81. (Interventi in materia di solidarieta' sociale) 1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall' articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall' articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 26/01/2001 n. 7 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 26 gennaio 2001 · 0.63357115
I N D I C E 1. ONERI DEDUCIBILI 1.1 Contributi versati per il riscatto degli anni di universita\' 2. DETRAZIONI PER INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI 2.1 Mutuo contestato con coniuge fiscalmente a carico 2.2 Nozione di familiare 2.3 Condizioni per fruire dell\'agevolazione: proprieta\' dell\'immobile 2.4 Garanzia ipotecaria 2.5 Mutui contratti per l\'acquisto di una unita\' immobiliare da parte di un familiare 2.6 Periodo di tempo che puo\' intercorrere tra la stipula del mutuo e l\'acquisto dell\'immobile 2.7 Acquisto di immobile locato 2.8 Importo massimo degli interessi per il calcolo della detrazione 2.9 Acquisto di immobile da ristrutturare 3. DETRAZIONE DEL 36% PER …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 466Provvedimento: […]Leggi di più...
- causa di servizio·
- rischio specifico·
- invalidità permanente·
- art. 1 comma 563 l. 266/2005·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- prescrizione del diritto·
- vittima del dovere·
- condizioni ambientali particolari·
- benefici vittima del dovere·
- art. 1 comma 564 l. 266/2005