Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso il seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 802/2025 V.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Margherita Castiglia;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Margherita Castiglia;
Controparte_1
-RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso congiunto depositato il 14.02.2025 da e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. con sentenza parziale n. 2217/2015 del 12.05.2015 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione;
2. con sentenza definitiva n. 4316/2016 del 19.07.2016 era stato definito il giudizio separativo ed era stato concordemente riconosciuto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli ( ed , nati rispettivamente in data 06.02.1987 ed il 22.03.1988) di Per_1 Per_2 complessivi € 1.000,00 mensili ed un assegno di mantenimento muliebre di € 800,00 mensili;
3. nelle more i due figli della coppia erano divenuti economicamente autosufficiente, la moglie era divenuta percettrice di pensione ed il ra stato posto in quiescenza;
Parte_1
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. con nota del
25.03.2025 chiedeva accogliersi il ricorso congiunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- In via preliminare va osservato che la possibilità di ottenere ex art. 473 bis.51 c.p.c. (ex 710 c.p.c.) la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione (ovvero, il che è lo stesso, del decreto di omologa) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione di quel provvedimento: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che, appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti in ragione delle circostanze sopravvenute innanzi menzionate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto il 14.02.2025 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 Controparte_1 condizioni della separazione:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 14.02.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato