Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2841/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv Parte_1 C.F._1
Alessia De Toni
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(P. I.V.A. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Conte e Marcella Pelà
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE per i gravi motivi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto, del precetto e dell'esecuzione o, in subordine, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto, del precetto e dell'esecuzione limitatamente alla somma di euro 25.252,84 o veriore somma accertanda rigettare la domanda ex adverso formulata di rilascio di cauzione da parte dell'Avv. per tutti i Pt_1
motivi esposti
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o errato e/o illegittimo e comunque di nessun effetto l'atto di precetto notificato in odio all'attuale conchiudente in data 30.01.2024 per le causali esposte e conseguentemente accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima l'esecuzione immobiliare promossa nei confronti dell'attuale conchiudente. IN VIA SUBORDINATA,
NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale e/ inefficacia parziale e/o
30.01.2024 nei limiti di quanto effettivamente dovuto per le causali esposte e per l'effetto confermare l'ordinanza del 29.04.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima l'esecuzione immobiliare promossa nei confronti dell'attuale conchiudente;
- rigettare la domanda ex adverso formulata di rilascio di cauzione da parte dell'Avv. ; - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda Pt_1 riconvenzionale avanzata e per l'effetto assolvere l'Avv. da ogni Parte_1
domanda e pretesa avversaria. Con conseguente vittoria delle spese tutte di lite, oltre 15% rimborso forfetario, oltre cpa come per legge, anche ai sensi degli artt. 91 e 96 III comma
c.p.c. in considerazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del 20.09.2024 ex adverso rifiutata.
Parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, nel merito, in via principale, 1) rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata per i motivi esposti nei propri atti difensivi, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione reso in corso di causa;
in via subordinata riconvenzionale, 2) accertare che l'avv. è tenuta al Parte_1
rimborso, a favore di , dell'imposta di registro relativa alla Controparte_1
sentenza di primo grado n. 8083/2021 emessa dal Tribunale di Milano e riformata in toto dalla sentenza di secondo grado n. 1416/2023 della Corte d'Appello di Milano e, per
l'effetto, condannare l'avv. al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1
, del relativo importo pari ad € 16.536,00, oltre interessi di mora dalla data
[...]
del versamento del 25.01.2024 sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, in ogni caso, parte attrice a pagare all'esponente le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 9.2.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di
Torino, per opporsi all'esecuzione prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 30.1.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
62.769,67 portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1416/23 del 19.4.2023.
A tal fine ha contestato il diritto della parte creditrice di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando tre eccezioni: 1) inesistenza del titolo per la somma di € 16.536,00 richiesta a titolo di tassa di registro anticipata da parte convenuta sulla sentenza di primo grado Tribunale Milano n. 8083/21 e, in ogni caso, per un importo non dovuto alla luce della sentenza di secondo grado;
2) inesistenza del credito per le somme richieste a titolo di
IVA sulle spese legali e sulle spese di CTU rispettivamente per € 6426,71 ed € 1758,64; 3) non debenza degli interessi richiesti sulle spese di CTU per il periodo compreso tra i singoli pagamenti e la sentenza di secondo grado.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità dell'atto opposto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e, in particolare, evidenziava: che l'imposta di registro deve ritenersi ricompresa nelle spese di lite, cosichè, la sentenza di condanna al pagamento delle stesse costituisce titolo per il recupero di quanto anticipato;
che l'importo richiesto a titolo di IVA era indicato nel precetto solo “se dovuta” cosicchè era infondata l'opposizione sul punto;
che gli interessi su somme indebitamente pagate decorrono dal momento del pagamento e non dalla data della sentenza;
infine che l'ammontare dell'imposta nella misura di cui si chiede il rimborso era stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate ed era stata corrisposta dalla parte opposta nei termini di legge per non incorrere in sanzioni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata riconvenzionale accertare che l'attrice era tenuta al rimborso, a favore di , dell'imposta di registro relativa alla sentenza di primo Controparte_1 grado n. 8083/2021 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannarla al rimborso, a favore di parte convenuta per € 16.536,00.
Con ordinanza del 29.4.2024 il Giudice, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto limitatamente alla somma di € 25.252,84.
Senza necessità di effettuare istruttoria, dopo alcuni rinvii dettati dalla pendenza di trattative, veniva fissata l'udienza del 13.2.2025 per la rimessione in decisione dopo la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. L'opposizione, proposta nei confronti del precetto ex art 615 co 1 c.p.c. dal debitore, è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Con l'opposizione, l'attrice contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente, per una parte del credito azionato con il precetto nella misura di € 25.252,84, quale somma richiesta a titolo di rimborso tassa di registro della sentenza di primo grado, interessi legali sul compenso del CTU, IVA su spese legali e compenso del CTU.
Il titolo è rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1416/2023 del
19.4.2023 che, in accoglimento dell'appello proposto da , ha Controparte_1 riformato integralmente la sentenza del Tribunale n. 8083/2021 condannando l'attrice, in solido con e al pagamento delle spese e Controparte_2 Controparte_3
competenze dei due gradi di giudizio liquidandole in euro 14.103,00 per il giudizio di primo grado ed euro 9.991,00 per il giudizio di appello, oltre oneri ed oltre le spese di CTU liquidate in euro 7.686,35 oltre oneri previdenziali e IVA.
L'attrice in opposizione contesta:
1) l'inesistenza del titolo per la somma di € 16.536,00 richiesta quale rimborso della tassa di registro anticipata dalla parte convenuta sulla sentenza di primo grado Tribunale Milano n.
8083/21 e per un importo non dovuto alla luce della sentenza di secondo grado che l'ha riformata integralmente.
Sostiene, infatti, che la sentenza azionata non costituisca titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto dovendo, a tal fine, il creditore procurarsi un autonomo titolo e che non risulta il pagamento da parte della CP_1
In applicazione del principio di solidarietà tra le parti del giudizio rispetto al pagamento dell'imposta di registro l'attrice eccepisce, infatti, l'assenza di un titolo che legittimi il convenuto all'azione di regresso in via esecutiva.
La contestazione del creditore convenuto è così articolata: la tassa di registro deve intendersi ricompresa nelle spese di lite;
la condanna alle spese contenuta nel dispositivo della sentenza azionata è, quindi, valido titolo esecutivo per il recupero delle spese anticipate;
richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità che statuisce “il giudice, qualora condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive, non si pronuncia, in effetti, su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale contenuto nella legge” (Cass n. 11170/2002).
E' documentato in atti che il creditore abbia corrisposto, per intero, la tassa di registro sulla sentenza di primo grado (doc 6) per € 16.536,00, importo liquidato dall'Agenzia delle
Entrate. Con la sentenza n. 8083/2021 il Tribunale di Milano, infatti, aveva condannato CP_1
a pagare all'opponente e alle sig. e la
[...] Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 545.197,52, oltre interessi ed a rimborsare le spese di giudizio. La tassa di registro rappresenta il 3% dell'importo indicato in sentenza come somma capitale. La Corte
d'Appello di Milano con la sentenza n. 1416/2023 azionata con il precetto opposto ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale condannando l'attrice, in solido con
[...]
e al pagamento delle spese e competenze dei due CP_2 Controparte_3
gradi di giudizio liquidandole in euro 14.103,00 per il giudizio di primo grado ed euro
9.991,00 per il giudizio di appello oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio.
La norma di riferimento è l'art 37 T.U.R., in forza della quale sono soggetti ad imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere".
Il successivo art. 57 T.U.R. stabilisce che ad essere obbligate al pagamento siano le parti in causa, solidalmente tra loro.
E' corretta la contestazione del convenuto per la parte in cui eccepisce che, in generale, si applichi il criterio della soccombenza, valevole tra le parti per la condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., che consente alla parte vittoriosa di recuperare in sede di esecuzione forzata anche gli esborsi eventualmente sopportati a titolo di imposta di registro.
Infatti, la condanna alle spese di lite comporta anche la condanna alle spese accessorie comprensive dell'imposta di registro perché “in tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia, mentre esulano dalla regola della soccombenza i tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e dunque indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, sicché, in riferimento ad essi, la parte, la quale abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di chi vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso con specifica domanda giudiziale” (Cass n. 7532/2014).
Tuttavia, il suddetto principio di c.d. auto liquidazione delle spese da parte del creditore, secondo il quale il precetto può contenere, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, l'indicazione delle spese successive costituenti accessori di legge alle spese processuali (es. notificazione e compensi relativi al precetto, trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute (cfr. Cass. 20 gennaio 1994,
n. 457; Cass. S.U. 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. civ., 10 maggio 1984, n. 2870) vale esclusivamente per le spese sostenute successivamente, e con riferimento, alla sentenza di condanna nella quale egli risulti vincitore.
Il caso all'esame del giudice è differente perché le spese di registrazione riguardano la sentenza di primo grado che ha visto la soccombente, sentenza poi CP_1 integralmente riformata in appello, e sono state corrisposte quando non c'era più il titolo.
Infatti, il pagamento è intervenuto il 24.1.2024 dopo la pronuncia della sentenza di appello del 19.4.2023 e, pertanto, quando era venuto meno il presupposto dell'imposta di registro
(la condanna di primo grado) o meglio la base imponibile per il calcolo dell'imposta in quella misura.
Anche il dispositivo della sentenza azionata con il precetto non prevede il rimborso delle somme corrisposte a quel titolo, pur avendo la formulato domanda di rimborso CP_1 di “tutto quanto versato in primo grado”, perché il pagamento non era ancora avvenuto al momento della decisione.
Il problema è affrontato direttamente dall'art. 37 T.U.R., laddove si prevede che gli atti giudiziari "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". La soluzione individuata dal legislatore è, dunque, quella dell'immediata debenza dell'imposta: prevale l'interesse dell'Erario all'immediata percezione dell'imposta, ancorché fondato su presupposti instabili, rispetto ai quali potrebbe successivamente emergere per il Fisco la necessità di operare aggiustamenti in avere o in dare (sotto forma, rispettivamente, di conguagli o rimborsi).
Poiché, quindi, nel caso in esame il creditore agisce in regresso nei confronti del condebitore solidale quest'ultimo ha correttamente eccepito il fatto impeditivo verificatosi prima del pagamento secondo la disciplina delle obbligazioni solidali e dell'azione di regresso (vd. Cass n. 31062/19).
A differenza di quanto sostiene il creditore, infatti, in caso di riforma della sentenza che azzera il credito accertato in primo grado, come nel caso in esame, il tributo non è dovuto, almeno in quella misura essendone venuti meno i presupposti, e sono dovuti solo i rimborsi.
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso in esame il pagamento da parte del soccombente della tassa di registro in forza della sentenza di primo grado, poi riformata in appello, non consenta la ripetizione di quanto corrisposto all'Erario nei confronti della controparte per non essere il credito indicato nel dispositivo della sentenza azionata e, stante il tenore della disciplina del T.U.R., perché al momento del pagamento era venuto meno il presupposto dell'imposta residuando per colui che ha effettuato il pagamento il solo diritto al rimborso da esercitarsi nei confronti dell'Amministrazione.
L'opposizione per difetto di titolo esecutivo è quindi fondata.
E' parimenti infondata la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta opposta chiede il rimborso dell'imposta di registro alla parte opponente.
Poiché, per quanto detto, è venuto meno con la riforma della prima sentenza il presupposto dell'imposta di registro ex art. 37 T.U.R. la domanda di restituzione formulata per un credito non più dovuto non può essere accolta.
2) Inesistenza del credito per le somme richieste a titolo di IVA sulle spese legali e sulle spese di CTU rispettivamente per € 6426,71 ed € 1758,64.
La contestazione del creditore opposto si limita a rilevare che l'importo richiesto a titolo di
IVA è indicato nel precetto solo “se dovuta” cosicchè deve ritenersi infondata l'opposizione sul punto.
Tuttavia, l'indicazione dell'IVA quale voce autonoma di credito componente l'ammontare della somma ingiunta ha richiesto l'opposizione a precetto da parte del debitore con un motivo che deve ritenersi fondato.
Sul punto è sufficiente ricordare l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, secondo il quale "la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva" (Cass. civ., Sez. III, 22/03/2007, n. 6974), "con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA" (ancora Cass. civ., Sez.
III, 22/05/2007, n. 11877, confermata anche dalla successiva pronuncia n. 7806/2010); in sintesi, secondo questo orientamento, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia (come nella presente fattispecie) un soggetto titolare di partita IVA per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un costo, ma una mera partita di giro la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
Il motivo di opposizione è fondato.
3) Con un ultimo motivo l'opponente contesta la debenza degli interessi richiesti sulle spese di CTU, pari ad € 531,49, per il periodo compreso tra i singoli pagamenti e la sentenza di secondo grado.
Sostiene, infatti, che solo con la sentenza di secondo grado (n. 1416/2023 pubblicata il
3.5.2023) le spese di CTU siano state poste a carico dell'istante per cui è solo da tale data che andranno eventualmente conteggiati gli importi maturati a titolo di interessi.
Contesta il creditore che il rimborso degli interessi su somme indebitamente pagate decorrono dal momento in cui sono state versate, ossia dal momento dell'indebito
“depauperamento” subito in forza di una sentenza poi riformata in toto, e non certo dalla sentenza che ne ha decretato il relativo rimborso (richiama Cass. n. 34011/2021).
L'opposizione sul punto è infondata.
E' vero che il titolo esecutivo si limita a porre le spese di CTU definitivamente a carico dell'odierna attrice, in solido con le altre appellate, e che nulla dice in ordine agli interessi e alla loro decorrenza.
Tuttavia “ L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (vd. Cass n.
6621/23).
Nel caso all'esame del giudice il titolo restitutorio è rappresentato dalla sentenza di secondo grado che pone le spese di CTU, sostenute dalla convenuta, a carico della parte soccombente senza indicazione della decorrenza degli interessi, per quanto detto, non necessaria. Il motivo è infondato.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta per la somma di € 24.721,35 e l'ordinanza di sospensione revocata,
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/22, scaglione sino a 260.000 euro ai valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate e all'effettivo valore della causa (opposizione solo per una parte della somma ingiunta con il precetto) sono poste a carico della parte opposta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Revoca il provvedimento di sospensione del 29.4.2024;
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma di € 24.721,35;
Rigetta nel resto;
Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in €
786,00 per esposti e in € 7.235,00 per competenze professionali (di cui euro 1300,00 fase studio, euro 900,00 fase introduttiva, euro 2835,00 per trattazione ed euro 2200,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino il 15.3.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris