Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato SCATA' Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SCATA' Parte_2 C.F._2
GIOVANNI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 11/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. i figli minori e vivranno con la madre, al momento presso l'immobile di Pieve Per_1 Per_2
Fissiraga, via Papa Giovanni Paolo II n.1;
3. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
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4. i coniugi saranno, pertanto, liberi di risiedere ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza o domicilio;
5. il padre potrà tenere con sé i figli tutti i fine settimana, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17.00 della domenica, fatto salvo ogni ulteriore accordo dei genitori nell'interesse dei figli e delle esigenze degli stessi;
6. i figli e trascorreranno le vacanze natalizie fino al 02 gennaio con la madre, Per_1 Per_2
ad esclusione del 25 dicembre che verrà trascorso con la madre o con il padre ad anni alterni,
e dal 03 gennaio fino alla festività della epifania con il padre, fatto salvo ogni ulteriore accordo tra i genitori nell'interesse dei figli e delle esigenze degli stessi;
7. i figli e trascorreranno, durante le vacanze estive, 15 giorni con la madre e 15 Per_1 Per_2
giorni con il padre in un periodo che i coniugi concorderanno, fatto salvo ogni ulteriore accordo tra i genitori nell'interesse dei figli e delle esigenze degli stessi. Durante detto periodo consecutivo, la madre ed il padre potranno recarsi con i figli ovunque vorranno, previa circostanziata informazione all'altro coniuge, in modo da consentirne la reperibilità costante.
Nel corso del suddetto periodo, la madre ed il padre avranno la facoltà di raggiungere, a proprie spese e cure, i figli ovunque si trovino;
8. i figli e trascorreranno con i genitori le ulteriori festività (quali, a titolo Per_1 Per_2
esemplificativo, quelle di carnevale, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa Santo) secondo il criterio dell'alternanza, fatto salvo ogni ulteriore accordo tra i genitori nell'interesse dei figli e delle esigenze degli stessi. La madre ed il padre daranno circostanziata informazione all'altro coniuge del luogo ove si trovano in modo da consentirne la reperibilità costante. Nel corso del suddetto periodo, la madre ed il padre avranno la facoltà di raggiungere, a proprie spese e cure, i figli ovunque si trovino;
9. il SI. corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori e Pt_2 Per_1
, in via il anticipata entro 7 di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), ossia Per_2
euro 150,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indice ISTAT;
10. il SI. contribuirà nella misura del 50% al pagamento del canone e degli oneri Pt_2 accessori del contratto di locazione dell'immobile di via Papa Giovanni Paolo II n. 1 in Pieve
Fissiraga ove vivono i figli, previsti rispettivamente all'art. F ed all'art 6 del medesimo contratto di locazione;
pagina 2 di 5 Nel caso in cui la SI.ra ed i figli con lei, dovessero modificare residenza o domicilio, il Pt_1
SI. contribuirà nella misura del 50%, fino ad un massimo di € 250,00, al Pt_2 pagamento dell'eventuale canone di locazione e degli oneri accessori;
11. gli importi dovuti in forza del contratto di finanziamento stipulato con Compass S.p.a., di cui al punto “s”, saranno a carico di entrambi i ricorrenti della misura del 50% ciascuno;
12. gli importi dovuti in forza della rateizzazione in vigore con Agenzia delle Entrate, di cui al punto “t”, gli importi dovuti in forza della rateizzazione in vigore con ICA (Imposte Comunale
Affini), di cui al punto “u”, e gli importi dovuti per il contratto di noleggio a lungo termine di autovettura di cui al punto “v” verranno interamente versati dal SI. Pt_2
13. i ricorrenti stabiliscono che gli assegni unici e universali ex D. Lgs. 230/2021 per entrambi i figli verranno percepiti dalla SI.ra e dal SI. nella misura del 50% Pt_1 Pt_2
ciascuno;
14. il piccolo continuerà a percepire l'indennità di frequenza, di cui al punto “i”, con Per_1
versamenti che saranno eseguiti su libretto postale allo stesso intestato;
15. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite pagina 3 di 5 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
16. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento;
17. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori, con annotazione dei figli e sui Per_1 Per_2
documenti di entrambi i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Milano in data Parte_1 Parte_2
20.5.2017 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 67, registro 01, parte II, serie A, anno 2017) e dalla loro unione sono nati due figli: il 3.2.2014 e il Per_3 Persona_4
15.12.2018.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 1058/2023, pubblicata in data 17.11.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
pagina 4 di 5 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Milano in data 20.5.2017 (matrimonio trascritto nei registri del
[...] Parte_2
predetto Comune al n. 67, registro 01, parte II, serie A, anno 2017);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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