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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 22.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 7328/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2194/2023 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Orlando, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano (SA) alla via F.lli Napoli n. 168;
APPELLANTE
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura generale alle liti in atti, dall'avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cassese n. 12;
APPELLATA
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
1141/2022 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA) in data 13.3.2023, con cui veniva rigettata la domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con specifico riferimento Parte_2 alle conseguenze pregiudizievoli patite dall'appellante in relazione al sinistro verificatosi in data
22.6.2016 in Campagna (SA). Ed invero, l'odierno appellante, a bordo del veicolo Ford Focus tg.
DW603GJ, garantito per la R.C.A. dalla , veniva impattato dalla Controparte_2 vettura Fiat Bravo targata DH665NP, assicurata con la , di proprietà della sig.ra CP_3
. Sicché, tenuto conto delle lesioni così patite, instava, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. Controparte_1
209/2005, per la condanna del predetto ente assicurativo al risarcimento del danno così patito. Si costituiva in giudizio anche la , mentre rimaneva contumace la Controparte_2 sig.ra . Espletata l'istruzione orale della causa, il procedimento veniva poi deciso con la CP_1 sentenza oggetto di impugnazione in questa sede.
Ed invero, l'odierno appellante si doleva dell'erronea valutazione delle risultanze istruttore da parte del giudice di prime cure, così instando per la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna della
– incorporante la – al risarcimento in favore Parte_2 Controparte_2 dell'appellante dell'importo di € 4.768,61, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non oltre l'importo di € 5.200,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La si costituiva anche nel presente giudizio, ribadendo le difese già rassegnate Parte_2 nel primo grado del giudizio ed instando per il rigetto dell'appello; rimaneva invece contumace la sig.ra . Controparte_1
Disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., ed espletati i relativi accertamenti tecnici, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.9.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, nessuna delle parti depositava le proprie note scritte ex art. 127-ter, IV comma c.p.c.; sicché, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per tale incombente.
Cionondimeno, all'odierna udienza nessuna delle parti compariva in giudizio, benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame
Ed invero, deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui all'art. 127-ter, IV comma c.p.c.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria, e non già reclamabile (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007,
n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020, n. 26914). Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
Analogamente a dirsi con riguardo alle spese di C.T.U., le quali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di chi le ha materialmente anticipate.
P.Q.M.
I Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza n. 194/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Salerno, il 22.10.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 7328/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2194/2023 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Orlando, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano (SA) alla via F.lli Napoli n. 168;
APPELLANTE
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura generale alle liti in atti, dall'avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cassese n. 12;
APPELLATA
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava la sentenza n. Parte_1
1141/2022 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA) in data 13.3.2023, con cui veniva rigettata la domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con specifico riferimento Parte_2 alle conseguenze pregiudizievoli patite dall'appellante in relazione al sinistro verificatosi in data
22.6.2016 in Campagna (SA). Ed invero, l'odierno appellante, a bordo del veicolo Ford Focus tg.
DW603GJ, garantito per la R.C.A. dalla , veniva impattato dalla Controparte_2 vettura Fiat Bravo targata DH665NP, assicurata con la , di proprietà della sig.ra CP_3
. Sicché, tenuto conto delle lesioni così patite, instava, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. Controparte_1
209/2005, per la condanna del predetto ente assicurativo al risarcimento del danno così patito. Si costituiva in giudizio anche la , mentre rimaneva contumace la Controparte_2 sig.ra . Espletata l'istruzione orale della causa, il procedimento veniva poi deciso con la CP_1 sentenza oggetto di impugnazione in questa sede.
Ed invero, l'odierno appellante si doleva dell'erronea valutazione delle risultanze istruttore da parte del giudice di prime cure, così instando per la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna della
– incorporante la – al risarcimento in favore Parte_2 Controparte_2 dell'appellante dell'importo di € 4.768,61, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non oltre l'importo di € 5.200,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La si costituiva anche nel presente giudizio, ribadendo le difese già rassegnate Parte_2 nel primo grado del giudizio ed instando per il rigetto dell'appello; rimaneva invece contumace la sig.ra . Controparte_1
Disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., ed espletati i relativi accertamenti tecnici, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.9.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, nessuna delle parti depositava le proprie note scritte ex art. 127-ter, IV comma c.p.c.; sicché, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per tale incombente.
Cionondimeno, all'odierna udienza nessuna delle parti compariva in giudizio, benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame
Ed invero, deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui all'art. 127-ter, IV comma c.p.c.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
D'altro canto, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria, e non già reclamabile (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007,
n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020, n. 26914). Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
Analogamente a dirsi con riguardo alle spese di C.T.U., le quali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di chi le ha materialmente anticipate.
P.Q.M.
I Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza n. 194/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Salerno, il 22.10.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato