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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di FI, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8555/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I^ comma c.p.c.), vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vico II Mario Greco, 10 Parte_1 P.IVA_1
88100 Catanzaro Italia, presso lo studio dell'avv. AMATO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine/in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA DELLE NAZIONI UNITE 23 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. MAROTTI LUIGI, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte opponente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale Ordinario Civile di FI 1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione delle somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 04120239005415419000 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare l'estinzione del credito sotteso alla cartella di pagamento 0412008004706992000; 2. condannare il convenuto, alle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” per parte opposta:
“Voglia cotesto giudice, giusta i motivi esposti e la documentazione prodotta
pagina 1 di 5 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
nei confronti di ogni domanda ad ogni titolo pro Controparte_2 adverso in contestazione della procedibilità, dell'an e del quantum (inteso in montante) del credito richiesto in cartella opposte;
2) Disporre quindi con onere di controparte o se del caso della comparente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di FI , con fissazione di apposita udienza e per i motivi attinenti il merito della opposizione ed in ipotesi di accoglimento delle domande per i motivi riferiti e riferibili alla procedibilità e validità per an e quantum del credito richiesto in cartella chiede che cotesto giudice voglia condannarlo a rilevare indenne la convenuta da ogni conseguenza del presente giudizio ivi comprese le spese di CP_3 lite.
- Nel merito rigettare il ricorso ex adverso in quanto per ogni titolo infondato in punto di fatto ed in punto di diritto e conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia degli atti riscossivi opposti.
- Con condanna di controparte soccombente alle spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023 in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ricorreva al Tribunale di FI, chiedendo che fosse accertato che nulla doveva ad per le somme di cui alla intimazione di pagamento del CP_3
23.6.2023. In particolare, affermava che con l'intimazione di pagamento n. 0412023900541541900, notificatagli il 23.6.2023, per ruoli formati dalla CP_2
veniva chiesto il pagamento di sanzioni amministrative di cui alla cartella di
[...] pagamento n. 0412008004706992000, avente ad oggetto l'omesso versamento per un ammontare complessivo di € 34.625,78. Affermava che: 1) l'intimazione di pagamento, era priva di motivazione;
la cartella di pagamento, quale atto presupposto, non gli era mai stata notificata, e pertanto chiedeva la nullità dell'atto impugnato;
2) il credito in essa portato era prescritto, considerando il termine quinquennale della prescrizione del credito per sanzioni pecuniarie. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché CP_3 infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) la cartella di pagamento era stata emessa dall'ente impositore, dunque l' difettava di legittimazione rispetto alle CP_4 doglianze svolte;
2) gli avvisi di intimazione erano stati regolarmene notificati e, quindi, nessuna prescrizione era maturata. La scrivente, delegata alla trattazione del procedimento con decreto del 20.7.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto di natura documentale non necessitando di nessuna istruttoria, fissava ai sensi degli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 5 Con decreto di trattazione scritta, il Tribunale, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
L'opposizione non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per i motivi di seguito precisati. In via preliminare, va precisato che secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale … lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (per tutte Cass. civ., SS. UU. n. 7514/22). Entrando nel merito dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto, da un lato, la mancanza di motivazione e l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 04120080047706992000 oggetto dell'opposizione e dunque ne ha eccepito la prescrizione. La costituendosi in giudizio ha depositato la notificazione della CP_3 cartella di pagamento effettuata dall'Ente Impositore in data 23.7.2009 e le notificazioni delle intimazioni di pagamento effettuate in data 22.7.2014, 23.5.2017, 16.5.2018, 18.7.2022, 26.6.2023 alla (cfr. doc. 6,7,8,9 parte resistente), Parte_1 ed ha, inoltre, prodotto l'istanza di definizione agevolata presentata dalla medesima in data 29.4.2019, all'interno della quale è contenuta la cartella di pagamento di cui ne ha riconosciuto il debito, per poi invece oggi contestarlo. Lamenta poi l'opponente - nelle note – che la notifica della intimazione di pagamento n. 0412014901027068500 del 22.7.2014 sia avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario, come tale inidonea a far perfezionare la notificazione e anche a mezzo di operatore postale non autorizzato, come tale non legittimato a compierla. Entrambe le difese sono infondate. L'intimazione di pagamento del 22.7.2014 costituente atto di natura sostanziale e non processuale è stata notificata alla mediante raccomandata a.r. e Parte_1 soggiace, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c. Da un lato, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. civ., III, n. 27412/21). pagina 3 di 5 Nel caso in esame la raccomandata a.r. del 22.7.2014 è stata inviata all'indirizzo della sede legale della società – indirizzo tra l'altro identico a quello Parte_1 dichiarato nell'atto introduttivo di questo giudizio - e quindi in un luogo rientrante nella sfera di dominio e controllo della stessa, inoltre, non ha dedotto alcuna circostanza da cui desumere che – in concreto – non abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto degli atti. Trovano, pertanto, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario trattandosi di forma semplificata di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notifica. Dall'altro, per numerosa e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore è valida soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, è riservata al solo gestore del servizio postale universale (Cass. Civ. n. 29343/22; Cass. S.U. n. 8416/2019; Cass. Civ. n. 1336/2020; Cass. Civ. n. 16678/2021; Corte D'Appello di FI sentenza n. 240/2022; Trib. FI RG 6521/2021). Posto che le cartelle esattoriali non hanno natura giudiziaria, il procedimento notificatorio è correttamente eseguito anche attraverso il servizio postale privato. Pertanto, la cartella di pagamento e gli avvisi di intimazione risultano regolarmente notificati, circostanza dalla quale discende - anzitutto - il rigetto della doglianza relativa alla loro omessa notifica, ma anche quella relativa al difetto di motivazione e alla prescrizione del credito eventualmente maturata, visto che – per le ragioni dette – l'opponente avrebbe dovuto eventualmente far valere tali motivi nei termini e alle scadenze delle notifiche effettuate. Per quanto concerne la prescrizione, sulla base della difesa di cosi come CP_3 risulta dai documenti prodotti e allegati in causa, si rileva che la cartella di pagamento n. 04120080047069992000 risulta essere stata ritualmente notificata il 23/07/2009 alla società con consegna a mani del legale rappresentante Parte_1 della società (cfr. doc. 4 parte resistente) che ha interrotto una prima volta il decorso della prescrizione della cartella di pagamento. Le successive intimazioni di pagamento n. 04120149010270685000 notificate in Cont data 22.7.2014 (cfr. doc. 6) e n. 0412017900464453800 in data 23.5.2017 (cfr. Cont Cont doc. 7); n. 0412018900639383000 in data 19.5.2018 (cfr. doc. 8); n. 04120229006958832000 in data 18.7.2022 (cfr. doc. 9), e quindi tutte avvenute tempestivamente, hanno di fatto validamente interrotto il decorso della prescrizione del credito. Risulta poi agli atti che il 29.4.2019 la società ha presentato Parte_1
l'istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione-ter) (cfr. doc. 5 parte resistente) di diverse somme iscritte a ruolo, tra cui quella oggetto della suindicata cartella di pagamento che ha valenza di atto interruttivo della prescrizione, a prescindere dal fatto che tale istanza sia stata o meno eseguita. Nel caso di specie, quindi, a fronte della regolare notifica della cartella di pagamento del 2009 e delle successive intimazioni di pagamento eseguite nell'anno 2014, 2017, 2018 e 2022, e della richiesta in atti di definizione agevolata (cd rottamazione-ter) del 29.4.2019, tenendo anche conto del periodo di sospensione ex L. n. 143/2013 (per il periodo dal 1.12014 al 16.6.2016) e di quello dall' 8.3.2020 al 31.12.2021 di pagina 4 di 5 cui agli artt. 37, comma 2, D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20 e 11 D.L. n. 183/20, convertito in L. n. 21/21 – sono state idonee a interrompere la prescrizione della prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 0412008 0047069992000. In conclusione, da quanto sopra esposto l'opposizione deve essere rigettata. Il complessivo esito del giudizio costituisce motivo eccezionale per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di FI, nella persona del giudice onorario definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. FI, 22 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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