Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02877/2025REG.PROV.COLL.
N. 01752/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano e Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Arturo Satta in Roma, via Arenula, n. 29,
contro
il -OMISSIS-, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Totino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Alesii e Pier Ludovico Patriarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento delle dia presentate per la ristrutturazione di due fabbricati già oggetto di procedura di condono.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Alessia Alesii e Luisa Totino;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Filippo Satta e Anna Romano;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della illustrazione della vicenda di causa si riportano i seguenti passaggi essenziali della stessa.
2. Il 25 gennaio 2007, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- presentavano due domande di condono edilizio all’Amministrazione capitolina per due unità immobiliari in via -OMISSIS-. Il 30 luglio 2007, -OMISSIS-presentava la d.i.a. n.48309 per il consolidamento delle fondazioni e altri lavori, mentre -OMISSIS-presentava la d.i.a. n.48300 per interventi simili sulla seconda unità immobiliare.
Il vicino Condominio e il signor -OMISSIS- impugnavano le d.i.a. e gli effetti abilitativi edilizi, censurandole sotto vari profili. L'Amministrazione capitolina si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, insieme a -OMISSIS-e -OMISSIS-, che deducevano l’irricevibilità dell’impugnativa.
Con sentenza del 2012, i signori -OMISSIS-e -OMISSIS-venivano assolti dal reato di abuso edilizio. Nel 2014 e nel 2015, venivano rilasciati i condoni edilizi per le due unità immobiliari. Il Condominio e -OMISSIS- impugnavano i condoni, censurandoli per ulteriori violazioni.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. Lazio così si è espresso:
- dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, durante il contenzioso, l'Amministrazione capitolina rilasciava i condoni edilizi per le unità immobiliari alle particelle 230 e 404;
- del pari, dichiarava improcedibili i motivi aggiunti per la particella 230, dato che il rudere risultava integralmente demolito e la particella inedificata.
- respingeva le eccezioni di rito proposte con i motivi aggiunti riguardanti la particella 404, come pure l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per cumulo oggettivo delle impugnative di due atti non sufficientemente connessi, poiché i condoni edilizi erano richiesti e rilasciati per due manufatti adiacenti nelle stesse condizioni;
- anche l’eccezione di irricevibilità per tardività veniva respinta, poiché per gli atti relativi a una procedura di condono, la conoscenza del provvedimento illegittimo non poteva essere ricollegata a dati fattuali;
- nel merito, accoglieva in parte i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava il condono edilizio n.370369 del 16 marzo 2015.
4. In particolare il T.a.r. è pervenuto a tale conclusione evidenziando che, nelle more del riscontro alla domanda di condono edilizio, erano consentiti interventi di adeguamento statico sui manufatti. Tuttavia, l’intervento sulla particella 404 riguardava il consolidamento delle fondazioni e altre opere non qualificabili come mero adeguamento statico delle strutture esistenti. Inoltre, il rudere non aveva i requisiti minimi per rientrare nel novero delle unità collabenti.
Di conseguenza, il condono edilizio del 16 marzo 2015 rilasciato a -OMISSIS-veniva annullato, producendo la caducazione delle susseguenti s.c.i.a. derivanti da esso.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-contro il Condominio di via -OMISSIS-e -OMISSIS- articolando n. 4 motivi di gravame.
I) Con il primo motivo ha dedotto il motivo così rubricato: “ Error in iudicando. Sull’inammissibilità dei motivi aggiunti per cumulo oggettivo delle impugnative ”.
Lamenta l’appellante che erroneamente la sentenza gravata, ignorando l’eccezione di inammissibilità sollevata dai Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-per cumulo oggettivo delle impugnative, ha annullato il condono edilizio. Il giudice di primo grado ha sostenuto che i due condoni riguardavano manufatti adiacenti e nelle stesse condizioni di rudere. Tuttavia, secondo una precisa che informa il processo amministrativo, l’impugnazione dovrebbe riguardare un solo provvedimento a meno che non ci sia una stretta connessione procedurale o funzionale tra gli atti. Nella fattispecie, nessuno dei presupposti per un ricorso cumulativo poteva configurarsi, in quanto: le concessioni edilizie in sanatoria erano differenti e autonome; - i provvedimenti riguardavano soggetti diversi e procedimenti separati; - gli accertamenti necessari erano diversi; - le vicende riguardavano immobili e proprietà differenti.
II) Con il secondo motivo ha dedotto quanto segue: “ Error in iudicando. Sull’inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività dell’impugnativa ”.
Lamenta l’appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Sig. -OMISSIS-riguardo alla tardività dell’impugnativa contro il condono edilizio n. 370369 del 16 marzo 2015. Gli appellati avevano notificato i motivi aggiunti cinque anni dopo il rilascio della concessione in sanatoria, sostenendo di averne avuto conoscenza solo a seguito del deposito documentale di -OMISSIS- nel febbraio 2020.
Il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di tardività, affermando che la conoscenza del provvedimento illegittimo doveva essere dimostrata e non poteva essere basata solo su dati fattuali come la cartellonistica di cantiere. L'appellante sostiene che il principio della possibilità di conoscere in concreto l’atto dovrebbe essere applicato anche alle concessioni edilizie in sanatoria. Secondo tale principio, è onere dell'interessato attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti, pena la decadenza dall'impugnazione.
In questo caso, i lavori di ristrutturazione ripresi nel 2015 erano visibili e noti agli appellati, che avrebbero dovuto attivarsi per acquisire la documentazione necessaria e impugnare tempestivamente il titolo edilizio. Il lungo tempo trascorso, la visibilità dei lavori e la stabile residenza degli appellati vicino all’immobile oggetto dei lavori rendevano conoscibile il mutamento della situazione amministrativa. Pertanto, la tardività del ricorso per motivi aggiunti proposta dagli appellati avrebbe dovuto essere rilevata.
III) Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “ Error in iudicando in relazione alla pretesa illegittimità della concessione edilizia in sanatoria in virtù dell’oggetto degli interventi con la DIA del 2007 ”.
Lamenta l’appellante che la sentenza appellata qualifica come illegittima la concessione edilizia in sanatoria per la Particella 404 rilasciata dall’Amministrazione capitolina. Il T.a.r. Lazio ha ritenuto che gli interventi realizzati sull'immobile, sulla base della D.I.A. del 2007, eccedevano il mero adeguamento statico consentito dalla legge. Tuttavia questa conclusione trova un ostacolo nella disciplina comunale e statale dell’epoca, che permetteva interventi di recupero edilizio, purché il richiedente sottoscrivesse un atto d’obbligo alla demolizione in caso di diniego del condono. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato che gli interventi autorizzati non sono stati completati e non hanno alterato la natura collabente dell’edificio, come confermato dal verbale di dissequestro del 2012. Inoltre, l’istruttoria ha rivelato che le prove presentate dagli appellati erano inadeguate e riferite a un periodo successivo alla concessione in sanatoria. Gli interventi erano legittimi anche secondo la normativa statale, rientrando nella categoria della c.d. super-D.I.A., e non escludendo la possibilità di condono.
In sintesi, con la sentenza impugnata il T.a.r. non avrebbe tenuto conto della normativa vigente e della reale situazione dei lavori, con conseguente illegittimità della concessione edilizia in sanatoria.
IV) Con il quarto motivo di appello ha dedotto: “ Error in iudicando in relazione alla pretesa non condonabilità dell’immobile in virtù dell’asserita natura di ‘rudere’ dello stesso ”.
Lamenta l’appellante che il T.a.r. ha ritenuto che l’immobile sulla particella 404 non potesse qualificarsi come “collabente”, classificandolo invece come “rudere”. Il giudice ha stabilito che l’immobile non aveva i requisiti minimi per essere considerato collabente, in quanto privo di piani di copertura e di gran parte delle strutture portanti, impedendo così il condono secondo l’art. 31 della Legge n. 47 del 1985. Il giudice avrebbe ignorato la documentazione probatoria e si sarebbe basato su prove inadeguate. Secondo la giurisprudenza, un edificio collabente è un edificio diruto di cui si può accertare la preesistente consistenza. Nella fattispecie, il manufatto sulla particella 404, sebbene degradato, permetteva di individuare struttura, sagoma e volume originario. Un rilievo aerofotogrammetrico del 1959-1960 conferma le misurazioni della relazione tecnica prodotta nel procedimento di condono, dimostrando che il fabbricato aveva una struttura identificabile. Il T.a.r. avrebbe ignorato questa documentazione, incorrendo in un errore di merito significativo.
5.1. L’appellante ha concluso, quindi, per l’accoglimento del gravame con cil conseguente annullamento della sentenza impugnata.
6. In data 28 marzo 2022 -OMISSIS- si è costituita in giudizio.
7. In data 29 marzo 2022 il Condominio di via -OMISSIS- argomentando nel senso dell’infondatezza delle censure di controparte e concludendo in conformità.
8. In data 31 gennaio 2025 tutte le parti hanno depositato memoria argomentando per le rispettive conclusioni.
9. In data 11-12 febbraio 2025 lo -OMISSIS-ed il Condominio hanno depositato rispettive memorie di replica.
10. In data 5 marzo 2025 la causa è stata introitata in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Come esposto in narrativa lo -OMISSIS-impugna la sentenza del T.a.r. Lazio che nel merito accoglieva i motivi aggiunti evidenziando che, nelle more del riscontro alla domanda di condono edilizio, erano consentiti soltanto interventi di adeguamento statico sui manufatti.
Lamenta parte appellante, detto in sintesi, che l’intervento sulla particella 404 riguardava il consolidamento delle fondazioni e altre opere non qualificabili come mero adeguamento statico delle strutture esistenti. Inoltre, il rudere non aveva i requisiti minimi per rientrare nel novero delle unità collabenti.
12.1. In relazione al primo motivo, la questione controversa verte sul capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo rispetto a due distinti condoni edilizi. Si evidenzia, sul punto che detti condoni erano stati emessi per due manufatti adiacenti, entrambi considerati ruderi, ma appartenenti a soggetti diversi e coinvolti in procedimenti distinti. Si ritiene pertanto che il giudice abbia errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso per cumulo oggettivo delle impugnative, dato che i due provvedimenti non presentavano la connessione procedurale o funzionale necessaria per giustificare un ricorso cumulativo. Richiama la pronuncia di questo Consiglio di Stato (Sez. II, 30/07/2024, n. 6829) laddove afferma che “ Nel processo amministrativo, la proposizione di un ricorso cumulativo o collettivo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende il ricorso inammissibile ”.
Il motivo è infondato.
Invero occorre rilevare che con i motivi aggiunti, come pure con il ricorso introduttivo, sono stati impugnati due distinti provvedimenti, ascrivibili a soggetti diversi, che sono stati però oggetto di un’unica istruttoria, riferibile al medesimo procedimento amministrativo, seppure inteso nella sua più ampia latitudine semantica (Consiglio di Stato, Sez. III n. 1866/2017). Non emergono quindi effettive ragioni che impongano di escludere la possibilità di decidere con la medesima sentenza entrambi i gravami.
12.2. La questione innescata dal secondo motivo di gravame riguarda il se l’impugnativa contro il condono edilizio n. 370369 del 16 marzo 2015 sia stata presentata tardivamente. Il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Sig. -OMISSIS-, affermando che la conoscenza del provvedimento non poteva basarsi su dati fattuali come la cartellonistica di cantiere. Tuttavia, si sostiene, che gli appellati avrebbero dovuto essere a conoscenza del provvedimento molto prima, dati i lavori di ristrutturazione visibili e il mutamento della situazione amministrativa. Pertanto, si discute se il ricorso per motivi aggiunti sia effettivamente tardivo e quindi inammissibile.
Anche tale motivo è infondato.
In realtà, il Comune aveva emesso dei preavvisi di rigetto delle domande di condono, tanto che era stata negata la sospensiva nel relativo giudizio e di certo non erano gli appellati tenuti a monitorare il percorso del relativo procedimento. Anche la cartellonistica (doc. 2 deposito in primo grado del 3.9.2020), che peraltro sarebbe stata artatamente occultata alla vista, non recava menzione del condono, ma solo degli estremi di una SCIA, come correttamente rilevato dalla sentenza del T.a.r. Non vi sono quindi elementi da cui desumere che gli appellati fossero da prima a conoscenza del rilascio del condono
12.3. Viene così all’esame del Collegio il terzo motivo di gravame.
La questione controversa riguarda la legittimità della concessione edilizia in sanatoria per la particella n. 404. Il T.a.r. Lazio ha dichiarato la concessione illegittima, sostenendo che i lavori realizzati con la D.I.A. del 2007 andassero oltre il mero adeguamento statico consentito dalla legge. L’appellante contesta questa conclusione, affermando che la normativa comunale e statale all'epoca vigente permetteva tali interventi di recupero edilizio, purché il richiedente accettasse l'eventuale demolizione in caso di diniego del condono. Inoltre, viene sostenuto che i lavori autorizzati non sono mai stati completati e non hanno alterato la natura collabente dell'edificio. Si discute quindi se la concessione edilizia in sanatoria fosse legittima alla luce della normativa applicabile e delle reali condizioni dei lavori eseguiti.
Anche tale motivo è infondato se non inammissibile, in quanto, come si legge nella sentenza impugnata, il condono è stato annullato perché “ il rudere in questione, prima degli interventi, non aveva i requisiti minimi per rientrare nel novero delle unità collabenti, non essendo possibile risalire alla sua originale consistenza, in quanto privo dei piani di copertura e di gran parte delle strutture portanti ”.
Essendo il manufatto oggetto di sanatoria un rudere privo di copertura, successivamente demolito, non poteva essere oggetto di un intervento quale quello effettuato con la DIA, difettando ab origine un volume definito da ritenere condonabile.
12.4. Viene quindi in esame il quarto (ed ultimo) motivo.
La questione controversa riguarda se l’immobile sito sulla particella n. 404 possa qualificarsi come "collabente" e quindi essere oggetto di condono edilizio. Il T.a.r. Lazio ha dichiarato che l’immobile non aveva i requisiti minimi per essere considerato collabente, classificandolo invece come "rudere", il che impedisce il condono secondo la Legge n. 47 del 1985. L’appellante sostiene invece che l'immobile, sebbene degradato, permetteva di individuare la struttura, la sagoma e il volume originario. Sottolinea inoltre che un rilievo aerofotogrammetrico del 1959-1960 conferma le misurazioni della relazione tecnica prodotta nel procedimento di condono, dimostrando che il fabbricato aveva una struttura identificabile. Ritiene in particolare l’appellante che “ Da tale documentazione risulta in modo inequivocabile che il fabbricato insistente sulla particella 404 aveva, all’epoca di costruzione, una altezza al colmo di mt 5,34 (mt 43,38 – 38,02) e alla quota d’imposta di mt 4,36 (mt 42,38 – 38,02), nonché l’esistenza di un torrino con altezza fino a mt 6,52 (mt 44,54 – 38,02) ”.
In realtà, detto rilievo contrasta con quello, sempre della -OMISSIS-, depositato dai ricorrenti in primo grado (vedi deposito del 13.2.2020 doc. 5).
Con la relazione del 14.1.2008, la -OMISSIS- ha rilevato un’altezza massima dei manufatti esistenti al 1959/1960 di ml 44,54 e non ml 5,34, come asserisce il ricorrente in appello. Ad ogni modo va ribadito che viene in considerazione un vero e proprio rudere, privo di copertura, al quale quindi non è associabile una precisa volumetria.
13. L’appello è pertanto da respingere.
14. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nell’importo stabilito in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1752/2022), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore di -OMISSIS- ed il Condominio di via -OMISSIS- al rimborso delle spese di lite nell’importo di € 3000,00 cadauno oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.