TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9889 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, udita la discussione e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 45299/2024 R.G. controversie di lavoro promossa
da
in persona del Parte_1 procuratore speciale dr in forza di atto autenticato da Notaio Parte_2 Per_1 di Lugo in data 30.09.2019 al n. 8590, rappresentata e difesa, come da procura
[...] alle liti allegata al ricorso, dagli Avv.ti Emanuele Poggi, Marco Biscuola e Nicoletta Pagni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Larga 8, ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori
- RICORRENTE IN OPPOSIZIONE -
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Misasi Ccome da procura CP_1 allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore
- OPPOSTO -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per le parti, come dai rispettivi atti difensivi da intendere qui richiamati limitatamente alle conclusioni formulate.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024 e ritualmente notificato, la società ricorrente indicata in epigrafe (d'ora in avanti per brevità indicata solo come proponeva opposizione Pt_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 7121/2024 reso nel procedimento n. 34062/2024 RG, emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 29/10/2024 (e notificato in pari data), con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
35.468,39 in favore di medico svolgente attività professionale intra moenia CP_1 all'interno della struttura sanitaria opponente.
La opponente rilevava che il era stato assunto alle dipendenze dell' CP_1 [...] con contratto individuale di lavoro a Parte_1 tempo determinato ex art. 29, 2° comma lett. a) del D.lgs. n. 81/2015 con decorrenza dal
1° settembre 2018 e termine il 31 agosto 2023, in qualità di Dirigente Medico di Struttura
Complessa di Area Chirurgica (doc. 1 all. al ricorso) del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro IR (doc.
2 - CCNL). Nel contratto individuale di lavoro era pattuita la possibilità per il dr. di svolgere attività intramuraria (chiamata anche "intramoenia"), ovvero di CP_1 svolgere, al di fuori del suo normale orario di lavoro attività intramuraria, ossia attività libero professionale sia individuale che in equipe, potendo a tal fine utilizzare strutture ambulatoriali e diagnostiche dello stesso ospedale. L'attività inframuraria è disciplinata dall'art. 37 CCNL.
In base a quanto previsto dal CCNL la remunerazione dell'attività libero professionale del all'interno della avveniva secondo il seguente schema: CP_1 CP_2
• il Prof. effettuava la visita o la prestazione;
CP_1
• emetteva la fattura intestandola al paziente pagante in proprio (il c.d. “privato”) o Pt_3 all'ente per l'assistenza sanitaria integrativa (cioè, l'assicurazione);
• la fatturazione dell'attività intramoenia avveniva sulla base di tariffe comprendenti anche gli onorari medici stabiliti tra la struttura ed il professionista ovvero tra la struttura e gli enti per l'assistenza sanitaria integrativa (fondi integrativi, casse mutue, assicurazioni sanitarie).
2 L'importo fatturato relativo all'attività intramoenia veniva quindi diviso secondo le percentuali stabilite tra il e La quota parte del Prof. veniva determinata CP_1 CP_3 CP_1 sulla base delle aliquote percentuali con lo stesso concordate;
• entro 60 giorni dall'emissione della fattura relativa all'attività intramoenia, Pt_3 anticipava al Prof. la sua quota parte dell'importo fatturato (cfr. doc. 1 art.8). CP_1
Pertanto, dell'intero importo fatturato per l'attività intramoenia una parte veniva versata al
Dr. ed una parte (la c.d. “redevance”) era trattenuta da per aver messo a CP_1 Pt_3 disposizione del professionista, tra le altre, i presidi, gli strumenti, le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale, la gestione contabile ed amministrativa delle pratiche.
Per gli anni successivi al primo, il contratto individuale del Bove prevedeva la possibilità di ricontrattare le aliquote, sicché con decorrenza dal 1° ottobre 2022, erano state aggiornate le condizioni della libera professione intramoenia dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (doc. 3). Ulteriore variazione era poi pattuita il 20.3.2023.
Dal 20.12.2023 tra le parti iniziava una nuova collaborazione libero professionale mediante sottoscrizione di un nuovo contratto, che alla clausola XII, punto 3) ultimo capoverso prevede espressamente la definizione dei precedenti rapporti intercorsi: “fatto salvo l'eventuale pagamento al Professionista di prestazioni non ancora saldate o pagate parzialmente, disciplinate dal precedente contratto perché erogate il 30/10/2023 compreso e fatte salve le eventuali compensazioni e saldi sugli emolumenti già riconosciuti al professionista” (doc. 4 B). Pertanto, con il nuovo contratto era ribadito lo stesso sistema di compensi economici del primo.
Precisava inoltre parte opponente che l'acconto che veniva corrisposto al sulle CP_1 prestazioni intramoenia era una anticipazione di somme che non aveva ancora Pt_3 incassato e che non era neppure sicura di incassare. Per tale ragione nel contratto individuale di lavoro era stato previsto un meccanismo restitutorio/compensativo nel caso in cui si verificasse l'eventualità che le prestazioni intramoenia fatturate non venissero saldate dai soggetti tenuti al pagamento (il privato o la sua assicurazione). L'art. 8 dispone che “i suoi compensi per l'attività intramoenia verranno anticipati dalla TE ET … fatto salvo il pagamento entro un anno da parte di questi ultimi [id est i c.d. “privati” n.d.r.]
e, quindi, l'eventuale conguaglio che sarà effettuato sulle successive spettanze”.
La opponente esponeva poi che a seguito della ricezione del decreto ingiuntivo la complessiva situazione dei rapporti dare/avere con il era stata oggetto di controllo. CP_1
Era così emerso che non solo non gli spetta quanto indicato nel D.I. opposto, ma che egli
è in realtà debitore verso l'opponente per la somma di euro 28.895,00 derivante dagli oneri
3 a suo carico per l'utilizzazione delle strutture e dei laboratori di analisi e dei macchinari dell'ospedale, con particolare riferimento alle uroflussometrie. In relazione a tale tipologia di esami era infatti accertato che al era stata riconosciuta una percentuale sul CP_1 fatturato del 90% in luogo del 30% contrattualmente previsto.
I documenti di rilievo utilizzati per controllare la situazione dare/avere erano inoltre stati inviati in data 20 e 21 aprile 2022 per e-mail dal dott. al dr. (doc. 9A e doc. Per_2 CP_1
9B) a seguito di incontri in ospedale durante i quali era stato illustrato al la questione CP_1 del recupero degli importi per errata applicazione delle regole contrattuali.
L'opponente rilevava inoltre che il credito azionato dal non era esigibile perchè non CP_1 corretto nel suo ammontare e perché, a tutto concedere, in forza del sistema compensatorio di cui all'art. 8 del 1° contratto, ribadito nella clausola XII, punto 3, ultimo capoverso del 2° contratto, il credito dell'odierno opposto ammonterebbe al più a €
6.573,39 e non a quanto azionato dal in via monitoria. L'opponente osservava CP_1 riguardo a detta somma di € 6.573,39 che anche essa non sarebbe interamente dovuta al perchè detto importo è al lordo della ritenuta di acconto, come evidenziato dalla CP_1 fattura prodotta dal opera infatti come sostituto di imposta ex lege e quindi è CP_1 CP_3 tenuta a versare l'importo della ritenuta d'acconto che nello specifico ammonta a €
7.093,68 (cfr. fattura 13/24 del 18.7.2024 prodotta dal come doc. 5, posto che il 20% CP_1 di € 35.468,39 è pari a € 7.093,68, sicché l'importo a credito del di € 6.573,39 deve CP_1 ritenersi interamente compensato, con residuo a favore do della somma di € CP_3
520,29).
Osserva inoltre parte opponente che, posto che dai documenti prodotti emerge il controcredito di nei confronti del e posto altresì che tali documenti non sono CP_3 CP_1 stati contestati dal che, anzi, se ne è avvalso per ottenere l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo, ne consegue che in virtù del disposto di cui all'art. 1241 c.c. “i due debiti – quello della opponente verso il e quello del verso l'opponente - si estinguono CP_1 CP_1 per le quantità corrispondenti".
Parte opponente rilevava infine che in ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che all'esito del giudizio fosse disposta la corresponsione di somme a favore dell'opposto, la stessa opponente andrebbe mandata esente dal pagamento delle spese legali della fase monitoria, avendo il agito in tale sede essendo bene a conoscenza della eccezione CP_1 di compensazione, di cui già prima del giudizio aveva portato a conoscenza CP_3
l'opposto in applicazione di quanto previsto dal contratto intercorso tra le parti.
4 La opponente concludeva pertanto, chiedendo nel merito in via principale: revocare e/o annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto in quanto privo dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e comunque del tutto erroneo nel suo ammontare;
in ogni caso, disattendere l'eventuale domanda avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'emissione dello stesso decreto ingiuntivo, difettando la prova scritta ex art. 634 c.p.c., nonché, in ogni caso, perché l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque non di facile soluzione.
In via riconvenzionale: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti motivi esposti in narrativa, accertare che è creditrice nei confronti del Prof. dell'importo di € 28.895,00 o in quella CP_3 CP_1 diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, dichiarare la compensazione tra il credito accertato di e quello azionato in via CP_3 monitoria dal Prof. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 4/2/2025 si costituiva in giudizio e rilevava che larga parte delle circostanze addotte dal CP_1 devono ritenersi pacifiche perché non contestate da controparte e affermava che nel CP_1 corso del mese di giugno del 2024 l'OSCN gli aveva fornito l'elenco nominativo (doc. 4 fascicolo monitorio) delle prestazioni effettuate nel corso del 2023 e nei primi mesi del
2024 con indicazione delle somme rispettivamente fatturate al paziente o alla sua assicurazione dall'ospedale e della redvance spettante alla struttura sanitaria oltre agli onorari spettanti al In base a tali conteggi di provenienza datoriale il credito CP_1 dell'opposto per le operazioni e le attività indicate ammonta ad € 35.468,39 (25.712,39 +
9.756,00).
L'opposto rilevava che il contenuto sostanziale di tale conteggio, ovvero il numero e la tipologia degli interventi eseguiti, le somme fatturate dall' per ciascun intervento, Pt_1 la redevance spettante a quest'ultimo e infine i compensi netti spettanti al in base al CP_1 rapporto contrattuale, non era stato contestato con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio, che invece lo aveva confermato espressamente (v. punto 1.13. di pagina 9 del ricorso dove erano usate le parole “a seguito delle rimesse da parte degli enti assicurativi, l'importo degli onorari maturati da fatturare per il Prof. al netto della CP_1 redevance ospedale è pari a euro 35.468,39”.
5 Osservava poi il che alla luce delle stesse parole utilizzate dalla opponente non era CP_1 rilevabile alcuna contestazione da parte dell' sull'attività professionale svolta CP_3 dall'opposto nel periodo indicato, sul controvalore economico della stessa attività e quindi sul credito fatturabile e poi effettivamente fatturato dal (docc. 5 e 6 fascicolo CP_1 monitorio) senza che controparte contestasse alcunché o chiedesse emissione di nota di credito.
L'opposto contestava inoltre l'eccezione di parte opponente (di cui a pag. 10, punto 1.4 del ricorso), secondo la quale l'opposto avrebbe prodotto in sede monitoria la email datata
26.6.2024 (doc. 10 all. al ricorso in opp.), tacendo però in ordine alla compensazione tra crediti e debiti reciproci cui parte opponente avrebbe voluto dare seguito.
Rileva piuttosto il (cap.4, pag. 5), che controparte opponente nella sua opposizione CP_1 al decreto ingiuntivo non contesta le prestazioni svolte dal medico ed il correlato credito del medesimo in ragione di euro 35.468,39, anche perché detta somma proviene CP_1 dalla stessa opponente, ma appunta la sua eccezione sulla sussistenza di suoi pretesi controcrediti per altre operazioni, anche risalenti nel tempo, da utilizzare a fini di compensazione tra poste attive e poste passive.
Rilevato infine che parte opponente non fornisce spiegazione né prova alcuna circa la effettiva sussistenza dei crediti vantati nei confronti del Bove, rassegnava le conclusioni chiedendo di respingere l'opposizione ed ogni avversa eccezione o domanda anche riconvenzionale e di confermare il decreto ingiuntivo n. 7121/2024.
Con il favore delle spese e delle competenze legali da distrarsi.
All'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la controversia è stata decisa con la presente sentenza con contestuali motivazioni, che viene depositata telematicamente.
*****
Così ricostruito l'iter processuale, in via preliminare si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto.
Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e
6 contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa
(cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009).
Nel merito della pretesa azionata dalla opponente non si può non rilevare che la stessa parte opponente, come osservato dall'opposto, a sostegno delle proprie ragioni – e specificamente per dimostrare della sussistenza di propri crediti da porre in compensazione con i crediti vantati dal – si è limitata a produrre elenchi recanti un CP_1 enorme numero di prestazioni, oltre tutto erogate non dal solo e a indicare la CP_1 somma che ritiene di avergli versato in esubero rispetto alle pattuizioni contrattuali, specie con riferimento alle uroflussometrie, prestazioni in relazione alle quali assume di aver corrisposto all'opposto il 90 % della tariffa applicata in luogo del 30% stabilito pattiziamente. Proprio su questo aspetto si appuntano i rilievi di parte opposta, che infatti contesta esattamente che parte opponente fondi le sue pretese di compensazione solo su quanto risulta dal rendiconto (doc. 5 all. al ricorso) costituito da un mero corposissimo elenco di prestazioni di varia tipologia effettuate non solo dal Le osservazioni CP_1 appena svolte valgono per tutte le mere elencazioni prodotte da parte opponente. Detti tabulati non forniscono prova che le somme in esso riportate siano state effettivamente versate all'opposto in misura maggiore di quanto gli sarebbe spettata in forza delle previsioni contrattuali. Parte opposta al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ha fornito prova documentale del credito vantato, proveniente dalla stessa parte opponente (doc. 4 all. al ricorso per decreto ingiuntivo;
all.ti 5 e 6 al ricorso in opp. a d.i.).
Per contro, tuttavia, pur affermando l'opponente che nulla è dovuto al in ragione CP_1 della rivisitazione dei conteggi e tenuto conto della detrazione dalle spettanze professionali di quanto dovuto all'Erario, non fornisce prova delle modalità attraverso le quali è giunta a tale esito. Innanzi tutto, si rileva che i tabulati forniti dalla opponente non forniscono prova che le somme in essi riportate siano state effettivamente corrisposte al Bove in misura maggiore rispetto a quanto contrattualmente previsto. Era onere di parte opponente, a fronte della quantificazione da essa stessa effettuata delle somme dovute al provare CP_1 di aver effettivamente versato all'opposto più del dovuto, ma allo scopo non si ritiene sufficiente un mero elenco stilato su foglio excel. Parte opponente avrebbe dovuto produrre in giudizio le fatture emesse nei confronti della clientela o delle compagnie assicuratrici dei pazienti sottoposti a esami o accertamenti, in modo da consentire di
7 desumere la tipologia di prestazione erogata e quindi anche la percentuale sulla tariffa di volta in volta dovuta al In conclusione, se da un lato parte opponente non contesta CP_1 numero e tipologia di prestazioni rese dal , quantificando le sue spettanze, dall'altro CP_1 con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo non offre alcun concreto strumento che consenta un effettivo controllo della fondatezza di quanto sostiene circa l'erogazione all'opposto di somme maggiori di quelle dovute.
Quanto sin qui osservato non consente neppure di valutare la possibilità di giungere alla compensazione tra quanto ancora dovuto al e quanto già allo stesso versato in CP_1 esubero secondo la tesi di parte opponente.
Si osserva poi che, ove ritenuta infondata la domanda riconvenzionale, restano assorbite in tale valutazione anche le ulteriori questioni, tra cui quella relativa alla compensazione, peraltro ritenuta possibile dalla Corte di cassazione anche quando (non è il caso di specie) siano da compensare crediti da lavoro con crediti di natura diversa, purché nascenti da un unico rapporto. In tal senso le pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.L., Sentenza n.
28855 del 5.12.2008–RV605789; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012-
Rv. 623624; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015 - Rv. 636862) secondo le quali “É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente nel giudizio di merito, svoltosi con il rito lavoro, fosse stata ritenuta la compensabilità tra i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa era tenuta a titolo di t.f.r. a favore di quest'ultimo)”. E' stato altresì precisato che “In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.
8 Tuttavia, come già anticipato, nel caso in esame difettano del tutto i presupposti per poter accogliere la domanda riconvenzionale della opponente il cui fondamento è rimasto del tutto indimostrato. Né, allo scopo di valutare se essa sia o meno fondata, potrebbe essere ordinato a parte opponente di produrre la documentazione di supporto: ciò infatti sarebbe in evidente contrasto con le rigide preclusioni del rito del lavoro (artt. 414, 416 cpc), che impongono alle parti a pena di decadenza la produzione sin dalle fasi di incardinamento del giudizio di fornire tutta la documentazione di cui dispongono e contrasterebbe anche con la reale natura dei poteri ufficiosi riconosciuti al giudice dall'art. 421 cpc in quanto, come rilevato dalla Corte di cassazione (tra molte, Cass. Sez. L. Sentenza n. 19305 del
29.9.2016 – rv4ì 641377) “nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437
c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo”. Nel caso in esame parte opponente nulla ha offerto a sostegno delle proprie tesi, se non dei semplici tabulati recanti lunghi elenchi di diverse tipologie di prestazioni riconducibili non al solo e oltre tutto di difficile intellegibilità, omettendo CP_1 del tutto di fornire prova delle ragioni che di volta in volta hanno o avrebbero dovuto portare ad applicare una percentuale tariffaria piuttosto che un'altra e di fornire elementi di riscontro a quanto sostiene allorché deduce di aver corrisposto al somme CP_1 complessivamente maggiori di quelle dovute in forza dei contratti intercorsi tra le stesse parti.
L'opposizione, così come la domanda riconvenzionale, non possono pertanto essere accolte per tutte le ragioni sin qui esposte.
I compensi di lite sia della fase precedente che della presente di opposizione seguono la regola della soccombenza.
9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 7121/2024 del 29.10.2024, di cui dichiara la definitiva esecutorietà;
2. Condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA da distrarsi.
Roma, 7.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Rigato
10