Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Bari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione del giudizio
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1442 del 23.10.2023, comunicata con nota prot. n. 0350233.U del 14.10.2024 del Comune di Bari, avente ad oggetto “ Deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 16/12/2021. Ritipizzazione suoli in strada LL (fg. 49 , particelle 354, 355, 1191, 1192, 1193) Variante al Piano regolatore Generale ai sensi dell’art.16 delle L.R. n.56/80; Approvazione con prescrizioni e parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 comma 1lett.c) delle NTA del PPTR ”, nella parte impositiva delle prescrizioni;
- del parere tecnico – allegato A alla deliberazione di G.R. n.1142/2023 del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione urbanistica, servizio strumentazione urbanistica della Regione Puglia;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, preordinati, coordinati, connessi o consequenziali, quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati, con particolare riferimento alla nota prot. n. 912 del 20/01/2021 della Sezione regionale lavori pubblici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori avv. Andrea Profeta, per la parte ricorrente, e avv. Anna Bucci, su delega orale dell’avv. Francesco Zizzari, per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnava l’istante la delibera di Giunta della Regione Puglia, con la quale veniva approvata con prescrizioni una variante di PRG del Comune di Bari, riguardante la ritipizzazione di taluni suoli ubicati nella strada denominata “LL” della Città.
In fatto – premesso che il PRG ha impresso, a suo tempo, ai suoli d’interesse la seguente tipizzazione: - in parte “Area di completamento B5”; - in parte “Viabilità di PRG”. - per la parte restante “Aree di rispetto dei principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” – parte ricorrente, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi illo tempore impressi, aveva chiesto al Comune di Bari disporsi una (nuova) tipizzazione a zona B5 “Zona di completamento”.
Indi, il Comune ha accertato che i suoli oggetto di istanza di cd. ritipizzazione non risultavano più interessati dalla realizzazione di qualsivoglia opera viaria prevista dal PRG e che i vincoli illo tempore posti hanno in effetti cessato la loro efficacia.
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 112/2021 è stata quindi adottata una variante di PRG, che ha conferito alle particelle in questione la destinazione residenziale e vocazione edificatoria, così come anelato; tuttavia la ritipizzazione disposta è stata vincolata alla prescrizione “ […] di lasciare libere da edificazioni le aree non rientranti nella preesistente perimetrazione della zona B5 ”.
Di seguito, la Regione ha assoggettato la variante di ritipizzazione alle seguenti prescrizioni:
i) “ siano lasciate libere da edificazione le particelle catastali n. 1193 e 1191 del foglio 49/A che sono interessate dal progetto di allargamento della carreggiata di strada LL così come specificato nella nota prot. n. 100043 del 7/05/2020 della Ripartizione comunale Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ”;
ii) “ Le somme relative ai servizi ex art. 3 del D.M. 1444/68 siano vincolate all’utilizzo per la realizzazione di aree a standard”, sulla base della considerazione che “l’incremento volumetrico rispetto all’esistente determina fabbisogno a standard ex D.M. 1444/68 monetizzabile ”;
iii) “ la variante va sottoposta alla verifica di compatibilità geomorfologia del territorio da parte degli uffici regionali competenti […] ai fini dell’eventuale acquisizione del parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 ”.
In diritto, censurava che siffatte prescrizioni esorbitino dalle competenze regionali e che, in ogni caso, cagionino un ingiustificato aggravio procedimentale e, più precisamente, integrino la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 legge reg. n. 56 del 1980, dell’art. 10 legge n. 1150 del 1942, dell’art. 13 d.lgs. n. 267 del 2000, degli artt. 1, 3 ss.gg. legge n. 241 del 1990, degli artt. 114 e ss. e 117 Cost., dell’art. 89 d.p.r. n. 380 del 2001, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irrazionalità, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del principio di buon andamento, tutela dell’affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, tipicità degli atti amministrativi, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, leale collaborazione e certezza del diritto, partecipazione, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
2.- Si costituiva la Regione, contestando le avverse tesi giuridiche; in particolare, evidenziava come l’ente regionale abbia esercitato i propri poteri, così come previsti dalle disposizioni vigenti, in nulla esorbitando, anzi insisteva l’amministrazione regionale finanche per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto a iter di pianificazione non concluso.
3.- Rinunciata la domanda cautelare, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata per la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Come emerge dal contraddittorio tra le parti, il Comune e la Regione hanno nella sostanza accolto l’istanza di ritipizzazione proposta dalla parte ricorrente. Tuttavia, sono state adottate tre prescrizioni, che condizionano l’approvazione definitiva da parte dell’ente territoriale comunale.
La prima “prescrizione” sancisce che siano lasciate libere da edificazione le particelle catastali, che sono interessate dal progetto di allargamento della carreggiata della stradina “LL”. Trattasi di chiara modifica non sostanziale (cd. facoltativa) alla variante adottata, ai sensi dell’art. 10, comma 2°, della legge n. 1150 del 1942.
L’art. 10 (Approvazione del piano regolatore) della legge urbanistica generale del 17 agosto 1942, n. 1150 prevede (nel secondo comma inserito dall’art. 3 della legge “ponte” 6 agosto 1967, n. 765), che, con il decreto di approvazione del PRG, “ possono essere apportare al piano […] le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge ”.
Il provvedimento finale di approvazione di uno strumento urbanistico generale costituisce un atto complesso (Cons. St., ad. plen., 2 aprile 1984, n. 7), seppure di natura diseguale , alla cui formazione concorrono sia la volontà comunale, che quella regionale. Il PRG assume la consistenza di “ un atto avente natura complessa in quanto alla sua formazione concorrono le volontà di due Enti diversi, il Comune, al quale spetta l'iniziativa e la definizione dei contenuti dell'atto di pianificazione, e la Regione, che deve provvedere alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico ” (così: Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6392; inoltre, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1346; sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1004).
In ordine alla disciplina della Regione Puglia, Cons. St., Ad. plen., 24 marzo 2021, n. 490 ha poi dato una lettura ampia al potere di intervento della Regione sul PRG o PUG adottato dal Comune, benché la legge regionale paia restringerne l’ambito di intervento della Regione, rispetto a quanto sancito dalla legislazione statale (legge n. 1150 del 1942), potere d’intervento che pertanto deve rispondere ai consueti canoni previsti.
Ragion per cui, l’opinata come illegittima “prescrizione”, prevista con riferimento alla necessità di salvaguardare l’allargamento della stradina LL, si appalesa rientrante in pieno nelle prerogative della Regione.
Infine, le ulteriori due evocate “prescrizioni” in realtà tali non sono e rappresentano meri passaggi motivazionali della deliberazione regionale, che hanno come destinatario elettivo il Comune.
Più specificamente, la seconda, ossia il vincolo di destinazione da prevedersi nel bilancio comunale della monetizzazione degli standard, è un richiamo rivolto in realtà alla p.a. (e non al privato), per cui sul punto non ha pregio la doglianza posta. Mentre, la terza, ossia il richiamo al Comune di effettuare la richiesta del parere, ex art. 89 d.P.R. n. 380 del 2001, rinviene dal dettato normativo statale e non assume propriamente la veste di alcuna prescrizione, ma di un mero rinvio alla “eventualità” che la Sezione regionale lavori pubblici competente, alla quale il Comune “deve” richiedere il parere, da rendere entro il termine dei n. 60 giorni (come prevede l’art. 89, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001), rammenti di provvedere al tempo debito in tal senso.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
RE IE, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | ZO ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.