Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita, in conformita' di quanto disposto dall' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facolta' di lingue e letterature straniere sara' valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici.
L'ordinamento didattico del corso di laurea terra' conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
L'Universita' e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
La facolta' di lingue e letterature straniere della Universita' di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Universita' di Trieste alla Universita' di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Universita' di Udine.
I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall' art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 , cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1.
In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, l'Universita' degli studi di Trieste e' autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita' di Trieste.
L'Universita' degli studi di Udine si organizzera' in dipartimenti in conformita' di quanto sara' disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.
A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita, in conformita' di quanto disposto dall' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facolta' di lingue e letterature straniere sara' valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici.
L'ordinamento didattico del corso di laurea terra' conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
L'Universita' e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
La facolta' di lingue e letterature straniere della Universita' di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Universita' di Trieste alla Universita' di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Universita' di Udine.
I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall' art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 , cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1.
In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, l'Universita' degli studi di Trieste e' autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita' di Trieste.
L'Universita' degli studi di Udine si organizzera' in dipartimenti in conformita' di quanto sara' disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.