Versione
17 marzo 2020
17 marzo 2020
>
Versione
1 maggio 2020
1 maggio 2020
Art. 33. (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL) 1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del ((decreto legislativo 4 marzo)) 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2 , e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 , nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2 , e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 , nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Commentari • 2
- 1. Decreto Rilancio: modalità semplificate di sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativiAdmin · https://iusletter.com/ · 29 maggio 2020 · 0.91915625
In parziale analogia con quanto previsto dal Decreto Liquidità in materia di semplificazione per la sottoscrizione di contratti bancari e di credito con la clientela al dettaglio (art. 4), il recentissimo Decreto Rilancio ha introdotto (art. 33) modalità semplificate anche per la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi, nonché per la consegna delle relative documentazioni contrattuali ed informative. Entrambe le disposizioni (tanto quelle del Decreto Liquidità, quanto quelle del Decreto Rilancio) tengono conto delle difficoltà operative che derivano …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 154Provvedimento: […] 18/8/2020, come prescriveva l'art 33 DL 18/2020. […]Leggi di più...
- indennità NASPI·
- decadenza NASPI·
- compensazione spese·
- art. 6 comma 1 D.lvo 22/2015·
- art. 33 DL 18/2020·
- errore compilazione domanda·
- art. 152 disp att cpc