TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2864/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2864/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVERA Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. ISETTA FEDERICO e dell'avv. FRESU IVANA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di nullità dell'atto di donazione di immobile ex art. 1418 c.c. e art. 643 c.p.
CONCLUSIONI: per la parte attrice v. foglio di PC depositato il 10.01.2025; per i convenuti v. foglio di PC depositato l'8.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Il thema decidendum della presente vertenza è l'impugnazione della donazione effettuata in data
13.03.2008 (v. atto pubblico notaio dott. registrato il 20.03.2008 rep. n. 250848 – Persona_1
fascicolo n. 21379) dalla SI.ra -nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_2
21.11.2012- in favore dei nipoti SI.ri e (odierni convenuti), operata con CP_1 CP_2
la promozione del presente procedimento dall'odierna attrice, perché a suo dire donazione nulla ex art. 1418 c.c., in quanto frutto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
È chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il
Giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr., Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 7081/2017; Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13792/2005).
Andando con ordine, l'art. 643 c.p. prevede che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace devono concorrere:
- una minorata condizione di autodeterminazione della vittima relativamente alla sfera dei suoi interessi;
- l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo o i terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, consistente in un'attività di persuasione e pressione morale tale da porre l'atto dispositivo compiuto in un rapporto di causa/effetto;
- l'abuso dello stato di incapacità in cui si trova il soggetto passivo, da parte dell'agente che, conscio di tale vulnerabilità o debolezza, cerchi di sfruttarla per procurare a sé o ad altri un profitto.
pagina 2 di 10 La Cassazione Penale ha precisato che “Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo;
ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione” (Cass.
Pen., Sez. II, Sent. n. 36424 del 26/05/2015 Ud. - dep. 09/09/2015; cfr. Cass. pen. 4 marzo 1970, n.
439; Cass. 20 settembre 1979, n. 4824; conformi: Cass. Civ. sez. II, 17/06/2021, n.17381; Cass. Pen.
sez. II, 24/02/2022, n.17707).
Ed ancora: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza”
(Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 17762 del 11/04/2014 Ud. - dep. 24/04/2014).
Con riferimento all'induzione e all'abuso, tali condotte consistono rispettivamente “in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso” (Cass. Pen., n. 31320/2008).
Per la sussistenza dell'elemento dell'induzione non occorre l'uso di mezzi di coazione, di artifici o di pagina 3 di 10 raggiri, essendo richiesta tuttavia un'attività “apprezzabile” di pressione morale o di suggestione o ancora di persuasione, finalizzata a determinare (o per lo meno a rafforzare) la minorata volontà
dell'incapace (Cass. n. 18158/2010), non potendo ravvisarsi induzione nella mera semplice richiesta al soggetto passivo del reato di compiere un atto giuridico (Cass. n. 1419/2014).
Ai fini della prova dell'induzione, non è richiesta la dimostrazione di specifici episodi, potendo il convincimento del giudice formarsi anche su elementi indiziari, quali la natura degli atti compiuti dall'incapace e il pregiudizio dagli stessi derivante (Cass. n. 17415/2009).
Per la configurabilità del delitto di circonvenzione, l'indirizzo maggioritario ritiene che non occorra l'attualità del pregiudizio, ossia che l'effetto dannoso consegua all'atto indotto quale conseguenza giuridica immediata e che quindi, l'attitudine a determinare un danno (o un pericolo di danno)
costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, essendo sufficiente “che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri” (Cass. n. 2063/2000; tra le altre: Cass. n.
12406/2009; Cass., SS.UU., n. 1669/1973), finendo così col ricondurre il delitto all'interno della categoria dei reati di pericolo.
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. è necessaria poi la coscienza e la volontà di abusare dello stato di incapacità in cui versa il soggetto passivo.
Occorre, cioè, il “dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo” (Cass. n. 48537/2004).
Ciò SInifica che il soggetto attivo, oltre a conoscere le condizioni della vittima e a voler abusare del suo stato, deve rappresentarsi altresì gli effetti giuridici dannosi che l'atto, cui induce l'incapace, potrà
causare nella sfera patrimoniale (e non solo) di quest'ultimo o di soggetti terzi.
La condotta dell'agente deve essere finalizzata, inoltre, “a procurare a sé o ad altri un profitto” che,
pagina 4 di 10 anche se non espressamente indicato dalla norma, deve essere “ingiusto”, giacché, diversamente, “non vi può essere frode patrimoniale, sicché il delitto dev'essere escluso quando nulla è stato frodato o si volle frodare” (Cass. n. 9991/1983).
Cassazione penale, sez. II, 18/12/2015, n. 1923, ha poi precisato che “In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora “compos sui”, essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato).
Orbene, venendo al caso di specie, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, gli elementi di prova dell'avvenuta consumazione dell'illecito ad opera dei convenuti risiederebbero nelle seguenti circostanze:
(a) la SI.ra è sempre stata un “soggetto fragile” perché affetta, sin dalla nascita, da Persona_2
oligofrenia, condizione che rendeva necessario per lei un “supporto” altrui negli atti di straordinaria amministrazione;
(b) dal 2007 in poi il centro di riferimento della SI.ra è diventata la famiglia Persona_2
(cui fanno parte gli odierni convenuti), che l'ha scientemente isolata dagli altri Persona_3
parenti;
(c) le condizioni cliniche della SI.ra prima della donazione (del 13.03.2008) erano Persona_2
già compromesse, ciò sostiene la parte attrice sulla base della valutazione complessiva della pagina 5 di 10 seguente documentazione:
- certificato medico del 17.01.2008, a firma del Dott. , ove si legge: “Ho visitato Persona_4
la Signora che seguo da oltre quattro anni, affetta da disturbi cognitivi (mnesici, fasici e
prassici) verosimilmente secondari ad una condizione di oligofrenia preesistente […] disturbi
dell'andatura e […] perdita dei riflessi posturali che sono causa delle frequenti e rovinose
cadute a terra. La terapia […] non sembra aver recato alcun concreto beneficio. […]” (v. all.
24 atto di citazione);
- verbale di visita medico collegiale della di Sassari del 07.07.2008, deliberato il CP_3
08.09.2008, ove veniva riconosciuta alla SI.ra un'invalidità totale con Persona_2
“disturbi cognitivi - oligofrenia” e con “necessità di assistenza continua, non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e 508/88)” (v. all. 20 atto di citazione);
- certificato medico del 03.12.2008, a firma del Dott. , ove si legge: “[…] Persona_4
l'andatura avviene per pochi, piccoli, striscianti e stentati passi, solo se sorretta e comunque
con base d'appoggio allargata e molto instabile. […]” (v. all. 20 atto di citazione);
- “certificazione dell'handicap” – L. 104/1992- della di Sassari del 26.03.2009 nella CP_3
quale veniva dato atto dell'“handicap psichico o mentale tale da aver determinato il diritto
all'indennità di accompagnamento (art. 30 L. 388/2000)” (v. all. 20 atto di citazione);
- a ciò si aggiunga che, in data 23.02.2011, la SI.ra (moglie del SI. Persona_5
e madre dei SI.ri e – odierni convenuti) ha Controparte_4 CP_1 CP_2
depositato “Ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno” a favore della SI.ra SI.ra ove deduceva che la stessa non fosse più in grado di provvedere Persona_2
autonomamente alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali, essendo affetta da disturbi cognitivi secondari ad oligofrenia e deficit deambulatorio, come comprovato dalla documentazione medica allegata. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Sassari, con pagina 6 di 10 provvedimento del 10.05.2011 nominava la SI.ra Amministratore di Persona_5
sostegno della SI.ra (v. all. 20 atto di citazione); Persona_2
- attraverso la donazione del 13.3.2008 la SI.ra ha disposto di un bene non suo Persona_2
(segnatamente, l'immobile sito in Ittiri, loc. ), poiché attraverso una serie Persona_6
di precedenti scritture private ella aveva trasferito tale immobile al SI. Persona_7
Secondo la diversa prospettazione dei fatti operata dai convenuti, invece:
(a) la SI.ra era una “donna semplice”, in grado di prendersi cura di sé stessa e del Persona_2
proprio patrimonio: ella, infatti, durante la sua vita si occupò della propria casa,
dell'amministrazione di alcuni terreni ereditati dai genitori, della pensione, nonché dell'impiego dei suoi risparmi attraverso dei piccoli investimenti;
(b) i contratti di compravendita stipulati tra la SI.ra ed il SI. per Persona_2 Persona_7
il trasferimento del terreno denominato ”, recano delle false sottoscrizioni Persona_6
e, comunque, non hanno determinato il trasferimento della proprietà in favore del SI. Per_7
poiché la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari (Sent. n. 186/2022) ha riconosciuto la proprietà dell'immobile in discorso in capo ai convenuti proprio in forza della donazione per cui è causa;
(c) soltanto con l'avanzare dell'età ed a seguito di un incidente avvenuto il 3 aprile 2008 (quindi successivamente alla donazione in oggetto) le condizioni di salute della SI.ra Persona_2
hanno cominciato a peggiorare;
nel febbraio 2011 si è resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno in suo favore (ove è stata nominata la SI.ra , Persona_5
madre degli odierni convenuti) e nell'ambito di tale procedimento gli altri parenti della de cuius
non si sono opposti a tale nomina;
(d) la documentazione medica versata in atti dalla parte attrice, relativa alle condizioni di salute della SI.ra è successiva alla stipula della donazione in oggetto, ad eccezione Persona_2 pagina 7 di 10 del certificato del 17.1.2008 a firma del dott. , che -tuttavia- non certifica una condizione Per_4
di incapacità in capo alla donante.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, in accoglimento delle argomentazioni della difesa dei convenuti,
ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata e che quindi debba essere respinta, per non essere stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 643 c.p. come sopra illustrati. La storia clinica della donante, SI.ra come ricostruita sulla base dei documenti agli Per_2
atti, si presenta infatti lacunosa, approssimativa ed imprecisa.
In particolare, al di là della generica indicazione di una condizione di “ritardo mentale” che avrebbe afflitto da sempre la de cuius, parte attrice ha prodotto delle certificazioni mediche che prendono in considerazione quasi esclusivamente il periodo successivo alla stipula dell'atto di donazione per cui è
causa (cfr. il verbale di visita medico collegiale della di Sassari del 07.07.2008, deliberato il CP_3
08.09.2008; il certificato medico del 03.12.2008, a firma del Dott. ; la certificazione Persona_4
dell'handicap ai fini della l. n. 104/1992 della di Sassari del 26.03.2009; l'apertura in favore CP_3
della de cuius dell'amministrazione di sostegno con provvedimento del 10.05.2011 del Tribunale di
Sassari).
L'unico referto antecedente alla sottoscrizione del contratto è quello redatto dal dott. , il Persona_4
quale si è limitato a dare atto del fatto che la paziente era affetta da disturbi cognitivi (di tipo mnesico,
fasico e prassico), ipotizzando (ma senza particolari approfondimenti) una loro derivazione da una condizione di oligofrenia preesistente.
A ben guardare, tale valutazione clinica sembra certificare la presenza di menomazioni incidenti in via prevalente sulla sfera fisica (le quali, appunto, avrebbero determinato delle frequenti cadute da parte della SI.ra , che -tuttavia- non attestano automaticamente l'incapacità di intendere e volere della Per_2
paziente.
pagina 8 di 10 Alla luce di tali elementi e considerato, altresì, che non è stato prodotto dall'attrice alcun esame strumentale (se non quelli relativi alle conseguenze di una caduta della SI.ra avvenuta, Per_2
comunque, successivamente alla donazione) o testistico, non è possibile ricostruire in maniera ragionevolmente certa il tempo di evoluzione del processo dementigeno che avrebbe interessato la de
cuius e che sarebbe sfociato, in fine, nella procedura volta alla nomina di un amministratore di sostegno
(aperta nell'anno 2011).
Anche la circostanza che la SI.ra abbia in tempi diversi disposto a favore di più persone del Per_2
medesimo immobile non depone nel senso di una compromissione delle sue capacità al momento della donazione;
infatti, la vicenda contrattuale intervenuta tra la SI.ra ed il SI. (che si è Per_2 Per_7
dipanata nella sottoscrizione di numerose scritture private dagli anni 1980 fino al 2006), ricostruita nella sent. n. 186/2022 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, sembra piuttosto testimoniare la semplice idoneità della de cuius a curare i propri interessi attraverso negozi giuridici complessi.
In conclusione, quindi, alla luce delle allegazioni delle parti e del compendio probatorio acquisito al processo non risulta provato che al momento della stipula della donazione le capacità intellettive e volitive della de cuius SI.ra fossero compromesse in modo da far scemare o diminuire Persona_2
il suo pensiero critico.
Ciò appare sufficiente per rigettare la domanda sotto detto profilo, potendosi dunque tacere della carenza di prova anche della condotta abusiva e approfittatrice attuata dai nipoti convenuti e del dolo specifico in capo agli stessi.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore secondo i seguenti parametri del DM 55/2014 e succ. mod.:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa pagina 9 di 10 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti, liquidate in €
7.616,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 7 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2864/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVERA Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. ISETTA FEDERICO e dell'avv. FRESU IVANA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di nullità dell'atto di donazione di immobile ex art. 1418 c.c. e art. 643 c.p.
CONCLUSIONI: per la parte attrice v. foglio di PC depositato il 10.01.2025; per i convenuti v. foglio di PC depositato l'8.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Il thema decidendum della presente vertenza è l'impugnazione della donazione effettuata in data
13.03.2008 (v. atto pubblico notaio dott. registrato il 20.03.2008 rep. n. 250848 – Persona_1
fascicolo n. 21379) dalla SI.ra -nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_2
21.11.2012- in favore dei nipoti SI.ri e (odierni convenuti), operata con CP_1 CP_2
la promozione del presente procedimento dall'odierna attrice, perché a suo dire donazione nulla ex art. 1418 c.c., in quanto frutto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
È chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il
Giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr., Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 7081/2017; Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13792/2005).
Andando con ordine, l'art. 643 c.p. prevede che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace devono concorrere:
- una minorata condizione di autodeterminazione della vittima relativamente alla sfera dei suoi interessi;
- l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo o i terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, consistente in un'attività di persuasione e pressione morale tale da porre l'atto dispositivo compiuto in un rapporto di causa/effetto;
- l'abuso dello stato di incapacità in cui si trova il soggetto passivo, da parte dell'agente che, conscio di tale vulnerabilità o debolezza, cerchi di sfruttarla per procurare a sé o ad altri un profitto.
pagina 2 di 10 La Cassazione Penale ha precisato che “Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo;
ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione” (Cass.
Pen., Sez. II, Sent. n. 36424 del 26/05/2015 Ud. - dep. 09/09/2015; cfr. Cass. pen. 4 marzo 1970, n.
439; Cass. 20 settembre 1979, n. 4824; conformi: Cass. Civ. sez. II, 17/06/2021, n.17381; Cass. Pen.
sez. II, 24/02/2022, n.17707).
Ed ancora: “In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza”
(Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 17762 del 11/04/2014 Ud. - dep. 24/04/2014).
Con riferimento all'induzione e all'abuso, tali condotte consistono rispettivamente “in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso” (Cass. Pen., n. 31320/2008).
Per la sussistenza dell'elemento dell'induzione non occorre l'uso di mezzi di coazione, di artifici o di pagina 3 di 10 raggiri, essendo richiesta tuttavia un'attività “apprezzabile” di pressione morale o di suggestione o ancora di persuasione, finalizzata a determinare (o per lo meno a rafforzare) la minorata volontà
dell'incapace (Cass. n. 18158/2010), non potendo ravvisarsi induzione nella mera semplice richiesta al soggetto passivo del reato di compiere un atto giuridico (Cass. n. 1419/2014).
Ai fini della prova dell'induzione, non è richiesta la dimostrazione di specifici episodi, potendo il convincimento del giudice formarsi anche su elementi indiziari, quali la natura degli atti compiuti dall'incapace e il pregiudizio dagli stessi derivante (Cass. n. 17415/2009).
Per la configurabilità del delitto di circonvenzione, l'indirizzo maggioritario ritiene che non occorra l'attualità del pregiudizio, ossia che l'effetto dannoso consegua all'atto indotto quale conseguenza giuridica immediata e che quindi, l'attitudine a determinare un danno (o un pericolo di danno)
costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, essendo sufficiente “che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri” (Cass. n. 2063/2000; tra le altre: Cass. n.
12406/2009; Cass., SS.UU., n. 1669/1973), finendo così col ricondurre il delitto all'interno della categoria dei reati di pericolo.
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. è necessaria poi la coscienza e la volontà di abusare dello stato di incapacità in cui versa il soggetto passivo.
Occorre, cioè, il “dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo” (Cass. n. 48537/2004).
Ciò SInifica che il soggetto attivo, oltre a conoscere le condizioni della vittima e a voler abusare del suo stato, deve rappresentarsi altresì gli effetti giuridici dannosi che l'atto, cui induce l'incapace, potrà
causare nella sfera patrimoniale (e non solo) di quest'ultimo o di soggetti terzi.
La condotta dell'agente deve essere finalizzata, inoltre, “a procurare a sé o ad altri un profitto” che,
pagina 4 di 10 anche se non espressamente indicato dalla norma, deve essere “ingiusto”, giacché, diversamente, “non vi può essere frode patrimoniale, sicché il delitto dev'essere escluso quando nulla è stato frodato o si volle frodare” (Cass. n. 9991/1983).
Cassazione penale, sez. II, 18/12/2015, n. 1923, ha poi precisato che “In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora “compos sui”, essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato).
Orbene, venendo al caso di specie, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, gli elementi di prova dell'avvenuta consumazione dell'illecito ad opera dei convenuti risiederebbero nelle seguenti circostanze:
(a) la SI.ra è sempre stata un “soggetto fragile” perché affetta, sin dalla nascita, da Persona_2
oligofrenia, condizione che rendeva necessario per lei un “supporto” altrui negli atti di straordinaria amministrazione;
(b) dal 2007 in poi il centro di riferimento della SI.ra è diventata la famiglia Persona_2
(cui fanno parte gli odierni convenuti), che l'ha scientemente isolata dagli altri Persona_3
parenti;
(c) le condizioni cliniche della SI.ra prima della donazione (del 13.03.2008) erano Persona_2
già compromesse, ciò sostiene la parte attrice sulla base della valutazione complessiva della pagina 5 di 10 seguente documentazione:
- certificato medico del 17.01.2008, a firma del Dott. , ove si legge: “Ho visitato Persona_4
la Signora che seguo da oltre quattro anni, affetta da disturbi cognitivi (mnesici, fasici e
prassici) verosimilmente secondari ad una condizione di oligofrenia preesistente […] disturbi
dell'andatura e […] perdita dei riflessi posturali che sono causa delle frequenti e rovinose
cadute a terra. La terapia […] non sembra aver recato alcun concreto beneficio. […]” (v. all.
24 atto di citazione);
- verbale di visita medico collegiale della di Sassari del 07.07.2008, deliberato il CP_3
08.09.2008, ove veniva riconosciuta alla SI.ra un'invalidità totale con Persona_2
“disturbi cognitivi - oligofrenia” e con “necessità di assistenza continua, non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e 508/88)” (v. all. 20 atto di citazione);
- certificato medico del 03.12.2008, a firma del Dott. , ove si legge: “[…] Persona_4
l'andatura avviene per pochi, piccoli, striscianti e stentati passi, solo se sorretta e comunque
con base d'appoggio allargata e molto instabile. […]” (v. all. 20 atto di citazione);
- “certificazione dell'handicap” – L. 104/1992- della di Sassari del 26.03.2009 nella CP_3
quale veniva dato atto dell'“handicap psichico o mentale tale da aver determinato il diritto
all'indennità di accompagnamento (art. 30 L. 388/2000)” (v. all. 20 atto di citazione);
- a ciò si aggiunga che, in data 23.02.2011, la SI.ra (moglie del SI. Persona_5
e madre dei SI.ri e – odierni convenuti) ha Controparte_4 CP_1 CP_2
depositato “Ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno” a favore della SI.ra SI.ra ove deduceva che la stessa non fosse più in grado di provvedere Persona_2
autonomamente alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali, essendo affetta da disturbi cognitivi secondari ad oligofrenia e deficit deambulatorio, come comprovato dalla documentazione medica allegata. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Sassari, con pagina 6 di 10 provvedimento del 10.05.2011 nominava la SI.ra Amministratore di Persona_5
sostegno della SI.ra (v. all. 20 atto di citazione); Persona_2
- attraverso la donazione del 13.3.2008 la SI.ra ha disposto di un bene non suo Persona_2
(segnatamente, l'immobile sito in Ittiri, loc. ), poiché attraverso una serie Persona_6
di precedenti scritture private ella aveva trasferito tale immobile al SI. Persona_7
Secondo la diversa prospettazione dei fatti operata dai convenuti, invece:
(a) la SI.ra era una “donna semplice”, in grado di prendersi cura di sé stessa e del Persona_2
proprio patrimonio: ella, infatti, durante la sua vita si occupò della propria casa,
dell'amministrazione di alcuni terreni ereditati dai genitori, della pensione, nonché dell'impiego dei suoi risparmi attraverso dei piccoli investimenti;
(b) i contratti di compravendita stipulati tra la SI.ra ed il SI. per Persona_2 Persona_7
il trasferimento del terreno denominato ”, recano delle false sottoscrizioni Persona_6
e, comunque, non hanno determinato il trasferimento della proprietà in favore del SI. Per_7
poiché la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari (Sent. n. 186/2022) ha riconosciuto la proprietà dell'immobile in discorso in capo ai convenuti proprio in forza della donazione per cui è causa;
(c) soltanto con l'avanzare dell'età ed a seguito di un incidente avvenuto il 3 aprile 2008 (quindi successivamente alla donazione in oggetto) le condizioni di salute della SI.ra Persona_2
hanno cominciato a peggiorare;
nel febbraio 2011 si è resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno in suo favore (ove è stata nominata la SI.ra , Persona_5
madre degli odierni convenuti) e nell'ambito di tale procedimento gli altri parenti della de cuius
non si sono opposti a tale nomina;
(d) la documentazione medica versata in atti dalla parte attrice, relativa alle condizioni di salute della SI.ra è successiva alla stipula della donazione in oggetto, ad eccezione Persona_2 pagina 7 di 10 del certificato del 17.1.2008 a firma del dott. , che -tuttavia- non certifica una condizione Per_4
di incapacità in capo alla donante.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, in accoglimento delle argomentazioni della difesa dei convenuti,
ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata e che quindi debba essere respinta, per non essere stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 643 c.p. come sopra illustrati. La storia clinica della donante, SI.ra come ricostruita sulla base dei documenti agli Per_2
atti, si presenta infatti lacunosa, approssimativa ed imprecisa.
In particolare, al di là della generica indicazione di una condizione di “ritardo mentale” che avrebbe afflitto da sempre la de cuius, parte attrice ha prodotto delle certificazioni mediche che prendono in considerazione quasi esclusivamente il periodo successivo alla stipula dell'atto di donazione per cui è
causa (cfr. il verbale di visita medico collegiale della di Sassari del 07.07.2008, deliberato il CP_3
08.09.2008; il certificato medico del 03.12.2008, a firma del Dott. ; la certificazione Persona_4
dell'handicap ai fini della l. n. 104/1992 della di Sassari del 26.03.2009; l'apertura in favore CP_3
della de cuius dell'amministrazione di sostegno con provvedimento del 10.05.2011 del Tribunale di
Sassari).
L'unico referto antecedente alla sottoscrizione del contratto è quello redatto dal dott. , il Persona_4
quale si è limitato a dare atto del fatto che la paziente era affetta da disturbi cognitivi (di tipo mnesico,
fasico e prassico), ipotizzando (ma senza particolari approfondimenti) una loro derivazione da una condizione di oligofrenia preesistente.
A ben guardare, tale valutazione clinica sembra certificare la presenza di menomazioni incidenti in via prevalente sulla sfera fisica (le quali, appunto, avrebbero determinato delle frequenti cadute da parte della SI.ra , che -tuttavia- non attestano automaticamente l'incapacità di intendere e volere della Per_2
paziente.
pagina 8 di 10 Alla luce di tali elementi e considerato, altresì, che non è stato prodotto dall'attrice alcun esame strumentale (se non quelli relativi alle conseguenze di una caduta della SI.ra avvenuta, Per_2
comunque, successivamente alla donazione) o testistico, non è possibile ricostruire in maniera ragionevolmente certa il tempo di evoluzione del processo dementigeno che avrebbe interessato la de
cuius e che sarebbe sfociato, in fine, nella procedura volta alla nomina di un amministratore di sostegno
(aperta nell'anno 2011).
Anche la circostanza che la SI.ra abbia in tempi diversi disposto a favore di più persone del Per_2
medesimo immobile non depone nel senso di una compromissione delle sue capacità al momento della donazione;
infatti, la vicenda contrattuale intervenuta tra la SI.ra ed il SI. (che si è Per_2 Per_7
dipanata nella sottoscrizione di numerose scritture private dagli anni 1980 fino al 2006), ricostruita nella sent. n. 186/2022 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, sembra piuttosto testimoniare la semplice idoneità della de cuius a curare i propri interessi attraverso negozi giuridici complessi.
In conclusione, quindi, alla luce delle allegazioni delle parti e del compendio probatorio acquisito al processo non risulta provato che al momento della stipula della donazione le capacità intellettive e volitive della de cuius SI.ra fossero compromesse in modo da far scemare o diminuire Persona_2
il suo pensiero critico.
Ciò appare sufficiente per rigettare la domanda sotto detto profilo, potendosi dunque tacere della carenza di prova anche della condotta abusiva e approfittatrice attuata dai nipoti convenuti e del dolo specifico in capo agli stessi.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore secondo i seguenti parametri del DM 55/2014 e succ. mod.:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa pagina 9 di 10 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti, liquidate in €
7.616,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 7 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 10 di 10