Articolo 4 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
Articolo 3Articolo 5
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2 aprile 2025
Art. 4. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa e' composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);
d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;
f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici gia' programmati di cui all'articolo 17.
4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 2 aprile 2025