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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34621/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore
Dott.ssa Enrica Ciocca Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. RG 31262-1/2024, proposto da
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e Parte_6 Parte_7
Con gli Avv.ti Pieremilio Sammarco e Alessandro de Belvis
RECLAMANTI
CONTRO
- e CP_1 CP_2
Con l'Avv. Marco Panone
- (C.F. e P.I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del suo Presidente legale rappresentante p.t. CP_4
Con gli Avv.ti Raffaele D'Ottavio e Umberto Limongelli
- (C.F. e P.I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del curatore speciale Avv. Raffaele Cappiello
Con l'avv. Raffaele Cappiello
RESISTENTI R.G. n. 34621/2024
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premesso in fatto:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 vevano convenuto in giudizio il , deducendo che: Pt_7 Controparte_3
- i medesimi erano associati del , componevano la Lista numero 1 ed Controparte_3 erano stati candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche di Gran Maestro e membro effettivo della Giunta, per il quinquennio 2024/2029;
- le elezioni si erano svolte in data 3.03.2024;
- all'esito dello scrutinio, con verbale del 9/10.03.2024, la Commissione Elettorale Nazionale aveva determinato i voti ottenuti da ogni lista: n. 6343 voti la Lista n. 1/Taroni; n. 6369 voti la Lista n. 2/Seminario, n. 688 voti la Lista n. LA PE;
- il GOI aveva proclamato il risultato all'assemblea della Gran Loggia di Rimini del 5/6.04.2024;
- sulla scorta di tale risultato, nella suddetta adunanza il precedente Gran Maestro CP_4 aveva insediato quale nuovo Gran Maestro , che, a sua volta, aveva
[...] Persona_1 proclamato la giunta e nominato Gran Maestri Onorari e CP_4 Persona_2 Con
- tuttavia, le votazioni e lo scrutinio erano invalidi, poiché la aveva considerato nulli i voti espressi nelle schede recanti il talloncino antifrode;
in particolare: Con a) lo scrutinio della Circoscrizione Abruzzo era illegittimo, giacché la aveva invalidato 28 schede recanti tagliandino, ma l'annullamento era illegittimo, in quanto infondato, inficiante il diritto di voto e volto a pilotare l'esito delle elezioni;
b) lo scrutinio della Circoscrizione Lombardia era illegittimo, perché, sebbene l'UEC avesse già risolto la contestazione mossa da un rappresentante di lista, decidendo che la presenza del tagliandino non costituisse motivo di annullamento, malgrado ciò, la Con
aveva annullato 137 schede, in spregio all'art. 114 Reg. GOI;
c) lo scrutinio della Circoscrizione Sicilia era illegittimo, in quanto, nonostante nella Sezione di Palermo, il numero delle schede votate superasse il numero delle firme dei votanti e nella Sezione di Enna il plico con le schede votate fosse pervenuto all'UEC in Con ritardo, malgrado ciò, la essa aveva convalidato lo scrutinio;
- tali irregolatità avevano danneggiato gli attori, poiché, se il riconteggio delle schede avesse considerato quelle ritenute nulle, avrebbe prevalso la lista n. 1/Taroni; Con
- quindi, gli attori avevano impugnato le determinazioni della inanzi alla Corte centrale;
- la Corte Centrale non aveva deciso il ricorso.
Premesso ciò gli attori chiedevano:
“A) in via preliminare e d'urgenza: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia della delibera di cui al Verbale CEN del 9.3.2024 del ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile Controparte_3 relativo all' “insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico;
B) nel merito:
3) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione ABRUZZO, Con annullare la decisione della di invalidare le 28 schede contestate dall' per Parte_8 R.G. n. 34621/2024
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Con il vizio in narrativa, ed annullare la decisione della che ha determinato le cifre elettorali delle Liste nn. 1 e 2 come da verbale in data 9-10 marzo 2024, e per l'effetto e pertanto assegnare nella Circoscrizione Abruzzo ulteriori 27 voti validi alla Lista n. 1/Leo ed Pt_1 un ulteriore voto valido alla Lista n.AN , determinando Per_1 conseguentemente le nuove cifre elettorali della Circoscrizione Abruzzo in ragione di 106 voti alla Lista n. 1/Leo di 127 voti alla Lista n. AN , ferme le cifre Pt_1 Per_1 della Lista n.LA PE (3 voti), e delle schede bianche (2); 4) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione LOMBARDIA, Con annullare la decisione della di invalidare le 137 schede con tagliandino antifrode attaccato già validamente scrutinate dall'unanime ed annullare la CP_6 Con decisione della che ha determinato le nuove cifre elettorali delle Liste nn. 1, 2 e 3 come da verbale in data 9-10- marzo 2024, e per l'effetto, conseguentemente riassegnare nella Circoscrizione Lombardia ulteriori 117 voti validi alla Lista.n.1/Leo Taroni, 12 voti validi alla Lista n.AN Seminario, e 6 voti validi Lista n.SQ (e due schede Per_3 bianche) e quindi confermare conseguentemente le cifre elettorali della Circoscrizione Lombardia in ragione di quanto aveva scrutinato l' , ovvero 829 voti validi CP_6 alla Lista n. 1/Leo 303 voti validi alla Lista n. AN Seminario, 44 voti validi alla Pt_1
Lista n.LA PE, nonché 4 schede nulle e 6 schede bianche;
5) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione SICILIA, Con annullare la decisione della di convalidare lo scrutinio delle schede votate nelle sezioni Con di Palermo e/o di Enna, nonché di annullare la decisione della di convalidare l'intero coacervo del suffragio siciliano e la decisione di confermare le cifre elettorali per i voti assegnati dall' in ragione di 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, 895 voti CP_7 validi alla Lista n. AN Seminario, 24 voti validi alla Lista n.LA PE, nonché 3 schede nulle e 6 schede bianche e per l'effetto - rideterminare le cifre elettorali nazionale detraendo 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo 895 voti validi alla Lista n. AN Pt_1
Seminario, e 24 voti validi alla Lista n.LA PE;
6) conseguentemente, rideterminare le cifre elettorali nazionali in ragione di 6.067 voti validi per la Lista n. di 5.486 Persona_4 voti validi per la Lista n.AN Seminario, ed in subordine per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi elettorali Abruzzo, Lombardia e Sicilia che precedono;
- di 6.482 voti validi per la Lista n.1/Leo e di 6.381 voti validi per la Lista n.AN Seminario, Pt_1 per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi elettorali Abruzzo e Lombardia che precedono, e quindi provvedere alla declaratoria di avvenuta elezione del Dott. Parte_1
a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, nonché di tutti gli altri componenti della Lista nelle rispettive cariche. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
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Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e erano CP_1 CP_2 intervenuti nel suddetto giudizio, aderendo alle ragioni degli attori.
^^^^^^
-Con ricorso in corso di causa, ritualmente notificato, , , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e hiedevano la sospensione dei provvedimenti impugnati, asserendo che: Pt_6 Pt_7 R.G. n. 34621/2024
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- ricorreva il fumus boni iuris, giacché lo svolgimento delle elezioni era stato inficiato da Con gravi illegittimità, in quanto la aveva indebitamente annullato le schede elettorali recanti il talloncino antifrode e convalidato i voti espressi nella circoscrizione siciliana;
Cont
- sussisteva il fumus boni iuris perché gli organi direttivi del al fine di gestirne il patrimonio, si servivano di una Fondazione e della URBS S.r.l., ai cui atti gli associati non avevano accesso;
- sussisteva il periculum in mora, poiché, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti, vi era il rischio che: si consolidasse l'assetto determinatosi a seguito delle elezioni;
si aggravasse il conflitto interno alla massoneria italiana;
si oscurasse l'immagine del GOI;
si procrastinasse la gestione amministrativa e patrimoniale degli organi direttivi;
- occorreva nominare un amministratore giudiziario, poiché vi era il rischio che tutti gli atti di gestione compiuti dall'attuale Gran Maestro divenissero nulli per difetto di rappresentanza, se fossero state accolte le domande attoree all'esito del giudizio.
Premesso ciò, i ricorrenti chiedevano di:
“1) sospendere con effetto immediato l'efficacia del Verbale CEN del 9.3.2024 del Controparte_3
ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento del Gran
[...]
Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico. Il tutto con vittoria di spese ed onorari anche di questa fase di giudizio e con ogni altra riserva in ordine al riscontro processuale di controparte”.
^^^^^^
Anche nel giudizio cautelare e ffettuavano intervento volontario ad adiuvandum CP_1 CP_2 ex, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate dai ricorrenti.
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-Si costituiva nel giudizio cautelare il deducendo: Controparte_3
- la notifica tardiva della istanza cautelare e del decreto di fissazione dell'udienza;
- l'inammissibilità della domanda, poiché proposta avverso atti per cui era in corso un procedimento interno ex art. 209 ter e ss. Reg. GOI, pendente presso la Corte Centrale;
- l'inammissibilità della domanda, attesa l'omessa impugnazione degli atti di cui all'art. 115 Par Reg. GOI (di proclamazione del e di installazione dei DI NI);
- l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti di legge, atteso che gli attori non avevano denunciato violazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'insussistenza del fumus boni juris, poiché:
a) il regolamento GOI e la circolare interna recavano una disciplina elettorale esaustiva;
la circolare prevedeva che: “Al LO elettore sarà consegnata la scheda, dalla quale sarà stato staccato il tagliando nel quale è apposto il numero progressivo, onde evitare che gli scrutatori possano identificare il voto espresso”; tuttavia, il tagliandino non era staccato da numerose schede;
di conseguenza, gli scrutatori di seggio erano risaliti Con all'autore del voto;
quindi, la aveva annullato tutte le schede recanti il tagliando;
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Con b) lo scrutinio della Circoscrizione Abruzzo era legittimo, poichè la aveva correttamente annullato le 28 schede recanti il tagliando identificativo;
Con c) lo scrutinio della Circoscrizione Lombardia era legittimo, poiché il non aveva usurpato i poteri dell'UEC; quest'ultimo avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la contestazione dei rappresentanti di lista, annotarla nel verbale e riporre le schede
Con contestate in un plico separato, affinché la questione fosse risolta dalla , ex art. 114 Reg.; invece, l'UEC si era pronunciato sulla nullità delle schede recanti il talloncino,
Con decidendo di procedere alla attribuzione dei voti;
quindi, la aveva debitamente invalidato le schede contestate;
d) lo scrutinio della Circoscrizione Sicilia era legittimo, atteso che: la mancanza della firma di un votante nella sezione di Palermo non era indice del c.d. broglio della ballerina e non determinava la nullità di tutte le schede votate nel seggio di Palermo
e nella circoscrizione siciliana;
inoltre, la ritardata consegna del plico da parte della sezione di Enna non determinava la nullità delle schede votate né in quella sezione, né in Sicilia, poiché essa era sanzionata solo con la sospensione del responsabile;
e) l'insussistenza del periculum in mora, poiché gli atti impugnati non determinavano un pericolo di danno grave e irreparabile, non cagionando né un conflitto in tutta la massoneria italiana, né un dissidio interno al GOI, né il consolidamento della scellerata gestione del patrimonio immobiliare condotta dagli organi direttivi;
f) l'inammissibilità dell'istanza di nomina dell'amministratore giudiziario, poiché, se anche la nomina del nuovo amministratore fosse stata annullata, tutti gli atti di gestione compiuti dal Gran Maestro non sarebbero divenuti nulli per difetto di rappresentanza e comunque avrebbe operato la prorogatio imperi del precedente amministratore.
Premesso ciò, la parte resistente così concludeva:
“Riservando al giudizio ordinario più approfondite deduzioni sulle domande attoree di merito di ricalcolo dei risultati, evidentemente inammissibili ed infondate, si rassegnano le seguenti conclusioni: - qualora le Parti Attrici dovessero chiedere termine per esaminare e controdedurre alla presente memoria, si confida nella concessione di un doppio termine che consenta alla parte convenuta di replicare alle difese delle Controparti. - si confida nel rigetto delle istanze cautelari avversarie per mancanza dei presupposti di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi”.
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-Con ordinanza del 10.8.2024 il giudice dichiarava inammissibile il ricorso cautelare, rilevando:
- l'infondatezza dell'istanza di nomina di un amministratore giudiziario, poiché: tale provvedimento era estraneo alla disciplina prevista dall'art. 23 c.c.; la sospensione della delibera avrebbe consentito la prorogatio degli organi direttivi uscenti;
alle associazioni non riconosciute non era applicabile l'art. 2409 c.c.; i ricorrenti non avevano allegato le irregolarità gestorie del nuovo organo amministrativo;
- l'infondatezza della prima eccezione preliminare sollevata dal resistente, relativa all'inammissibilità della domanda per pendenza di un procedimento endoassociativo;
invero, i ricorrenti si erano rivolti alla giustizia domestica, ma la Corte non aveva deciso prontamente, per cui essi non potevano essere privati a tempo indeterminato del diritto di adire la giustizia ordinaria;
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- la fondatezza della seconda eccezione preliminare, inerente all'inammissibilità della domanda in ragione dell'impugnazione di atti meramente endoassociativi;
infatti, gli istanti avrebbero dovuto impugnare l'atto di proclamazione ufficiale del nuovo Gran Maestro, poiché esso costituiva l'atto finale della procedura elettorale ex art. 115 Reg. GOI;
inoltre, atteso che il ricorso cautelare poteva essere proposto solo in corso di causa, che esso doveva essere coerente con le conclusioni rassegnate nel giudizio di merito e che la domanda attorea non aveva contestato l'atto finale dell'iter elettorale, se il ricorso fosse stato accolto, la sospensione avrebbe riguardato un atto diverso da quelli impugnati;
pertanto, il ricorso era inammissibile, risultando assorbito l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Premesso ciò, il giudice cautelare così disponeva: “dichiara inammissibile l'istanza cautelare ex art. 23, comma 3, c.c.; rimette all'esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione del regime delle spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito”.
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-Avverso tale ordinanza, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 proponevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deducendo che:
- il Giudice aveva erroneamente ritenuto che la proclamazione da parte del Gran Maestro uscente costituisse l'atto finale dell'iter elettorale, poiché esso integrava un mero Con passaggio rituale, con cui il Gran Maestro aveva eseguito la determinazione della;
pertanto, poiché l'atto di proclamazione non era autonomamente impugnabile, il ricorso cautelare era stato correttamente proposto;
inoltre, una volta travolti i due atti Con presupposti (la delibera e il successivo decreto), sarebbe venuto meno anche l'atto di proclamazione;
- il Giudice aveva erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di nomina un amministratore giudiziario, in quanto, in caso di sospensione delle delibere impugnate, gli organi direttivi uscenti non avrebbero operato in regime di prorogatio, stante l'inapplicabilità alla massoneria dell'art. 2385 c.c.;
- il Giudice non aveva trattato gli ulteriori profili di merito.
Tutto ciò premesso, i reclamanti chiedevano che:
“l'On.le Tribunale di Roma adìto Voglia, previa sospensione degli effetti esecutivi ex lege, ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., revocare ovvero, in subordine, modificare, in accoglimento delle ragioni dei reclamanti, il Decreto di inammissibilità n. cronol. 221/2024 del 14/08/2024 emesso all'esito del procedimento cautelare R.G.n. 31262-1/2024 Sezione Feriale Promiscua – Giudice Dott. Scerrato, e, per l'effetto, accogliere in conformità al procedimento cautelare le ivi ribadite: CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare e d'urgenza: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia Con della delibera di cui al Verbale del 9.3.2024 del ed il Controparte_3 conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le R.G. n. 34621/2024
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funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico;
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia acquisire ex officio il fascicolo del giudizio cautelare R.G.N. 31262-1/2024 e, ove ritenuto, anche quello del merito R.G.N. 31262/2024.”
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-Anche in sede di reclamo i costituivano quali terzi intervenienti ad adiuvandum CP_1 CP_2 dei reclamanti, deducendo l'erroneità dell'ordinanza, laddove:
- non aveva accordato la nomina di un amministratore giudiziario, atteso che il Tribunale avrebbe potuto disporla, in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati;
- aveva dichiarato inammissibile il ricorso, non essendo impugnabili né l'atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro, né l'atto di insediamento dei nuovi dignitari;
- non aveva concesso la sospensione cautelare, sebbene l'annullamento fosse viziato da Cont eccesso di potere e contrario allo statuto dell'associazione
Premesso ciò, gli intervenienti chiedevano:
“Voglia l'Ecc.mo Collegio adìto, in riforma del provvedimento cautelare impugnato, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni formulate nella fase cautelare ed ivi ribadite ossia di voler provvedere in via di urgenza ex art. 23 c.c., anche inaudita altera parte, a: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia del Verbale CEN del 9.3.2024 del
[...]
ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento Controparte_3 del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico. Il tutto con vittoria di spese ed onorari anche di questa fase di giudizio e con ogni altra riserva in ordine al riscontro processuale di controparte. Si considerino allegati gli atti/documenti della fase cautelare e tutti gli atti/ documenti di entrambi i gradi di parte ricorrente-reclamante. Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia acquisire ex officio il fascicolo del giudizio cautelare R.G.N. 31262-1/2024 e, ove ritenuto, anche quello del merito R.G.N. 31262/2024”.
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Si costituiva altresì in fase di reclamo il deducendo: Controparte_3
- la correttezza dell'ordinanza, ove aveva dichiarato inammissibile la domanda cautelare, in ragione della mancata impugnazione degli atti conclusivi del procedimento elettorale;
- la correttezza dell'ordinanza, laddove non aveva nominato un Amministratore Giudiziario, poiché ciò avrebbe comportato una pronunzia rescissoria, inammissibile ex art. 23 c.c. e giacché ricorrevano i presupposti per la perpetuatio imperi delle cariche uscenti;
- l'inammissibilità della domanda, stante la pendenza del procedimento endoassociativo;
- l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché il CEN aveva correttamente: a) annullato le schede recanti il tagliando di riconoscimento, in quanto la disciplina elettorale associativa ne prevedeva il distacco prima della consegna al votante;
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b) annullato le 28 schede dell'Abruzzo, perché il mantenimento del tagliandino era servito per individuare la provenienza dei voti;
c) annullato le 137 schede nella circoscrizione Lombardia, poiché l'UEC non avrebbe potuto risolvere la contestazione del rappresentante di lista, ma avrebbe dovuto annotarla nel Con verbale, riporre le schede contestate in un plico e rimettere ogni questione alla;
d) convalidato le schede nella circoscrizione Sicilia, poiché: la mancanza della firma di un votante nella sezione di Palermo non era indice del cd. broglio della ballerina e non comportava l'annullamento di tutti i voti espressi nella circoscrizione siciliana;
la ritardata consegna del plico da parte della sezione di Enna non determinava la nullità delle schede votate né in quella sezione né nell'intera circoscrizione siciliana;
- l'insussistenza del periculum in mora, atteso che le vicende elettorali del GOI non avrebbero generato un conflitto in tutta la massoneria italiana, né all'interno del GOI, né sussisteva il rischio che gli atti di gestione compiuti dall'attuale Gran Maestro dinvenissero nulli per difetto di rappresentanza, in caso di accoglimento delle domande attoree.
Premesso ciò, il così concludeva: Controparte_3
“Riservando al giudizio ordinario più approfondite deduzioni sulle domande attoree di merito di ricalcolo dei risultati, evidentemente inammissibili ed infondate, si rassegnano le seguenti conclusioni: si confida nel rigetto per inammissibilità e infondatezza delle istanze cautelari avversarie anche di reclamo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi difensivi.”
^^^^^^ Con istanza del 25.11.2024, i reclamanti chiedevano la nomina di un Curatore Speciale ex art 78 c.p.c., attesa l'incerta l'individuazione del Rappresentante Legale del GOI.
All'udienza del 27.11.2024, Il Tribunale, preso atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 28.10.2024, procedeva d'ufficio alla nomina di un Curatore Speciale per il Controparte_3
, nella persona dell'Avv. Raffaele Cappiello.
[...]
^^^^^^
Pertanto, si costituiva in giudizio l'Avv. Cappiello, in qualità di curatore speciale del
[...]
deducendo che: Controparte_3
- nel giudizio RG. 34800-1/2024 il Tribunale aveva accordato la sospensione cautelare;
- l'ordinanza era erronea, laddove aveva: disposto l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione dell'atto di proclamazione, atteso che i ricorrenti avevano correttamente chiesto la sospensione del Verbale CEN del 9.3.2024 ed ogni altro atto connesso, categoria Par in cui rientrava la proclamazione del;
reputato che l'istanza cautelare divergesse dalle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito;
- sussisteva il fumus boni iuris, data l'irregolarità delle votazioni e dello scrutinio;
- sussisteva il periculum in mora, poichè, nelle more del giudizio di merito, vi era il pericolo che il GOI fosse presieduto da un Gran Maestro proclamato all'esito di elezioni invalide.
Premesso ciò, il Curatore Speciale chiedeva:
(…) di sospendere ai sensi dell'art. 23, co. 3, c.c. l'efficacia: - delle delibere adottate dalla C.E.N. con verbale del 9 marzo 2024, statuenti sui criteri per l'annullamento delle schede R.G. n. 34621/2024
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votate e sull'attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l'elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;
- il conseguente atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di
[...]
, adottato dal Gran Maestro in data 06/04/2024 nonché il decreto Per_1 CP_4 di insediamento a Gran Maestro di e dei Persona_1 Parte_10
, ed
[...] Parte_11 Parte_12 Persona_5 Parte_13
e del Gran Segretario el 6/9 aprile 2024”. Parte_14 Persona_6
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Con ulteriore comparsa depositata il 20.01.2025, costituiva il GOI deducendo: Controparte_3
Con
- che con ordinanza del 25/30.10.2024, il Tribunale aveva sospeso il verbale della del
9-10.03.2024, la proclamazione del GM e la installazione dei Membri Eletti di Giunta;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo (RG 46938/2024);
- che con delibera del 02.11.2024 aveva assunto la carica di Gran Maestro;
CP_4
- che il 15.11.2024 si era concluso il procedimento interno, con la conferma della proclamazione della Lista n. 2;
- che detta delibera era stata impugnata in separato procedimento (R.G. 55698/2024);
- che all'udienza del 27.11.2024 era stato nominato di curatore speciale del GOI;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo (n. 51831/2024 RG);
- che il 13.12.2024 si era costituito in giudizio il curatore speciale, aderendo al reclamo;
- che il 17.11.2025, la Corte d'Appello aveva revocato la nomina del curatore speciale;
- la correttezza della revoca del curatore, per carenza dei presupposti ex art. 78 c.p.c., CP_ giacché con delibera del 02.11.2024 la rappresentanza del GOI era stata assunta dal
- l'istanza di espunzione dal fascicolo degli atti compiuti dal curatore speciale;
- la richiesta di riunione dei giudizi nn. 34800, 34800-1, 34800-2, 46938, 31262, 31262-1,
34621, 48281, 48281-1, 48281-2, 55698, 55698-1, 54171, 54542 del 2024 e 499 del 2025;
- l'inammissibilità della domanda, poiché il procedimento interno era stato definito il
15.11.2024 e ciò determinava l'improcedibilità dei giudizi avviati contro gli atti pregressi;
- la correttezza dell'ordinanza, ove aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti conclusivi delle elezioni;
Con
- l'infondatezza della domanda, poiché il aveva agito correttamente;
- la validità della legale rappresentanza del GOI, che, dopo l'ordinanza del 25/30.10.2024 CP_ era passata in capo al Gran Maestro uscente in forza della prorogatio imperii;
- l'inadeguatezza dell'operato del curatore speciale.
Premesso ciò, il chiedeva: Parte_15
“Si confida in via preliminare nella espunzione dal fascicolo degli atti del curatore revocato dalla Corte d'Appello, nella rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riunione di procedimenti nn 34800, 34800-1, 34800-2, 46938, 31262, 31262-1, 34621, 48281, 48281-1, 48281-2, 55698, 55698-1, 54171, 54542, tutti del 2024 e 499 del 2025, aventi stesso oggetto, e nel merito, si confida nel rigetto del reclamo per inammissibilità/improcedibilità e infondatezza delle domande avversarie attoree per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi difensivi anche delle fasi cautelari.”
- osserva in diritto R.G. n. 34621/2024
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Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure che ha rigettato l'stanza.
Invero, il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario esorbita dalla disciplina prevista dall'art. 23, comma 3, c.c., ai sensi del quale: “Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”. Da ciò deriva che la sospensione cautelare ha come unica finalità quella di caducare gli effetti della delibera impugnata, restando preclusa ogni altra determinazione. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto designare tale figura, nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ai sensi dell'art. 23 c.c..
Oltre a ciò, se anche il ricorso fosse stato accolto e il Gran Maestro neoeletto fosse stato sospeso, non si sarebbe verificato alcun vuoto di attribuzioni, da colmare tramite la nomina dell'amministratore giudiziario, poiché sarebbero perdurati i dignitari uscenti, in virtù del principio della prorogatio imperii, ai sensi dell'art. 2385 c.c. Sul punto, in adesione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ritiene che la norma, sebbene dettata in materia societaria, si applichi anche alle associazioni non riconosciute. Invero: “In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (…)” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ord. n. 24214 del 30/09/2019).
Sempre in via preliminare, ai fini dell'ammissibilità della presente domanda deve ritenersi irrilevante la pendenza del procedimento endoassociativo incardinato dai ricorrenti innanzi alla Corte Centrale del GOI, ai sensi degli artt. 209 ter e ss. del Regolamento, impugnando il medesimo verbale CEN del 9-10/3/2024 che costituisce oggetto del presente giudizio.
Invero, deve condividersi quanto già evidenziato nell'ordinanza impugnata e cioè che, se la domanda giudiziale si ritenesse inammissibile in ragione della pendenza del procedimento di autodichia, non avendo la Corte Centrale del Goi provveduto entro il termine di dieci giorni previsto, i ricorrenti sarebbero privati a tempo indeterminato del diritto di rivolgersi alla giustizia ordinaria, vedendo frustrato il loro interesse all'accertamento della ritualità delle elezioni e della nomina dei nuovi eletti.
L'ordinanza appare altresì condivisibile, nella parte in cui ha rilevato l'inammissibilità della domanda cautelare, per non avere i ricorrenti impugnato l'atto finale del procedimento elettorale avente rilevanza esterna.
Infatti, l'art. 115 del Regolamento Dell'Ordine prevede che “Durante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne (comma 1). Il Gran Maestro eletto insedia i DI NI eletti e ne riceve la promessa solenne (comma 2).” R.G. n. 34621/2024
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Dalla tale norma si evince l'avvicendamento dei seguenti atti: la redazione del verbale della C.E.N. (art. 114 Reg. GOI); l'insediamento, in occasione della Gran Loggia, in cui il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne (art. 115, comma 1, Reg. GOI) e ove, in seguito, il nuovo Gran Maestro eletto insedia i DI NI eletti e ne riceve la promessa solenne (art. 115, comma 2, Reg. GOI); la promulgazione e l'esecuzione da parte del nuovo Gran Maestro delle delibere della Gran Loggia (art. 32, lett. a, Reg. GOI).
Sicchè la disciplina del sistema elettorale (artt. da 108 a 115 del Reg. GOI) consente di affermare Par che l'atto di proclamazione ufficiale del costituisce l'atto conclusivo delle elezioni, per mezzo del quale il nuovo Gran Maestro subentra formalmente al predecessore e, acquisiti pieni poteri, procede ad insediare i DI NI (art. 115, comma 2, del Reg. GOI).
Premesso ciò, in sede cautelare i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro, quale atto finale dell'iter elettorale, avente rilevanza giuridica esterna.
A tal proposito, non é condivisibile quanto eccepito dai reclamanti, secondo cui la proclamazione del nuovo Gran Maestro non costituirebbe un atto formale autonomamente impugnabile, poiché integrerebbe solo un verbale della seduta della Gran Loggia.
Invero, secondo i deducenti, l'atto di proclamazione rappresenterebbe un mero passaggio rituale, Con con cui il Gran Maestro si limita ad attuare la determinazione della , sicché, integrando un atto orale, non avente natura deliberativa, non rileverebbe nell'ordinamento giuridico e non sarebbe autonomamente impugnabile.
L'assunto è infondato. Infatti, le norme del regolamento dedicate alla disciplina delle elezioni del Gran Maestro prevedono una successione di atti, un procedimento che si articola in alcuni atti aventi rilevanza interna, che sfociano negli atti aventi rilevanza esterna compiuti nel corso della Gran Loggia, quali la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali, la proclamazione ufficiale del Gran Maestro e l'insediamento dei DI NI Eletti.
L'interpretazione letterale delle norme regolamentari espressamente dedicate agli atti conclusivi della dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali, della proclamazione ufficiale del GM e dell'insediamento degli eletti, è inequivoca. Si tratta di atti espressamente definiti atti ufficiali compiuti nel corso della Gran Loggia. L'art. 108 parla di dichiarazione ufficiale; l'art. 115 parla di proclamazione ufficiale del GM e di formale insediamento degli eletti nelle rispettive cariche.
,In tale senso depone altresì la circostanza per cui gli atti aventi rilevanza esterna sono adottati all'interno della Gran Loggia che, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione del GOI, è la suprema autorità della Comunione Massonica Italiana.
Di contro del tutto irrilevante ai fini della sua rilevanza giuridica esterna è che si tratti di atti orali
, di cui viene redatto processo verbale, atteso che né la legge, né l'atto costitutivo impone la forma scritta per tali atti, di cui tuttavia il regolamento prevede che ne sia redatto processo verbale,
Pertanto, é indubbio che la proclamazione del Gran Maestro costituisca un atto avente rilevanza giuridica e che, come tale, sia suscettibile di impugnazione. A conferma di ciò basti osservare che è proprio il verbale di Gran Loggia, in cui si dà atto dell'intervenuta proclamazione, l'atto scritto R.G. n. 34621/2024
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che viene trasmesso alle PPAA (Agenzia delle Entrate, Ministeri, ecc.) ovvero agli istituti bancari ovvero ad altri terzi con i quali il GOI ha rapporti al fine di comunicare ufficialmente l'avvenuto mutamento della governance ( e del legale rappresentante pro tempore del Controparte_9 Cont nuovo Gran Maestro).
I ricorrenti hanno, invece, erroneamente chiesto la sospensione di atti diversi e, in particolare, del Verbale CEN del 9.3.2024, del Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all'insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari, poiché tali atti sono rispettivamente anteriore e successivo rispetto a quelli conclusivi del procedimento elettorale aventi rilevanza esterna.
Infine parimenti infondata é l'affermazione per cui i ricorrenti avrebbero impugnato correttamente ogni altro atto connesso e/o conseguente, includendovi anche la proclamazione, sicchè la caducazione dell'atto anteriore impugnato (il verbale della CEN del 10 marzo 2024) avrebbe travolto automaticamente il travolgimento degli atti successivi, anche se genericamente indicati.
Al contrario, gli istanti avrebbero dovuto impugnare specificamente gli atti conclusivi del procedimento elettorale, aventi rilevanza esterna, sicchè, non avendovi provveduto, essi hanno proposto una domanda inammissibile, che in quanto tale non può comportare la caducazione degli atti successivi.
Dovendo rilevarsi in via preliminare l'inammissibilità della domanda cautelare proposta, resta assorbita ogni altra questione relativa al fumus boni iuris e al periculum in mora.
In conclusione, dunque, il reclamo va rigettato, con conferma dell'ordinanza cautelare reclamata.
Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata alla definizione di quest'ultimo ogni decisione in ordine alle spese.
-
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- spese al merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 4/03/2023.
Il Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo
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SEZIONE XVI CIVILE
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore
Dott.ssa Enrica Ciocca Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. RG 31262-1/2024, proposto da
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e Parte_6 Parte_7
Con gli Avv.ti Pieremilio Sammarco e Alessandro de Belvis
RECLAMANTI
CONTRO
- e CP_1 CP_2
Con l'Avv. Marco Panone
- (C.F. e P.I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del suo Presidente legale rappresentante p.t. CP_4
Con gli Avv.ti Raffaele D'Ottavio e Umberto Limongelli
- (C.F. e P.I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del curatore speciale Avv. Raffaele Cappiello
Con l'avv. Raffaele Cappiello
RESISTENTI R.G. n. 34621/2024
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premesso in fatto:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 vevano convenuto in giudizio il , deducendo che: Pt_7 Controparte_3
- i medesimi erano associati del , componevano la Lista numero 1 ed Controparte_3 erano stati candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche di Gran Maestro e membro effettivo della Giunta, per il quinquennio 2024/2029;
- le elezioni si erano svolte in data 3.03.2024;
- all'esito dello scrutinio, con verbale del 9/10.03.2024, la Commissione Elettorale Nazionale aveva determinato i voti ottenuti da ogni lista: n. 6343 voti la Lista n. 1/Taroni; n. 6369 voti la Lista n. 2/Seminario, n. 688 voti la Lista n. LA PE;
- il GOI aveva proclamato il risultato all'assemblea della Gran Loggia di Rimini del 5/6.04.2024;
- sulla scorta di tale risultato, nella suddetta adunanza il precedente Gran Maestro CP_4 aveva insediato quale nuovo Gran Maestro , che, a sua volta, aveva
[...] Persona_1 proclamato la giunta e nominato Gran Maestri Onorari e CP_4 Persona_2 Con
- tuttavia, le votazioni e lo scrutinio erano invalidi, poiché la aveva considerato nulli i voti espressi nelle schede recanti il talloncino antifrode;
in particolare: Con a) lo scrutinio della Circoscrizione Abruzzo era illegittimo, giacché la aveva invalidato 28 schede recanti tagliandino, ma l'annullamento era illegittimo, in quanto infondato, inficiante il diritto di voto e volto a pilotare l'esito delle elezioni;
b) lo scrutinio della Circoscrizione Lombardia era illegittimo, perché, sebbene l'UEC avesse già risolto la contestazione mossa da un rappresentante di lista, decidendo che la presenza del tagliandino non costituisse motivo di annullamento, malgrado ciò, la Con
aveva annullato 137 schede, in spregio all'art. 114 Reg. GOI;
c) lo scrutinio della Circoscrizione Sicilia era illegittimo, in quanto, nonostante nella Sezione di Palermo, il numero delle schede votate superasse il numero delle firme dei votanti e nella Sezione di Enna il plico con le schede votate fosse pervenuto all'UEC in Con ritardo, malgrado ciò, la essa aveva convalidato lo scrutinio;
- tali irregolatità avevano danneggiato gli attori, poiché, se il riconteggio delle schede avesse considerato quelle ritenute nulle, avrebbe prevalso la lista n. 1/Taroni; Con
- quindi, gli attori avevano impugnato le determinazioni della inanzi alla Corte centrale;
- la Corte Centrale non aveva deciso il ricorso.
Premesso ciò gli attori chiedevano:
“A) in via preliminare e d'urgenza: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia della delibera di cui al Verbale CEN del 9.3.2024 del ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile Controparte_3 relativo all' “insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico;
B) nel merito:
3) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione ABRUZZO, Con annullare la decisione della di invalidare le 28 schede contestate dall' per Parte_8 R.G. n. 34621/2024
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Con il vizio in narrativa, ed annullare la decisione della che ha determinato le cifre elettorali delle Liste nn. 1 e 2 come da verbale in data 9-10 marzo 2024, e per l'effetto e pertanto assegnare nella Circoscrizione Abruzzo ulteriori 27 voti validi alla Lista n. 1/Leo ed Pt_1 un ulteriore voto valido alla Lista n.AN , determinando Per_1 conseguentemente le nuove cifre elettorali della Circoscrizione Abruzzo in ragione di 106 voti alla Lista n. 1/Leo di 127 voti alla Lista n. AN , ferme le cifre Pt_1 Per_1 della Lista n.LA PE (3 voti), e delle schede bianche (2); 4) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione LOMBARDIA, Con annullare la decisione della di invalidare le 137 schede con tagliandino antifrode attaccato già validamente scrutinate dall'unanime ed annullare la CP_6 Con decisione della che ha determinato le nuove cifre elettorali delle Liste nn. 1, 2 e 3 come da verbale in data 9-10- marzo 2024, e per l'effetto, conseguentemente riassegnare nella Circoscrizione Lombardia ulteriori 117 voti validi alla Lista.n.1/Leo Taroni, 12 voti validi alla Lista n.AN Seminario, e 6 voti validi Lista n.SQ (e due schede Per_3 bianche) e quindi confermare conseguentemente le cifre elettorali della Circoscrizione Lombardia in ragione di quanto aveva scrutinato l' , ovvero 829 voti validi CP_6 alla Lista n. 1/Leo 303 voti validi alla Lista n. AN Seminario, 44 voti validi alla Pt_1
Lista n.LA PE, nonché 4 schede nulle e 6 schede bianche;
5) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione SICILIA, Con annullare la decisione della di convalidare lo scrutinio delle schede votate nelle sezioni Con di Palermo e/o di Enna, nonché di annullare la decisione della di convalidare l'intero coacervo del suffragio siciliano e la decisione di confermare le cifre elettorali per i voti assegnati dall' in ragione di 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, 895 voti CP_7 validi alla Lista n. AN Seminario, 24 voti validi alla Lista n.LA PE, nonché 3 schede nulle e 6 schede bianche e per l'effetto - rideterminare le cifre elettorali nazionale detraendo 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo 895 voti validi alla Lista n. AN Pt_1
Seminario, e 24 voti validi alla Lista n.LA PE;
6) conseguentemente, rideterminare le cifre elettorali nazionali in ragione di 6.067 voti validi per la Lista n. di 5.486 Persona_4 voti validi per la Lista n.AN Seminario, ed in subordine per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi elettorali Abruzzo, Lombardia e Sicilia che precedono;
- di 6.482 voti validi per la Lista n.1/Leo e di 6.381 voti validi per la Lista n.AN Seminario, Pt_1 per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi elettorali Abruzzo e Lombardia che precedono, e quindi provvedere alla declaratoria di avvenuta elezione del Dott. Parte_1
a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, nonché di tutti gli altri componenti della Lista nelle rispettive cariche. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
^^^^^^
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e erano CP_1 CP_2 intervenuti nel suddetto giudizio, aderendo alle ragioni degli attori.
^^^^^^
-Con ricorso in corso di causa, ritualmente notificato, , , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e hiedevano la sospensione dei provvedimenti impugnati, asserendo che: Pt_6 Pt_7 R.G. n. 34621/2024
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- ricorreva il fumus boni iuris, giacché lo svolgimento delle elezioni era stato inficiato da Con gravi illegittimità, in quanto la aveva indebitamente annullato le schede elettorali recanti il talloncino antifrode e convalidato i voti espressi nella circoscrizione siciliana;
Cont
- sussisteva il fumus boni iuris perché gli organi direttivi del al fine di gestirne il patrimonio, si servivano di una Fondazione e della URBS S.r.l., ai cui atti gli associati non avevano accesso;
- sussisteva il periculum in mora, poiché, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti, vi era il rischio che: si consolidasse l'assetto determinatosi a seguito delle elezioni;
si aggravasse il conflitto interno alla massoneria italiana;
si oscurasse l'immagine del GOI;
si procrastinasse la gestione amministrativa e patrimoniale degli organi direttivi;
- occorreva nominare un amministratore giudiziario, poiché vi era il rischio che tutti gli atti di gestione compiuti dall'attuale Gran Maestro divenissero nulli per difetto di rappresentanza, se fossero state accolte le domande attoree all'esito del giudizio.
Premesso ciò, i ricorrenti chiedevano di:
“1) sospendere con effetto immediato l'efficacia del Verbale CEN del 9.3.2024 del Controparte_3
ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento del Gran
[...]
Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico. Il tutto con vittoria di spese ed onorari anche di questa fase di giudizio e con ogni altra riserva in ordine al riscontro processuale di controparte”.
^^^^^^
Anche nel giudizio cautelare e ffettuavano intervento volontario ad adiuvandum CP_1 CP_2 ex, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate dai ricorrenti.
^^^^^^
-Si costituiva nel giudizio cautelare il deducendo: Controparte_3
- la notifica tardiva della istanza cautelare e del decreto di fissazione dell'udienza;
- l'inammissibilità della domanda, poiché proposta avverso atti per cui era in corso un procedimento interno ex art. 209 ter e ss. Reg. GOI, pendente presso la Corte Centrale;
- l'inammissibilità della domanda, attesa l'omessa impugnazione degli atti di cui all'art. 115 Par Reg. GOI (di proclamazione del e di installazione dei DI NI);
- l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti di legge, atteso che gli attori non avevano denunciato violazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'insussistenza del fumus boni juris, poiché:
a) il regolamento GOI e la circolare interna recavano una disciplina elettorale esaustiva;
la circolare prevedeva che: “Al LO elettore sarà consegnata la scheda, dalla quale sarà stato staccato il tagliando nel quale è apposto il numero progressivo, onde evitare che gli scrutatori possano identificare il voto espresso”; tuttavia, il tagliandino non era staccato da numerose schede;
di conseguenza, gli scrutatori di seggio erano risaliti Con all'autore del voto;
quindi, la aveva annullato tutte le schede recanti il tagliando;
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Con b) lo scrutinio della Circoscrizione Abruzzo era legittimo, poichè la aveva correttamente annullato le 28 schede recanti il tagliando identificativo;
Con c) lo scrutinio della Circoscrizione Lombardia era legittimo, poiché il non aveva usurpato i poteri dell'UEC; quest'ultimo avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la contestazione dei rappresentanti di lista, annotarla nel verbale e riporre le schede
Con contestate in un plico separato, affinché la questione fosse risolta dalla , ex art. 114 Reg.; invece, l'UEC si era pronunciato sulla nullità delle schede recanti il talloncino,
Con decidendo di procedere alla attribuzione dei voti;
quindi, la aveva debitamente invalidato le schede contestate;
d) lo scrutinio della Circoscrizione Sicilia era legittimo, atteso che: la mancanza della firma di un votante nella sezione di Palermo non era indice del c.d. broglio della ballerina e non determinava la nullità di tutte le schede votate nel seggio di Palermo
e nella circoscrizione siciliana;
inoltre, la ritardata consegna del plico da parte della sezione di Enna non determinava la nullità delle schede votate né in quella sezione, né in Sicilia, poiché essa era sanzionata solo con la sospensione del responsabile;
e) l'insussistenza del periculum in mora, poiché gli atti impugnati non determinavano un pericolo di danno grave e irreparabile, non cagionando né un conflitto in tutta la massoneria italiana, né un dissidio interno al GOI, né il consolidamento della scellerata gestione del patrimonio immobiliare condotta dagli organi direttivi;
f) l'inammissibilità dell'istanza di nomina dell'amministratore giudiziario, poiché, se anche la nomina del nuovo amministratore fosse stata annullata, tutti gli atti di gestione compiuti dal Gran Maestro non sarebbero divenuti nulli per difetto di rappresentanza e comunque avrebbe operato la prorogatio imperi del precedente amministratore.
Premesso ciò, la parte resistente così concludeva:
“Riservando al giudizio ordinario più approfondite deduzioni sulle domande attoree di merito di ricalcolo dei risultati, evidentemente inammissibili ed infondate, si rassegnano le seguenti conclusioni: - qualora le Parti Attrici dovessero chiedere termine per esaminare e controdedurre alla presente memoria, si confida nella concessione di un doppio termine che consenta alla parte convenuta di replicare alle difese delle Controparti. - si confida nel rigetto delle istanze cautelari avversarie per mancanza dei presupposti di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi”.
^^^^^^
-Con ordinanza del 10.8.2024 il giudice dichiarava inammissibile il ricorso cautelare, rilevando:
- l'infondatezza dell'istanza di nomina di un amministratore giudiziario, poiché: tale provvedimento era estraneo alla disciplina prevista dall'art. 23 c.c.; la sospensione della delibera avrebbe consentito la prorogatio degli organi direttivi uscenti;
alle associazioni non riconosciute non era applicabile l'art. 2409 c.c.; i ricorrenti non avevano allegato le irregolarità gestorie del nuovo organo amministrativo;
- l'infondatezza della prima eccezione preliminare sollevata dal resistente, relativa all'inammissibilità della domanda per pendenza di un procedimento endoassociativo;
invero, i ricorrenti si erano rivolti alla giustizia domestica, ma la Corte non aveva deciso prontamente, per cui essi non potevano essere privati a tempo indeterminato del diritto di adire la giustizia ordinaria;
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- la fondatezza della seconda eccezione preliminare, inerente all'inammissibilità della domanda in ragione dell'impugnazione di atti meramente endoassociativi;
infatti, gli istanti avrebbero dovuto impugnare l'atto di proclamazione ufficiale del nuovo Gran Maestro, poiché esso costituiva l'atto finale della procedura elettorale ex art. 115 Reg. GOI;
inoltre, atteso che il ricorso cautelare poteva essere proposto solo in corso di causa, che esso doveva essere coerente con le conclusioni rassegnate nel giudizio di merito e che la domanda attorea non aveva contestato l'atto finale dell'iter elettorale, se il ricorso fosse stato accolto, la sospensione avrebbe riguardato un atto diverso da quelli impugnati;
pertanto, il ricorso era inammissibile, risultando assorbito l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Premesso ciò, il giudice cautelare così disponeva: “dichiara inammissibile l'istanza cautelare ex art. 23, comma 3, c.c.; rimette all'esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione del regime delle spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito”.
^^^^^^
-Avverso tale ordinanza, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 proponevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deducendo che:
- il Giudice aveva erroneamente ritenuto che la proclamazione da parte del Gran Maestro uscente costituisse l'atto finale dell'iter elettorale, poiché esso integrava un mero Con passaggio rituale, con cui il Gran Maestro aveva eseguito la determinazione della;
pertanto, poiché l'atto di proclamazione non era autonomamente impugnabile, il ricorso cautelare era stato correttamente proposto;
inoltre, una volta travolti i due atti Con presupposti (la delibera e il successivo decreto), sarebbe venuto meno anche l'atto di proclamazione;
- il Giudice aveva erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di nomina un amministratore giudiziario, in quanto, in caso di sospensione delle delibere impugnate, gli organi direttivi uscenti non avrebbero operato in regime di prorogatio, stante l'inapplicabilità alla massoneria dell'art. 2385 c.c.;
- il Giudice non aveva trattato gli ulteriori profili di merito.
Tutto ciò premesso, i reclamanti chiedevano che:
“l'On.le Tribunale di Roma adìto Voglia, previa sospensione degli effetti esecutivi ex lege, ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., revocare ovvero, in subordine, modificare, in accoglimento delle ragioni dei reclamanti, il Decreto di inammissibilità n. cronol. 221/2024 del 14/08/2024 emesso all'esito del procedimento cautelare R.G.n. 31262-1/2024 Sezione Feriale Promiscua – Giudice Dott. Scerrato, e, per l'effetto, accogliere in conformità al procedimento cautelare le ivi ribadite: CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare e d'urgenza: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia Con della delibera di cui al Verbale del 9.3.2024 del ed il Controparte_3 conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le R.G. n. 34621/2024
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funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico;
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia acquisire ex officio il fascicolo del giudizio cautelare R.G.N. 31262-1/2024 e, ove ritenuto, anche quello del merito R.G.N. 31262/2024.”
^^^^^^
-Anche in sede di reclamo i costituivano quali terzi intervenienti ad adiuvandum CP_1 CP_2 dei reclamanti, deducendo l'erroneità dell'ordinanza, laddove:
- non aveva accordato la nomina di un amministratore giudiziario, atteso che il Tribunale avrebbe potuto disporla, in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati;
- aveva dichiarato inammissibile il ricorso, non essendo impugnabili né l'atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro, né l'atto di insediamento dei nuovi dignitari;
- non aveva concesso la sospensione cautelare, sebbene l'annullamento fosse viziato da Cont eccesso di potere e contrario allo statuto dell'associazione
Premesso ciò, gli intervenienti chiedevano:
“Voglia l'Ecc.mo Collegio adìto, in riforma del provvedimento cautelare impugnato, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni formulate nella fase cautelare ed ivi ribadite ossia di voler provvedere in via di urgenza ex art. 23 c.c., anche inaudita altera parte, a: 1) sospendere con effetto immediato l'efficacia del Verbale CEN del 9.3.2024 del
[...]
ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' “insediamento Controparte_3 del Gran Maestro e dei DI dignitari” ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;
2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico. Il tutto con vittoria di spese ed onorari anche di questa fase di giudizio e con ogni altra riserva in ordine al riscontro processuale di controparte. Si considerino allegati gli atti/documenti della fase cautelare e tutti gli atti/ documenti di entrambi i gradi di parte ricorrente-reclamante. Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia acquisire ex officio il fascicolo del giudizio cautelare R.G.N. 31262-1/2024 e, ove ritenuto, anche quello del merito R.G.N. 31262/2024”.
^^^^^^
Si costituiva altresì in fase di reclamo il deducendo: Controparte_3
- la correttezza dell'ordinanza, ove aveva dichiarato inammissibile la domanda cautelare, in ragione della mancata impugnazione degli atti conclusivi del procedimento elettorale;
- la correttezza dell'ordinanza, laddove non aveva nominato un Amministratore Giudiziario, poiché ciò avrebbe comportato una pronunzia rescissoria, inammissibile ex art. 23 c.c. e giacché ricorrevano i presupposti per la perpetuatio imperi delle cariche uscenti;
- l'inammissibilità della domanda, stante la pendenza del procedimento endoassociativo;
- l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché il CEN aveva correttamente: a) annullato le schede recanti il tagliando di riconoscimento, in quanto la disciplina elettorale associativa ne prevedeva il distacco prima della consegna al votante;
R.G. n. 34621/2024
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b) annullato le 28 schede dell'Abruzzo, perché il mantenimento del tagliandino era servito per individuare la provenienza dei voti;
c) annullato le 137 schede nella circoscrizione Lombardia, poiché l'UEC non avrebbe potuto risolvere la contestazione del rappresentante di lista, ma avrebbe dovuto annotarla nel Con verbale, riporre le schede contestate in un plico e rimettere ogni questione alla;
d) convalidato le schede nella circoscrizione Sicilia, poiché: la mancanza della firma di un votante nella sezione di Palermo non era indice del cd. broglio della ballerina e non comportava l'annullamento di tutti i voti espressi nella circoscrizione siciliana;
la ritardata consegna del plico da parte della sezione di Enna non determinava la nullità delle schede votate né in quella sezione né nell'intera circoscrizione siciliana;
- l'insussistenza del periculum in mora, atteso che le vicende elettorali del GOI non avrebbero generato un conflitto in tutta la massoneria italiana, né all'interno del GOI, né sussisteva il rischio che gli atti di gestione compiuti dall'attuale Gran Maestro dinvenissero nulli per difetto di rappresentanza, in caso di accoglimento delle domande attoree.
Premesso ciò, il così concludeva: Controparte_3
“Riservando al giudizio ordinario più approfondite deduzioni sulle domande attoree di merito di ricalcolo dei risultati, evidentemente inammissibili ed infondate, si rassegnano le seguenti conclusioni: si confida nel rigetto per inammissibilità e infondatezza delle istanze cautelari avversarie anche di reclamo per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi difensivi.”
^^^^^^ Con istanza del 25.11.2024, i reclamanti chiedevano la nomina di un Curatore Speciale ex art 78 c.p.c., attesa l'incerta l'individuazione del Rappresentante Legale del GOI.
All'udienza del 27.11.2024, Il Tribunale, preso atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 28.10.2024, procedeva d'ufficio alla nomina di un Curatore Speciale per il Controparte_3
, nella persona dell'Avv. Raffaele Cappiello.
[...]
^^^^^^
Pertanto, si costituiva in giudizio l'Avv. Cappiello, in qualità di curatore speciale del
[...]
deducendo che: Controparte_3
- nel giudizio RG. 34800-1/2024 il Tribunale aveva accordato la sospensione cautelare;
- l'ordinanza era erronea, laddove aveva: disposto l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione dell'atto di proclamazione, atteso che i ricorrenti avevano correttamente chiesto la sospensione del Verbale CEN del 9.3.2024 ed ogni altro atto connesso, categoria Par in cui rientrava la proclamazione del;
reputato che l'istanza cautelare divergesse dalle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito;
- sussisteva il fumus boni iuris, data l'irregolarità delle votazioni e dello scrutinio;
- sussisteva il periculum in mora, poichè, nelle more del giudizio di merito, vi era il pericolo che il GOI fosse presieduto da un Gran Maestro proclamato all'esito di elezioni invalide.
Premesso ciò, il Curatore Speciale chiedeva:
(…) di sospendere ai sensi dell'art. 23, co. 3, c.c. l'efficacia: - delle delibere adottate dalla C.E.N. con verbale del 9 marzo 2024, statuenti sui criteri per l'annullamento delle schede R.G. n. 34621/2024
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votate e sull'attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l'elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;
- il conseguente atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di
[...]
, adottato dal Gran Maestro in data 06/04/2024 nonché il decreto Per_1 CP_4 di insediamento a Gran Maestro di e dei Persona_1 Parte_10
, ed
[...] Parte_11 Parte_12 Persona_5 Parte_13
e del Gran Segretario el 6/9 aprile 2024”. Parte_14 Persona_6
^^^^^^
Con ulteriore comparsa depositata il 20.01.2025, costituiva il GOI deducendo: Controparte_3
Con
- che con ordinanza del 25/30.10.2024, il Tribunale aveva sospeso il verbale della del
9-10.03.2024, la proclamazione del GM e la installazione dei Membri Eletti di Giunta;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo (RG 46938/2024);
- che con delibera del 02.11.2024 aveva assunto la carica di Gran Maestro;
CP_4
- che il 15.11.2024 si era concluso il procedimento interno, con la conferma della proclamazione della Lista n. 2;
- che detta delibera era stata impugnata in separato procedimento (R.G. 55698/2024);
- che all'udienza del 27.11.2024 era stato nominato di curatore speciale del GOI;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo (n. 51831/2024 RG);
- che il 13.12.2024 si era costituito in giudizio il curatore speciale, aderendo al reclamo;
- che il 17.11.2025, la Corte d'Appello aveva revocato la nomina del curatore speciale;
- la correttezza della revoca del curatore, per carenza dei presupposti ex art. 78 c.p.c., CP_ giacché con delibera del 02.11.2024 la rappresentanza del GOI era stata assunta dal
- l'istanza di espunzione dal fascicolo degli atti compiuti dal curatore speciale;
- la richiesta di riunione dei giudizi nn. 34800, 34800-1, 34800-2, 46938, 31262, 31262-1,
34621, 48281, 48281-1, 48281-2, 55698, 55698-1, 54171, 54542 del 2024 e 499 del 2025;
- l'inammissibilità della domanda, poiché il procedimento interno era stato definito il
15.11.2024 e ciò determinava l'improcedibilità dei giudizi avviati contro gli atti pregressi;
- la correttezza dell'ordinanza, ove aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti conclusivi delle elezioni;
Con
- l'infondatezza della domanda, poiché il aveva agito correttamente;
- la validità della legale rappresentanza del GOI, che, dopo l'ordinanza del 25/30.10.2024 CP_ era passata in capo al Gran Maestro uscente in forza della prorogatio imperii;
- l'inadeguatezza dell'operato del curatore speciale.
Premesso ciò, il chiedeva: Parte_15
“Si confida in via preliminare nella espunzione dal fascicolo degli atti del curatore revocato dalla Corte d'Appello, nella rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riunione di procedimenti nn 34800, 34800-1, 34800-2, 46938, 31262, 31262-1, 34621, 48281, 48281-1, 48281-2, 55698, 55698-1, 54171, 54542, tutti del 2024 e 499 del 2025, aventi stesso oggetto, e nel merito, si confida nel rigetto del reclamo per inammissibilità/improcedibilità e infondatezza delle domande avversarie attoree per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi difensivi anche delle fasi cautelari.”
- osserva in diritto R.G. n. 34621/2024
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Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure che ha rigettato l'stanza.
Invero, il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario esorbita dalla disciplina prevista dall'art. 23, comma 3, c.c., ai sensi del quale: “Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”. Da ciò deriva che la sospensione cautelare ha come unica finalità quella di caducare gli effetti della delibera impugnata, restando preclusa ogni altra determinazione. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto designare tale figura, nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ai sensi dell'art. 23 c.c..
Oltre a ciò, se anche il ricorso fosse stato accolto e il Gran Maestro neoeletto fosse stato sospeso, non si sarebbe verificato alcun vuoto di attribuzioni, da colmare tramite la nomina dell'amministratore giudiziario, poiché sarebbero perdurati i dignitari uscenti, in virtù del principio della prorogatio imperii, ai sensi dell'art. 2385 c.c. Sul punto, in adesione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ritiene che la norma, sebbene dettata in materia societaria, si applichi anche alle associazioni non riconosciute. Invero: “In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (…)” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ord. n. 24214 del 30/09/2019).
Sempre in via preliminare, ai fini dell'ammissibilità della presente domanda deve ritenersi irrilevante la pendenza del procedimento endoassociativo incardinato dai ricorrenti innanzi alla Corte Centrale del GOI, ai sensi degli artt. 209 ter e ss. del Regolamento, impugnando il medesimo verbale CEN del 9-10/3/2024 che costituisce oggetto del presente giudizio.
Invero, deve condividersi quanto già evidenziato nell'ordinanza impugnata e cioè che, se la domanda giudiziale si ritenesse inammissibile in ragione della pendenza del procedimento di autodichia, non avendo la Corte Centrale del Goi provveduto entro il termine di dieci giorni previsto, i ricorrenti sarebbero privati a tempo indeterminato del diritto di rivolgersi alla giustizia ordinaria, vedendo frustrato il loro interesse all'accertamento della ritualità delle elezioni e della nomina dei nuovi eletti.
L'ordinanza appare altresì condivisibile, nella parte in cui ha rilevato l'inammissibilità della domanda cautelare, per non avere i ricorrenti impugnato l'atto finale del procedimento elettorale avente rilevanza esterna.
Infatti, l'art. 115 del Regolamento Dell'Ordine prevede che “Durante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne (comma 1). Il Gran Maestro eletto insedia i DI NI eletti e ne riceve la promessa solenne (comma 2).” R.G. n. 34621/2024
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Dalla tale norma si evince l'avvicendamento dei seguenti atti: la redazione del verbale della C.E.N. (art. 114 Reg. GOI); l'insediamento, in occasione della Gran Loggia, in cui il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne (art. 115, comma 1, Reg. GOI) e ove, in seguito, il nuovo Gran Maestro eletto insedia i DI NI eletti e ne riceve la promessa solenne (art. 115, comma 2, Reg. GOI); la promulgazione e l'esecuzione da parte del nuovo Gran Maestro delle delibere della Gran Loggia (art. 32, lett. a, Reg. GOI).
Sicchè la disciplina del sistema elettorale (artt. da 108 a 115 del Reg. GOI) consente di affermare Par che l'atto di proclamazione ufficiale del costituisce l'atto conclusivo delle elezioni, per mezzo del quale il nuovo Gran Maestro subentra formalmente al predecessore e, acquisiti pieni poteri, procede ad insediare i DI NI (art. 115, comma 2, del Reg. GOI).
Premesso ciò, in sede cautelare i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro, quale atto finale dell'iter elettorale, avente rilevanza giuridica esterna.
A tal proposito, non é condivisibile quanto eccepito dai reclamanti, secondo cui la proclamazione del nuovo Gran Maestro non costituirebbe un atto formale autonomamente impugnabile, poiché integrerebbe solo un verbale della seduta della Gran Loggia.
Invero, secondo i deducenti, l'atto di proclamazione rappresenterebbe un mero passaggio rituale, Con con cui il Gran Maestro si limita ad attuare la determinazione della , sicché, integrando un atto orale, non avente natura deliberativa, non rileverebbe nell'ordinamento giuridico e non sarebbe autonomamente impugnabile.
L'assunto è infondato. Infatti, le norme del regolamento dedicate alla disciplina delle elezioni del Gran Maestro prevedono una successione di atti, un procedimento che si articola in alcuni atti aventi rilevanza interna, che sfociano negli atti aventi rilevanza esterna compiuti nel corso della Gran Loggia, quali la dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali, la proclamazione ufficiale del Gran Maestro e l'insediamento dei DI NI Eletti.
L'interpretazione letterale delle norme regolamentari espressamente dedicate agli atti conclusivi della dichiarazione ufficiale dei risultati elettorali, della proclamazione ufficiale del GM e dell'insediamento degli eletti, è inequivoca. Si tratta di atti espressamente definiti atti ufficiali compiuti nel corso della Gran Loggia. L'art. 108 parla di dichiarazione ufficiale; l'art. 115 parla di proclamazione ufficiale del GM e di formale insediamento degli eletti nelle rispettive cariche.
,In tale senso depone altresì la circostanza per cui gli atti aventi rilevanza esterna sono adottati all'interno della Gran Loggia che, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione del GOI, è la suprema autorità della Comunione Massonica Italiana.
Di contro del tutto irrilevante ai fini della sua rilevanza giuridica esterna è che si tratti di atti orali
, di cui viene redatto processo verbale, atteso che né la legge, né l'atto costitutivo impone la forma scritta per tali atti, di cui tuttavia il regolamento prevede che ne sia redatto processo verbale,
Pertanto, é indubbio che la proclamazione del Gran Maestro costituisca un atto avente rilevanza giuridica e che, come tale, sia suscettibile di impugnazione. A conferma di ciò basti osservare che è proprio il verbale di Gran Loggia, in cui si dà atto dell'intervenuta proclamazione, l'atto scritto R.G. n. 34621/2024
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che viene trasmesso alle PPAA (Agenzia delle Entrate, Ministeri, ecc.) ovvero agli istituti bancari ovvero ad altri terzi con i quali il GOI ha rapporti al fine di comunicare ufficialmente l'avvenuto mutamento della governance ( e del legale rappresentante pro tempore del Controparte_9 Cont nuovo Gran Maestro).
I ricorrenti hanno, invece, erroneamente chiesto la sospensione di atti diversi e, in particolare, del Verbale CEN del 9.3.2024, del Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all'insediamento del Gran Maestro e dei DI dignitari, poiché tali atti sono rispettivamente anteriore e successivo rispetto a quelli conclusivi del procedimento elettorale aventi rilevanza esterna.
Infine parimenti infondata é l'affermazione per cui i ricorrenti avrebbero impugnato correttamente ogni altro atto connesso e/o conseguente, includendovi anche la proclamazione, sicchè la caducazione dell'atto anteriore impugnato (il verbale della CEN del 10 marzo 2024) avrebbe travolto automaticamente il travolgimento degli atti successivi, anche se genericamente indicati.
Al contrario, gli istanti avrebbero dovuto impugnare specificamente gli atti conclusivi del procedimento elettorale, aventi rilevanza esterna, sicchè, non avendovi provveduto, essi hanno proposto una domanda inammissibile, che in quanto tale non può comportare la caducazione degli atti successivi.
Dovendo rilevarsi in via preliminare l'inammissibilità della domanda cautelare proposta, resta assorbita ogni altra questione relativa al fumus boni iuris e al periculum in mora.
In conclusione, dunque, il reclamo va rigettato, con conferma dell'ordinanza cautelare reclamata.
Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata alla definizione di quest'ultimo ogni decisione in ordine alle spese.
-
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- spese al merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 4/03/2023.
Il Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo