Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11496/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19 Maggio 1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] in vicolo Beato Angelico 27 con l'Avv. M. Clementina Astorino presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 17 Ottobre 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] in vicolo Beato Angelico 27 con l'Avv. Goffredo Iacobino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Milano il 13.9.1997
pagina 1 di 6
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ), Parte_5 CodiceFiscale_5 tutti nati a Milano il 24.6.2001, cittadini italiani, residenti a [...], in vicolo Beato Angelico n.
27, oggi di anni 23, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti ed integrato con la procura alle liti in data 23.1.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli , e , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, Pt_3 Pt_4 Pt_5 resteranno collocati con il padre presso la casa coniugale.
3. Il sig. provvederà al mantenimento ordinario dei figli con lui conviventi, mentre le Parte_3 eventuali spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. La casa coniugale sita a Lainate (MI) in vicolo Beato Angelico n. 27, di proprietà dei coniugi al
50% ciascuno, fino alla vendita di cui al punto seguente, viene assegnata con quanto l'arreda al sig.
. Parte_3
5. La sig.ra si obbliga a vendere al sig. , che accetta, la propria quota di proprietà Pt_2 Parte_3 pari al 50% della casa coniugale sita a Lainate (MI), in vicolo Beato Angelico n. 27 e costituita da:
- villetta di un locale, cucina e servizio con giardino di proprietà esclusiva al piano terra, due locali e servizio al piano primo e locale al piano secondo sottotetto non abitabile nonché cantina al piano interrato, il tutto censito nel catasto fabbricati del suddetto comune al foglio 16, mappale 1436, sub. 3, piano T-S1-1-2 zona censuaria U, cat. A/7, cl. 4, vani 7.5, R.C. € 716,58;
- box ad uso autorimessa di pertinenza dell'unità immobiliare di cui sopra avente accesso dal civico 29 di vicolo Beato Angelico sito al piano interrato censito al catasto fabbricati al foglio 16, mappale
1436, sub. 6, p. S1, z.c.U., cat. C/6, cl. 6, mq 42, R.C. € 114,96; il tutto con annessa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi dell'intero fabbricato che sono comuni per legge e destinazione con particolare riferimento alla corsia di accesso ai boxes distinta al subalterno 1 del mappale 1436.
Il corrispettivo del trasferimento è concordemente determinato dalle parti in € 216.000,00. Il sig.
[...]
ha già corrisposto alla sig.ra la somma di € 152.000,00 con bonifici, la restante somma Pt_3 Pt_2 pari ad € 64.000,00 verrà corrisposta in rate mensili da € 1.000,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025.
La stipula del rogito di trasferimento della proprietà dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal pagina 2 di 6 deposito della sentenza di separazione, presso notaio che sarà indicato dal sig. . Parte_3
Detto trasferimento di proprietà risulta essere funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile. I coniugi convengono che, per l'atto di trasferimento della proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del
21.6.2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19
L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
6. Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra , che accetta, la proprietà dell'autovettura Parte_3 Pt_2
Renault Captur tg GM682BW, telaio n. VF1RJB00270107365, immatricolata il 17.1.2023, di proprietà dello stesso. Il passaggio di proprietà dell'autovettura dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione. I coniugi convengono che per l'atto di trasferimento della proprietà dell'autovettura, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74.
7. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 7.000,00, pari alla somma che entrambi i Parte_3 Pt_2 coniugi hanno versato nel corso degli anni con destinazione specifica per il riscatto finale dell'autovettura Renault Captur tg GM682BW.
8. La liquidità esistente sul conto corrente n. 67261 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. e cointestato tra il sig. e la sig.ra e su cui appoggia il mutuo relativo alla casa coniugale, resta di Parte_3 Pt_2 proprietà esclusiva del sig. , che si farà carico di pagare le rate del mutuo mancanti fino Parte_3 all'estinzione dello stesso.
Dal detto conto corrente verrà tolta la cointestazione con la sig.ra , di modo che lo stesso resti Pt_2 intestato solo al sig. , ove ciò non fosse possibile, all'estinzione del mutuo o anche prima – a Parte_3 seconda delle indicazioni della banca, il detto conto corrente verrà estinto e la liquidità esistente al momento dell'estinzione sarà di pertinenza esclusiva del sig. . Parte_6
9. Il sig. si farà integralmente carico di pagare, fino alla scadenza, i premi assicurativi delle Parte_3 polizze vita n. 71493122, n. 71493061 e n. 71493050 sottoscritte il 30.5.2014 a favore Parte_7 rispettivamente di ogni figlio.
10. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti non viene richiesto nessun assegno di mantenimento e dichiarano di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per nessuna ragione derivante e/o connessa e/o conseguente al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 3 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_6 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Milano il 13.9.1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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