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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2285/2023 tra le parti:
ATTORE
( già rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
e successivamente rappresentato e difeso dall'avv. Davide Sortino ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
) rappresentata e difesa dall'avv. GRANI NICOLA CP_1 C.F._3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: - Nel merito, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo impugnato valido in tutte le sue voci e per tutti i suoi punti, reiterarlo, conseguenzialmente annullare la sentenza nella parte in cui dichiara respinto lo stesso. Per l'effetto, riformulare la parte economica della stessa condannando controparte alla dazione delle somme di primo e secondo grado ed ancora, per l'effetto riformulare la Sentenza per i motivi formulati ed argomentati nel corpo del presente atto e confermare in toto il Decreto
Ingiuntivo, consequenzialmente disponendone l'integrale comandiamo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio ovvero, in via subordinata, con integrale compensazione delle spese di lite.
Convenuto: 1) Respingersi l'appello ex adverso proposto. 2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge.
Fatto e Processo
Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza del DP Parte_1 di Verona n. 178/23, emessa il 7/2/23, con la quale era stata accolta l'opposizione svolta dalla sig.ra nei confronti del d.i. 240/22 emesso dal Giudice di Pace di Verona il 24/1/22 per euro CP_1
2.363,60.
In particolare, l'appellante ha dichiarato:
- di aver difeso la sig.ra nel procedimento penale 138/18 avanti il DP di Modica, ove CP_1 era stata tratta a giudizio quale imputata, assieme al sig. ; Per_1
- che in quel giudizio era stato nominato difensore d'ufficio e, all'esito della nomina fiduciaria, aveva tenuto altre tre udienze (per un totale di quattro udienze di cui una di rinvio);
- di aver difeso la sig.ra anche nel procedimento penale (n. 3262/17) dinanzi al CP_1
Tribunale di Ragusa, ove l'appellata si era costituita quale parte civile e di aver, quindi, svolto due udienze (di cui una di rinvio per difetto di notifica all'imputato e una per la costituzione di parte civile);
- che il COA di Siracusa aveva emesso parere di congruità per euro 1.800,00 oltre accessori;
- che quindi aveva richiesto il d.i. poi opposto dalla . CP_1
In particolare, l'appellante ha dedotto come primo motivo di gravame l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure, laddove avrebbe indicato che l'avv. era intervenuto nel giudizio Pt_1 dinanzi al Giudice di Ragusa, quale sostituto dell'avv. Mainenti, per depositare la costituzione di parte civile a nome di quest'ultima.
Con il secondo motivo di gravame, l'avv. evidenzia l'erroneità della pronuncia di prime Pt_1 cure, laddove ha statuito che per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica, il procuratore avrebbe dovuto calcolare un compenso unico rispetto all'attività difensiva svolta a favore di CP_1
e , con aumento per il secondo imputato e non due compensi distinti. Pertanto, avendo l'avv. Per_1
già ottenuto il proprio compenso dall'imputato , nulla avrebbe potuto ottenere dalla Pt_1 Per_1
. CP_1
L'appellante deduce sul punto che in realtà alla prima udienza era stata svolta una co-difesa per e , mentre per le successive tre udienze, quest'ultimo era stato difeso dall'avv. CP_1 Per_1
Manenti, residuando in capo all'appellante la difesa della sola . CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di liquidare i propri compensi, per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di accertare il credito professionale.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, per manifesta illogicità per aver omesso di condannare la , quanto meno per la differenza CP_1 economica legata al criterio di computo dei compensi indicati dallo stesso DP (ovvero liquidazione per uno dei due computati, con aumento per il secondo).
Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di valutare l'entità del credito professionale.
Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
In particolare, l'appellata ha dichiarato che:
- nel procedimento dinanzi al DP di Modica (138/18), la signora , come pure il sig. CP_1
era originariamente difesa di fiducia dall'avv. Maria AR Manenti del Persona_2
Foro di Catania;
- all'udienza del 22/11/2019, a causa dell'assenza dell'avv. Manenti, il Giudice di Pace aveva nominato difensore di d'ufficio di entrambi gli imputati e ) l'avv. CP_1 Per_1 [...]
Parte_1
- in quella udienza, la signora aveva reso dichiarazioni spontanee offrendo al Giudice CP_1 delle produzioni documentali a supporto delle proprie affermazioni e il difensore d'ufficio neonominato si era limitato a chiedere “la produzione e l'acquisizione” dei documenti offerti dalla signora;
CP_1
- all'udienza del 24/07/2020, la signora risultava difesa di fiducia dall'avv. CP_1
mentre il sig. risultava difeso dall'avv. Maria Parte_1 Persona_2
AR Manenti;
- in quella sede l'Avv. aveva chiesto “rinvio per presentare Parte_1 documentazione per chiedere NDP per ne bis in idem”;
- l'avv. Manenti aveva depositato numerosa documentazione (“autorizzazione del comune e accettazione incarico;
delibera del giudice Reale 3688/2017 RGNRM nota prot 10546; ordinanza riesame sequestro”);
- l'avv. aveva, quindi, depositato “procura con revoca dell'avv. Manenti” e si era Pt_1 riservato di “produrre l'esito degli accessi agli atti già effettuato nei confronti degli Enti proprietari e/o responsabili dei canali”;
- all'udienza del 25/9/2020, l'avv. Manenti aveva depositato “nota difensiva per evidenziare come vi sia un ne bis in idem” e numerosa documentazione integrativa, mentre l'Avv. aveva chiesto di produrre: “istanza di accesso agli atti del 21/12/2019; istanza di Pt_1 accesso agli atti del 18/09/2020 e chiedeva l'acquisizione di una sezione del piano regolatore del Comune di Ispica con cerchiato il punto di cui stiamo discutendo ed un ingrandimento”;
- successivamente a tale udienza la signora aveva revocato il mandato difensivo all'avv. CP_1
Pt_1
- nel procedimento davanti al Tribunale di Ragusa (3262/17), la liquidazione del compenso per l'attività prestata non era stata oggetto del ricorso per d.i.;
- in quel processo la signora era, unitamente ai signori e CP_1 Parte_2 [...]
parte offesa;
Per_3
- il processo in questione vedeva come imputati i signori , e Controparte_3 CP_4
, chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 110 e 582 c.p. per avere procurato CP_5 lesioni personali alle parti offese colpendoli a mezzo di una frusta e con pugni;
- all'udienza del 18/09/2019, la signora , come i signori e erano difesi CP_1 Pt_2 Per_3 dall'avv. Maria AR Manenti del Foro di Catania che “depositava tre atti di costituzione di parte civile contenenti la propria nomina”;
- il giudice, non avendo disponibile la prova della notifica dell'atto di citazione a Parte_3
aveva rinviato al 05/02/2020 per la verifica della notifica;
[...]
- a tale data, in assenza dell'avv. Manenti, era presente l'avv. che aveva chiesto di Pt_1 costituirsi parte civile.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza dell'11/11/25, le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies cpc e il Giudice ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
I sei motivi di doglianza vanno esaminati unitariamente.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass. n.5987/1994; n.3627/1999; n.3016/2006).
Ora, è pacifico (anche in quanto documentale, cfr. doc 1 del fascicolo di I grado ) che nel CP_1 procedimento n. 138/18 dinanzi al DP di Modica, l'avv. sia stato nominato di fiducia dalla Pt_1 sig.ra , in vista dell'udienza del 24/7/2020 e che in tale veste abbia assistito l'appellata per CP_1 totali tre udienze (22/11/19 in cui è stato nominato d'ufficio, 24/7/2020 in cui è stato nominato di fiducia e 25/9/2020). Ciò posto, l'avv. è stato per l'udienza del 22/11/19, difensore d'ufficio anche del Pt_1 Per_1 ma già dalla udienza del 24/7/2020, il coimputato della aveva nominato di fiducia l'avv. CP_1
Manenti.
Ne discende che non ha pregio la tesi per cui l'avv. dovrebbe oggi chiedere un compenso Pt_1 unico per i due coimputati, con aumento del 30%, posto che le posizioni difensive sono state diverse.
Per quanto attiene al secondo giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, in cui la era persona CP_1 offesa, i verbali agli atti (doc. 3 fascicolo di I grado della odierna appellata) rendono atto della costituzione di parte civile da parte dell'avv. Manenti all'udienza del 18/9/19 e successivamente da parte dell'avv. , alla successiva udienza del 5/2/2020. Pt_1
Il Giudice del Tribunale di Ragusa ha ammesso, tuttavia, solo la costituzione di parte civile della con l'avv. e, quindi, occorre ritenere in non cale, ai fini quanto meno del presente CP_1 Pt_1 giudizio, la costituzione di parte civile con l'avv. Manenti.
Non trova, invece, sostegno documentale quanto riportato nella sentenza di primo grado, per cui l'avv. sarebbe intervenuto solo quale sostituto dell'avv. Manenti, tenuto conto che proprio Pt_1 dal verbale del 5/2/2020, emerge chiaramente come l'atto di costituzione con difensore l'avv.
scontava la mancanza di firma per autentica di quest'ultimo, il quale ha “rimediato” Pt_1 esibendo l'atto alla e apponendo la firma per autentica. CP_1
E' chiaro, quindi, che l'avv. non abbia rappresentato la sig.ra , in sostituzione Pt_1 CP_1 dell'avv. Manenti.
Inoltre, è la stessa che allega quale doc. 5 del fascicolo di prime cure, la costituzione di parte CP_1 civile a favore dell'avv. , che viene indicato come difensore di fiducia. Pt_1
Del resto, l'inefficacia della nomina del secondo difensore per la costituzione di parte civile vale solo in caso di nomina congiunta e non nell'ipotesi – come quella odierna – in cui vi sia una successione temporale nelle varie nomine.
Con riguardo alla esatta quantificazione del compenso (prova del quantum), si evidenzia che quando il professionista agisce in giudizio per richiedere la condanna del cliente al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in proprio favore, è suo preciso onere fornire la prova sia dell'attività professionale effettivamente svolta sia della congruità del compenso richiesto.
Ai fini poi della esatta quantificazione del compenso, inoltre, occorre sempre fare riferimento alle tariffe vigenti al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (cfr. Cass.
11.03.05, n. 5426; Cass. 19.12.08, n. 29880 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 12.10.2012, n. 17406 secondo cui in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale). Parte appellante aveva ottenuto il parere di congruità del COA competente, al fine di ottenere l'emissione del d.i., poi impugnato.
Come noto, la parcella dell'avvocato opinata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati costituisce prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo per i compensi reclamati dal professionista, ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo potranno essere contestate le voci di debito e la congruità del compenso, posto che il giudice dell'opposizione (giudizio a cognizione piena) è libero di riesaminare totalmente la vicenda nel merito.
Ciò posto, occorre valutare nel merito la pretesa creditoria dell'appellante, tenendo presente che la liquidazione del compenso deve tenere necessariamente della complessità delle questioni affrontate, dell'importanza della prestazione svolta e dei risultati e vantaggi che l'assistito ha ottenuto (cfr.
Cassazione ord. n. 2863 del 7.2.2014).
Vale, quindi, la pena osservare come il d.i. opposto in primo grado facesse riferimento sia all'attività svolta dinanzi al Giudice di Pace di Modica sia dinanzi al Tribunale di Ragusa.
Di tanto se ne ha prova, per il fatto che il d.i. è stato richiesto per la somma di euro 1800,00 oltre accessori, che è quanto era stato indicato come congruo dal COA di Siracusa, sulla base degli atti dimessi dall'avv. e attinenti ai due diversi procedimenti. In particolare, nella richiesta di Pt_1 parere di congruità, l'odierno appellante aveva richiesto euro 810,00 per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica (euro 360,00 per la fase di studio e euro 450,00 per quella istruttoria) e euro 990 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa (euro 450,00 per la fase di studio e euro 540,00 per quella introduttiva). Quest'ultimo era stato al tempo indicato come “Giudice Monocratico”.
Pertanto, occorre valutare la spettanza economica per entrambi i giudizi, in quanto afferenti all'odierno thema decidendum.
Ora, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica, l'avv. ha chiesto la fase di studio Pt_1
e quella istruttoria ed effettivamente, tali fasi sono state espletate, sia pure quest'ultima a mezzo di produzione documentale.
Per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa, l'avv. ha chiesto la liquidazione della fase di Pt_1 studio e introduttiva e, quindi, ancora una volta si tratta di attività agli atti.
Scendendo alla commisurazione del compenso professionale spettante all'appellante, si evince che, applicando i parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. al 2020 (trattandosi di procedimento concluso sotto la sua vigenza), secondo i valori medi di liquidazione per il giudizio dinanzi al DP di Modica e minimi per quello dinanzi al Tribunale di Ragusa (stante la non particolare complessità della prestazione effettuata in quest'ultimo giudizio), si ottiene: a) fase di studio dinanzi al DP Modica: euro 360; b) fase istruttoria dinanzi al DP Modica: euro 450; c) fase di studio dinanzi al Tribunale di Ragusa: euro 225,00 d) fase introduttiva dinanzi al Tribunale di Ragusa: euro 270,00. Si ricava così un totale di euro 1.305,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Su tale somma decorrono gli interessi ex art. 1284 I c.c. dal dovuto (24/1/22 ovvero dal deposito del ricorso per d.i.) al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di CP_1
, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo
[...] modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si stima equo liquidare per il primo grado di giudizio la somma di € 457 (di cui € 118,00 per fase di studio, € 126,00 per quella introduttiva e € 213,00 per quella decisionale)
Per il secondo grado, si stima quo liquidare € 962 (di cui € 268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva e € 426,00 per quella decisionale). Ovviamente per tale seconda liquidazione sono applicabili i valori relativi ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello, posto che si tratta di un procedimento di secondo grado.
Sono infine poste a carico di le spese esenti (CU e marca dei due giudizi) per CP_1 complessivi euro 250,00 (147+27+49+27).
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza gravata, CONDANNA a CP_1 corrispondere all'avv. euro 1.305,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_1
CPA nonché interessi sulla sorte capitale ex art. 1284 I c.c. dal 24/1/22 al saldo;
CONDANNA a corrispondere all'avv. le spese di lite per i CP_1 Parte_1 due gradi di giudizio che si quantificano in €1.419,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA oltre spese esenti per euro 250,00.
Verona, 24/11/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2285/2023 tra le parti:
ATTORE
( già rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
e successivamente rappresentato e difeso dall'avv. Davide Sortino ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
) rappresentata e difesa dall'avv. GRANI NICOLA CP_1 C.F._3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: - Nel merito, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo impugnato valido in tutte le sue voci e per tutti i suoi punti, reiterarlo, conseguenzialmente annullare la sentenza nella parte in cui dichiara respinto lo stesso. Per l'effetto, riformulare la parte economica della stessa condannando controparte alla dazione delle somme di primo e secondo grado ed ancora, per l'effetto riformulare la Sentenza per i motivi formulati ed argomentati nel corpo del presente atto e confermare in toto il Decreto
Ingiuntivo, consequenzialmente disponendone l'integrale comandiamo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio ovvero, in via subordinata, con integrale compensazione delle spese di lite.
Convenuto: 1) Respingersi l'appello ex adverso proposto. 2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge.
Fatto e Processo
Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza del DP Parte_1 di Verona n. 178/23, emessa il 7/2/23, con la quale era stata accolta l'opposizione svolta dalla sig.ra nei confronti del d.i. 240/22 emesso dal Giudice di Pace di Verona il 24/1/22 per euro CP_1
2.363,60.
In particolare, l'appellante ha dichiarato:
- di aver difeso la sig.ra nel procedimento penale 138/18 avanti il DP di Modica, ove CP_1 era stata tratta a giudizio quale imputata, assieme al sig. ; Per_1
- che in quel giudizio era stato nominato difensore d'ufficio e, all'esito della nomina fiduciaria, aveva tenuto altre tre udienze (per un totale di quattro udienze di cui una di rinvio);
- di aver difeso la sig.ra anche nel procedimento penale (n. 3262/17) dinanzi al CP_1
Tribunale di Ragusa, ove l'appellata si era costituita quale parte civile e di aver, quindi, svolto due udienze (di cui una di rinvio per difetto di notifica all'imputato e una per la costituzione di parte civile);
- che il COA di Siracusa aveva emesso parere di congruità per euro 1.800,00 oltre accessori;
- che quindi aveva richiesto il d.i. poi opposto dalla . CP_1
In particolare, l'appellante ha dedotto come primo motivo di gravame l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure, laddove avrebbe indicato che l'avv. era intervenuto nel giudizio Pt_1 dinanzi al Giudice di Ragusa, quale sostituto dell'avv. Mainenti, per depositare la costituzione di parte civile a nome di quest'ultima.
Con il secondo motivo di gravame, l'avv. evidenzia l'erroneità della pronuncia di prime Pt_1 cure, laddove ha statuito che per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica, il procuratore avrebbe dovuto calcolare un compenso unico rispetto all'attività difensiva svolta a favore di CP_1
e , con aumento per il secondo imputato e non due compensi distinti. Pertanto, avendo l'avv. Per_1
già ottenuto il proprio compenso dall'imputato , nulla avrebbe potuto ottenere dalla Pt_1 Per_1
. CP_1
L'appellante deduce sul punto che in realtà alla prima udienza era stata svolta una co-difesa per e , mentre per le successive tre udienze, quest'ultimo era stato difeso dall'avv. CP_1 Per_1
Manenti, residuando in capo all'appellante la difesa della sola . CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di liquidare i propri compensi, per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di accertare il credito professionale.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, per manifesta illogicità per aver omesso di condannare la , quanto meno per la differenza CP_1 economica legata al criterio di computo dei compensi indicati dallo stesso DP (ovvero liquidazione per uno dei due computati, con aumento per il secondo).
Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove ha omesso di valutare l'entità del credito professionale.
Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
In particolare, l'appellata ha dichiarato che:
- nel procedimento dinanzi al DP di Modica (138/18), la signora , come pure il sig. CP_1
era originariamente difesa di fiducia dall'avv. Maria AR Manenti del Persona_2
Foro di Catania;
- all'udienza del 22/11/2019, a causa dell'assenza dell'avv. Manenti, il Giudice di Pace aveva nominato difensore di d'ufficio di entrambi gli imputati e ) l'avv. CP_1 Per_1 [...]
Parte_1
- in quella udienza, la signora aveva reso dichiarazioni spontanee offrendo al Giudice CP_1 delle produzioni documentali a supporto delle proprie affermazioni e il difensore d'ufficio neonominato si era limitato a chiedere “la produzione e l'acquisizione” dei documenti offerti dalla signora;
CP_1
- all'udienza del 24/07/2020, la signora risultava difesa di fiducia dall'avv. CP_1
mentre il sig. risultava difeso dall'avv. Maria Parte_1 Persona_2
AR Manenti;
- in quella sede l'Avv. aveva chiesto “rinvio per presentare Parte_1 documentazione per chiedere NDP per ne bis in idem”;
- l'avv. Manenti aveva depositato numerosa documentazione (“autorizzazione del comune e accettazione incarico;
delibera del giudice Reale 3688/2017 RGNRM nota prot 10546; ordinanza riesame sequestro”);
- l'avv. aveva, quindi, depositato “procura con revoca dell'avv. Manenti” e si era Pt_1 riservato di “produrre l'esito degli accessi agli atti già effettuato nei confronti degli Enti proprietari e/o responsabili dei canali”;
- all'udienza del 25/9/2020, l'avv. Manenti aveva depositato “nota difensiva per evidenziare come vi sia un ne bis in idem” e numerosa documentazione integrativa, mentre l'Avv. aveva chiesto di produrre: “istanza di accesso agli atti del 21/12/2019; istanza di Pt_1 accesso agli atti del 18/09/2020 e chiedeva l'acquisizione di una sezione del piano regolatore del Comune di Ispica con cerchiato il punto di cui stiamo discutendo ed un ingrandimento”;
- successivamente a tale udienza la signora aveva revocato il mandato difensivo all'avv. CP_1
Pt_1
- nel procedimento davanti al Tribunale di Ragusa (3262/17), la liquidazione del compenso per l'attività prestata non era stata oggetto del ricorso per d.i.;
- in quel processo la signora era, unitamente ai signori e CP_1 Parte_2 [...]
parte offesa;
Per_3
- il processo in questione vedeva come imputati i signori , e Controparte_3 CP_4
, chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 110 e 582 c.p. per avere procurato CP_5 lesioni personali alle parti offese colpendoli a mezzo di una frusta e con pugni;
- all'udienza del 18/09/2019, la signora , come i signori e erano difesi CP_1 Pt_2 Per_3 dall'avv. Maria AR Manenti del Foro di Catania che “depositava tre atti di costituzione di parte civile contenenti la propria nomina”;
- il giudice, non avendo disponibile la prova della notifica dell'atto di citazione a Parte_3
aveva rinviato al 05/02/2020 per la verifica della notifica;
[...]
- a tale data, in assenza dell'avv. Manenti, era presente l'avv. che aveva chiesto di Pt_1 costituirsi parte civile.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza dell'11/11/25, le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies cpc e il Giudice ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
I sei motivi di doglianza vanno esaminati unitariamente.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass. n.5987/1994; n.3627/1999; n.3016/2006).
Ora, è pacifico (anche in quanto documentale, cfr. doc 1 del fascicolo di I grado ) che nel CP_1 procedimento n. 138/18 dinanzi al DP di Modica, l'avv. sia stato nominato di fiducia dalla Pt_1 sig.ra , in vista dell'udienza del 24/7/2020 e che in tale veste abbia assistito l'appellata per CP_1 totali tre udienze (22/11/19 in cui è stato nominato d'ufficio, 24/7/2020 in cui è stato nominato di fiducia e 25/9/2020). Ciò posto, l'avv. è stato per l'udienza del 22/11/19, difensore d'ufficio anche del Pt_1 Per_1 ma già dalla udienza del 24/7/2020, il coimputato della aveva nominato di fiducia l'avv. CP_1
Manenti.
Ne discende che non ha pregio la tesi per cui l'avv. dovrebbe oggi chiedere un compenso Pt_1 unico per i due coimputati, con aumento del 30%, posto che le posizioni difensive sono state diverse.
Per quanto attiene al secondo giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, in cui la era persona CP_1 offesa, i verbali agli atti (doc. 3 fascicolo di I grado della odierna appellata) rendono atto della costituzione di parte civile da parte dell'avv. Manenti all'udienza del 18/9/19 e successivamente da parte dell'avv. , alla successiva udienza del 5/2/2020. Pt_1
Il Giudice del Tribunale di Ragusa ha ammesso, tuttavia, solo la costituzione di parte civile della con l'avv. e, quindi, occorre ritenere in non cale, ai fini quanto meno del presente CP_1 Pt_1 giudizio, la costituzione di parte civile con l'avv. Manenti.
Non trova, invece, sostegno documentale quanto riportato nella sentenza di primo grado, per cui l'avv. sarebbe intervenuto solo quale sostituto dell'avv. Manenti, tenuto conto che proprio Pt_1 dal verbale del 5/2/2020, emerge chiaramente come l'atto di costituzione con difensore l'avv.
scontava la mancanza di firma per autentica di quest'ultimo, il quale ha “rimediato” Pt_1 esibendo l'atto alla e apponendo la firma per autentica. CP_1
E' chiaro, quindi, che l'avv. non abbia rappresentato la sig.ra , in sostituzione Pt_1 CP_1 dell'avv. Manenti.
Inoltre, è la stessa che allega quale doc. 5 del fascicolo di prime cure, la costituzione di parte CP_1 civile a favore dell'avv. , che viene indicato come difensore di fiducia. Pt_1
Del resto, l'inefficacia della nomina del secondo difensore per la costituzione di parte civile vale solo in caso di nomina congiunta e non nell'ipotesi – come quella odierna – in cui vi sia una successione temporale nelle varie nomine.
Con riguardo alla esatta quantificazione del compenso (prova del quantum), si evidenzia che quando il professionista agisce in giudizio per richiedere la condanna del cliente al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in proprio favore, è suo preciso onere fornire la prova sia dell'attività professionale effettivamente svolta sia della congruità del compenso richiesto.
Ai fini poi della esatta quantificazione del compenso, inoltre, occorre sempre fare riferimento alle tariffe vigenti al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (cfr. Cass.
11.03.05, n. 5426; Cass. 19.12.08, n. 29880 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 12.10.2012, n. 17406 secondo cui in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale). Parte appellante aveva ottenuto il parere di congruità del COA competente, al fine di ottenere l'emissione del d.i., poi impugnato.
Come noto, la parcella dell'avvocato opinata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati costituisce prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo per i compensi reclamati dal professionista, ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo potranno essere contestate le voci di debito e la congruità del compenso, posto che il giudice dell'opposizione (giudizio a cognizione piena) è libero di riesaminare totalmente la vicenda nel merito.
Ciò posto, occorre valutare nel merito la pretesa creditoria dell'appellante, tenendo presente che la liquidazione del compenso deve tenere necessariamente della complessità delle questioni affrontate, dell'importanza della prestazione svolta e dei risultati e vantaggi che l'assistito ha ottenuto (cfr.
Cassazione ord. n. 2863 del 7.2.2014).
Vale, quindi, la pena osservare come il d.i. opposto in primo grado facesse riferimento sia all'attività svolta dinanzi al Giudice di Pace di Modica sia dinanzi al Tribunale di Ragusa.
Di tanto se ne ha prova, per il fatto che il d.i. è stato richiesto per la somma di euro 1800,00 oltre accessori, che è quanto era stato indicato come congruo dal COA di Siracusa, sulla base degli atti dimessi dall'avv. e attinenti ai due diversi procedimenti. In particolare, nella richiesta di Pt_1 parere di congruità, l'odierno appellante aveva richiesto euro 810,00 per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica (euro 360,00 per la fase di studio e euro 450,00 per quella istruttoria) e euro 990 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa (euro 450,00 per la fase di studio e euro 540,00 per quella introduttiva). Quest'ultimo era stato al tempo indicato come “Giudice Monocratico”.
Pertanto, occorre valutare la spettanza economica per entrambi i giudizi, in quanto afferenti all'odierno thema decidendum.
Ora, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modica, l'avv. ha chiesto la fase di studio Pt_1
e quella istruttoria ed effettivamente, tali fasi sono state espletate, sia pure quest'ultima a mezzo di produzione documentale.
Per il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa, l'avv. ha chiesto la liquidazione della fase di Pt_1 studio e introduttiva e, quindi, ancora una volta si tratta di attività agli atti.
Scendendo alla commisurazione del compenso professionale spettante all'appellante, si evince che, applicando i parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. al 2020 (trattandosi di procedimento concluso sotto la sua vigenza), secondo i valori medi di liquidazione per il giudizio dinanzi al DP di Modica e minimi per quello dinanzi al Tribunale di Ragusa (stante la non particolare complessità della prestazione effettuata in quest'ultimo giudizio), si ottiene: a) fase di studio dinanzi al DP Modica: euro 360; b) fase istruttoria dinanzi al DP Modica: euro 450; c) fase di studio dinanzi al Tribunale di Ragusa: euro 225,00 d) fase introduttiva dinanzi al Tribunale di Ragusa: euro 270,00. Si ricava così un totale di euro 1.305,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Su tale somma decorrono gli interessi ex art. 1284 I c.c. dal dovuto (24/1/22 ovvero dal deposito del ricorso per d.i.) al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di CP_1
, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo
[...] modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si stima equo liquidare per il primo grado di giudizio la somma di € 457 (di cui € 118,00 per fase di studio, € 126,00 per quella introduttiva e € 213,00 per quella decisionale)
Per il secondo grado, si stima quo liquidare € 962 (di cui € 268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva e € 426,00 per quella decisionale). Ovviamente per tale seconda liquidazione sono applicabili i valori relativi ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello, posto che si tratta di un procedimento di secondo grado.
Sono infine poste a carico di le spese esenti (CU e marca dei due giudizi) per CP_1 complessivi euro 250,00 (147+27+49+27).
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza gravata, CONDANNA a CP_1 corrispondere all'avv. euro 1.305,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_1
CPA nonché interessi sulla sorte capitale ex art. 1284 I c.c. dal 24/1/22 al saldo;
CONDANNA a corrispondere all'avv. le spese di lite per i CP_1 Parte_1 due gradi di giudizio che si quantificano in €1.419,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA oltre spese esenti per euro 250,00.
Verona, 24/11/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello