Art. 8-bis. ((Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica))
Articolo 8Articolo 10
- Legge 14 agosto 1982, n. 610
Articolo 8 bis della Legge 14 agosto 1982, n. 610
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8 agosto 1986
8 agosto 1986
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