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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1830/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessio Filetti e Gianfranco Gallo
contro
:
Controparte_1
Avv. Margo Rago
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, propose opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 148/2021 emesso dal Tribunale di Forlì con il quale gli era stato ingiunto – in forza del
“riconoscimento di debito e obbligo di pagamento” datato 5.6.2018 – il pagamento della complessiva somma capitale di € 643.852,69 a favore di (d'ora in poi, anche solo Parte_1
, a titolo di compenso per servizi di consulenza resi a favore di poi fallita, in Pt_1 CP_2 esecuzione dell'incarico professionale dalla stessa ricevuto in data 10.2.2017.
In via preliminare, l'opponente propose disconoscimento formale della sottoscrizione apposta all'atto di “riconoscimento di debito e obbligo di pagamento”, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Nel merito, affermò che la pretesa creditoria di era inesistente sia nei propri confronti - non Pt_1 sussistendo alcun rapporto sottostante alla ricognizione stessa, dal momento che il rapporto contrattuale era stato instaurato unicamente con come emergeva dal contratto di conferimento di CP_2
pagina 1 di 7 incarico nonché dalle fatture attestanti i pagamenti eseguiti - sia nei confronti della stessa CP_2 dato che la pretesa si basava su compensi variabili subordinati a condizioni contrattuali mai avveratesi.
In particolare, l'opponente sostenne che a seguito di un'ispezione effettuata dall'Agenzia delle Entrate in data 28.2.2019 – e quindi in data successiva all'emissione delle fatture pro forma nei confronti di e della sottoscrizione della ricognizione di debito – era stato accertato che i crediti di CP_2 imposta per le attività di ricerca e sviluppo portati in compensazione da sulla base del piano CP_2 di ricerca e sviluppo redatto da negli anni dal 2016 al 2019, non erano effettivamente Pt_1 maturati, in quanto non spettanti alla società, motivo per cui erano stati recuperati dall'Agenzia.
Concluse, pertanto, chiedendo i accertare l'illegittimità della pretesa creditoria e di revocare Pt_1 il decreto ingiuntivo e di condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. si costituì, formulando istanza di verificazione della sottoscrizione Parte_1 ex art. 216 c.p.c. e sostenendo che la prestazione svolta era da ricondursi ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui la corresponsione dei compensi variabili non era soggetta al buon esito dell'attività svolta, costituendo invece il pagamento, anche se dilazionato, di un'attività già precedentemente svolta. Inoltre, la pretesa creditoria era da considerarsi già accertata, essendo la tata ammessa al passivo in sede fallimentare (udienza del 30.6.2021). Infine, sostenne che la Pt_1 ricognizione di debito costituiva una fideiussione/garanzia di debito altrui, sottoscritta personalmente dall'opponente, in quanto riportante la dicitura “in proprio”.
Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'adito Tribunale, alla luce dell'esito della CTU grafologica, attestante l'autenticità della firma apposta sull'atto di ricognizione di debito, con sentenza n. 647/2023, ritenne che tale scrittura, pur potendosi attribuire all'opponente, non potesse costituire una fideiussione/garanzia di debito altrui stipulata personalmente dal in quanto la volontà di prestare fideiussione, ex art. 1937 c.c., deve essere CP_1 espressa. Nel caso in esame, invece,“…non si evince la sussistenza di alcuna espressione in virtù della quale possa ritenersi espressa la volontà del sig. di costituirsi fideiussore della società Mida CP_1
s.r.l.; si evidenzia in particolare l'alterità soggettiva della persona giuridica rispetto alla persona fisica… […] Non si ritiene infatti sufficiente all'uopo la dicitura “in proprio”, utilizzata nel documento, che si appalesa generica o comunque non tale da manifestare in modo non equivoco la volontà di prestare garanzia per un debito altrui.[…] Del resto, come si è già evidenziato, le fatture citate nella scrittura (30/2017, 15/2018, doc.ti 3 e 4 fascicolo monitorio), come pure le fatture di acconto (doc. 5 fascicolo parte opposta) sono intestate alla sola come pure il contratto di CP_2 conferimento di incarico (doc. 3 fascicolo parte opponente) è intercorso fra la sola e la e CP_2 Pt_1
pagina 2 di 7 non vi è traccia in tali documenti di un eventuale coinvolgimento nel rapporto contrattuale del sig.
a titolo personale”. CP_1
Provato il credito di nei confronti di in quanto interamente riconosciuto in sede Pt_1 CP_2 fallimentare, quanto a e all'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c., in CP_1 ragione della ricognizione di debito, il Tribunale affermò che “…la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 c.c., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento;
essa deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale. Di conseguenza viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione di debito qualora venga provata l'inesistenza o
l'invalidità del rapporto fondamentale presunto, e questa diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio (come nel caso di specie) la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/09/2013, n.21098). Tale ricognizione di debito vincolava perciò il Sig. unicamente nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Midà CP_1
S.r.l., poi fallita.”.
Il giudice, quindi, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e compensò integralmente le spese di lite fra le parti, posto che, da un lato, aveva provveduto al disconoscimento di una CP_1 firma poi rivelatasi autentica, e dall'altro, aveva promosso un procedimento di ingiunzione Pt_1 privo di fondamento. Per le stesse ragioni, non ritenne sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. né dell'una né dell'altra parte.
a proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Pt_1
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, Controparte_1 contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 20.5.2025.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
I) la sentenza è nulla, in quanto la motivazione è contraddittoria, posto che, nonostante il giudice riconosca l'ammissione di l passivo in sede fallimentare ed accerti l'autenticità della Pt_1 firma di – sottolineando anche la presenza della dicitura “in proprio” nel riconoscimento CP_1 di debito – nega la sussistenza di una volontà espressa del di costituirsi fideiussore di CP_1
CP_2
pagina 3 di 7 Infatti, è evidente la volontà dell'appellato di costituirsi fideiussore/garante per debiti altrui, risultando questa da molteplici elementi: dalla dicitura “in proprio” ripetuta per ben tre volte nella ricognizione di debito, dalla “produzione di documentazione attestante, in maniera inequivoca, incontestabile e imparziale, che il svolgeva pienamente, in prima persona ed esclusiva, tutte le attività proprie CP_1 di Amministratore Unico, titolare e proprietario della e che, soprattutto, era solitamente uso CP_2 fornire ai creditori le proprie numerose garanzie personali per l'adempimento delle obbligazioni della propria società”, dalla stessa condotta processuale dell'appellato, dato che, diversamente, non avrebbe avuto motivo di disconoscere la propria sottoscrizione sull'atto, nonché dal fatto che “nella clausola di decadenza dal beneficio del termine non sia stato volutamente indicato il soggetto nei cui confronti la vrebbe potuto agire giudizialmente”; Pt_1
II) la sentenza è errata laddove conclude per l'inesistenza di un rapporto fondamentale tra Pt_1
con conseguente inapplicabilità dell'art. 1988 c.c. L'appellante ritiene, al contrario, che CP_1
“il rapporto fondamentale tra la il era assolutamente esistente ed era costituito Pt_1 CP_1 dall'espressa volontà di quest'ultimo di costituirsi personale garante e fideiussore dei debiti della propria società, così come aveva già fatto innumerevoli altre volte nei confronti degli Istituiti
Bancari.”;
III) la sentenza è nulla per violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. laddove dispone la compensazione delle spese legali tra le parti, nonché la condanna in solido delle spese di CTU, nonostante sia stato a formulare disconoscimento della sottoscrizione, poi rivelatosi CP_1 infondato ed in mala fede. Inoltre, è errato il mancato riconoscimento dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.,in quanto parte appellata ha resistito in giudizio in chiara malafede.
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I motivi sub I) e II) consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
In primo luogo, sono tardive e quindi inammissibili le allegazioni in fatto svolte in primo grado da n merito alla circostanza che fosse solito fornire ai creditori proprie garanzie Pt_1 CP_1 personali per l'adempimento di obbligazioni assunte da di cui era legale rappresentante, in CP_2 quanto l'allegazione di tale fatto, in quanto volto a provare il prospettato obbligo fideiussorio assunto pagina 4 di 7 da a favore di è stata per la prima volta formulata nella prima memoria ex art. 183 CP_1 Pt_1 comma VI c.p.c.
Infatti, figurandosi quale attore in senso sostanziale che ha agito in via monitoria, vrebbe Pt_1 dovuto allegare e prospettare tale circostanza, ancorché secondaria, nella comparsa di risposta.
In ogni caso, la circostanza che si sia costituito garante per altri debiti di a favore di CP_1 CP_2 altri creditori, non costituisce un indizio univoco e sufficiente circa la volontà di costituirsi fideiussore o garante anche del debito maturato a favore di perché la volontà di prestare fideiussione, ai Pt_1 sensi dell'art. 1937 c.c., deve essere espressa.
Per giurisprudenza, citata anche nell'impugnata sentenza e confermata recentemente, “L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.” (Cass. Civ. Ord. N. 34239/2024).
Nonostante la prova della volontà di prestare fideiussione possa fornirsi anche con presunzioni, nel caso di specie non ricorrono i presupposti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 comma I c.c. Infatti, i documenti 19 e 20 (situazione finanziaria del nonché report della CP_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia) allegati da lla seconda memoria nel giudizio di primo Pt_1 grado – peraltro a sostegno delle tardive allegazioni in fatto sopra descritte – rappresentano un unico indizio nel senso di rappresentare un'attitudine del a prestare fideiussione a favore di CP_1 [...]
CP_ per debiti contratti con altri soggetti che non è sufficiente a provare, per presunzioni, un'analoga e specifica volontà di prestare fideiussione per i debiti contratti verso Pt_1
Peraltro, non essendo stato prodotto alcuno degli altri atti di fideiussione a favore degli altri creditori di
– ma solamente l'elenco degli stessi contenuto nel citato report – non è dato sapere con CP_2 quali termini in tali atti si sia espresso che, in ipotesi, potrebbero essere anche del tutto CP_1 difformi da quelli adottati nella dichiarazione in esame.
Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 8471/1994 per cui “… Né, in ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest'onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell'altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo.”
Il terzo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
In ordine alle spese di CTU, il Tribunale le ha poste a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, pur avendo correttamente ritenuto infondato il disconoscimento della sottoscrizione pagina 5 di 7 formulato da ciò che ha costretto proporre l'istanza di verificazione con ogni CP_1 Pt_1 conseguente spesa per l'accertamento peritale;
in relazione alla doglianza, l'appellante richiama il disposto dell'art. 92 c.p.c.
La sentenza resiste alla censura. È pur vero che al secondo comma tale norma consente, anche indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese che essa ha causato all'altra parte. Tuttavia, tale condanna presuppone che la spesa sia causata dalla trasgressione della parte al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. e nella fattispecie in decisione emmeno allega Pt_1 una trasgressione al dovere di lealtà e probità da parte di né dagli atti emerge un CP_1 comportamento siffatto del medesimo, non essendovi alcun elemento da cui desumere che CP_1 avesse memoria certa ed indelebile di tutte le sottoscrizioni apposte su atti e documenti nel corso del proprio incarico di legale rappresentante di e dunque, avesse consapevolezza della paternità CP_2 della sottoscrizione.
In ordine alla compensazione totale delle spese di lite di primo grado, poi, il motivo è inammissibile, perché – oltre a essere formulato genericamente – non è supportato da interesse ex art. 100 c.p.c. Il giudice di primo grado, infatti, ha compensato integralmente le spese fra le parti ex art. 92 c.p.c. e dunque in questa sede non si potrebbe ripartirle in modo più favorevole nei confronti di Pt_1 essendo confermata la soccombenza di quest'ultima. Ai fini della statuizione sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., infatti, la soccombenza è sempre da valutarsi rispetto all'esito finale della lite sulla domanda proposta con il procedimento sommario ex art. 633 c.p.c. e non sull'esito dell'opposizione ex art. 645
c.p.c.
Da ultimo, è del tutto infondata la censura rispetto all'omessa condanna di parte appellata ex art. 96
c.p.c., in quanto tale pronuncia presuppone la soccombenza della parte e nella fattispecie in decisione la parte soccombente è proprio l'appellante.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte – tenendo conto che nel grado non è stata svolta istruzione probatoria – ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Forlì n. 647/2023;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 19.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Rago che si è dichiarato antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.7.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1830/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessio Filetti e Gianfranco Gallo
contro
:
Controparte_1
Avv. Margo Rago
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, propose opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 148/2021 emesso dal Tribunale di Forlì con il quale gli era stato ingiunto – in forza del
“riconoscimento di debito e obbligo di pagamento” datato 5.6.2018 – il pagamento della complessiva somma capitale di € 643.852,69 a favore di (d'ora in poi, anche solo Parte_1
, a titolo di compenso per servizi di consulenza resi a favore di poi fallita, in Pt_1 CP_2 esecuzione dell'incarico professionale dalla stessa ricevuto in data 10.2.2017.
In via preliminare, l'opponente propose disconoscimento formale della sottoscrizione apposta all'atto di “riconoscimento di debito e obbligo di pagamento”, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Nel merito, affermò che la pretesa creditoria di era inesistente sia nei propri confronti - non Pt_1 sussistendo alcun rapporto sottostante alla ricognizione stessa, dal momento che il rapporto contrattuale era stato instaurato unicamente con come emergeva dal contratto di conferimento di CP_2
pagina 1 di 7 incarico nonché dalle fatture attestanti i pagamenti eseguiti - sia nei confronti della stessa CP_2 dato che la pretesa si basava su compensi variabili subordinati a condizioni contrattuali mai avveratesi.
In particolare, l'opponente sostenne che a seguito di un'ispezione effettuata dall'Agenzia delle Entrate in data 28.2.2019 – e quindi in data successiva all'emissione delle fatture pro forma nei confronti di e della sottoscrizione della ricognizione di debito – era stato accertato che i crediti di CP_2 imposta per le attività di ricerca e sviluppo portati in compensazione da sulla base del piano CP_2 di ricerca e sviluppo redatto da negli anni dal 2016 al 2019, non erano effettivamente Pt_1 maturati, in quanto non spettanti alla società, motivo per cui erano stati recuperati dall'Agenzia.
Concluse, pertanto, chiedendo i accertare l'illegittimità della pretesa creditoria e di revocare Pt_1 il decreto ingiuntivo e di condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. si costituì, formulando istanza di verificazione della sottoscrizione Parte_1 ex art. 216 c.p.c. e sostenendo che la prestazione svolta era da ricondursi ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui la corresponsione dei compensi variabili non era soggetta al buon esito dell'attività svolta, costituendo invece il pagamento, anche se dilazionato, di un'attività già precedentemente svolta. Inoltre, la pretesa creditoria era da considerarsi già accertata, essendo la tata ammessa al passivo in sede fallimentare (udienza del 30.6.2021). Infine, sostenne che la Pt_1 ricognizione di debito costituiva una fideiussione/garanzia di debito altrui, sottoscritta personalmente dall'opponente, in quanto riportante la dicitura “in proprio”.
Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'adito Tribunale, alla luce dell'esito della CTU grafologica, attestante l'autenticità della firma apposta sull'atto di ricognizione di debito, con sentenza n. 647/2023, ritenne che tale scrittura, pur potendosi attribuire all'opponente, non potesse costituire una fideiussione/garanzia di debito altrui stipulata personalmente dal in quanto la volontà di prestare fideiussione, ex art. 1937 c.c., deve essere CP_1 espressa. Nel caso in esame, invece,“…non si evince la sussistenza di alcuna espressione in virtù della quale possa ritenersi espressa la volontà del sig. di costituirsi fideiussore della società Mida CP_1
s.r.l.; si evidenzia in particolare l'alterità soggettiva della persona giuridica rispetto alla persona fisica… […] Non si ritiene infatti sufficiente all'uopo la dicitura “in proprio”, utilizzata nel documento, che si appalesa generica o comunque non tale da manifestare in modo non equivoco la volontà di prestare garanzia per un debito altrui.[…] Del resto, come si è già evidenziato, le fatture citate nella scrittura (30/2017, 15/2018, doc.ti 3 e 4 fascicolo monitorio), come pure le fatture di acconto (doc. 5 fascicolo parte opposta) sono intestate alla sola come pure il contratto di CP_2 conferimento di incarico (doc. 3 fascicolo parte opponente) è intercorso fra la sola e la e CP_2 Pt_1
pagina 2 di 7 non vi è traccia in tali documenti di un eventuale coinvolgimento nel rapporto contrattuale del sig.
a titolo personale”. CP_1
Provato il credito di nei confronti di in quanto interamente riconosciuto in sede Pt_1 CP_2 fallimentare, quanto a e all'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c., in CP_1 ragione della ricognizione di debito, il Tribunale affermò che “…la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 c.c., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento;
essa deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale. Di conseguenza viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione di debito qualora venga provata l'inesistenza o
l'invalidità del rapporto fondamentale presunto, e questa diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio (come nel caso di specie) la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/09/2013, n.21098). Tale ricognizione di debito vincolava perciò il Sig. unicamente nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Midà CP_1
S.r.l., poi fallita.”.
Il giudice, quindi, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e compensò integralmente le spese di lite fra le parti, posto che, da un lato, aveva provveduto al disconoscimento di una CP_1 firma poi rivelatasi autentica, e dall'altro, aveva promosso un procedimento di ingiunzione Pt_1 privo di fondamento. Per le stesse ragioni, non ritenne sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. né dell'una né dell'altra parte.
a proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Pt_1
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, Controparte_1 contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 20.5.2025.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
I) la sentenza è nulla, in quanto la motivazione è contraddittoria, posto che, nonostante il giudice riconosca l'ammissione di l passivo in sede fallimentare ed accerti l'autenticità della Pt_1 firma di – sottolineando anche la presenza della dicitura “in proprio” nel riconoscimento CP_1 di debito – nega la sussistenza di una volontà espressa del di costituirsi fideiussore di CP_1
CP_2
pagina 3 di 7 Infatti, è evidente la volontà dell'appellato di costituirsi fideiussore/garante per debiti altrui, risultando questa da molteplici elementi: dalla dicitura “in proprio” ripetuta per ben tre volte nella ricognizione di debito, dalla “produzione di documentazione attestante, in maniera inequivoca, incontestabile e imparziale, che il svolgeva pienamente, in prima persona ed esclusiva, tutte le attività proprie CP_1 di Amministratore Unico, titolare e proprietario della e che, soprattutto, era solitamente uso CP_2 fornire ai creditori le proprie numerose garanzie personali per l'adempimento delle obbligazioni della propria società”, dalla stessa condotta processuale dell'appellato, dato che, diversamente, non avrebbe avuto motivo di disconoscere la propria sottoscrizione sull'atto, nonché dal fatto che “nella clausola di decadenza dal beneficio del termine non sia stato volutamente indicato il soggetto nei cui confronti la vrebbe potuto agire giudizialmente”; Pt_1
II) la sentenza è errata laddove conclude per l'inesistenza di un rapporto fondamentale tra Pt_1
con conseguente inapplicabilità dell'art. 1988 c.c. L'appellante ritiene, al contrario, che CP_1
“il rapporto fondamentale tra la il era assolutamente esistente ed era costituito Pt_1 CP_1 dall'espressa volontà di quest'ultimo di costituirsi personale garante e fideiussore dei debiti della propria società, così come aveva già fatto innumerevoli altre volte nei confronti degli Istituiti
Bancari.”;
III) la sentenza è nulla per violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. laddove dispone la compensazione delle spese legali tra le parti, nonché la condanna in solido delle spese di CTU, nonostante sia stato a formulare disconoscimento della sottoscrizione, poi rivelatosi CP_1 infondato ed in mala fede. Inoltre, è errato il mancato riconoscimento dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.,in quanto parte appellata ha resistito in giudizio in chiara malafede.
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I motivi sub I) e II) consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
In primo luogo, sono tardive e quindi inammissibili le allegazioni in fatto svolte in primo grado da n merito alla circostanza che fosse solito fornire ai creditori proprie garanzie Pt_1 CP_1 personali per l'adempimento di obbligazioni assunte da di cui era legale rappresentante, in CP_2 quanto l'allegazione di tale fatto, in quanto volto a provare il prospettato obbligo fideiussorio assunto pagina 4 di 7 da a favore di è stata per la prima volta formulata nella prima memoria ex art. 183 CP_1 Pt_1 comma VI c.p.c.
Infatti, figurandosi quale attore in senso sostanziale che ha agito in via monitoria, vrebbe Pt_1 dovuto allegare e prospettare tale circostanza, ancorché secondaria, nella comparsa di risposta.
In ogni caso, la circostanza che si sia costituito garante per altri debiti di a favore di CP_1 CP_2 altri creditori, non costituisce un indizio univoco e sufficiente circa la volontà di costituirsi fideiussore o garante anche del debito maturato a favore di perché la volontà di prestare fideiussione, ai Pt_1 sensi dell'art. 1937 c.c., deve essere espressa.
Per giurisprudenza, citata anche nell'impugnata sentenza e confermata recentemente, “L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.” (Cass. Civ. Ord. N. 34239/2024).
Nonostante la prova della volontà di prestare fideiussione possa fornirsi anche con presunzioni, nel caso di specie non ricorrono i presupposti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 comma I c.c. Infatti, i documenti 19 e 20 (situazione finanziaria del nonché report della CP_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia) allegati da lla seconda memoria nel giudizio di primo Pt_1 grado – peraltro a sostegno delle tardive allegazioni in fatto sopra descritte – rappresentano un unico indizio nel senso di rappresentare un'attitudine del a prestare fideiussione a favore di CP_1 [...]
CP_ per debiti contratti con altri soggetti che non è sufficiente a provare, per presunzioni, un'analoga e specifica volontà di prestare fideiussione per i debiti contratti verso Pt_1
Peraltro, non essendo stato prodotto alcuno degli altri atti di fideiussione a favore degli altri creditori di
– ma solamente l'elenco degli stessi contenuto nel citato report – non è dato sapere con CP_2 quali termini in tali atti si sia espresso che, in ipotesi, potrebbero essere anche del tutto CP_1 difformi da quelli adottati nella dichiarazione in esame.
Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 8471/1994 per cui “… Né, in ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest'onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell'altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo.”
Il terzo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
In ordine alle spese di CTU, il Tribunale le ha poste a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, pur avendo correttamente ritenuto infondato il disconoscimento della sottoscrizione pagina 5 di 7 formulato da ciò che ha costretto proporre l'istanza di verificazione con ogni CP_1 Pt_1 conseguente spesa per l'accertamento peritale;
in relazione alla doglianza, l'appellante richiama il disposto dell'art. 92 c.p.c.
La sentenza resiste alla censura. È pur vero che al secondo comma tale norma consente, anche indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese che essa ha causato all'altra parte. Tuttavia, tale condanna presuppone che la spesa sia causata dalla trasgressione della parte al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. e nella fattispecie in decisione emmeno allega Pt_1 una trasgressione al dovere di lealtà e probità da parte di né dagli atti emerge un CP_1 comportamento siffatto del medesimo, non essendovi alcun elemento da cui desumere che CP_1 avesse memoria certa ed indelebile di tutte le sottoscrizioni apposte su atti e documenti nel corso del proprio incarico di legale rappresentante di e dunque, avesse consapevolezza della paternità CP_2 della sottoscrizione.
In ordine alla compensazione totale delle spese di lite di primo grado, poi, il motivo è inammissibile, perché – oltre a essere formulato genericamente – non è supportato da interesse ex art. 100 c.p.c. Il giudice di primo grado, infatti, ha compensato integralmente le spese fra le parti ex art. 92 c.p.c. e dunque in questa sede non si potrebbe ripartirle in modo più favorevole nei confronti di Pt_1 essendo confermata la soccombenza di quest'ultima. Ai fini della statuizione sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., infatti, la soccombenza è sempre da valutarsi rispetto all'esito finale della lite sulla domanda proposta con il procedimento sommario ex art. 633 c.p.c. e non sull'esito dell'opposizione ex art. 645
c.p.c.
Da ultimo, è del tutto infondata la censura rispetto all'omessa condanna di parte appellata ex art. 96
c.p.c., in quanto tale pronuncia presuppone la soccombenza della parte e nella fattispecie in decisione la parte soccombente è proprio l'appellante.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte – tenendo conto che nel grado non è stata svolta istruzione probatoria – ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Forlì n. 647/2023;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 19.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Rago che si è dichiarato antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.7.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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