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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2918/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2918/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 29/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 21/05/2025 per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 15/07/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 3/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e da verbale dell'udienza del
21/11/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 03/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
21/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertato il regolare ed esatto adempimento di tutte le condizioni previste per la separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 11/06/2011 a Venezia (VE) tra
[...]
(cod. fisc. ) e (cod.fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimono di questo Comune al N.4, Parte 2, Serie A C.F._2 dell'Anno 2011, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a vantare nei confronti l'uno dell'altro pretese di contribuzione al proprio mantenimento.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/2011 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Venezia, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2011;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2918/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2918/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 29/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 21/05/2025 per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 15/07/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 3/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e da verbale dell'udienza del
21/11/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 03/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
21/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertato il regolare ed esatto adempimento di tutte le condizioni previste per la separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 11/06/2011 a Venezia (VE) tra
[...]
(cod. fisc. ) e (cod.fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimono di questo Comune al N.4, Parte 2, Serie A C.F._2 dell'Anno 2011, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a vantare nei confronti l'uno dell'altro pretese di contribuzione al proprio mantenimento.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/2011 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Venezia, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2011;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca