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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13058/2024 R.G. Prev.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Savino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela CP_1
Capannolo e Erminia Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 25.07.2022 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta, rilevando la sottovalutazione del quadro patologico a suo carico. Concludeva chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti, sin dalla domanda amministrativa e, ove ritenuto dal giudice, con condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la medesima decorrenza, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' , costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la CTU e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. Persona_1
1 , all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa è Per_2 stata decisa all'esito della camera di consiglio.
*** L'opposizione è fondata. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione al presente del procedimento n. 12460/2023, relativo alla fase sommaria del procedimento per ATP. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, le censure sono specifiche, riguardando l'errata valutazione delle condizioni cliniche dell'istante. Il CTU incaricato nel presente giudizio, dott. , dopo aver individuato le Persona_3 infermità a carattere permanente presentate dal ricorrente in 1. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo moderato-severo 2. Sindrome depressiva 3. Artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale 4. Cardiopatia ipertensiva 5. Broncopatia cronica 6. Ipoacusia” ha così riferito in ordine alla esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3. Legge 104/92: “La ricorrente è affetta da un complesso patologico costituito da patologie croniche e molto invalidanti di cui quelle che lo sono maggiormente sono a carico dell'apparato neuropsichico e quello osteoarticolare. Per quanto concerne il primo si tratta di una condizione di vasculopatia cerebrale cronica, cioè di ipoperfusione del circolo cerebrale, che si traduce sul piano clinico con una condizione di deterioramento cognitivo. Questo può interessare varie funzioni cognitive e con un vario grado di gravità. In ogni caso il deterioramento è progressivamente ingravescente e quindi va considerato che lo stato antecedente la nostra visita, ha una gravità minore rispetto a quella osservata. Allo stato attuale la ricorrente presenta una condizione di deterioramento cognitivo di grado medio- severo. Si associa alla vasculopatia cerebrale una depressione, condizione molto frequente in soggetti anziani affetti da patologie croniche ed invalidanti. Per quanto concerne l'apparato osteoarticolare la ricorrente presenta un generale processo osteoartrosico che interessa tutte le principali articolazioni e che ha determinato la necessità di una protesi al ginocchio sinistro, intervento che la ricorrente ha effettuato circa sette anni fa. Le restanti articolazioni
2 sono interessate da limitazioni funzionali di grado moderato-severo. I movimenti dello scheletro sono tutti rallentati e la deambulazione avviene con appoggio. Anche nel caso di questa patologia va considerato che si tratta di una condizione con limitazioni funzionali progressivamente ingravescenti, e quindi, lo stato antecedente la nostra visita, ha una gravità minore rispetto a quella osservata. La cardiopatia ipertensiva si presenta come una condizione in discreto compenso emodinamico. Questa condizione viene trattata con assunzione di UN, AN e Cardioaspirina. La ricorrente presenta, altresì, una broncopatoia cronica con sintomi soggettivi quali la dispnea da sforzo. La ricorrente soffre di un'ipoacusia che contribuisce a ridurre ulteriormenrte l'autonomia della ricorrente. Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato determina una condizione di Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti nei compiti e funzioni della sua età- grave 100%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992. In merito alla valutazione dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, indico qui di seguito quali sono i comuni atteggiamenti e atti non lavorativi della vita quotidiana, che il medico legale è chiamato a considerare e soppesare per la disamina della sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento: 1) orientamento temporo-spaziale; 2) capacità di spostarsi utilmente e senza rischio specifico nell'ambiente domestico;
3) espletamento dei propri bisogni fisiologici;
4) cura della propria persona;
5) vestizione;
6) preparazione e assunzione dei cibi;
7) capacità di attendere efficacemente alle faccende domestiche;
8) conoscenza del valore del danaro;
9) capacità di provvedere in prima persona - o tramite richiesta a terzi a mezzo intervento telefonico o similare - all' approvvigionamento quotidiano;
10) possibilità di provvedere in prima persona e/o invocare interventi di pronto soccorso;
11) lettura;
12) accensione e spegnimento della radio o della televisione. Orbene, tanto elencato, va ulteriormente e opportunamente chiarito che il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento si intende realizzato e soddisfatto, allorché si sia verificata una seria e stabile compromissione di un significativo numero o di un complesso significativo dei testè elencati atti quotidiani, talché, insomma, ne derivi una compromissione significativa della normale e minimamente utile capacità di contattare, osservare e recepire la realtà circostante, e/o di attendere a se stessi in modo minimamente autosufficiente, e/o di intrattenere un minimo di relazioni sociali;
oppure, che una o più delle testè dette operazioni, attività e finalità sia, sì, possibile, ma al costo di ricorso e/o di logorio eccessivi e/o improvvisi di risorse biodinamiche già di per sé ridotte al limite della consistenza reale: ovverossia a rischio elevato, reale, incombente, non emendabile, scarsamente fronteggiabile e irreversibile “quoad vitam” o “quoad valitudinem”. La ricorrente, presenta una compromissione delle attività legate alla sfera motoria, determinata da limitazioni funzionali di entità moderato-severa. Queste stesse limitazioni le impediscono di deambulare autonomamente: ella deambula con appoggio ed i passaggi posturali non sono autonomi e necessitano di aiuto. La nuora riferisce che fino a circa un anno fa la ricorrente usciva di casa. Per quanto concerne la cura del Sé la ricorrente necessita di aiuto per lavarsi e vestirsi. Per quanto concerne le attività legate alla sfera psichica, queste risultano compromesse. La ricorrente, infatti, non è sufficientemente orientata nello spazio e nel tempo e presenta deficit della memoria e deficit cognitivi. In ultima analisi va considerato che una persona in una siffatta condizione non è in grado di chiedere aiuto autonomamente in caso di necessità. A tal punto, rivisti e così analizzati i vari elementi costitutivi, allo stato e nel merito, essendo
3 allo scrivente CTU risultate sufficientemente circostanziate, ampie e attendibili, sia la connotazione della condizione attuale, sia la sua ricostruzione in ottica congruamente retrospettiva, nonché in virtù dei comuni criteri di conoscenza e di esperienza), il CTU medesimo rileva e considera quanto segue: che la ricorrente risulta globalmente non autonoma nello svolgimento delle attività quotidiane della vita. In merito alla valutazione della condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92, vorrei precisare che sebbene tale valutazione non è esattamente sovrapponibile a quella che viene fatta per la condizione di invalido civile, l'articolo 3 evidenzia che: “…1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici...” (dall'articolo 3 della legge 104/92). Appare evidente, quindi, alla luce di quanto detto nell' articolo 3, che la ricorrente, di fatto, presenta una difficoltà o nell'ambito delle relazioni sociali, e necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale. Quindi, alla luce di quanto su esposto, la ricorrente è portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92”. L'ausiliare ha pertanto concluso affermando che di anni 79 presenta un Parte_1 complesso patologico che determina una condizione di Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti nelle attività consone alla sua età-grave (100%). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità, e fin dalla domanda del 25/07/2022 senza soluzione di continuità. Si precisa che la stessa è da considerare persona non autonoma negli atti della vita quotidiana e necessita, pertanto, di assistenza continuativa nello svolgimento di tali attività. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e fin dal 01/11/2024. Il motivo di questa retrodatazione risiede nel fatto che solo la visita diretta può permettere di valutare l'autonomia. E' possibile poi retrodatare di sei mesi la condizione osservata in analogia al concetto che considera croniche patologie a distanza di sei mesi dalla loro diagnosi. Nel nostro caso la visita è stata effettuata il 06/05/2025. Si precisa, pertanto, che a far data dalla domanda del 25/07/2022 e fino al 31/10/2024, la ricorrente va considerata persona autonoma negli atti della vita quotidiana. Si precisa che la ricorrente è da considerare persona portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dal 01/11/2024, per le stesse motivazioni su espresse in merito alla condizione di non autonomia negli atti quotidiani della vita”. La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa. Va quindi dichiarato il diritto di all'indennità di accompagnamento e al Parte_1 riconoscimento dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 dall'01.11.2024.
4 Quanto al capo della domanda con il quale la parte ricorrente chiede la condanna al pagamento dei relativi ratei si ritiene si aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.9755/2019. La Corte operando una complessiva ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis cpc ha affermato che : “l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su «tutta» la domanda (art. 112 cod.proc.civ.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018).. E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.” L'accoglimento della domanda a decorrere da epoca successiva alla consulenza tecnica espletata nella fase sommaria ed alla introduzione del presente ricorso in opposizione (3.06.2024) giustifica la integrale compensazione delle spese, comprensive anche di quelle della fase sommaria, tra le parti. Spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' in via definitiva. CP_1
P.Q.M.
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che versa in condizioni Parte_1 sanitarie che legittimano il riconoscimento all'indennità di accompagnamento e dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 dall'01.11.2024;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Napoli, 2.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13058/2024 R.G. Prev.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Savino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela CP_1
Capannolo e Erminia Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 25.07.2022 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta, rilevando la sottovalutazione del quadro patologico a suo carico. Concludeva chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti, sin dalla domanda amministrativa e, ove ritenuto dal giudice, con condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la medesima decorrenza, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' , costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la CTU e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. Persona_1
1 , all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa è Per_2 stata decisa all'esito della camera di consiglio.
*** L'opposizione è fondata. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione al presente del procedimento n. 12460/2023, relativo alla fase sommaria del procedimento per ATP. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, le censure sono specifiche, riguardando l'errata valutazione delle condizioni cliniche dell'istante. Il CTU incaricato nel presente giudizio, dott. , dopo aver individuato le Persona_3 infermità a carattere permanente presentate dal ricorrente in 1. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo moderato-severo 2. Sindrome depressiva 3. Artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale 4. Cardiopatia ipertensiva 5. Broncopatia cronica 6. Ipoacusia” ha così riferito in ordine alla esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3. Legge 104/92: “La ricorrente è affetta da un complesso patologico costituito da patologie croniche e molto invalidanti di cui quelle che lo sono maggiormente sono a carico dell'apparato neuropsichico e quello osteoarticolare. Per quanto concerne il primo si tratta di una condizione di vasculopatia cerebrale cronica, cioè di ipoperfusione del circolo cerebrale, che si traduce sul piano clinico con una condizione di deterioramento cognitivo. Questo può interessare varie funzioni cognitive e con un vario grado di gravità. In ogni caso il deterioramento è progressivamente ingravescente e quindi va considerato che lo stato antecedente la nostra visita, ha una gravità minore rispetto a quella osservata. Allo stato attuale la ricorrente presenta una condizione di deterioramento cognitivo di grado medio- severo. Si associa alla vasculopatia cerebrale una depressione, condizione molto frequente in soggetti anziani affetti da patologie croniche ed invalidanti. Per quanto concerne l'apparato osteoarticolare la ricorrente presenta un generale processo osteoartrosico che interessa tutte le principali articolazioni e che ha determinato la necessità di una protesi al ginocchio sinistro, intervento che la ricorrente ha effettuato circa sette anni fa. Le restanti articolazioni
2 sono interessate da limitazioni funzionali di grado moderato-severo. I movimenti dello scheletro sono tutti rallentati e la deambulazione avviene con appoggio. Anche nel caso di questa patologia va considerato che si tratta di una condizione con limitazioni funzionali progressivamente ingravescenti, e quindi, lo stato antecedente la nostra visita, ha una gravità minore rispetto a quella osservata. La cardiopatia ipertensiva si presenta come una condizione in discreto compenso emodinamico. Questa condizione viene trattata con assunzione di UN, AN e Cardioaspirina. La ricorrente presenta, altresì, una broncopatoia cronica con sintomi soggettivi quali la dispnea da sforzo. La ricorrente soffre di un'ipoacusia che contribuisce a ridurre ulteriormenrte l'autonomia della ricorrente. Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato determina una condizione di Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti nei compiti e funzioni della sua età- grave 100%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992. In merito alla valutazione dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, indico qui di seguito quali sono i comuni atteggiamenti e atti non lavorativi della vita quotidiana, che il medico legale è chiamato a considerare e soppesare per la disamina della sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento: 1) orientamento temporo-spaziale; 2) capacità di spostarsi utilmente e senza rischio specifico nell'ambiente domestico;
3) espletamento dei propri bisogni fisiologici;
4) cura della propria persona;
5) vestizione;
6) preparazione e assunzione dei cibi;
7) capacità di attendere efficacemente alle faccende domestiche;
8) conoscenza del valore del danaro;
9) capacità di provvedere in prima persona - o tramite richiesta a terzi a mezzo intervento telefonico o similare - all' approvvigionamento quotidiano;
10) possibilità di provvedere in prima persona e/o invocare interventi di pronto soccorso;
11) lettura;
12) accensione e spegnimento della radio o della televisione. Orbene, tanto elencato, va ulteriormente e opportunamente chiarito che il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento si intende realizzato e soddisfatto, allorché si sia verificata una seria e stabile compromissione di un significativo numero o di un complesso significativo dei testè elencati atti quotidiani, talché, insomma, ne derivi una compromissione significativa della normale e minimamente utile capacità di contattare, osservare e recepire la realtà circostante, e/o di attendere a se stessi in modo minimamente autosufficiente, e/o di intrattenere un minimo di relazioni sociali;
oppure, che una o più delle testè dette operazioni, attività e finalità sia, sì, possibile, ma al costo di ricorso e/o di logorio eccessivi e/o improvvisi di risorse biodinamiche già di per sé ridotte al limite della consistenza reale: ovverossia a rischio elevato, reale, incombente, non emendabile, scarsamente fronteggiabile e irreversibile “quoad vitam” o “quoad valitudinem”. La ricorrente, presenta una compromissione delle attività legate alla sfera motoria, determinata da limitazioni funzionali di entità moderato-severa. Queste stesse limitazioni le impediscono di deambulare autonomamente: ella deambula con appoggio ed i passaggi posturali non sono autonomi e necessitano di aiuto. La nuora riferisce che fino a circa un anno fa la ricorrente usciva di casa. Per quanto concerne la cura del Sé la ricorrente necessita di aiuto per lavarsi e vestirsi. Per quanto concerne le attività legate alla sfera psichica, queste risultano compromesse. La ricorrente, infatti, non è sufficientemente orientata nello spazio e nel tempo e presenta deficit della memoria e deficit cognitivi. In ultima analisi va considerato che una persona in una siffatta condizione non è in grado di chiedere aiuto autonomamente in caso di necessità. A tal punto, rivisti e così analizzati i vari elementi costitutivi, allo stato e nel merito, essendo
3 allo scrivente CTU risultate sufficientemente circostanziate, ampie e attendibili, sia la connotazione della condizione attuale, sia la sua ricostruzione in ottica congruamente retrospettiva, nonché in virtù dei comuni criteri di conoscenza e di esperienza), il CTU medesimo rileva e considera quanto segue: che la ricorrente risulta globalmente non autonoma nello svolgimento delle attività quotidiane della vita. In merito alla valutazione della condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92, vorrei precisare che sebbene tale valutazione non è esattamente sovrapponibile a quella che viene fatta per la condizione di invalido civile, l'articolo 3 evidenzia che: “…1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici...” (dall'articolo 3 della legge 104/92). Appare evidente, quindi, alla luce di quanto detto nell' articolo 3, che la ricorrente, di fatto, presenta una difficoltà o nell'ambito delle relazioni sociali, e necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale. Quindi, alla luce di quanto su esposto, la ricorrente è portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92”. L'ausiliare ha pertanto concluso affermando che di anni 79 presenta un Parte_1 complesso patologico che determina una condizione di Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti nelle attività consone alla sua età-grave (100%). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità, e fin dalla domanda del 25/07/2022 senza soluzione di continuità. Si precisa che la stessa è da considerare persona non autonoma negli atti della vita quotidiana e necessita, pertanto, di assistenza continuativa nello svolgimento di tali attività. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e fin dal 01/11/2024. Il motivo di questa retrodatazione risiede nel fatto che solo la visita diretta può permettere di valutare l'autonomia. E' possibile poi retrodatare di sei mesi la condizione osservata in analogia al concetto che considera croniche patologie a distanza di sei mesi dalla loro diagnosi. Nel nostro caso la visita è stata effettuata il 06/05/2025. Si precisa, pertanto, che a far data dalla domanda del 25/07/2022 e fino al 31/10/2024, la ricorrente va considerata persona autonoma negli atti della vita quotidiana. Si precisa che la ricorrente è da considerare persona portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dal 01/11/2024, per le stesse motivazioni su espresse in merito alla condizione di non autonomia negli atti quotidiani della vita”. La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa. Va quindi dichiarato il diritto di all'indennità di accompagnamento e al Parte_1 riconoscimento dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 dall'01.11.2024.
4 Quanto al capo della domanda con il quale la parte ricorrente chiede la condanna al pagamento dei relativi ratei si ritiene si aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.9755/2019. La Corte operando una complessiva ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis cpc ha affermato che : “l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su «tutta» la domanda (art. 112 cod.proc.civ.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018).. E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.” L'accoglimento della domanda a decorrere da epoca successiva alla consulenza tecnica espletata nella fase sommaria ed alla introduzione del presente ricorso in opposizione (3.06.2024) giustifica la integrale compensazione delle spese, comprensive anche di quelle della fase sommaria, tra le parti. Spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' in via definitiva. CP_1
P.Q.M.
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che versa in condizioni Parte_1 sanitarie che legittimano il riconoscimento all'indennità di accompagnamento e dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 dall'01.11.2024;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Napoli, 2.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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