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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/07/2024, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
12.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2480/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brolo via Ferrara 99 presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere CP_ bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2019 alle dipendenze della CP_3 CP_
per 102 giornate annue. Esponeva che con nota dell'08.06.2017 l' lo informava che nel
[...] periodo che va dal 01.01.2009 al 31.12.2009 sono stati pagati € 661,08 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. 1 e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, pur affermando di aver proceduto al pagamento della prestazione, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità e con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso 2480/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_4 deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina CP_ all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida € 1.850,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
12.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2480/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brolo via Ferrara 99 presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere CP_ bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2019 alle dipendenze della CP_3 CP_
per 102 giornate annue. Esponeva che con nota dell'08.06.2017 l' lo informava che nel
[...] periodo che va dal 01.01.2009 al 31.12.2009 sono stati pagati € 661,08 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. 1 e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, pur affermando di aver proceduto al pagamento della prestazione, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità e con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso 2480/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_4 deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina CP_ all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida € 1.850,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena