Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 27.05.2024 iscritta al n. 161/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 13.03.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli
[...]
OGGETTO: avv.ti Annalisa Pulica del foro di e Alessandro Asaro del Pt_1
foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti. retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10
Controparte_11 CP_12
, , ,
[...] Controparte_13 CP_14
, , CP_15 Controparte_16 [...]
, , , CP_17 Controparte_18 CP_19
, , Controparte_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25
, ,
[...] Controparte_26 CP_27
, ,
[...] Controparte_28 CP_29
, , ,
[...] CP_30 CP_31 CP_32
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CP_33
Domenico De Angelis del foro di Campobasso, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTI APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 56 del 2024 del Tribunale di Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 56/24 il Tribunale di Mantova, giudice del lavoro,
accertava il diritto degli odierni appellati, dipendenti della Pt_1
in qualità di operatori professionali sanitari presso le REMS
[...]
di Castiglione delle Stiviere, alla fruizione della mensa, o alle modalità sostitutive, per i turni di lavoro notturni, domenicali e festivi eccedenti le 6 ore. Inoltre, con riferimento al periodo a far data dai cinque anni precedenti la messa in mora, condannava la al Pt_1 - 3 -
risarcimento dei danni, che liquidava assumendo come parametro un importo pari all'80% di € 5,16 per ogni turno notturno, domenicale e festivo lavorato in misura eccedente le 6 ore.
A fondamento della decisione, il Tribunale osservava che:
- il diritto alla mensa per i dipendenti del Comparto Sanità,
eventualmente con modalità sostitutive, è previsto dall'art. 29 del
CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, limitandosi la modifica apportata dal CCNL 31.7.2009 a delegare alla singola azienda l'organizzazione e la gestione del servizio mensa;
- l'art. 27, co. 4, del CCNL 2016-2018, che disciplina l'orario di lavoro, esclude il personale in turno solo dal diritto di fruire della pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la eventuale consumazione del pasto, ma non elimina il diritto a modalità
sostitutive della pausa non fruita;
- in generale, l'art. 8 del D.lgs. n. 66/03 riconosce al lavoratore il cui orario ecceda le 6 ore il diritto alla pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto, eventualità da riferirsi al caso in cui l'articolazione dell'orario non consenta di interrompere la prestazione lavorativa;
- in assenza di specifiche disposizioni contrattuali collettive o integrative che limitino il diritto alla mensa, lo stesso va riconosciuto a tutti i dipendenti che svolgano un orario giornaliero eccedente le 6
ore;
- l'inciso «in relazione alla particolare articolazione dell'orario di
lavoro» contenuto nell'art. 29 del CCNL 20.9.2001 è utile solo per - 4 -
individuare i casi in cui, per la particolare struttura dell'orario e della prestazione lavorativa del personale turnista, risulti impossibile usufruire della mensa, ma non consente di privare tale personale dal diritto alla mensa da usufruirsi con modalità sostitutive (quali i buoni pasto).
La di ha proposto appello chiedendo la riforma della Pt_1 Pt_1
sentenza.
I lavoratori si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
L'appellante censura l'interpretazione offerta dal primo giudice dell'art. 29 del CCNL 20.9.2001 e sostiene che tale disposizione non ha inteso istituire il diritto alla mensa in capo a tutti i dipendenti, ma lo ha riservato solo a quelli che possano fruirne «in relazione alla
particolare articolazione dell'orario di lavoro». Pertanto, il diritto alla mensa non è un diritto previsto in generale per tutti i lavoratori,
ma solo per quelli che possono fruirne compatibilmente con l'articolazione del proprio orario di lavoro. Tale interpretazione trova riscontro nell'art. 8 D.lgs. 66/2003, che riconosce al lavoratore il cui orario ecceda le 6 ore giornaliere il diritto alla pausa, ma non parla di diritto alla mensa;
e anche nella disciplina dell'orario di lavoro ex art. 27 CCNL 2016/2018, atteso che (come confermato dalla Circolare
ARAN dell'11.9.2018), il personale turnista con orario di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore ha diritto, in base al - 5 -
comma 3 dell'art. 27, a periodi di riposo ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
66/2003, ma non è destinatario della pausa prevista dal comma 4 per i soli lavoratori non turnisti.
Aggiunge che, se per i lavoratori turnisti non è configurabile il diritto alla pausa, non ci può essere nemmeno il diritto alla mensa (o al servizio sostitutivo). Di tal ché la soluzione del buono pasto adottata dal primo giudice si riduce a un mero vantaggio economico che finisce per introdurre una forma di indennità accessoria non prevista dal CCNL.
Da ultimo, sostiene che con la sua decisione il Tribunale ha disapplicato il Regolamento aziendale che disciplina il servizio mensa, senza che i ricorrenti ne avessero mai richiesto la disapplicazione, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza.
L'appello non è fondato.
L'art. 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999,
prevede:
«
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa
con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che
prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di
effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario. - 6 -
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo
impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di
controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa
non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in
ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è
monetizzabile».
Il CCNL 2008/2009 ha aggiunto al comma 1 il seguente periodo: «In
ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano
nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la
competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla
fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori».
La ha ritenuto di dare attuazione all'art. 29 del Parte_1
CCNL attraverso un Regolamento che ha istituito il servizio mensa e che, con riferimento alla struttura di Castiglione delle Stiviere,
prevede che la mensa è in funzione, per il solo pranzo, tutti i giorni feriali (lunedì-sabato) dalle ore 12.00 alle ore 14.00.
In particolare, il Regolamento, nel disciplinare all'art. 3 l'accesso alla mensa, ha previsto che la fruizione del servizio mensa è consentita
«al personale che presti attività lavorativa in corrispondenza degli
orari di apertura sia dopo lo smonto del turno mattutino, sia prima di
montare in quello pomeridiano, ma non è ammessa per chi sia
assegnato a turno notturno». Ha aggiunto che l'accesso alla mensa avviene al di fuori dell'orario di lavoro, specificando (per quanto di interesse) che «il personale collocato su turno continuo può - 7 -
accedervi alla fine del proprio turno».
Emerge dal Regolamento che la stessa di non ha Pt_1 Pt_1
inteso negare il servizio mensa ai lavoratori turnisti in quanto tali,
ritenendo incompatibile di per sé il diritto alla mensa con l'articolazione dell'orario dei lavoratori turnisti. Ed invero, di fatto si verifica che, tra il personale impegnato in turni continuativi (ossia,
senza pausa di lavoro) superiori alle 6 ore, acceda “regolarmente” alla mensa quello impegnato in turni antimeridiani e pomeridiani, mentre ne resta escluso quello addetto ai turni notturni, domenicali e festivi,
in quanto addetto a attività lavorative che (in difformità da quanto previsto dal Regolamento) vengono prestate non in corrispondenza degli orari di apertura della mensa.
Nel merito, si osserva quanto segue.
E' pacifico in causa che i ricorrenti, odierni appellati, svolgono la loro prestazione lavorativa in turni eccedenti le 6 ore, senza pausa (turni continuativi) e che quando sono addetti a turni notturni, domenicali e festivi non fruiscono del buono pasto (si osservi che l'art. 5 del
Regolamento ha espressamente previsto il buono pasto per il personale che, essendo operante in strutture dislocate sul territorio, è
impossibilitato ad accedere ai locali della mensa).
L'appellante, in sostanza, nega la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, ribadendo che l'art. 29, co. 2, del CCNL prevede il diritto alla mensa «in relazione alla particolare articolazione dell'orario»,
così stabilendo una correlazione tra diritto alla mensa e articolazione dell'orario, correlazione che nella fattispecie di causa (turni notturni, - 8 -
domenicali e festivi) non sussiste.
La tesi dell' non è condivisibile alla luce della consolidata Pt_1
giurisprudenza che numerose volte si è pronunciata sul diritto alla mensa dei dipendenti del Comparto Sanità.
In particolare, Cass. 5547/21, esaminando il caso di un dipendente che lamentava il mancato riconoscimento dei buoni pasto in relazione ai turni di lavoro 13.00 / 20.00 e 20.00/ 07.00, durante i quali non poteva usufruire del servizio mensa perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale, si è
occupata ex professo di stabilire quale sia la «particolare
articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del
CCNL, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Nella suddetta sentenza la S.C. ha precisato che un chiaro indice interpretativo si trae dal comma 3 dello stesso art. 29, a norma del quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Secondo
la S.C., «da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il
connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito
di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi
alcun controllo sulla sua durata». Con la conseguenza che la particolare articolazione dell'orario di lavoro dell'art. 29 «è quella
collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro».
A questo punto, prosegue la S.C., viene in rilievo l'art. 8 del D.lgs. - 9 -
66/2003, a norma del quale ogni lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto (mentre le modalità e la durata della pausa sono rimesse alla contrattazione collettiva). Tale norma conferma che anche per il legislatore «la consumazione del pasto è
collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa».
La S.C. aggiunge che il pretendere, ai fini del diritto alla mensa, che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, costituisce un requisito non previsto dal CCNL.
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. conclude affermando che «il
diritto alla mensa ex art. 29, co. 2, CCNL integrativo sanità
20.9.2001 è legato al diritto alla pausa» (e solo a questo).
Nello stesso senso, Cass. 9206/23 ha ribadito il principio secondo cui
«l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere
assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di
lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze
quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico
necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario
giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la
fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa
pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che
il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno
sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato». In sostanza, - 10 -
secondo la S.C., il diritto alla mensa si lega solo ad una obbligatoria sosta lavorativa, mentre non è necessario che l'attività lavorativa cui si collega la pausa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza:
si veda Cass. 21499/24 che ha confermato il diritto di una lavoratrice a usufruire del buono pasto in occasione dello svolgimento del turno notturno (20.00 / 08.00); Cass.21484/24, che ha confermato il diritto di una lavoratrice a usufruire del buono pasto in occasione dello svolgimento del turno pomeridiano (13.00 / 20.00) e notturno (20.00 /
07.00) e molte altre in fattispecie simili (tra le tante, Cass. 21310/24;
Cass. 20606/24).
Riassumendo: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'articolo 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 2001, deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 d.lgs. n. 66/2003 e da tali disposizioni discende che il diritto alla mensa deve essere identificato con il diritto alla pausa, il quale va riconosciuto a tutti i dipendenti che svolgono un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite delle 6 ore.
Si può quindi affermare che il diritto al buono pasto va ricondotto allo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità orarie tali da generare quell'esigenza di usufruire di una pausa nel lavoro, a propria volta tutelata mediante il riconoscimento del diritto ad una pausa per un pasto.
I principi affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di - 11 -
Cassazione non vengono travolti dall'art. 27, co. 4, del CCNL
2016/2018, secondo cui «qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a
beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero
delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto,
secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata
della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione
della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita,
nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro,
alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella città, alla Pt_1
dimensione della stessa città».
In primo luogo, tale disposizione non ha modificato l'art. 29 del
CCNL 20.9.2001 sul diritto alla mensa, al quale la stesso art. 27, co.
4, del CCNL 2016/2018 rinvia. In secondo luogo, la disciplina del citato art. 27, co. 4, è evidentemente diretta a regolare il diritto dei lavoratori a godere della pausa all'interno dell'orario di lavoro,
escludendo che tale diritto spetti ai lavoratori turnisti. Ma tale disciplina non ha la finalità di escludere tout court il diritto alla pausa per i lavoratori turnisti, anche perché, diversamente, la disposizione sarebbe contraria alla norma di legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) che prevede il diritto alla pausa per tutti i lavoratori con orario di lavoro giornaliero eccedente il limite si 6 ore lavorative. In altre parole, le aziende sanitarie, evidentemente per primarie esigenze legate alle necessità di continuità assistenziale, sono autorizzate a non fare fruire - 12 -
il diritto alla pausa all'interno del turno, ma non possono disconoscere il diritto dei lavoratori turnisti alla pausa prevista dalla legge, pausa che in quanto non fruita, origina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'art. 29, co. 2, CCNL 2001, il diritto al buono pasto sostitutivo.
In conclusione, il diritto degli odierni appellati alla mesa e conseguentemente al buono pasto sostituivo va riconosciuto perché
gli stessi, durante i turni notturni, domenicali e festivi, non possono usufruire del servizio di mensa istituito dalla di non Pt_1 Pt_1
potendo essere sospesi dal servizio di assistenza e non essendovi un servizio di mensa serale e nei giorni di domenica e festivi.
La sentenza va confermata anche con riferimento alla condanna al risarcimento per il periodo pregresso (nei limiti della prescrizione quinquennale), non essendo stata formulata da Pt_1 Pt_1
alcuna censura in ordine al quantum liquidato a favore di ciascun ricorrente.
Infine, resta da dire che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione: i lavoratori avevano chiesto di accertare il loro diritto alla mensa, anche con modalità sostitutive, e di condannare l' al risarcimento Pt_1
del danno: a tale petitum il Tribunale si è attenuto, non rilevando, ai fini del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il percorso argomentativo compiuto dal giudice (senza considerare che questi neppure ha dichiarato di disapplicare il
Regolamento aziendale, limitandosi ad accertare la sussistenza del diritto azionato dai lavoratori alla luce delle disposizioni contrattuali e - 13 -
di legge applicabili).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
QM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 56/24 del Tribunale di
Mantova e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Brescia, 13 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Matano