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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2834/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19498/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2078/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini Tari 2018-2023, notificato l'8.11.2024, di € 5.900,00 totali, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1, Foglio foglio, part. partic., sub 504, cat. C/2, mq 63, utenza non domestica (Cat. 11, banche e studi professionali).
Parte ricorrente deduceva che i presupposti impositivi indicati nell'avviso di accertamento sarebbero errati, in quanto dall'atto di acquisto del 12.12.2006 la superficie era di mq 41 ed era un deposito, pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, non potendo dunque essere tassata come utenza non domestica. La categoria sarebbe al più potuta essere configurata come cat. 4 (autorimesse, magazzini senza vendita). Le sanzioni sarebbero pure illegittime. Chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento con distrazione delle spese. Allegava l'atto impugnato, l'atto di vendita Notaio Nominativo_1 rep. 72.356 e Regolamento Tari.
Si costituiva il Comune a ridosso dell'udienza fissata per il 23.2.2026, chiedendo la reiezione del ricorso, eccependo l'omessa dichiarazione e insistendo per la correttezza della superficie tassata, tratta dai dati dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Va in primo luogo rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione Tari in ordine all'unità tassata ed il mancato pagamento del tributo per le annualità di cui all'atto impositivo.
Ciò posto, va tuttavia rilevato che, dal quadro probatorio riferito in premessa, la superficie tassabile è di mq 41, inferiore a quella di cui all'avviso di accertamento, e la categoria tariffaria più pertinente, in difetto di prove sulla pertinenza dell'immobile tassato rispetto all'abitazione principale del ricorrente, è la quarta
(autorimesse e magazzini senza vendita). Infatti, l'atto notarile prodotto in atti dal ricorrente, all'art. 1 qualifica l'immobile oggetto di compravendita come "magazzino".
Sulla base di tali dati, la pretesa fiscale ai fini Tari per le annualità di cui all'avviso di accertamento andrà riliquidata, con sanzioni al minimo edittale.
Entro tali limiti il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese sono compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19498/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434652 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2078/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini Tari 2018-2023, notificato l'8.11.2024, di € 5.900,00 totali, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1, Foglio foglio, part. partic., sub 504, cat. C/2, mq 63, utenza non domestica (Cat. 11, banche e studi professionali).
Parte ricorrente deduceva che i presupposti impositivi indicati nell'avviso di accertamento sarebbero errati, in quanto dall'atto di acquisto del 12.12.2006 la superficie era di mq 41 ed era un deposito, pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, non potendo dunque essere tassata come utenza non domestica. La categoria sarebbe al più potuta essere configurata come cat. 4 (autorimesse, magazzini senza vendita). Le sanzioni sarebbero pure illegittime. Chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento con distrazione delle spese. Allegava l'atto impugnato, l'atto di vendita Notaio Nominativo_1 rep. 72.356 e Regolamento Tari.
Si costituiva il Comune a ridosso dell'udienza fissata per il 23.2.2026, chiedendo la reiezione del ricorso, eccependo l'omessa dichiarazione e insistendo per la correttezza della superficie tassata, tratta dai dati dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Va in primo luogo rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione Tari in ordine all'unità tassata ed il mancato pagamento del tributo per le annualità di cui all'atto impositivo.
Ciò posto, va tuttavia rilevato che, dal quadro probatorio riferito in premessa, la superficie tassabile è di mq 41, inferiore a quella di cui all'avviso di accertamento, e la categoria tariffaria più pertinente, in difetto di prove sulla pertinenza dell'immobile tassato rispetto all'abitazione principale del ricorrente, è la quarta
(autorimesse e magazzini senza vendita). Infatti, l'atto notarile prodotto in atti dal ricorrente, all'art. 1 qualifica l'immobile oggetto di compravendita come "magazzino".
Sulla base di tali dati, la pretesa fiscale ai fini Tari per le annualità di cui all'avviso di accertamento andrà riliquidata, con sanzioni al minimo edittale.
Entro tali limiti il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese sono compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone