Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6810
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Sentenza 14 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 11 dicembre 2024, con numero di registro generale 5894/2024. La controversia riguarda la legittimità della richiesta di rimborso dell'IVA da parte di una società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in relazione a somme versate nel 2017, ritenute indebitamente calcolate includendo oneri generali del sistema elettrico. La società sosteneva di avere diritto al rimborso, mentre l'Agenzia contestava la legittimazione della contribuente a richiedere direttamente il rimborso, sostenendo che tale diritto spettasse solo al cedente.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, affermando che la legittimazione attiva per la richiesta di rimborso dell'IVA spetta solo al soggetto passivo dell'imposta, ovvero il cedente, e non al cessionario che ha pagato l'IVA in rivalsa. La Corte ha ribadito che, in assenza di un rapporto diretto tra la società e l'amministrazione finanziaria, la richiesta di rimborso non poteva essere proposta. Inoltre, ha escluso la possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendo che la questione fosse già stata adeguatamente trattata dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con compensazione delle spese di lite.

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Massime1

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6810
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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