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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SA0077225 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso presente per la pratica forense la dottoressa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna il provvedimento del 21.03.2025 (atto n. 2025SA0082821), recante una variazione d'ufficio del classamento e rendita catastale dei locali adibiti a depositi (C/2 a C/6), riferita a due unità immobiliari site nel Comune di Bracigliano;
alla variazione catastale conseguiva anche la variazione della rendita con un maggiore importo complessivo, rispetto a quello proposto, maggiorato di sette euro.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'articolo 6 bis legge 212/00, evidenziando che, pur in presenza di un atto non automatizzato veniva omesso qualsivoglia contraddittorio preventivo, essendo stato recapitato direttamente l'atto di variazione impugnato.
Con il secondo motivo si eccepisce la compiuta decadenza rispetto al potere di rettifica attribuito all'ufficio essendo la variazione intervenuta a distanza di oltre dodici mesi dal deposito della proposta di classamento.
Con il terzo ed il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione, evidenziando che le ragioni del variato classamento non risultano altrimenti precisate, pur in presenza di uno stato di fatto dal quale inequivocamente emerge la inidoneità delle unità immobiliari ad essere utilizzate come garage e, quindi, ad essere ricondotte alla classe C6.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha riaffermato la legittimità del proprio operato, evidenziando la infondatezza del vizio di motivazione, stante la chiara rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della variazione e tenuto conto degli orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di classamento la motivazione è da considerarsi sussistente anche sulla base di un minima descrizione dell'immobile, le cui caratteristiche sono già note al proponente.
Sull'eccepita violazione dell'obbligo del contraddittorio l'ufficio evidenzia che, secondo costante giurisprudenza, esso determina la illegittimità dell'atto impugnato solo nel caso in cui la parte fornisca concreti elementi circa il pregiudizio patito in conseguenza della omissione di tale adempimento.
Rispetto al caso di specie la difesa osserva che nessun argomento di carattere tecnico risulta essere stato svolto dalla difesa a sostegno della tesi della illegittimità del classamento, sottolineando che la variazione ha riguardato due locali presenti in un fabbricato, i quali costituiscono parte di un insieme di altri immobili terranei: 18 in tutto, dei quali 16 adibiti a garage ed aventi classamento A6, come emerge dalla planimetria riprodotta nell'atto di costituzione.
In data 15.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti documenti:
1 – Permesso di costruire n. 1124 del 12.05.2006, in virtù del quale è stato realizzato il fabbricato in oggetto;
2 – Provvedimento dell'11.09.2006, con il quale è stata disposta la voltura del p.d.c. di cui al precedente punto in favore della ricorrente
3 – Permesso di Costruire n. 1254 del 13.05.2008;
4 – Permesso di costruire in variante n.1582 del 10.11.2011; 6 – S.c.i.a. per l'agibilità del fabbricato ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.
In data 23.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti, ulteriori documenti
1. Relazione tecnica volti a chiarire che la compatibilità dei locali interessati con la destinazione catastale
C/2 (deposito) e non C/6 (;
2 – Permesso di costruire n. 1254 del 13.05.2008, in uno alla relazione tecnica descrittiva.
In data 5.2.2026 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito la fondatezza di ognuno dei motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova evidenziare che l'atto impugnato è stato adottato in data 21.3.2025 e, quindi, dopo l'entrata in vigore dell'attuale articolo 6 bis legge 212/00, avvenuta il 18.1.2024.
Tale disposizione, in presenza di un atto impositivo non automatizzato ( e con le limitazioni disposte dalla successiva circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, fra le quali non può farsi rientrato il provvedimento di variazione catastale), quale certamente non può considerarsi quello impugnato e qui in esame, prevede il rispetto di una sequenza procedimentale, implicante la previa notifica dello schema d'atto con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'adozione dell'atto non è consentita prima dello spirare del termine;
l'atto è adottato, a seguito del contraddittorio, tenuto conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Tale sequenza precisata all'interno dell'articolo 6 bis legge 212/00 non risulta osservata nel caso di specie, né su questo specifico tema si registrano controdeduzioni dell'ufficio, che, infatti, si è limitato a richiamare la giurisprudenza sulla non necessità del contraddittorio in tema di variazione del classamento, antecedente rispetto all'entrata in vigore della disposizione sopra richiamata.
Il mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo, previsto espressamente a pena di annullabilità dell'atto, determina la illegittimità della impugnata variazione del classamento
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a beneficio della ricorrente ,liquidandole in euro 150, oltre accessori come per legge.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Collaudo delle opere;
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025SA0077225 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso presente per la pratica forense la dottoressa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna il provvedimento del 21.03.2025 (atto n. 2025SA0082821), recante una variazione d'ufficio del classamento e rendita catastale dei locali adibiti a depositi (C/2 a C/6), riferita a due unità immobiliari site nel Comune di Bracigliano;
alla variazione catastale conseguiva anche la variazione della rendita con un maggiore importo complessivo, rispetto a quello proposto, maggiorato di sette euro.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'articolo 6 bis legge 212/00, evidenziando che, pur in presenza di un atto non automatizzato veniva omesso qualsivoglia contraddittorio preventivo, essendo stato recapitato direttamente l'atto di variazione impugnato.
Con il secondo motivo si eccepisce la compiuta decadenza rispetto al potere di rettifica attribuito all'ufficio essendo la variazione intervenuta a distanza di oltre dodici mesi dal deposito della proposta di classamento.
Con il terzo ed il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione, evidenziando che le ragioni del variato classamento non risultano altrimenti precisate, pur in presenza di uno stato di fatto dal quale inequivocamente emerge la inidoneità delle unità immobiliari ad essere utilizzate come garage e, quindi, ad essere ricondotte alla classe C6.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha riaffermato la legittimità del proprio operato, evidenziando la infondatezza del vizio di motivazione, stante la chiara rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della variazione e tenuto conto degli orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di classamento la motivazione è da considerarsi sussistente anche sulla base di un minima descrizione dell'immobile, le cui caratteristiche sono già note al proponente.
Sull'eccepita violazione dell'obbligo del contraddittorio l'ufficio evidenzia che, secondo costante giurisprudenza, esso determina la illegittimità dell'atto impugnato solo nel caso in cui la parte fornisca concreti elementi circa il pregiudizio patito in conseguenza della omissione di tale adempimento.
Rispetto al caso di specie la difesa osserva che nessun argomento di carattere tecnico risulta essere stato svolto dalla difesa a sostegno della tesi della illegittimità del classamento, sottolineando che la variazione ha riguardato due locali presenti in un fabbricato, i quali costituiscono parte di un insieme di altri immobili terranei: 18 in tutto, dei quali 16 adibiti a garage ed aventi classamento A6, come emerge dalla planimetria riprodotta nell'atto di costituzione.
In data 15.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti documenti:
1 – Permesso di costruire n. 1124 del 12.05.2006, in virtù del quale è stato realizzato il fabbricato in oggetto;
2 – Provvedimento dell'11.09.2006, con il quale è stata disposta la voltura del p.d.c. di cui al precedente punto in favore della ricorrente
3 – Permesso di Costruire n. 1254 del 13.05.2008;
4 – Permesso di costruire in variante n.1582 del 10.11.2011; 6 – S.c.i.a. per l'agibilità del fabbricato ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.
In data 23.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti, ulteriori documenti
1. Relazione tecnica volti a chiarire che la compatibilità dei locali interessati con la destinazione catastale
C/2 (deposito) e non C/6 (;
2 – Permesso di costruire n. 1254 del 13.05.2008, in uno alla relazione tecnica descrittiva.
In data 5.2.2026 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito la fondatezza di ognuno dei motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova evidenziare che l'atto impugnato è stato adottato in data 21.3.2025 e, quindi, dopo l'entrata in vigore dell'attuale articolo 6 bis legge 212/00, avvenuta il 18.1.2024.
Tale disposizione, in presenza di un atto impositivo non automatizzato ( e con le limitazioni disposte dalla successiva circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, fra le quali non può farsi rientrato il provvedimento di variazione catastale), quale certamente non può considerarsi quello impugnato e qui in esame, prevede il rispetto di una sequenza procedimentale, implicante la previa notifica dello schema d'atto con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'adozione dell'atto non è consentita prima dello spirare del termine;
l'atto è adottato, a seguito del contraddittorio, tenuto conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Tale sequenza precisata all'interno dell'articolo 6 bis legge 212/00 non risulta osservata nel caso di specie, né su questo specifico tema si registrano controdeduzioni dell'ufficio, che, infatti, si è limitato a richiamare la giurisprudenza sulla non necessità del contraddittorio in tema di variazione del classamento, antecedente rispetto all'entrata in vigore della disposizione sopra richiamata.
Il mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo, previsto espressamente a pena di annullabilità dell'atto, determina la illegittimità della impugnata variazione del classamento
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a beneficio della ricorrente ,liquidandole in euro 150, oltre accessori come per legge.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Collaudo delle opere;