Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 804
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che l'atto impugnato è stato adottato dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 bis L. 212/00, il quale prevede il rispetto di una sequenza procedimentale con obbligo di contraddittorio preventivo a pena di annullabilità dell'atto. Tale sequenza non è stata osservata e l'ufficio non ha fornito controdeduzioni specifiche su questo punto, limitandosi a richiamare giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della norma.

  • Altro
    Decadenza dell'ufficio dal potere di rettifica

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    Non specificato nella sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 804
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 804
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo