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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
- Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LO ON presso il cui studio sito in Lusciano (CE),
Via Pino Daniele, n. 11 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata CP_1
Amato presso il cui studio sito in Napoli, Via Duomo, n.
36 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta
In via principale e in accoglimento dell'appello proposto,
riformarsi l'impugnata Sentenza del Tribunale della Spezia
n. 144/2025, depositata in data 14/03/2025, nelle parti indicate nel presente appello e per l'effetto:
- Revocare l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili riconosciuto in favore della sig.ra per CP_1
insussistenza dei requisiti di legge (assenza di stato di bisogno e oggettiva capacità lavorativa);
- Disporre una diversa ripartizione delle spese straordinarie relative alle figlie, nella misura del 50%
ciascuno, in considerazione delle effettive condizioni economiche delle parti e delle spese fisse sostenute dall'appellante per mantenere il legame genitoriale;
- Condannare gli appellati alle spese del grado di
Giudizio”.
Per l'appellata:
“piaccia alla Ch.ma Corte, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale il gravame proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 144/2025 emessa il 14/3/2025 dal Tribunale di La Spezia;
In ogni caso,
- condannare parte appellante alle spese e compensi professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
2 Per la Procura Generale:
“DICHIARA di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte d'appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio in data 8 ottobre 2011 in Pozzuoli (NA) e dall'unione nascevano le figlie (12 febbraio 2007) Per_1
Pers ed (14 luglio 2012).
Era iniziata la causa di separazione dei coniugi dopo che il era uscito da qualche mese dalla casa Parte_1
coniugale.
domanda di controparte in punto status.
Entrambe le parti chiedevano l'addebito della separazione:
deduceva la reiterata condotta infedele del marito;
CP_1
riconduceva la crisi matrimoniale al Parte_1
comportamento della moglie, la quale, con le sue ossessive forme di gelosia, trascurava i doveri famigliari,
provocando continui litigi e comunque avrebbe avuto atteggiamenti spesso aggressivi o umilianti.
Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 144 del 14 marzo 2025 pronunciava la separazione personale dei due coniugi;
rigettava le reciproche domande di addebito;
disponeva l'affido
Pers condiviso della figlia con collocazione presso la madre;
regolamentava il regime di visita padre-figlia;
3 poneva a carico di la somma mensile di euro Parte_1
150,00 quale mantenimento per la moglie e di euro 700,00
quale contributo al mantenimento per le due figlie (Euro
350,00 per ciascuna), ponendo le spese straordinarie al
65% per il padre e al 35% per la madre;
l'assegno unico veniva ripartito al 50% tra i genitori e compensava le spese di lite.
proponeva appello chiedendo la Parte_2
revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e di disporre una ripartizione delle spese straordinarie al 50% con condanna delle spese del giudizio.
In particolare, sosteneva l'appellante che la moglie viveva sull'isola di Procida (NA) presso un immobile di proprietà della di lei famiglia e non sostenendo oneri alloggiativi.
Inoltre, era giovane e perfettamente in grado di CP_1
conseguire un'idonea occupazione (tenendo conto dell'aiuto fornito dalla famiglia nella gestione delle figlie),
avendo già per diverso tempo svolto attività lavorative part time. Ribadiva il che la moglie era Parte_1
perfettamente in grado di lavorare e che la stessa, non aveva apportato elementi da cui si poteva desumere una situazione di reale e perdurante depauperamento legato alla storia coniugale.
svolgeva la professione di carabiniere a La Parte_1
Spezia; il suo reddito annuo era di euro 35.000,00 ed era gravato da oneri fissi e ricorrenti che incidevano in maniera rilevante sulla sua disponibilità economica netta;
si recava a Procida per vedere le figlie effettuando dei
4 viaggi da La Spezia a Napoli, prendendo un traghetto per
Ischia, portarle a Pozzuoli e, successivamente riprenderlo per riaccompagnarle dalla madre. L'omessa valutazione di tali costi aveva determinato una situazione distorta della situazione economica dell'appellante, che si era tradotta in un'ingiustificata compressione delle sue risorse, a vantaggio della ex coniuge, la quale, per contro, non sosteneva spese abitative e non aveva dimostrato l'esistenza di oneri improcrastinabili.
Sosteneva l'appellante che il provvedimento impugnato aveva fondato la propria statuizione su una rappresentazione incompleta del quadro probatorio,
ignorando fatti rilevanti che avrebbero condotto all'opposta conclusione: l'esclusione dell'assegno in favore della resistente ed una equa distribuzione degli oneri relativi alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno.
In punto spese straordinarie il Tribunale aveva errato nella ripartizione delle spese straordinarie, non avendo considerato che versava un assegno mensile di Parte_1
euro 700,00 per il mantenimento ordinario delle figlie ed era gravato da spese fisse documentate connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, mentre viveva insieme ai genitori senza oneri abitativi, CP_1
svolgeva lavori saltuari, godeva dell'assegno unico al 50%
e possedeva un immobile di proprietà a La Spezia.
Dal quadro delineato non sussisteva una sproporzione reddituale tra le parti e pertanto, chiedeva una riforma
5 della sentenza tale da giustificare che la ripartizione delle spese straordinarie fosse equa al 50%.
4, si costitutiva chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
In particolare, sosteneva che insieme al coniuge avevano condiviso i ruoli all'interno del nucleo familiare: lei si era dedicata alle figlie e alla gestione della vita familiare, mentre lui era intento a trovare una destinazione finale all'interno del corpo dei carabinieri.
A seguito della separazione era ritornata a vivere CP_1
con i genitori a Procida e, fuori da tempo dal mondo del lavoro, si era attivata mediante piccoli lavoretti mentre le figlie erano a scuola, partecipando a concorsi pubblici e iscrivendosi a corsi di formazione;
pertanto, non era rimasta inerte come affermava il il quale Parte_1
ometteva di versare l'assegno al coniuge.
Inoltre, appariva corretta la decisione del Tribunale
avendo tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, dell'adeguatezza dello stesso, del contributo apportato dal coniuge nella formazione del patrimonio e della durata del matrimonio.
Infine, anche la ripartizione delle spese straordinarie era equa sulla base del principio di proporzionalità in ragione delle rispettive condizioni patrimoniali.
5.La Procura Generale dichiarava di costituirsi in giudizio e rimetteva la decisione alla Corte, trattandosi di questioni economiche tra le parti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 29 ottobre 2025 Sostituita dalla
6 trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
6.La Corte ritiene che fra il e Parte_1
sussista una differenza di condizione CP_1
economica tale da giustificare la previsione di un assegno di separazione come stabilito nella sentenza appellata ma che tale differenza economica non giustifica una ripartizione straordinaria diversa dal 50% per parte.
Il ha un reddito annuo netto di circa 35.000,00 Parte_1
€ lordi, detratte l'imposizione fiscale di 7000,00 Euro
rimane un reddito netto di 28,000,00 Euro, pari a 2333,00
su 12 mensilità.
Detratto il contributo mensile per il mantenimento delle due figlie gli rimangono 1.633,00 Euro mensili.
Attualmente vive in caserma e quindi non ha più oneri alloggiativi e risulta pure estinto nel corso del 2024 il debito per finanziamento che comportava un esborso di
300,00 Euro al mese.
è ancora relativamente giovane e nella CP_1
piena capacità lavorativa essendo nata nel 1987 ed avendo pertanto 38 anni.
Risulta avere svolto in passato lavori in modo discontinuo come collaboratrice domestica e baby sitter e lamenta di avere difficolta a trovare lavoro a Procida.
Appare più che plausibile che qualche lavoro lo svolga,
specialmente nel periodo estivo, ma non c'è prova che tali lavori siano stabili e diano un reddito che si avvicini a quello del marito.
7 Né del resto vi sono riscontri dell'inerzia che l'appellante ipotizza e si deve tenere conto che nell'isola di Procida vi sono oggettivamente meno possibilità
lavorative rispetto all'Italia continentale date le minori dimensioni e le maggiori difficoltà e costi di spostamento.
Attualmente l'appellata vive in una casa di proprietà dei suoi genitori a Procida ove è ritornata.
La ex casa coniugale risulta essere stata acquistata con il denaro de genitori dell'appellata che la utilizzano.
Tutto questo giustifica la corresponsione dell'assegno di separazione di 150,00 Euro mensili.
Non vi è però una differenza fra la concreta situazione economica dei due coniugi da giustificare una ripartizione delle spese straordinarie diversa dal 50% per ciascuno.
Limitatamente a questo punto l'appello merita di essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia Parte_1
n. 144 del 14 marzo 2025 accoglie parzialmente l'appello
e dispone che le spese straordinarie per i mantenimento
delle figlie siano sostenute al 50% ciascuno;
conferma per
il resto la sentenza appellata
Spese compensate del procedimento di appello.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
- Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LO ON presso il cui studio sito in Lusciano (CE),
Via Pino Daniele, n. 11 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata CP_1
Amato presso il cui studio sito in Napoli, Via Duomo, n.
36 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta
In via principale e in accoglimento dell'appello proposto,
riformarsi l'impugnata Sentenza del Tribunale della Spezia
n. 144/2025, depositata in data 14/03/2025, nelle parti indicate nel presente appello e per l'effetto:
- Revocare l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili riconosciuto in favore della sig.ra per CP_1
insussistenza dei requisiti di legge (assenza di stato di bisogno e oggettiva capacità lavorativa);
- Disporre una diversa ripartizione delle spese straordinarie relative alle figlie, nella misura del 50%
ciascuno, in considerazione delle effettive condizioni economiche delle parti e delle spese fisse sostenute dall'appellante per mantenere il legame genitoriale;
- Condannare gli appellati alle spese del grado di
Giudizio”.
Per l'appellata:
“piaccia alla Ch.ma Corte, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale il gravame proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 144/2025 emessa il 14/3/2025 dal Tribunale di La Spezia;
In ogni caso,
- condannare parte appellante alle spese e compensi professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
2 Per la Procura Generale:
“DICHIARA di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte d'appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio in data 8 ottobre 2011 in Pozzuoli (NA) e dall'unione nascevano le figlie (12 febbraio 2007) Per_1
Pers ed (14 luglio 2012).
Era iniziata la causa di separazione dei coniugi dopo che il era uscito da qualche mese dalla casa Parte_1
coniugale.
domanda di controparte in punto status.
Entrambe le parti chiedevano l'addebito della separazione:
deduceva la reiterata condotta infedele del marito;
CP_1
riconduceva la crisi matrimoniale al Parte_1
comportamento della moglie, la quale, con le sue ossessive forme di gelosia, trascurava i doveri famigliari,
provocando continui litigi e comunque avrebbe avuto atteggiamenti spesso aggressivi o umilianti.
Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 144 del 14 marzo 2025 pronunciava la separazione personale dei due coniugi;
rigettava le reciproche domande di addebito;
disponeva l'affido
Pers condiviso della figlia con collocazione presso la madre;
regolamentava il regime di visita padre-figlia;
3 poneva a carico di la somma mensile di euro Parte_1
150,00 quale mantenimento per la moglie e di euro 700,00
quale contributo al mantenimento per le due figlie (Euro
350,00 per ciascuna), ponendo le spese straordinarie al
65% per il padre e al 35% per la madre;
l'assegno unico veniva ripartito al 50% tra i genitori e compensava le spese di lite.
proponeva appello chiedendo la Parte_2
revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e di disporre una ripartizione delle spese straordinarie al 50% con condanna delle spese del giudizio.
In particolare, sosteneva l'appellante che la moglie viveva sull'isola di Procida (NA) presso un immobile di proprietà della di lei famiglia e non sostenendo oneri alloggiativi.
Inoltre, era giovane e perfettamente in grado di CP_1
conseguire un'idonea occupazione (tenendo conto dell'aiuto fornito dalla famiglia nella gestione delle figlie),
avendo già per diverso tempo svolto attività lavorative part time. Ribadiva il che la moglie era Parte_1
perfettamente in grado di lavorare e che la stessa, non aveva apportato elementi da cui si poteva desumere una situazione di reale e perdurante depauperamento legato alla storia coniugale.
svolgeva la professione di carabiniere a La Parte_1
Spezia; il suo reddito annuo era di euro 35.000,00 ed era gravato da oneri fissi e ricorrenti che incidevano in maniera rilevante sulla sua disponibilità economica netta;
si recava a Procida per vedere le figlie effettuando dei
4 viaggi da La Spezia a Napoli, prendendo un traghetto per
Ischia, portarle a Pozzuoli e, successivamente riprenderlo per riaccompagnarle dalla madre. L'omessa valutazione di tali costi aveva determinato una situazione distorta della situazione economica dell'appellante, che si era tradotta in un'ingiustificata compressione delle sue risorse, a vantaggio della ex coniuge, la quale, per contro, non sosteneva spese abitative e non aveva dimostrato l'esistenza di oneri improcrastinabili.
Sosteneva l'appellante che il provvedimento impugnato aveva fondato la propria statuizione su una rappresentazione incompleta del quadro probatorio,
ignorando fatti rilevanti che avrebbero condotto all'opposta conclusione: l'esclusione dell'assegno in favore della resistente ed una equa distribuzione degli oneri relativi alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno.
In punto spese straordinarie il Tribunale aveva errato nella ripartizione delle spese straordinarie, non avendo considerato che versava un assegno mensile di Parte_1
euro 700,00 per il mantenimento ordinario delle figlie ed era gravato da spese fisse documentate connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, mentre viveva insieme ai genitori senza oneri abitativi, CP_1
svolgeva lavori saltuari, godeva dell'assegno unico al 50%
e possedeva un immobile di proprietà a La Spezia.
Dal quadro delineato non sussisteva una sproporzione reddituale tra le parti e pertanto, chiedeva una riforma
5 della sentenza tale da giustificare che la ripartizione delle spese straordinarie fosse equa al 50%.
4, si costitutiva chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
In particolare, sosteneva che insieme al coniuge avevano condiviso i ruoli all'interno del nucleo familiare: lei si era dedicata alle figlie e alla gestione della vita familiare, mentre lui era intento a trovare una destinazione finale all'interno del corpo dei carabinieri.
A seguito della separazione era ritornata a vivere CP_1
con i genitori a Procida e, fuori da tempo dal mondo del lavoro, si era attivata mediante piccoli lavoretti mentre le figlie erano a scuola, partecipando a concorsi pubblici e iscrivendosi a corsi di formazione;
pertanto, non era rimasta inerte come affermava il il quale Parte_1
ometteva di versare l'assegno al coniuge.
Inoltre, appariva corretta la decisione del Tribunale
avendo tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, dell'adeguatezza dello stesso, del contributo apportato dal coniuge nella formazione del patrimonio e della durata del matrimonio.
Infine, anche la ripartizione delle spese straordinarie era equa sulla base del principio di proporzionalità in ragione delle rispettive condizioni patrimoniali.
5.La Procura Generale dichiarava di costituirsi in giudizio e rimetteva la decisione alla Corte, trattandosi di questioni economiche tra le parti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 29 ottobre 2025 Sostituita dalla
6 trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
6.La Corte ritiene che fra il e Parte_1
sussista una differenza di condizione CP_1
economica tale da giustificare la previsione di un assegno di separazione come stabilito nella sentenza appellata ma che tale differenza economica non giustifica una ripartizione straordinaria diversa dal 50% per parte.
Il ha un reddito annuo netto di circa 35.000,00 Parte_1
€ lordi, detratte l'imposizione fiscale di 7000,00 Euro
rimane un reddito netto di 28,000,00 Euro, pari a 2333,00
su 12 mensilità.
Detratto il contributo mensile per il mantenimento delle due figlie gli rimangono 1.633,00 Euro mensili.
Attualmente vive in caserma e quindi non ha più oneri alloggiativi e risulta pure estinto nel corso del 2024 il debito per finanziamento che comportava un esborso di
300,00 Euro al mese.
è ancora relativamente giovane e nella CP_1
piena capacità lavorativa essendo nata nel 1987 ed avendo pertanto 38 anni.
Risulta avere svolto in passato lavori in modo discontinuo come collaboratrice domestica e baby sitter e lamenta di avere difficolta a trovare lavoro a Procida.
Appare più che plausibile che qualche lavoro lo svolga,
specialmente nel periodo estivo, ma non c'è prova che tali lavori siano stabili e diano un reddito che si avvicini a quello del marito.
7 Né del resto vi sono riscontri dell'inerzia che l'appellante ipotizza e si deve tenere conto che nell'isola di Procida vi sono oggettivamente meno possibilità
lavorative rispetto all'Italia continentale date le minori dimensioni e le maggiori difficoltà e costi di spostamento.
Attualmente l'appellata vive in una casa di proprietà dei suoi genitori a Procida ove è ritornata.
La ex casa coniugale risulta essere stata acquistata con il denaro de genitori dell'appellata che la utilizzano.
Tutto questo giustifica la corresponsione dell'assegno di separazione di 150,00 Euro mensili.
Non vi è però una differenza fra la concreta situazione economica dei due coniugi da giustificare una ripartizione delle spese straordinarie diversa dal 50% per ciascuno.
Limitatamente a questo punto l'appello merita di essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia Parte_1
n. 144 del 14 marzo 2025 accoglie parzialmente l'appello
e dispone che le spese straordinarie per i mantenimento
delle figlie siano sostenute al 50% ciascuno;
conferma per
il resto la sentenza appellata
Spese compensate del procedimento di appello.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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