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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.6.2023 al n. 1203 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe
Bergamaschi e Maria Caterina Bergamaschi, che lo rappresenta e difendono, come da mandato in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Cuneo, Controparte_1 rappresentata da , elettivamente domiciliata Parte_2 in Milano, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Longo, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 7.3.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per LA SS:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
Controparte_1
- nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte appellata.
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire, se ritenuto necessario, supplemento di CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Intestata, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inosservanza dei requisiti previsti dall'art. 342 e 354 c.p.c.;
- sempre in via preliminare: Rigettare ogni eventuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza
2 impugnata, non essendo sussistenti, né in punto di fumus boni iuris, nè in punto di periculum in mora, i requisiti posti dall'art. 283 c.p.c. ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata;
- Nel merito: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare esposta sopra, respingere con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, n. 1033/2022 a definizione del procedimento civile R.G. n. 2980/2020;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1203/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1033 del
13.12.2022; parti: c. Parte_1 CP_1
, rappresentata da , esperiti gli
[...] Parte_2 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Posizione delle parti Con ricorso ex art. 633 c.p.c. e Controparte_1 per essa la società quale cessionaria del Parte_3 credito originariamente vantato dalla società Parte_4 Monte dei Paschi di Siena, chiedeva a questo
[...] Tribunale ingiunzione, a carico del sig. di Parte_1 pagamento della somma di € 39.353,79 quale debito residuo del finanziamento personale del 25/08/2008 di € 32.750,00-, oltre
3 interessi e spese;
dimetteva documenti ai quali faceva richiamo. In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge. Contro questo decreto il sig. ha proposto Parte_1 la presente opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva di e contestando il Controparte_1 credito azionato in via monitoria, ravvisando errori nell'applicazione del calcolo degli interessi e in particolare, anatocismo, indeterminatezza e probabile usura, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la rideterminazione dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, in ipotesi portando in compensazione le somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. La società e per essa Controparte_1 Pt_3
, si è ritualmente costituita in giudizio, con comparsa
[...] di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2021, contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, producendo ulteriore documentazione relativa alla cessione del credito ed evidenziando la genericità delle censure sollevate dall'opponente, insistendo dunque per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., previo accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnazione alle parti dei termini per l'avvio della procedura di media-conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. a firma della dott.ssa al solo fine di accertare Persona_1 l'eventuale pattuizione di interessi a tasso usurario. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Nel merito L'opposizione è infondata. Anzitutto, è infondata la censura di parte opponente di carenza di legittimazione ad agire della società CP_1 quale cessionaria del credito oggetto di ingiunzione
[...] monitoria, originariamente vantato da Consum.it S.p.a. – Gruppo Monte dei Paschi di Siena, poi ceduto in data 29/01/2011 da questa alla società Montecrediti S.r.l. ex art. 58 T.u.b. e da quest'ultima, in data 27/05/2016, alla società odierna opposta, già e tanto alla luce sia Controparte_3 del contratto di cessione dei crediti con allegato l'elenco dei crediti oggetto di cessione in blocco del 2016 sub doc. 2 fascicolo monitorio e sub doc. 1 parte opposta, sia della produzione dell'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 143 dl 13/12/2011 in conformità all'art. 58 comma 2 Tub (doc. 2 di parte opposta). Con particolare riferimento a tale documento,
4 il Tribunale ritiene applicabile il principio secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una Banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentt. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017). Con l'ulteriore precisazione che a dimostrazione dell'avvenuta cessione dei crediti, tra cui quelli oggetto di causa, è il successivo contratto di cessione del 2016 che espressamente ad essa fa riferimento. Nel merito, è dimostrato il credito azionato in via monitoria dalla società cessionaria di Controparte_4 complessivi € 39.353,79 quale debito residuo maturato nei confronti del sig. in virtù del contratto di Pt_1 finanziamento personale d.d. 25/08/2008 stipulato tra la società Consum.it S.p.a. – Gruppo Monte dei Paschi di Siena e l'odierno opponente, essendo in atti il contratto de quo con relative condizioni generali e documento di sintesi (doc. 1 fascicolo monitorio) e non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. l'effettiva consegna della somma di € 32.750,00-; ancora, le censure di parte opponente volte a contestare il quantum debeatur per illegittimo calcolo degli interessi e in particolare, “anatocismo, - così detti
“interessi occulti”;- indeterminatezza” (pag. 2 dell'opposizione) sono infondate in quanto formulate in maniera assolutamente generica entro i termini di cui alle barriere preclusive assertive ex art. 183 comma 6 c.p.c. - all'uopo rilevando il Tribunale come parte opponente non abbia nemmeno depositato a precisazione dei motivi di opposizione la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. -. Il deposito di perizia di parte in occasione della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non può in alcun modo sopperire alla mancata tempestiva allegazione delle censure avanzate in relazione al contratto di finanziamento del 25/08/200 -. In ogni caso, il Tribunale rileva l'infondatezza delle censure indicate dall'opponente nella memoria istruttoria depositata in data 13/12/2021 – di converso invalido il mero rinvio alla perizia con riferimento alle censure ivi solo riportate (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016) - considerato che: a) la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la indeterminatezza delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata invocata dall'opponente,
5 soprattutto se i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati nonché il numero delle rate e il loro relativo ammontare risultano sufficientemente specificati nel contratto;
b) il sig. ha sottoscritto un contratto Parte_1 di finanziamento che prevede un piano di ammortamento “alla francese”, a rata costante, e a tasso variabile con rimborso del finanziamento di € 32.750,00 in n. 47 rate consecutive, con scadenza mensile di € 532,90 ciascuna, e n. 1 maxi rata di
€ 14.410,00 tutte comprensive di quota capitale e quota interessi (v. anche Corte d'Appello di Bologna, ord. del 13/04/2018; Tribunale Ancona sent. 684/2018). Il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, dunque, il contratto fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
mentre, non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve, pertanto, concludere che gli elementi forniti consentono l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati - considerato peraltro che nel caso di specie non risulta essere stato prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica -, che l'accettazione delle modalità di rimborso del finanziamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione delle medesime, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. 25205/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti le modalità di determinazione del rimborso del mutuo, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate
6 semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, il Tribunale rileva, sul piano generale, che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto di tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. Nello specifico, l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte opponente trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.:
“gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente, infatti, poiché l'anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi. La contestazione, in effetti, si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la non è CP_2 obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno, però, non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del Codice Civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4 c.c.). Infine, quanto alla lamentata diversità tra il tasso effettivo e quello indicato in contratto, tale allegazione confonde l'anatocismo con la questione relativa alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo). Tali tassi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno - proprio perché il TAN è un tasso annuale - e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese. Insomma, la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni
7 rata infra-annuale in scadenza;
e appunto, la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore. In ogni caso, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Pertanto, si esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo;
c) quanto alla dedotta discrasia tra TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente risultante dal complesso delle pattuizioni contrattuali, la censura è infondata. Anzitutto, solo in relazione ai contratti di credito al consumo può parlarsi di TAEG e trova applicazione l'art. 124 TUB (in seguito sostituito dall'art. 125 bis TUB), mentre negli altri casi si parla di Si ricorda inoltre che ai Pt_5 rapporti stipulati fino al 18 settembre 2010 viene in rilievo il previgente testo dell'art. 124 TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo - ai quali si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 117 TUB - devono indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel TAEG. I commi 4 e 5 dell'art. 124 TUB nella formulazione passata stabiliscono che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore. Sicché, secondo la disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo stipulati sino al 19 settembre 2010, i contratti dovevano indicare il TAEG e, in caso di mancata indicazione, il TAEG era equivalente a quello sostitutivo previsto dall'art. 124 comma 5 TUB. Sino ad allora era il CI. a stabilire le modalità di calcolo del TAEG (art. 122, co. 2 TUB). Per l'epoca successiva al 19 settembre 2010 l'art. 121, co. 3, TUB rimette alla Banca d'Italia la determinazione del TAEG. Nel caso di specie il contratto del 25/08/2008 indica chiaramente sia i tassi di interesse pattuiti, sia il TAEG, fermo restando che lo stesso risale ad un momento antecedente all'introduzione del metodo di calcolo dell'ISC da parte della Banca d'Italia con provvedimento del 2009. Non è poi necessario che il metodo di calcolo del TAEG sia esplicitato
8 nel contratto, essendo lo stesso disciplinato da fonti legislative di rango secondario. Va peraltro osservato che dalle norme di comportamento nelle formulazioni ratione temporis in rilievo non è desumibile, in caso di violazione, la nullità del contratto. Venendo in rilievo il previgente art. 124 TUB, trattandosi di contratto di credito al consumo stipulato prima del 19 settembre 2010, in caso di omessa indicazione del TAEG si applica il tasso sostitutivo per i BOT previsto dal comma quinto dell'articolo. Difetta invece qualsiasi espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del TAEG, tanto nell'ordinamento interno, quanto in quello dell'Unione Europea, per cui in tal caso non può applicarsi il tasso sostitutivo (v. anche Tribunale di Bolzano, sent. 750/2019; Tribunale di Messina, sent. 1804/2022). Anche la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto Part l'inserimento dell nell'ambito della pubblicità precontrattuale senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso di interessi debitori, ipotesi che non può essere estesa Part analogicamente all che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente. Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB. Di conseguenza si ritiene che la mancata, incompleta o non corretta indicazione del TAEG non influisca sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza (cfr. Tribunale di Roma sent. n. Part 130/2019, secondo cui l svolge una funzione informativa e la sua indicazione omessa o erronea non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB). La documentazione contrattuale nel caso di specie risulta sufficientemente esaustiva nell'indicazione dei termini negoziali, tale da assolvere ai requisiti normativi appena compendiati;
con conseguente validità del finanziamento. Infine, è infondata la censura di parte opponente relativamente alla pattuizione di interessi a tasso usurario. All'uopo, il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dalla c.t.u. dott.ssa nell'elaborato Persona_1 peritale depositato in data 28/10/2022, in quanto tecnicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, secondo cui né il tasso corrispettivo pattuito (“La soglia usura vigente alla data di stipula del contratto (25/08/2008) relativa alla categoria credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving oltre 5.000 euro” era pari al 15,96%, determinata aumentando del 50% il TEGM pubblicato del 10,64% così come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 108/1996. Per quanto esposto, il TEG calcolato nella misura del 7,688% risulta inferiore alla
9 soglia usura vigente alla data di stipula del contratto del 15,96%”, pag. 7 della perizia) né il tasso di mora (“il tasso di mora pattuito nella misura del 15,96% annuo risulta inferiore alla specifica soglia usura per il tasso di mora vigente alla data di stipula del contratto del 19,11%”, pag. 8 della perizia – Cass. SS.UU. 19597/2020) risultano essere superiori alle soglie usura vigenti alla data di stipula del contratto di finanziamento. Con specifico riferimento al tasso moratorio, osserva il Tribunale (alla luce del contenuto della perizia di parte opponente che include nel calcolo del TEG anche la clausola penale del 8%, pag. 23) che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento. Circostanza questa, tuttavia, non specificamente dedotta dall'opponente. Con l'ulteriore precisazione che, comunque, in ipotesi di usurarietà del tasso di interesse moratorio, si applicherebbe l'art. 1815 comma 2 c.c., onde non sarebbero dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vigerebbe l'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti. In conclusione, il rigetto della spiegata opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 982/2020 del 29/09/2020. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico dell'opponente e liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 39.353,79), ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Spese di c.t.u. dott.ssa già liquidate con Persona_1 decreto d.d. 05/12/2022 definitivamente e per intero a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 982/2020 pubblicato in data 29/09/2020 di questo Tribunale;
condanna a rifondere alla società opposta le spese Parte_1 di lite, che si liquidano in € 6.744,50 per compensi
10 professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. dott.ssa già liquidate con Persona_1 decreto d.d. 05/12/2022 definitivamente e per intero a carico di “. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
- nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice;
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire, se ritenuto necessario, supplemento di CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
rappresentata da a Controparte_1 Parte_2 sua volta concludendo per l'inammissibilità della
11 proposta impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi, viene posta in evidenza la carenza di prova in ordine alla mancata iscrizione della cessione del credito di cui
è causa nel Registro delle Imprese, così come richiesto dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 385/1993, è inammissibile in quanto attinente a circostanza mai dedotta nel primo grado di giudizio.
Oltretutto, deve in proposito osservarsi come detta iscrizione, per quanto appaia testualmente prevista dalla legge come cumulativa, è, ai fini che qui interessano (e cioè in relazione alle esigenze informative riguardanti il creditore ceduto, di necessità soddisfacibili mediante ricerca di tipo soggettivo tramite visura CCIAA), da considerarsi ultronea, posto che, in concreto (e cioè mediante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto che a sua volta richiamava l'avvenuta pubblicazione sulla G.U. della prima cessione e la successiva documentata seconda cessione), il debitore è stato posto a conoscenza dell'avvenuta cessione.
L'effettiva prova dell'avvenuta cessione, la cui carenza ha al contrario costituito oggetto di doglianza sin dall'originaria opposizione del giudizio di primo
12 grado, risulta data sia dalla specifica indicazione dei requisiti afferenti ai crediti ceduti contenuti nell'avviso di cessione da Consum.it S.p.A. a Monte
Crediti s.r.l. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.143 del 13-12-2011
(tutti presenti nel rapporto di cui è causa, rimasto inadempiuto a partire dal 26.2.2009 e con decadenza dal beneficio del termine fatta valere già a partire dal
31.12.2009 – vd. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio -
, vale a dire in quanto: - derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla cedente;
- denominati in Euro;
- tutti classificati in sofferenza dalla cedente Consumit ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia; - con i relativi contratti di credito regolati dalla legge italiana;
- con i relativi contratti di credito non stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportassero un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- con i relativi debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento residenti ovvero aventi sede in Italia;
- con i relativi debitori non dipendenti o azionisti della cedente, non pubbliche amministrazioni o enti similari né società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
- con i crediti derivanti da contratti di credito al consumo risultanti da rate prestabilite contrattualmente e con ogni rata composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- con riferimento a crediti derivanti da contratti di finanziamento il cui importo dovuto dalla cedente è stato integralmente erogato;
- con perdurante classificazione a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare di
Banca d'Italia e perdurante classificazione dalla cedente
13 Consumit S.p.A. come idonei alla cessione nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011; - con terminato iter di recupero crediti interno alla data
29 novembre 2011 consistente nell'invio e nella ricezione di lettera di mora e nel successivo affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti tra quelle cui la cedente ha conferito il relativo incarico;
- risultanti ancora in essere alla data del 29 novembre
2011; - ancorché rispondenti, alla data del 29 novembre
2011, ai criteri sopra indicati, non interessati da accordi a stralcio o piani di rientro regolarmente in corso di esecuzione e vincolanti per la cedente), sia dalla menzione nell'elenco accluso e richiamato dal successivo contratto di cessione del 27.5.2016 da Monte
Crediti s.r.l. a e segnatamente alla riga Controparte_3
31 della pag. 140 del doc. 2 allegato al fascicolo monitorio.
Vi è prova, inoltre, dell'avvenuto cambio di denominazione della società ultima cessionaria da
[...] ad (cfr. doc. 3 CP_3 Controparte_1 fascicolo monitorio).
Con il secondo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha ravvisato profili di nullità del contratto di finanziamento, laddove detto contratto, non esplicitando i criteri di ammortamento del prestito secondo il metodo c.d. alla francese e segnatamente quelli di composizione di ciascuna rata, né avendo in allegato espresso, con dati di numerario, il relativo piano, difetterebbe della dovuta chiarezza.
Il motivo è infondato, sia in quanto la mancata esplicitazione del meccanismo di funzionamento del piano di ammortamento e l'allegazione di quest'ultimo non costituivano a suo tempo, in assenza di espressa
14 disposizione normativa, motivo di nullità, sia in quanto
è lo stesso contratto a contenere elementi sufficienti per il rilievo del costo dell'operazione (vi è indicato l'ammontare dell'importo finanziato, il totale complessivamente dovuto, l'ammontare di ciascuna rata, il
TAN e il, maggiore, TAEG dovuto), consentendo al cliente di percepire la maggiore gravosità dell'operazione derivante dal costante mantenimento dell'ammontare delle rate e segnatamente il maggior tasso effettivo rispetto a quello nominale (l'alternativo e maggiormente intuitivo sistema basato sulla tendenziale equivalenza fra TAEG e
TAN avrebbe infatti imposto in primo luogo rate iniziali di maggiore importo in quanto inglobanti una più ampia quota di capitale).
Nel motivo di appello viene rappresentata anche la mancata considerazione in sentenza dei costi di assicurazione relativi all'operazione.
Osserva questa Corte come, al di là della sussistente anche in tal caso novità della questione proposta in questo solo grado, nel caso in esame sono espressamente escluse in contratto spese a titolo di assicurazione.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha preso in considerazione, ai fini dell'usura, la pattuita, per l'1% del capitale residuo, commissione di estinzione anticipata.
Il motivo, al di là della sussistente anche in tal caso novità della questione proposta in questo solo grado, è inammissibile per difetto di interesse.
Non vi è stata, infatti, nel caso di specie alcuna anticipata estinzione del contratto, avvenuta cioè mediante pagamento del capitale residuo.
Inoltre, anche a volere per ipotesi aggiungere al pattuito tasso corrispettivo la suddetta percentuale
15 dell'1%, non risulterebbe, in ogni caso, superato il pro- tempore vigente tasso soglia del 15,96%.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (rapportate all'importo ingiunto, secondo aliquote intermedie fra minimo e medio ed esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'AN . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Parte_1
n. 1033 del 13.12.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese di lite del Parte_2 presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 5.250,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'AN . Parte_1
Così deciso in Firenze il 10.9.2025.
Il Presidente rel.est.
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.6.2023 al n. 1203 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe
Bergamaschi e Maria Caterina Bergamaschi, che lo rappresenta e difendono, come da mandato in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Cuneo, Controparte_1 rappresentata da , elettivamente domiciliata Parte_2 in Milano, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Longo, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 7.3.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per LA SS:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
Controparte_1
- nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte appellata.
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire, se ritenuto necessario, supplemento di CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Intestata, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inosservanza dei requisiti previsti dall'art. 342 e 354 c.p.c.;
- sempre in via preliminare: Rigettare ogni eventuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza
2 impugnata, non essendo sussistenti, né in punto di fumus boni iuris, nè in punto di periculum in mora, i requisiti posti dall'art. 283 c.p.c. ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata;
- Nel merito: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare esposta sopra, respingere con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, n. 1033/2022 a definizione del procedimento civile R.G. n. 2980/2020;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1203/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1033 del
13.12.2022; parti: c. Parte_1 CP_1
, rappresentata da , esperiti gli
[...] Parte_2 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Posizione delle parti Con ricorso ex art. 633 c.p.c. e Controparte_1 per essa la società quale cessionaria del Parte_3 credito originariamente vantato dalla società Parte_4 Monte dei Paschi di Siena, chiedeva a questo
[...] Tribunale ingiunzione, a carico del sig. di Parte_1 pagamento della somma di € 39.353,79 quale debito residuo del finanziamento personale del 25/08/2008 di € 32.750,00-, oltre
3 interessi e spese;
dimetteva documenti ai quali faceva richiamo. In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge. Contro questo decreto il sig. ha proposto Parte_1 la presente opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva di e contestando il Controparte_1 credito azionato in via monitoria, ravvisando errori nell'applicazione del calcolo degli interessi e in particolare, anatocismo, indeterminatezza e probabile usura, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la rideterminazione dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, in ipotesi portando in compensazione le somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. La società e per essa Controparte_1 Pt_3
, si è ritualmente costituita in giudizio, con comparsa
[...] di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2021, contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, producendo ulteriore documentazione relativa alla cessione del credito ed evidenziando la genericità delle censure sollevate dall'opponente, insistendo dunque per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., previo accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnazione alle parti dei termini per l'avvio della procedura di media-conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. a firma della dott.ssa al solo fine di accertare Persona_1 l'eventuale pattuizione di interessi a tasso usurario. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Nel merito L'opposizione è infondata. Anzitutto, è infondata la censura di parte opponente di carenza di legittimazione ad agire della società CP_1 quale cessionaria del credito oggetto di ingiunzione
[...] monitoria, originariamente vantato da Consum.it S.p.a. – Gruppo Monte dei Paschi di Siena, poi ceduto in data 29/01/2011 da questa alla società Montecrediti S.r.l. ex art. 58 T.u.b. e da quest'ultima, in data 27/05/2016, alla società odierna opposta, già e tanto alla luce sia Controparte_3 del contratto di cessione dei crediti con allegato l'elenco dei crediti oggetto di cessione in blocco del 2016 sub doc. 2 fascicolo monitorio e sub doc. 1 parte opposta, sia della produzione dell'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 143 dl 13/12/2011 in conformità all'art. 58 comma 2 Tub (doc. 2 di parte opposta). Con particolare riferimento a tale documento,
4 il Tribunale ritiene applicabile il principio secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una Banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentt. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017). Con l'ulteriore precisazione che a dimostrazione dell'avvenuta cessione dei crediti, tra cui quelli oggetto di causa, è il successivo contratto di cessione del 2016 che espressamente ad essa fa riferimento. Nel merito, è dimostrato il credito azionato in via monitoria dalla società cessionaria di Controparte_4 complessivi € 39.353,79 quale debito residuo maturato nei confronti del sig. in virtù del contratto di Pt_1 finanziamento personale d.d. 25/08/2008 stipulato tra la società Consum.it S.p.a. – Gruppo Monte dei Paschi di Siena e l'odierno opponente, essendo in atti il contratto de quo con relative condizioni generali e documento di sintesi (doc. 1 fascicolo monitorio) e non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. l'effettiva consegna della somma di € 32.750,00-; ancora, le censure di parte opponente volte a contestare il quantum debeatur per illegittimo calcolo degli interessi e in particolare, “anatocismo, - così detti
“interessi occulti”;- indeterminatezza” (pag. 2 dell'opposizione) sono infondate in quanto formulate in maniera assolutamente generica entro i termini di cui alle barriere preclusive assertive ex art. 183 comma 6 c.p.c. - all'uopo rilevando il Tribunale come parte opponente non abbia nemmeno depositato a precisazione dei motivi di opposizione la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. -. Il deposito di perizia di parte in occasione della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non può in alcun modo sopperire alla mancata tempestiva allegazione delle censure avanzate in relazione al contratto di finanziamento del 25/08/200 -. In ogni caso, il Tribunale rileva l'infondatezza delle censure indicate dall'opponente nella memoria istruttoria depositata in data 13/12/2021 – di converso invalido il mero rinvio alla perizia con riferimento alle censure ivi solo riportate (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016) - considerato che: a) la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la indeterminatezza delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata invocata dall'opponente,
5 soprattutto se i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati nonché il numero delle rate e il loro relativo ammontare risultano sufficientemente specificati nel contratto;
b) il sig. ha sottoscritto un contratto Parte_1 di finanziamento che prevede un piano di ammortamento “alla francese”, a rata costante, e a tasso variabile con rimborso del finanziamento di € 32.750,00 in n. 47 rate consecutive, con scadenza mensile di € 532,90 ciascuna, e n. 1 maxi rata di
€ 14.410,00 tutte comprensive di quota capitale e quota interessi (v. anche Corte d'Appello di Bologna, ord. del 13/04/2018; Tribunale Ancona sent. 684/2018). Il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, dunque, il contratto fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
mentre, non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve, pertanto, concludere che gli elementi forniti consentono l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati - considerato peraltro che nel caso di specie non risulta essere stato prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica -, che l'accettazione delle modalità di rimborso del finanziamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione delle medesime, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. 25205/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti le modalità di determinazione del rimborso del mutuo, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate
6 semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, il Tribunale rileva, sul piano generale, che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto di tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. Nello specifico, l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte opponente trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.:
“gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente, infatti, poiché l'anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi. La contestazione, in effetti, si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la non è CP_2 obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno, però, non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del Codice Civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4 c.c.). Infine, quanto alla lamentata diversità tra il tasso effettivo e quello indicato in contratto, tale allegazione confonde l'anatocismo con la questione relativa alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo). Tali tassi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno - proprio perché il TAN è un tasso annuale - e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese. Insomma, la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni
7 rata infra-annuale in scadenza;
e appunto, la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore. In ogni caso, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Pertanto, si esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo;
c) quanto alla dedotta discrasia tra TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente risultante dal complesso delle pattuizioni contrattuali, la censura è infondata. Anzitutto, solo in relazione ai contratti di credito al consumo può parlarsi di TAEG e trova applicazione l'art. 124 TUB (in seguito sostituito dall'art. 125 bis TUB), mentre negli altri casi si parla di Si ricorda inoltre che ai Pt_5 rapporti stipulati fino al 18 settembre 2010 viene in rilievo il previgente testo dell'art. 124 TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo - ai quali si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 117 TUB - devono indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel TAEG. I commi 4 e 5 dell'art. 124 TUB nella formulazione passata stabiliscono che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore. Sicché, secondo la disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo stipulati sino al 19 settembre 2010, i contratti dovevano indicare il TAEG e, in caso di mancata indicazione, il TAEG era equivalente a quello sostitutivo previsto dall'art. 124 comma 5 TUB. Sino ad allora era il CI. a stabilire le modalità di calcolo del TAEG (art. 122, co. 2 TUB). Per l'epoca successiva al 19 settembre 2010 l'art. 121, co. 3, TUB rimette alla Banca d'Italia la determinazione del TAEG. Nel caso di specie il contratto del 25/08/2008 indica chiaramente sia i tassi di interesse pattuiti, sia il TAEG, fermo restando che lo stesso risale ad un momento antecedente all'introduzione del metodo di calcolo dell'ISC da parte della Banca d'Italia con provvedimento del 2009. Non è poi necessario che il metodo di calcolo del TAEG sia esplicitato
8 nel contratto, essendo lo stesso disciplinato da fonti legislative di rango secondario. Va peraltro osservato che dalle norme di comportamento nelle formulazioni ratione temporis in rilievo non è desumibile, in caso di violazione, la nullità del contratto. Venendo in rilievo il previgente art. 124 TUB, trattandosi di contratto di credito al consumo stipulato prima del 19 settembre 2010, in caso di omessa indicazione del TAEG si applica il tasso sostitutivo per i BOT previsto dal comma quinto dell'articolo. Difetta invece qualsiasi espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del TAEG, tanto nell'ordinamento interno, quanto in quello dell'Unione Europea, per cui in tal caso non può applicarsi il tasso sostitutivo (v. anche Tribunale di Bolzano, sent. 750/2019; Tribunale di Messina, sent. 1804/2022). Anche la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto Part l'inserimento dell nell'ambito della pubblicità precontrattuale senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso di interessi debitori, ipotesi che non può essere estesa Part analogicamente all che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente. Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB. Di conseguenza si ritiene che la mancata, incompleta o non corretta indicazione del TAEG non influisca sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza (cfr. Tribunale di Roma sent. n. Part 130/2019, secondo cui l svolge una funzione informativa e la sua indicazione omessa o erronea non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB). La documentazione contrattuale nel caso di specie risulta sufficientemente esaustiva nell'indicazione dei termini negoziali, tale da assolvere ai requisiti normativi appena compendiati;
con conseguente validità del finanziamento. Infine, è infondata la censura di parte opponente relativamente alla pattuizione di interessi a tasso usurario. All'uopo, il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dalla c.t.u. dott.ssa nell'elaborato Persona_1 peritale depositato in data 28/10/2022, in quanto tecnicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, secondo cui né il tasso corrispettivo pattuito (“La soglia usura vigente alla data di stipula del contratto (25/08/2008) relativa alla categoria credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving oltre 5.000 euro” era pari al 15,96%, determinata aumentando del 50% il TEGM pubblicato del 10,64% così come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 108/1996. Per quanto esposto, il TEG calcolato nella misura del 7,688% risulta inferiore alla
9 soglia usura vigente alla data di stipula del contratto del 15,96%”, pag. 7 della perizia) né il tasso di mora (“il tasso di mora pattuito nella misura del 15,96% annuo risulta inferiore alla specifica soglia usura per il tasso di mora vigente alla data di stipula del contratto del 19,11%”, pag. 8 della perizia – Cass. SS.UU. 19597/2020) risultano essere superiori alle soglie usura vigenti alla data di stipula del contratto di finanziamento. Con specifico riferimento al tasso moratorio, osserva il Tribunale (alla luce del contenuto della perizia di parte opponente che include nel calcolo del TEG anche la clausola penale del 8%, pag. 23) che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento. Circostanza questa, tuttavia, non specificamente dedotta dall'opponente. Con l'ulteriore precisazione che, comunque, in ipotesi di usurarietà del tasso di interesse moratorio, si applicherebbe l'art. 1815 comma 2 c.c., onde non sarebbero dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vigerebbe l'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti. In conclusione, il rigetto della spiegata opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 982/2020 del 29/09/2020. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico dell'opponente e liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 39.353,79), ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Spese di c.t.u. dott.ssa già liquidate con Persona_1 decreto d.d. 05/12/2022 definitivamente e per intero a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 982/2020 pubblicato in data 29/09/2020 di questo Tribunale;
condanna a rifondere alla società opposta le spese Parte_1 di lite, che si liquidano in € 6.744,50 per compensi
10 professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. dott.ssa già liquidate con Persona_1 decreto d.d. 05/12/2022 definitivamente e per intero a carico di “. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
- nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice;
In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire, se ritenuto necessario, supplemento di CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
rappresentata da a Controparte_1 Parte_2 sua volta concludendo per l'inammissibilità della
11 proposta impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi, viene posta in evidenza la carenza di prova in ordine alla mancata iscrizione della cessione del credito di cui
è causa nel Registro delle Imprese, così come richiesto dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 385/1993, è inammissibile in quanto attinente a circostanza mai dedotta nel primo grado di giudizio.
Oltretutto, deve in proposito osservarsi come detta iscrizione, per quanto appaia testualmente prevista dalla legge come cumulativa, è, ai fini che qui interessano (e cioè in relazione alle esigenze informative riguardanti il creditore ceduto, di necessità soddisfacibili mediante ricerca di tipo soggettivo tramite visura CCIAA), da considerarsi ultronea, posto che, in concreto (e cioè mediante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto che a sua volta richiamava l'avvenuta pubblicazione sulla G.U. della prima cessione e la successiva documentata seconda cessione), il debitore è stato posto a conoscenza dell'avvenuta cessione.
L'effettiva prova dell'avvenuta cessione, la cui carenza ha al contrario costituito oggetto di doglianza sin dall'originaria opposizione del giudizio di primo
12 grado, risulta data sia dalla specifica indicazione dei requisiti afferenti ai crediti ceduti contenuti nell'avviso di cessione da Consum.it S.p.A. a Monte
Crediti s.r.l. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.143 del 13-12-2011
(tutti presenti nel rapporto di cui è causa, rimasto inadempiuto a partire dal 26.2.2009 e con decadenza dal beneficio del termine fatta valere già a partire dal
31.12.2009 – vd. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio -
, vale a dire in quanto: - derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla cedente;
- denominati in Euro;
- tutti classificati in sofferenza dalla cedente Consumit ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia; - con i relativi contratti di credito regolati dalla legge italiana;
- con i relativi contratti di credito non stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportassero un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- con i relativi debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento residenti ovvero aventi sede in Italia;
- con i relativi debitori non dipendenti o azionisti della cedente, non pubbliche amministrazioni o enti similari né società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
- con i crediti derivanti da contratti di credito al consumo risultanti da rate prestabilite contrattualmente e con ogni rata composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- con riferimento a crediti derivanti da contratti di finanziamento il cui importo dovuto dalla cedente è stato integralmente erogato;
- con perdurante classificazione a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare di
Banca d'Italia e perdurante classificazione dalla cedente
13 Consumit S.p.A. come idonei alla cessione nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011; - con terminato iter di recupero crediti interno alla data
29 novembre 2011 consistente nell'invio e nella ricezione di lettera di mora e nel successivo affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti tra quelle cui la cedente ha conferito il relativo incarico;
- risultanti ancora in essere alla data del 29 novembre
2011; - ancorché rispondenti, alla data del 29 novembre
2011, ai criteri sopra indicati, non interessati da accordi a stralcio o piani di rientro regolarmente in corso di esecuzione e vincolanti per la cedente), sia dalla menzione nell'elenco accluso e richiamato dal successivo contratto di cessione del 27.5.2016 da Monte
Crediti s.r.l. a e segnatamente alla riga Controparte_3
31 della pag. 140 del doc. 2 allegato al fascicolo monitorio.
Vi è prova, inoltre, dell'avvenuto cambio di denominazione della società ultima cessionaria da
[...] ad (cfr. doc. 3 CP_3 Controparte_1 fascicolo monitorio).
Con il secondo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha ravvisato profili di nullità del contratto di finanziamento, laddove detto contratto, non esplicitando i criteri di ammortamento del prestito secondo il metodo c.d. alla francese e segnatamente quelli di composizione di ciascuna rata, né avendo in allegato espresso, con dati di numerario, il relativo piano, difetterebbe della dovuta chiarezza.
Il motivo è infondato, sia in quanto la mancata esplicitazione del meccanismo di funzionamento del piano di ammortamento e l'allegazione di quest'ultimo non costituivano a suo tempo, in assenza di espressa
14 disposizione normativa, motivo di nullità, sia in quanto
è lo stesso contratto a contenere elementi sufficienti per il rilievo del costo dell'operazione (vi è indicato l'ammontare dell'importo finanziato, il totale complessivamente dovuto, l'ammontare di ciascuna rata, il
TAN e il, maggiore, TAEG dovuto), consentendo al cliente di percepire la maggiore gravosità dell'operazione derivante dal costante mantenimento dell'ammontare delle rate e segnatamente il maggior tasso effettivo rispetto a quello nominale (l'alternativo e maggiormente intuitivo sistema basato sulla tendenziale equivalenza fra TAEG e
TAN avrebbe infatti imposto in primo luogo rate iniziali di maggiore importo in quanto inglobanti una più ampia quota di capitale).
Nel motivo di appello viene rappresentata anche la mancata considerazione in sentenza dei costi di assicurazione relativi all'operazione.
Osserva questa Corte come, al di là della sussistente anche in tal caso novità della questione proposta in questo solo grado, nel caso in esame sono espressamente escluse in contratto spese a titolo di assicurazione.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha preso in considerazione, ai fini dell'usura, la pattuita, per l'1% del capitale residuo, commissione di estinzione anticipata.
Il motivo, al di là della sussistente anche in tal caso novità della questione proposta in questo solo grado, è inammissibile per difetto di interesse.
Non vi è stata, infatti, nel caso di specie alcuna anticipata estinzione del contratto, avvenuta cioè mediante pagamento del capitale residuo.
Inoltre, anche a volere per ipotesi aggiungere al pattuito tasso corrispettivo la suddetta percentuale
15 dell'1%, non risulterebbe, in ogni caso, superato il pro- tempore vigente tasso soglia del 15,96%.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (rapportate all'importo ingiunto, secondo aliquote intermedie fra minimo e medio ed esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'AN . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Parte_1
n. 1033 del 13.12.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese di lite del Parte_2 presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 5.250,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'AN . Parte_1
Così deciso in Firenze il 10.9.2025.
Il Presidente rel.est.
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