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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/10/2024, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5649/2021 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 20 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Fortunato , presso lo studio della quale elett.te domicilia in Portici (NA) alla via Libertà, Terza Traversa a destra n. 3 nonché presso l'indirizzo digitale PEC Email_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Sindaco in carica legale rapp.te p.t., AR rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Pistolese, con il quale elett.te domicilia presso la sede legale del in al Corso V. CP_1 AR
Emanuele III 293.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del in carica legale rapp.te p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Affinito e Alessandra Iroso elett.te dom.to presso l'Avvocatura comunale, sita in alla P.zza Municipio, 1 CP
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 15/11/2021 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire: 1) dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere AR dal il pagamento della somma mensile lorda, a titolo AR di assegno ad personam riassorbibile, nella misura di € 866,95 a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro, oltre accessori di legge ed adeguamento contributivo;
2) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento, in suo favore delle differenze retributive maturate e quantificate in € 61.553,45, oltre accessori dalle singole scadenze al soddisfo e relativo adeguamento contributivo;
vinte le spese di lite.
Più specificamente, il ricorrente esponeva che, in virtù di una mobilità compensativa in uscita verso il MU di ed in entrata per il MU di CP
, stipulava con l'Amministrazione convenuta , in data 1/07/2016 AR
, un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
L'istante deduceva altresì che la richiamata mobilità era intervenuta con cessione del contratto di lavoro (ex art 1406 ss c.c.); tuttavia, al momento della cessione del contratto, pendeva innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, un giudizio tra l'odierno ricorrente ed il MU di , volto ad accertare, in CP favore del , il diritto a percepire, a partire dal mese di novembre 2012, la Pt_1 somma mensile di Euro 866,95, quale assegno ad personam riassorbibile coi successivi miglioramenti economici;
con sentenza di accoglimento n. 1478/2020 la
Corte di Appello di Napoli accertava dichiarava il suindicato diritto del ricorrente.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della somma succitata.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via AR preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc;
nonché riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per l'assoluta mancanza di responsabilità AR patrimoniale dello stesso nei confronti del ricorrente;
in aggiunta chiamare in causa il e nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP
, deducendo che con determina n. 180/2022, aveva provveduto a
[...] corrispondere la somma di € 41.324,61 in favore di a titolo di assegno Parte_1 ad personam, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello; pertanto, evidenziava di non essere più debitore di alcuna somma nei confronti del ricorrente, e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti
Ciò detto si osserva che la domanda proposta nei confronti del AR
è fondata e merita accoglimento.
[...] Preliminarmente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti del , avendo lo stesso provveduto alla liquidazione, con Controparte_2 determina n. 180/2022, della somma di € 41.324,61 in favore del ricorrente
[...]
. Pt_1
Di conseguenza, l'Amministrazione in parola non è più debitrice di alcuna somma nei confronti dell'istante.
Con riferimento al , si osserva quanto segue. AR
Il ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, che, in virtù di una Pt_1 procedura di mobilità compensativa tra il MU di Annunziata e il MU CP_1 di , era transitato da un ente locale ad un altro. CP
Ebbene, la procedura dell'interscambio, detta mobilità compensativa, è stata prevista dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988, che sancisce: “E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”.
Tale disciplina, quindi, prevede tale forma di mobilità, purché esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni;
anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Inoltre, ai fini della mobilità in parola, la legge prevede l'identità di profilo professionale e non di fascia economica.
Al riguardo si osserva che, secondo i giudici contabili, per potersi avere una mobilità compensativa o per interscambio, ossia a seguito della domanda congiunta di due dipendenti appartenenti a comuni diversi, risulta necessario la corrispondenza ed identità dei medesimi profili professionali.
Tuttavia, affinché la mobilità possa essere ritenuta finanziariamente neutrale, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell'organico complessivo delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il personale a livello complessivo (cfr delibera n. 169/2020
Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte). L'invarianza della consistenza numerica del personale si realizza sulla base delle due disposizioni di legge sopra ricordate, ossia l'articolo 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004 e l'articolo 14, comma 7, del D.L. 95 del 2012.
La neutralità finanziaria nel caso che qui occupa è stata garantita in quanto le amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità non configurano limite di spesa, per cui l'ente ricevente (MU di ) non imputa gli oneri AR di tale nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista, mentre l'ente cedente (MU di ) non considera la cessazione per mobilità come CP equiparata a quelle fisiologicamente derivante da collocamento a riposo.
Deve rilevarsi che la neutralità finanziaria è garantita per la pubblica amministrazione nel suo complesso e non rispetto al singolo ente (mobilità neutrale), infatti, con imputazione nel fondo delle risorse decentrate di parte stabile, la neutralità finanziaria dell'operazione prevista dall'art. 23, comma 2, del
D. lgs. N. 75 del 2007, si pone nell'ottica di migliorare la razionalizzazione delle risorse, dell'efficienza, principi previsti proprio dal testo unico del pubblico impiego.
Si evidenzia che nel caso di specie il trasferimento da un'Amministrazione all'altra viene configurato come cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.
(disposizione richiamata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ratione temporis vigente) ed è pertanto avvenuto senza soluzione di continuità, con conseguente diritto del ricorrenti alla percezione dell'assegno ad personam riassorbibile maturato alle dipendenze dell'Ente di provenienza.
Si sostiene che la sussistenza di tale diritto discende anche dagli artt. 1175 e 2112 cod. civ., applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio;
inoltre, il comma 2 quinquies dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 si limita a disporre la sostituzione delle condizioni giuridiche ed economiche delle quali il lavoratore godeva in forza del contratto collettivo vigente presso il cedente, con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario, ma non impone al lavoratore condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle dal medesimo acquisite prima del trasferimento.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in punto di procedura volontaria di mobilità ha enunciato il principio per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è integrato, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001 , che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della
"cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza.
Tale regola comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria" (Cass. Civ. n. 5959/2012).
Ne consegue che, il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
Si è dunque ritenuto che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.
Quindi, in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, si è chiarito che l'assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno (Cass.
Civ. n. 18196/2017).
Ne deriva che, il ricorrente ha pieno diritto all'assegno ad personam riassorbibile, nella misura di € 866,95 a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro.
Pertanto, il , in persona del sindaco p.t., va condannato AR al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro
61.553,45 a titolo di differenze retributive dovute per la causale di cui sopra, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stesi dalla maturazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza il resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
Vanno, invece compensate integralmente le spese di lite per quel che concerne il
, che ha tempestivamente adempiuto l'obbligazione scaturita Controparte_2 dalla succitata sentenza della Corte di Appello e nei confronti del quale, peraltro, nel ricorso introduttivo non era stata proposta alcuna domanda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/11/2021 nei confronti di Parte_1 AR
, e con la chiamata in causa del , ogni diversa
[...] Controparte_2 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la cessata materia del contendere nei confronti del CP
e la compensa le spese di lite nei confronti della suddetta
[...]
Amministrazione; b) accoglie la domanda proposta nei confronti del AR
, e per l'effetto condanna il al
[...] AR pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 61.553,45 dovuta per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, AR liquidate in complessivi € 6.699,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 25.11.2024
Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/10/2024, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5649/2021 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 20 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Fortunato , presso lo studio della quale elett.te domicilia in Portici (NA) alla via Libertà, Terza Traversa a destra n. 3 nonché presso l'indirizzo digitale PEC Email_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Sindaco in carica legale rapp.te p.t., AR rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Pistolese, con il quale elett.te domicilia presso la sede legale del in al Corso V. CP_1 AR
Emanuele III 293.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del in carica legale rapp.te p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Affinito e Alessandra Iroso elett.te dom.to presso l'Avvocatura comunale, sita in alla P.zza Municipio, 1 CP
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 15/11/2021 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire: 1) dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere AR dal il pagamento della somma mensile lorda, a titolo AR di assegno ad personam riassorbibile, nella misura di € 866,95 a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro, oltre accessori di legge ed adeguamento contributivo;
2) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento, in suo favore delle differenze retributive maturate e quantificate in € 61.553,45, oltre accessori dalle singole scadenze al soddisfo e relativo adeguamento contributivo;
vinte le spese di lite.
Più specificamente, il ricorrente esponeva che, in virtù di una mobilità compensativa in uscita verso il MU di ed in entrata per il MU di CP
, stipulava con l'Amministrazione convenuta , in data 1/07/2016 AR
, un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
L'istante deduceva altresì che la richiamata mobilità era intervenuta con cessione del contratto di lavoro (ex art 1406 ss c.c.); tuttavia, al momento della cessione del contratto, pendeva innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, un giudizio tra l'odierno ricorrente ed il MU di , volto ad accertare, in CP favore del , il diritto a percepire, a partire dal mese di novembre 2012, la Pt_1 somma mensile di Euro 866,95, quale assegno ad personam riassorbibile coi successivi miglioramenti economici;
con sentenza di accoglimento n. 1478/2020 la
Corte di Appello di Napoli accertava dichiarava il suindicato diritto del ricorrente.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della somma succitata.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via AR preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc;
nonché riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per l'assoluta mancanza di responsabilità AR patrimoniale dello stesso nei confronti del ricorrente;
in aggiunta chiamare in causa il e nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP
, deducendo che con determina n. 180/2022, aveva provveduto a
[...] corrispondere la somma di € 41.324,61 in favore di a titolo di assegno Parte_1 ad personam, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello; pertanto, evidenziava di non essere più debitore di alcuna somma nei confronti del ricorrente, e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti
Ciò detto si osserva che la domanda proposta nei confronti del AR
è fondata e merita accoglimento.
[...] Preliminarmente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti del , avendo lo stesso provveduto alla liquidazione, con Controparte_2 determina n. 180/2022, della somma di € 41.324,61 in favore del ricorrente
[...]
. Pt_1
Di conseguenza, l'Amministrazione in parola non è più debitrice di alcuna somma nei confronti dell'istante.
Con riferimento al , si osserva quanto segue. AR
Il ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, che, in virtù di una Pt_1 procedura di mobilità compensativa tra il MU di Annunziata e il MU CP_1 di , era transitato da un ente locale ad un altro. CP
Ebbene, la procedura dell'interscambio, detta mobilità compensativa, è stata prevista dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988, che sancisce: “E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”.
Tale disciplina, quindi, prevede tale forma di mobilità, purché esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni;
anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Inoltre, ai fini della mobilità in parola, la legge prevede l'identità di profilo professionale e non di fascia economica.
Al riguardo si osserva che, secondo i giudici contabili, per potersi avere una mobilità compensativa o per interscambio, ossia a seguito della domanda congiunta di due dipendenti appartenenti a comuni diversi, risulta necessario la corrispondenza ed identità dei medesimi profili professionali.
Tuttavia, affinché la mobilità possa essere ritenuta finanziariamente neutrale, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell'organico complessivo delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il personale a livello complessivo (cfr delibera n. 169/2020
Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte). L'invarianza della consistenza numerica del personale si realizza sulla base delle due disposizioni di legge sopra ricordate, ossia l'articolo 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004 e l'articolo 14, comma 7, del D.L. 95 del 2012.
La neutralità finanziaria nel caso che qui occupa è stata garantita in quanto le amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità non configurano limite di spesa, per cui l'ente ricevente (MU di ) non imputa gli oneri AR di tale nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista, mentre l'ente cedente (MU di ) non considera la cessazione per mobilità come CP equiparata a quelle fisiologicamente derivante da collocamento a riposo.
Deve rilevarsi che la neutralità finanziaria è garantita per la pubblica amministrazione nel suo complesso e non rispetto al singolo ente (mobilità neutrale), infatti, con imputazione nel fondo delle risorse decentrate di parte stabile, la neutralità finanziaria dell'operazione prevista dall'art. 23, comma 2, del
D. lgs. N. 75 del 2007, si pone nell'ottica di migliorare la razionalizzazione delle risorse, dell'efficienza, principi previsti proprio dal testo unico del pubblico impiego.
Si evidenzia che nel caso di specie il trasferimento da un'Amministrazione all'altra viene configurato come cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.
(disposizione richiamata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ratione temporis vigente) ed è pertanto avvenuto senza soluzione di continuità, con conseguente diritto del ricorrenti alla percezione dell'assegno ad personam riassorbibile maturato alle dipendenze dell'Ente di provenienza.
Si sostiene che la sussistenza di tale diritto discende anche dagli artt. 1175 e 2112 cod. civ., applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio;
inoltre, il comma 2 quinquies dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 si limita a disporre la sostituzione delle condizioni giuridiche ed economiche delle quali il lavoratore godeva in forza del contratto collettivo vigente presso il cedente, con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario, ma non impone al lavoratore condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle dal medesimo acquisite prima del trasferimento.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in punto di procedura volontaria di mobilità ha enunciato il principio per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è integrato, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001 , che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della
"cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza.
Tale regola comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria" (Cass. Civ. n. 5959/2012).
Ne consegue che, il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
Si è dunque ritenuto che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.
Quindi, in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, si è chiarito che l'assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno (Cass.
Civ. n. 18196/2017).
Ne deriva che, il ricorrente ha pieno diritto all'assegno ad personam riassorbibile, nella misura di € 866,95 a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro.
Pertanto, il , in persona del sindaco p.t., va condannato AR al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro
61.553,45 a titolo di differenze retributive dovute per la causale di cui sopra, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stesi dalla maturazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza il resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
Vanno, invece compensate integralmente le spese di lite per quel che concerne il
, che ha tempestivamente adempiuto l'obbligazione scaturita Controparte_2 dalla succitata sentenza della Corte di Appello e nei confronti del quale, peraltro, nel ricorso introduttivo non era stata proposta alcuna domanda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/11/2021 nei confronti di Parte_1 AR
, e con la chiamata in causa del , ogni diversa
[...] Controparte_2 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la cessata materia del contendere nei confronti del CP
e la compensa le spese di lite nei confronti della suddetta
[...]
Amministrazione; b) accoglie la domanda proposta nei confronti del AR
, e per l'effetto condanna il al
[...] AR pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 61.553,45 dovuta per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, AR liquidate in complessivi € 6.699,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 25.11.2024
Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco