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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 22231/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- XI SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 11.12.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 22231 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio C.F._1
ZZ e NI Di LM ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA) alla Via Pomigliano nr. 2 –
[...]
–, giusta procura in atti Controparte_1
– ATTORE –
E
, C.F. ; CP_2 C.F._2 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._3 dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo Parte_2 studio in Napoli alla via A. Vespucci nr. 9, giusta procura in atti
– CONVENUTI –
Oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 2 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr.
Cass. civ. Sez. III del 19 ottobre 2006 nr. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (cfr.
Cass. civ. Sez. III dell'11 maggio 2012 nr. 7268, Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 30.9.2022 l'attore citava in giudizio gli odierni convenuti onde sentir accogliere le seguenti domande:
«a) accertata la fondatezza della domanda, condannare la sig.ra
[...] alla restituzione di € 59.650,00, oltre interessi al saggio CP_2 commerciale ex art. 1284, IV comma, cc, nonché l'avv. Parte_2 alla restituzione della somma di € 3.750,00, oltre interessi al saggio commerciale, ex art. 1284, IV comma, cc;
b) condannare i convenuti al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari».
2.1. In particolare, parte attrice sosteneva il carattere indebito dei pagamenti svolti in favore dei convenuti in adempimento della transazione di cui all'accordo del 15.3.2017, stante la dichiarazione di nullità di tale accordo ad opera del Tribunale di Nola con sentenza nr.
58/2022.
3. Il 5.1.2023 si costituivano i convenuti, i quali, rappresentati e difesi dal medesimo avvocato, concludevano identicamente affinché
l'autorità giudiziaria adita:
«A) preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, dichiari l'improcedibilità della domanda di pagamento proposta nei confronti dell'avv. Pt_2
;
[...]
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 3 B) nel merito, rigetti le attoree domande perché inammissibili ed infondate e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disponga la cancellazione della locuzione “accidiosa convenuta” contenuta nell'atto di citazione, assegnando alla sig.ra una somma a titolo di risarcimento del CP_2 danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi equitativamente.
C) condanni l'incauto attore alle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario».
3.1. Nel merito, gli odierni convenuti rappresentavano come i pagamenti effettuati dall'attore non avessero carattere indebito, giacché la nullità accertata nella citata sentenza del Tribunale di Nola avrebbe inficiato le sole statuizioni contrattuali afferenti i rapporti economici tra il padre-odierno attore e la figlia (all'epoca dei fatti) minore (estranea al presente giudizio) e non anche le previsioni negoziali riguardanti i rapporti tra le odierne parti del giudizio.
4. Rilevato il mancato ottemperamento della condizione di procedibilità di cui alla l. 162/2014, il processo veniva rinviato, onde consentire alle parti l'espletamento della procedura di ADR ivi prevista;
successivamente, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza dell'8.4.2024 la causa veniva rinviata all'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Preliminarmente, non merita di essere accolta l'eccezione d'improcedibilità ex artt. 2 e 3 l. 162/2014 di cui alle memorie di parti convenute depositate il 31.1.2024.
Invero, anche a voler assegnare rilevanza alla mancata partecipazione personale della parte alla procedura di negoziazione assistita, di tale mancata partecipazione dovrebbe darsi atto nel verbale di mancata conciliazione (cfr. art. 11 co. 4 d.lgs. 28/2010), giacché dovrebbero a quel punto ritenersi gli avvocati-negoziatori legittimati a chiedere «alle parti di dichiarare i propri poteri di rappresentanza» (cfr. art. 11 co. 4 ultimo periodo d.lgs. 28/2010); diversamente, nel caso di specie, per un verso, un simile riscontro non risulta dal verbale di conciliazione (cfr.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 4 “verbale di mancato accordo” depositato da parte attrice il 28.3.2023)
e, per altro verso, parte attrice ha depositato in atti apposita procura speciale conferita all'avvocato Angela Simonetti (cfr. “delg. neg. assistita” depositato da parte attrice il 11.3.2024).
7. Nel merito, priva di pregio è la domanda di accertamento d'indebito dei pagamenti effettuati dall'odierno attore sulla scorta dell'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 15.3.2017 (cfr. docc. nrr. 1 parte attrice e 6 parti convenute).
Difatti, la sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola si limita a sancire la nullità della transazione del 15.3.2017 intercorsa tra le odierne parti del giudizio e, precisamente, a dichiararne la nullità parziale per quanto riguarda la novazione oggetto dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre-odierno attore alla figlia minore, trattandosi di cd. “componente necessaria” («vero è che le modificazioni degli accordi tra coniugi successive alla omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale ex art. 708 c.p.c. trovano legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c. (e pertanto devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dall'intervento del giudice ai sensi dell'art. 710
c.p.c.), ma è anche vero che ciò è possibile soltanto se tali modificazioni non superano il limite di derogabilità ex art. 160 c.c. e quindi soltanto quando non interferiscono con l'accordo omologato, ma ne specificano il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi tutelati (Cass., n. 298 del 2016; Cass., n. 24621 del 2015). Pertanto si rende opportuno distinguere tra un contenuto necessario che riguarda
i rapporti tra genitori e figli e il cui controllo è riservato al giudice, e un contenuto relativo ai coniugi che tendenzialmente può essere lasciato alla loro discrezionalità e autonomia di regolamentazione;
può addirittura essere rimessa alla autonomia negoziale la regolamentazione del rapporto con i figli, ma soltanto se la modifica interviene in maniera migliorativa degli assetti concordati davanti al giudice (da ultimo, Cass., ord. n. 5065 del 2021; Cass., n. 298 del
2016). Detto ancora in altri termini, i diversi accordi presi dalle parti dopo l'omologa non sono vincolanti se contengono clausole lesive dei
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 5 beneficiari degli assegni di mantenimento o statuizioni contrarie all'ordine pubblico. Nel caso di specie, quindi, le parti sono addivenute dopo l'omologa ad un accordo modificativo delle pattuizioni come decise dinanzi all'autorità giudiziaria;
ma trattasi di accordo nullo poiché relativo al diritto indisponibile dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, per di più prevedendone il dimezzamento» pagg. 2 e 3 sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola, di cui al doc. nr.
8 depositato dalle parti convenute).
In altre parole, la sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola ha rilevato e dichiarato la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 15.3.2017, ovverosia con esclusivo riferimento alla modifica in punto di quantum debeatur di quanto dovuto dall'odierno attore alla figlia minore a titolo di mantenimento
(ovverosia i punti 6 e D, cfr. doc. nr. 6 depositato dalle parti convenute); di talché non è possibile parlarsi di assenza di titolo con riferimento ai pagamenti erogati dall'odierno attore in favore degli odierni convenuti in adempimento dell'anzidetta pattuizione. Difatti, relativamente all'art. 1419 c.c. cit., deve segnalarsi come nel caso di specie operi il co. 2, il quale, appunto, non travolge l'intera pattuizione, poiché «le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative», laddove le norme imperative vanno individuate nella disciplina sostanzial- processualistica che regola il diritto all'assegno di mantenimento in capo al figlio minore (id est artt. 147, 315-bis, 316-bis, 337-ter c.c. su tutti).
Tale soluzione, d'altronde, oltre ad essere giuridicamente fondata, risulta altresì essere logicamente scontata, laddove si consideri che, in ragione della declaratoria di nullità nella sentenza nr. 58/2022 del
Tribunale di Nola, l'importo di quanto dovuto dall'odierno attore agli odierni convenuti è rimasto inalterato e, pertanto, con riferimento ad esso, quantunque si volesse in ipotesi accogliere il richiamo di parte attrice alla disposizione di cui all'art. 1419 co. 1 c.c., i pagamenti per cui vi è causa rinverrebbero il proprio fondamento nel titolo antecedente nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 6 tale transazione e sulla scorta del quale le odierne parti del giudizio avevano inteso operare una novazione oggettiva.
8. Diversamente, va rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione dell'espressione «accidiosa» contenuta nell'atto di citazione e riferita alla . CP_2
Invero, l'aggettivo accidioso ha quale primo significato «pigro, indolente» (cfr. Controparte_3 https://www.garzantilinguistica.it/it/accidioso/689148d5d53226fa4606 eabe) od al massimo «abulico, apatico, fiacco, (lett.) ignavo, indolente, inerte, infingardo, neghittoso, negligente, ozioso, pigro, poltrone, scioperato, svogliato» (cfr. Vocabolario Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/accidioso_(Sinonimi-e-
Contrari)/), vale a dire tutti aggettivi che, sebbene non edificanti per una persona, non possono definirsi di per sé offensivi;
ciò che esclude in radice la possibilità che il giudice ne disponga la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (ed a fortiori la rilevanza a fini risarcitori).
9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00), ai valori minimi, stante la non particolare complessità della lite, del numero ridotto di domande e, soprattutto la sostanziale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna al pagamento, in Parte_1 favore di e , delle spese di lite che liquida CP_2 Parte_2 in € 7.052,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
poiché dichiaratosi antistatario. Parte_2
Il Giudice
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 7 dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 22231/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- XI SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 11.12.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 22231 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio C.F._1
ZZ e NI Di LM ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA) alla Via Pomigliano nr. 2 –
[...]
–, giusta procura in atti Controparte_1
– ATTORE –
E
, C.F. ; CP_2 C.F._2 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._3 dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo Parte_2 studio in Napoli alla via A. Vespucci nr. 9, giusta procura in atti
– CONVENUTI –
Oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 2 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr.
Cass. civ. Sez. III del 19 ottobre 2006 nr. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (cfr.
Cass. civ. Sez. III dell'11 maggio 2012 nr. 7268, Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 30.9.2022 l'attore citava in giudizio gli odierni convenuti onde sentir accogliere le seguenti domande:
«a) accertata la fondatezza della domanda, condannare la sig.ra
[...] alla restituzione di € 59.650,00, oltre interessi al saggio CP_2 commerciale ex art. 1284, IV comma, cc, nonché l'avv. Parte_2 alla restituzione della somma di € 3.750,00, oltre interessi al saggio commerciale, ex art. 1284, IV comma, cc;
b) condannare i convenuti al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari».
2.1. In particolare, parte attrice sosteneva il carattere indebito dei pagamenti svolti in favore dei convenuti in adempimento della transazione di cui all'accordo del 15.3.2017, stante la dichiarazione di nullità di tale accordo ad opera del Tribunale di Nola con sentenza nr.
58/2022.
3. Il 5.1.2023 si costituivano i convenuti, i quali, rappresentati e difesi dal medesimo avvocato, concludevano identicamente affinché
l'autorità giudiziaria adita:
«A) preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, dichiari l'improcedibilità della domanda di pagamento proposta nei confronti dell'avv. Pt_2
;
[...]
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 3 B) nel merito, rigetti le attoree domande perché inammissibili ed infondate e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disponga la cancellazione della locuzione “accidiosa convenuta” contenuta nell'atto di citazione, assegnando alla sig.ra una somma a titolo di risarcimento del CP_2 danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi equitativamente.
C) condanni l'incauto attore alle spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario».
3.1. Nel merito, gli odierni convenuti rappresentavano come i pagamenti effettuati dall'attore non avessero carattere indebito, giacché la nullità accertata nella citata sentenza del Tribunale di Nola avrebbe inficiato le sole statuizioni contrattuali afferenti i rapporti economici tra il padre-odierno attore e la figlia (all'epoca dei fatti) minore (estranea al presente giudizio) e non anche le previsioni negoziali riguardanti i rapporti tra le odierne parti del giudizio.
4. Rilevato il mancato ottemperamento della condizione di procedibilità di cui alla l. 162/2014, il processo veniva rinviato, onde consentire alle parti l'espletamento della procedura di ADR ivi prevista;
successivamente, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza dell'8.4.2024 la causa veniva rinviata all'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Preliminarmente, non merita di essere accolta l'eccezione d'improcedibilità ex artt. 2 e 3 l. 162/2014 di cui alle memorie di parti convenute depositate il 31.1.2024.
Invero, anche a voler assegnare rilevanza alla mancata partecipazione personale della parte alla procedura di negoziazione assistita, di tale mancata partecipazione dovrebbe darsi atto nel verbale di mancata conciliazione (cfr. art. 11 co. 4 d.lgs. 28/2010), giacché dovrebbero a quel punto ritenersi gli avvocati-negoziatori legittimati a chiedere «alle parti di dichiarare i propri poteri di rappresentanza» (cfr. art. 11 co. 4 ultimo periodo d.lgs. 28/2010); diversamente, nel caso di specie, per un verso, un simile riscontro non risulta dal verbale di conciliazione (cfr.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 4 “verbale di mancato accordo” depositato da parte attrice il 28.3.2023)
e, per altro verso, parte attrice ha depositato in atti apposita procura speciale conferita all'avvocato Angela Simonetti (cfr. “delg. neg. assistita” depositato da parte attrice il 11.3.2024).
7. Nel merito, priva di pregio è la domanda di accertamento d'indebito dei pagamenti effettuati dall'odierno attore sulla scorta dell'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 15.3.2017 (cfr. docc. nrr. 1 parte attrice e 6 parti convenute).
Difatti, la sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola si limita a sancire la nullità della transazione del 15.3.2017 intercorsa tra le odierne parti del giudizio e, precisamente, a dichiararne la nullità parziale per quanto riguarda la novazione oggetto dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre-odierno attore alla figlia minore, trattandosi di cd. “componente necessaria” («vero è che le modificazioni degli accordi tra coniugi successive alla omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale ex art. 708 c.p.c. trovano legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c. (e pertanto devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dall'intervento del giudice ai sensi dell'art. 710
c.p.c.), ma è anche vero che ciò è possibile soltanto se tali modificazioni non superano il limite di derogabilità ex art. 160 c.c. e quindi soltanto quando non interferiscono con l'accordo omologato, ma ne specificano il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi tutelati (Cass., n. 298 del 2016; Cass., n. 24621 del 2015). Pertanto si rende opportuno distinguere tra un contenuto necessario che riguarda
i rapporti tra genitori e figli e il cui controllo è riservato al giudice, e un contenuto relativo ai coniugi che tendenzialmente può essere lasciato alla loro discrezionalità e autonomia di regolamentazione;
può addirittura essere rimessa alla autonomia negoziale la regolamentazione del rapporto con i figli, ma soltanto se la modifica interviene in maniera migliorativa degli assetti concordati davanti al giudice (da ultimo, Cass., ord. n. 5065 del 2021; Cass., n. 298 del
2016). Detto ancora in altri termini, i diversi accordi presi dalle parti dopo l'omologa non sono vincolanti se contengono clausole lesive dei
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 5 beneficiari degli assegni di mantenimento o statuizioni contrarie all'ordine pubblico. Nel caso di specie, quindi, le parti sono addivenute dopo l'omologa ad un accordo modificativo delle pattuizioni come decise dinanzi all'autorità giudiziaria;
ma trattasi di accordo nullo poiché relativo al diritto indisponibile dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, per di più prevedendone il dimezzamento» pagg. 2 e 3 sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola, di cui al doc. nr.
8 depositato dalle parti convenute).
In altre parole, la sentenza nr. 58/2022 del Tribunale di Nola ha rilevato e dichiarato la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 15.3.2017, ovverosia con esclusivo riferimento alla modifica in punto di quantum debeatur di quanto dovuto dall'odierno attore alla figlia minore a titolo di mantenimento
(ovverosia i punti 6 e D, cfr. doc. nr. 6 depositato dalle parti convenute); di talché non è possibile parlarsi di assenza di titolo con riferimento ai pagamenti erogati dall'odierno attore in favore degli odierni convenuti in adempimento dell'anzidetta pattuizione. Difatti, relativamente all'art. 1419 c.c. cit., deve segnalarsi come nel caso di specie operi il co. 2, il quale, appunto, non travolge l'intera pattuizione, poiché «le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative», laddove le norme imperative vanno individuate nella disciplina sostanzial- processualistica che regola il diritto all'assegno di mantenimento in capo al figlio minore (id est artt. 147, 315-bis, 316-bis, 337-ter c.c. su tutti).
Tale soluzione, d'altronde, oltre ad essere giuridicamente fondata, risulta altresì essere logicamente scontata, laddove si consideri che, in ragione della declaratoria di nullità nella sentenza nr. 58/2022 del
Tribunale di Nola, l'importo di quanto dovuto dall'odierno attore agli odierni convenuti è rimasto inalterato e, pertanto, con riferimento ad esso, quantunque si volesse in ipotesi accogliere il richiamo di parte attrice alla disposizione di cui all'art. 1419 co. 1 c.c., i pagamenti per cui vi è causa rinverrebbero il proprio fondamento nel titolo antecedente nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 6 tale transazione e sulla scorta del quale le odierne parti del giudizio avevano inteso operare una novazione oggettiva.
8. Diversamente, va rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione dell'espressione «accidiosa» contenuta nell'atto di citazione e riferita alla . CP_2
Invero, l'aggettivo accidioso ha quale primo significato «pigro, indolente» (cfr. Controparte_3 https://www.garzantilinguistica.it/it/accidioso/689148d5d53226fa4606 eabe) od al massimo «abulico, apatico, fiacco, (lett.) ignavo, indolente, inerte, infingardo, neghittoso, negligente, ozioso, pigro, poltrone, scioperato, svogliato» (cfr. Vocabolario Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/accidioso_(Sinonimi-e-
Contrari)/), vale a dire tutti aggettivi che, sebbene non edificanti per una persona, non possono definirsi di per sé offensivi;
ciò che esclude in radice la possibilità che il giudice ne disponga la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (ed a fortiori la rilevanza a fini risarcitori).
9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00), ai valori minimi, stante la non particolare complessità della lite, del numero ridotto di domande e, soprattutto la sostanziale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna al pagamento, in Parte_1 favore di e , delle spese di lite che liquida CP_2 Parte_2 in € 7.052,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
poiché dichiaratosi antistatario. Parte_2
Il Giudice
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 7 dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
nr. 22231/2022 r.g.a.c. Pag. 8